Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 546/2025, trattenuto in decisione all'udienza dell'11/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/03/2025 da e Parte_1 CP_1
rappresentati e difesi dall'avv. RAZZANO MODESTINO, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Maddaloni (Ce) in data 14/07/2001; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli , maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, e (08/02/2007); Per_2 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione casa coniugale. La casa coniugale sita in Maddaloni, alla via Starza, 74 , così censita al NCEU del Comune di Maddaloni è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra nella sua qualità di Parte_1
Per_ genitore collocatario della figlia . Per_ 3. Ripartizione degli oneri di mantenimento di . Il sig. attualmente privo di redditi poiché Controparte_1 sottoposto alla misura della detenzione domiciliare contribuirà al mantenimento di a) versando alla Per_3 sig.ra , nella sua qualità di genitore collocatario, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1
Per_ l'importo mensile di Euro 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di e con decorrenza dal mese della comparizione dinanzi al Giudice istruttore;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
L'assegno unico per la figli a sarà percepito esclusivamente e per l'intero dalla madre
rinunciando il sig. d' a percepire la sua parte dell'assegno unico consentendo, Parte_1 Controparte_1 senza riserve, che lo stesso sia percepito per intero dalla madre;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla Per_ sig.ra per il caso di anticipazione, il 50 % delle seguenti spese straordinarie per – spese Parte_1
scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte al preventivo accordo;
– spese mediche sottoposte a preventivo accordo;
– ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo.
4. Assegno di mantenimento per il coniuge. Il sig. con il consenso della sig.ra Controparte_1 Parte_1 si obbliga, a titolo di mantenimento per la medesima in forma una tantum, a trasferire alla stessa la proprietà dell'appartamento posto al primo piano, distinto dal numero interno 3/a è censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di Maddaloni al foglio 13, p.lla 218, sub 17, Via Starza n. 74, piano 1, cat. A/3, vani 5, R.C.
387, 34; il rogito sarà effettuato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione della separazione ed a spese del sig. d' Controparte_1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza in presenza dell'11/06/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata l'[...] in [...] e Parte_1 Controparte_1 nato il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 91, parte II, serie A, anno 2001);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio dell'11/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese