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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5734/2023
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità; art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 8 novembre 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 10 marzo 2022, domanda alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura pari al 75%;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido in misura pari al 50%;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell' invalidità civile nella misura del 75%;
- in data 3 luglio 2023, al predetto procedimento veniva riunito il procedimento portante il n.r.g.
5211\22 avente ad oggetto l'accertamento sanitario relativo alle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/1992;
- il ctu nominato l'aveva riconosciuto invalido nella misura del 63%; - aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp non aveva valutato correttamente che le gravi e inemendabili patologie da cui era affetta erano tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Rilevava l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu, rilevando che lo stesso aveva sottovalutato la patologia dell'apparato cardio-respiratorio, come dedotta e allegata dai referti clinico strumentali del 22 febbraio 2022 e del 24 gennaio 2023 pneumologica e polisonnografia, da cui era emersa una sindrome disventilatoria intrinseca riconducibile al cod. n. 6004 valutabile al 35%.
Rilevava inoltre che, in concorso con la patologia predetta, era presente la patologia cardiologica, come desunta dall'esame clinico strumentale del 9 febbraio 2023, che diagnosticava ipertensione arteriosa in classe funzionale I, cod. 6441 valutabile al 21-30%. Sottolineava che le patologie predette dovevano essere cumulate mediante calcolo salomonico e non con metodo riduzionistico.
Rilevava, ancora, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per aver sottovalutato la patologia relative all'apparato osseo-tendineo, come desumibile dal referto del 3 settembre 2018, da cui era emersa una discopatia lombosacrale riconducibile al cod. n. 7008, valutabile al 12%.
Rilevava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico dell'ausiliare per avere sottovalutato la patologia a carico dell'apparato psichico, come dedotta ed allegata dal referto del 3 febbraio 2023, che attestava una “sindrome ansioso-depressiva endoreattiva-medio grave in relazione ad una condizione clinica generale” riconducibile al cod. 2206 e valutabile al 40%.
Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 75% e che sussistevano le condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92 e che, conseguentemente, l' CP_1 venisse condannato al riconoscimento della chiesta prestazione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda relativa CP_1 all'accertamento delle condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92, poiché non proposta in sede di ATP, nonché l'inammissibilità dell'azione per difetto dell'interesse ad agire.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 10 febbraio 2025, rilevato che il presente giudizio era relativo ai procedimenti per atp riuniti ai nn. 4191/2022 RG e 5211/2022 RG, aventi ad oggetto, rispettivamente la richiesta di accertamento della condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità ed alle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità e le condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92 (giudizi iscritti ai nn. 4191/2022 RG e 5211/2022 R.G., riuniti tra loro ed acquisiti e riuniti alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 63% e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità nonché l'accertamento delle condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da
“cardiopatia ipertensiva in I classe nyha in terapia farmacologica in buon controllo. sindrome disventilatoria restrittiva con osas moderata non in trattamento con c-pap. note spondilosi rachide senza limitazione funzionale. sindrome ansioso-depressiva endoreattiva” e dopo avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 67% dal gennaio 2023.
Il ctu ha, inoltre, ritenuto che “Relativamente alla L.104/92 .. possa essere riconosciuto l'Art.3 comma
1 con decorrenza dalla domanda amministrativa” escludendo la sussistenza delle condizioni di cui dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte del ricorrente quest'ultimo viene esonerato dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5734/2023
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità; art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 8 novembre 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 10 marzo 2022, domanda alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura pari al 75%;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido in misura pari al 50%;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento del requisito sanitario utile al riconoscimento dell' invalidità civile nella misura del 75%;
- in data 3 luglio 2023, al predetto procedimento veniva riunito il procedimento portante il n.r.g.
5211\22 avente ad oggetto l'accertamento sanitario relativo alle condizioni di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/1992;
- il ctu nominato l'aveva riconosciuto invalido nella misura del 63%; - aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp non aveva valutato correttamente che le gravi e inemendabili patologie da cui era affetta erano tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Rilevava l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu, rilevando che lo stesso aveva sottovalutato la patologia dell'apparato cardio-respiratorio, come dedotta e allegata dai referti clinico strumentali del 22 febbraio 2022 e del 24 gennaio 2023 pneumologica e polisonnografia, da cui era emersa una sindrome disventilatoria intrinseca riconducibile al cod. n. 6004 valutabile al 35%.
Rilevava inoltre che, in concorso con la patologia predetta, era presente la patologia cardiologica, come desunta dall'esame clinico strumentale del 9 febbraio 2023, che diagnosticava ipertensione arteriosa in classe funzionale I, cod. 6441 valutabile al 21-30%. Sottolineava che le patologie predette dovevano essere cumulate mediante calcolo salomonico e non con metodo riduzionistico.
Rilevava, ancora, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per aver sottovalutato la patologia relative all'apparato osseo-tendineo, come desumibile dal referto del 3 settembre 2018, da cui era emersa una discopatia lombosacrale riconducibile al cod. n. 7008, valutabile al 12%.
Rilevava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico dell'ausiliare per avere sottovalutato la patologia a carico dell'apparato psichico, come dedotta ed allegata dal referto del 3 febbraio 2023, che attestava una “sindrome ansioso-depressiva endoreattiva-medio grave in relazione ad una condizione clinica generale” riconducibile al cod. 2206 e valutabile al 40%.
Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 75% e che sussistevano le condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92 e che, conseguentemente, l' CP_1 venisse condannato al riconoscimento della chiesta prestazione di invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda relativa CP_1 all'accertamento delle condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92, poiché non proposta in sede di ATP, nonché l'inammissibilità dell'azione per difetto dell'interesse ad agire.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 10 febbraio 2025, rilevato che il presente giudizio era relativo ai procedimenti per atp riuniti ai nn. 4191/2022 RG e 5211/2022 RG, aventi ad oggetto, rispettivamente la richiesta di accertamento della condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità ed alle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp.
4.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario utile per ottenere il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità e le condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92 (giudizi iscritti ai nn. 4191/2022 RG e 5211/2022 R.G., riuniti tra loro ed acquisiti e riuniti alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 63% e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità nella misura del 75% utile al conseguimento dell'assegno di invalidità nonché l'accertamento delle condizioni di cui dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da
“cardiopatia ipertensiva in I classe nyha in terapia farmacologica in buon controllo. sindrome disventilatoria restrittiva con osas moderata non in trattamento con c-pap. note spondilosi rachide senza limitazione funzionale. sindrome ansioso-depressiva endoreattiva” e dopo avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 67% dal gennaio 2023.
Il ctu ha, inoltre, ritenuto che “Relativamente alla L.104/92 .. possa essere riconosciuto l'Art.3 comma
1 con decorrenza dalla domanda amministrativa” escludendo la sussistenza delle condizioni di cui dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata. Non appare dunque necessario un rinnovo della ctu medico legale.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte del ricorrente quest'ultimo viene esonerato dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga