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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 3430/2025 V.G. promosso da
e , con il patrocinio dell'avv. Vincenza Parte_1 Parte_2
Lettieri
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale di poter adottare , nato a [...] il [...]. Controparte_1
I ricorrenti hanno dedotto:
- di essere sposati dal 31.07.1982, di non avere figli, di superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
- che con esiste da molti anni un legame affettivo intimo e profondo, nato Controparte_1 nel 2008 allorché la coppia aveva accettato di ospitarlo in casa quando, appena adolescente (e in affido presso una famiglia di Vasto), si era trasferito a Milano per motivi di studio;
CP_1 - che il sig. , durante gli anni del liceo, aveva trascorso in casa dei ricorrenti soltanto i fine CP_1 settimana, mentre una volta iniziata l'università si era trasferito stabilmente da loro;
- che detto rapporto si è progressivamente consolidato, tanto è vero che ricorrenti e adottando hanno vissuto insieme in grande armonia per diversi anni come una famiglia, sostenendosi a vicenda;
- di avere quindi deciso di formalizzare tale rapporto di filiazione;
- che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 16.09.2025 i ricorrenti hanno ribadito la volontà di adottare il sig. CP_1 in ragione del forte legame affettivo esistente tra di loro (cfr. dichiarazioni di “[…] Il Parte_1 nostro rapporto è di grande affetto reciproco, è un rapporto filiale. Ho deciso di adottarlo perché ho iniziato a pensare al suo futuro, volevo ci fosse un legame giuridico che lo tutelasse anche in futuro quando io e mia moglie non ci saremo”; cfr. dichiarazioni di : “[…] Il nostro è un rapporto forte, all'inizio ci sono stati anche contrasti Parte_2 ma nel tempo è migliorato e si è rafforzato. La nostra decisione di adottarlo nasce dal desiderio di dargli sicurezza, CP_1 non ha mai avuto una famiglia, io e mio marito vogliamo fargli comprendere che ora che non ha più bisogno di essere supportato economicamente noi ci siamo sul piano affettivo. Abbiamo aspettato che si emancipasse economicamente perché volevamo che il suo consenso fosse dettato dal bisogno economico”).
L'adottando ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto con i ricorrenti (“[…] Con e IA ci conosciamo dal 2008, da allora si è creata una situazione Pt_1 Pt_2 familiare che dura ancora oggi. Ho una storia difficile alle spalle, mia madre è schizofrenica e mio padre aveva dei problemi.
Sono stato in affido da quando ho 12 anni. e li considero a tutti gli effetti i miei genitori. Oggi Pt_1 Parte_2 vivo da solo ma ci sentiamo ancora molto spesso e ci vediamo […]”).
Nel corso dell'udienza del 18.11.2025 anche l'avv. Alessandro Annovazzi, procuratore speciale di
[...]
, madre dell'adottando, ha espresso in nome e per conto di quest'ultima l'assenso Parte_3 all'adozione.
Il padre naturale del sig. è deceduto il 31.08.2023 (all. 2 fasc. ricorrenti). CP_1
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, ha dichiarato che nulla osta all'accoglimento del ricorso.
Gli adottanti hanno compiuto i trentacinque anni di età e superano di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge. Come richiesto dall'adottando, il cognome verrà posposto al cognome “ ”. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da e Parte_1
: Parte_2
- dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da Controparte_1 parte di nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
05.01.1952;
- dispone che il cognome “ venga posposto al cognome “ ”; Pt_1 CP_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 3430/2025 V.G. promosso da
e , con il patrocinio dell'avv. Vincenza Parte_1 Parte_2
Lettieri
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale di poter adottare , nato a [...] il [...]. Controparte_1
I ricorrenti hanno dedotto:
- di essere sposati dal 31.07.1982, di non avere figli, di superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
- che con esiste da molti anni un legame affettivo intimo e profondo, nato Controparte_1 nel 2008 allorché la coppia aveva accettato di ospitarlo in casa quando, appena adolescente (e in affido presso una famiglia di Vasto), si era trasferito a Milano per motivi di studio;
CP_1 - che il sig. , durante gli anni del liceo, aveva trascorso in casa dei ricorrenti soltanto i fine CP_1 settimana, mentre una volta iniziata l'università si era trasferito stabilmente da loro;
- che detto rapporto si è progressivamente consolidato, tanto è vero che ricorrenti e adottando hanno vissuto insieme in grande armonia per diversi anni come una famiglia, sostenendosi a vicenda;
- di avere quindi deciso di formalizzare tale rapporto di filiazione;
- che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 16.09.2025 i ricorrenti hanno ribadito la volontà di adottare il sig. CP_1 in ragione del forte legame affettivo esistente tra di loro (cfr. dichiarazioni di “[…] Il Parte_1 nostro rapporto è di grande affetto reciproco, è un rapporto filiale. Ho deciso di adottarlo perché ho iniziato a pensare al suo futuro, volevo ci fosse un legame giuridico che lo tutelasse anche in futuro quando io e mia moglie non ci saremo”; cfr. dichiarazioni di : “[…] Il nostro è un rapporto forte, all'inizio ci sono stati anche contrasti Parte_2 ma nel tempo è migliorato e si è rafforzato. La nostra decisione di adottarlo nasce dal desiderio di dargli sicurezza, CP_1 non ha mai avuto una famiglia, io e mio marito vogliamo fargli comprendere che ora che non ha più bisogno di essere supportato economicamente noi ci siamo sul piano affettivo. Abbiamo aspettato che si emancipasse economicamente perché volevamo che il suo consenso fosse dettato dal bisogno economico”).
L'adottando ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto con i ricorrenti (“[…] Con e IA ci conosciamo dal 2008, da allora si è creata una situazione Pt_1 Pt_2 familiare che dura ancora oggi. Ho una storia difficile alle spalle, mia madre è schizofrenica e mio padre aveva dei problemi.
Sono stato in affido da quando ho 12 anni. e li considero a tutti gli effetti i miei genitori. Oggi Pt_1 Parte_2 vivo da solo ma ci sentiamo ancora molto spesso e ci vediamo […]”).
Nel corso dell'udienza del 18.11.2025 anche l'avv. Alessandro Annovazzi, procuratore speciale di
[...]
, madre dell'adottando, ha espresso in nome e per conto di quest'ultima l'assenso Parte_3 all'adozione.
Il padre naturale del sig. è deceduto il 31.08.2023 (all. 2 fasc. ricorrenti). CP_1
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, ha dichiarato che nulla osta all'accoglimento del ricorso.
Gli adottanti hanno compiuto i trentacinque anni di età e superano di più di diciotto anni l'età dell'adottando, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge. Come richiesto dall'adottando, il cognome verrà posposto al cognome “ ”. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da e Parte_1
: Parte_2
- dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...], da Controparte_1 parte di nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
05.01.1952;
- dispone che il cognome “ venga posposto al cognome “ ”; Pt_1 CP_1
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli