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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza dell'1.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa 1446/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lucantoni, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla via Attilio Hortis n. 54
APPELLANTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Leopardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Boezio n. 14
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 94/2022 pubblicata il 11/01/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
farmacista iscritta all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti, Parte_1 deduceva che: - in data 23.10.2020 si era sottoposta a un test antigenico rapido su tampone naso-
1 faringeo per l'identificazione del virus SARS-CoV-2 presso il drive-in dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Roma, ove era stata accertata la positività con un indice COI di 123; - le era stato, quindi, ordinato l'isolamento domiciliare;
- in data 8.12.2020 aveva presentato al proprio ente previdenziale domanda di assegnazione del contributo una tantum per l'emergenza epidemiologica
Covid-19, allegando il referto del test antigenico rapido effettuato in data 23.10.2020, il risultato del tampone nasofaringeo (con esito negativo) effettuato in data 7.11.2020, due certificati di malattia rilasciati dal proprio medico curante, relativi il primo al periodo dal 23.10.2020 al 2.11.2020 e il secondo dal 3.11.2020 all'11.11.2020; - l' aveva respinto la domanda in ragione della CP_1
“documentazione incompleta o non conforme” e per “non documentata positività Covid-19”, con il richiamo ai punti 11 e 1, 2, 3 e 4 della Delibera dell'ente; - il ricorso amministrativo presentato era stato respinto dall' sulla scorta della seguente motivazione: “il regolamento dell'iniziativa, al CP_1 punto 3, prevede che venga corrisposto un indennizzo per il periodo di isolamento domiciliare, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente a seguito di positività al COVID-19.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione sanitaria/amministrativa da cui emerga la durata dell'isolamento domiciliare obbligatorio. Nel suo caso, in base alla documentazione inviata, non è stato possibile identificare la durata del periodo di isolamento obbligatorio avendo inviato solo il referto di positività al test rapido ed il tampone molecolare negativo;
in particolare, stando alle disposizioni attuative in materia, al momento della presentazione della domanda, il test rapido positivo di per sé non attestava il contagio da covid-19 in assenza di un tampone molecolare di conferma. Le ricordiamo, inoltre, che al punto 11 della Delibera consiliare che disciplina
l'iniziativa è specificato che saranno escluse le domande incomplete, irregolare nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa la produzione tardiva di documentazione compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso”.
La ricorrente sosteneva l'illegittimità del diniego e il diritto al contributo una tantum, chiedendo al Tribunale la condanna dell' al pagamento del predetto contributo nella misura di CP_1 euro 100,00 per ogni giorno di isolamento a seguito di positività al COVID–19 relativamente al periodo dal 23.10.2020 al 10.11.2020 (data di rilascio del test molecolare), o in subordine sino al
7.11.2020 (data di somministrazione del test).
Si costituiva in giudizio l' ribadendo la legittimità del proprio operato ed CP_1 evidenziando che i documenti allegati dalla ricorrente non erano sufficienti a comprovare i presupposti per l'erogazione del contributo;
chiedeva la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 94/2022 pubblicata il 11.1.2022, respingeva la domanda sulla base della seguente motivazione:
2 «La domanda della è infondata. Pt_1
Ai sensi della deliberazione n. 17/2020 l' ha previsto un intervento in favore dei propri CP_1 iscritti, in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
In particolare, il punto n. 3 di detta delibera stabilisce che “in caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID-19, spetta al farmacista un contributo pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento”.
Il requisito di detto contributo è pertanto l'isolamento obbligatorio domiciliare disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente a seguito di positività al covid-19.
La delibera inoltre prevede (al punto n. 11 - Documentazione da produrre) che l'iscritto alleghi “la documentazione amministrativa/sanitaria da cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio”. Detto ciò, la positività al Covid-19 doveva essere necessariamente accertata da un test molecolare (e non solo da un test antigenico rapido) poiché secondo la Circolare del
[...]
allora in vigore (n. 31400 del 29.9.2020 sia pure dettata con particolare riguardo al CP_2 contesto scolastico) il test molecolare è quello attualmente più affidabile per la diagnosi da infezione da coronavirus, mentre la sensibilità e la specificità del test antigenico rapido sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare, con espressa necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.
In secondo luogo, la non ha mai prodotto all' il provvedimento dell'Autorità Pt_1 CP_1 sanitaria competente che disponeva il suo isolamento obbligatorio domiciliare.
Non può infatti essere ritenuto equivalente al detto provvedimento la certificazione di malattia del medico curante, anche perché l'indicazione del codice nosologico “v29” non è univoca, nel senso che esso non attesta univocamente che si tratti di isolamento obbligatorio domiciliare.
Di conseguenza, i requisiti previsti dalla predetta delibera AF non sono stati soddisfatti dalla SO, la quale pertanto non può invocare il suo diritto ad ottenere il contributo una tantum in questione».
Avverso detta decisione proponeva appello per i motivi così rubricati nell'atto Parte_1 di gravame, che si andranno di seguito compiutamente ad esaminare:
1) “Error in judicando – Sull'accuratezza del test immunologico fluorescente standard F
COVID-19 (cd. tampone rapido o test antigenico rapido) in caso di indice COI superiore a 10”;
2) “Error in judicando – Violazione dei principi di legittimo affidamento dei partecipanti alle regole del bando, di buona fede e trasparenza. Violazione del divieto di imposizione di “nuovi requisiti”, ulteriori a quelli prescritti con delibere nn. 17/2020 e 41/2020. Omessa valutazione del
3 certificato medico attestante la diagnosi “v29” in relazione ai messaggi INPS nn. 1667/2021 e
3653/2020”;
3) “Sugli ulteriori requisiti. Sulla regolarità contributiva, sulla tempestività e completezza delle domanda. Sulla tempestività del ricorso amministrativo”: aggiungeva l'appellante che ricorrevano, poi, tutti gli ulteriori requisiti ai fini della liquidazione del contributo, peraltro non contestati da controparte;
4) “Sul periodo indennizzabile”: ribadiva il periodo oggetto di richiesta, conformemente alle deduzioni e conclusioni dell'originario ricorso.
In definitiva, chiedeva a questa Corte, in riforma della sentenza gravata, di “accertare e dichiarare il diritto della a percepire il contributo, una tantum, per ogni giorno di isolamento Pt_1
a seguito di positività al COVID–19 relativamente al periodo che va dal 23.10.2020 al 10.11.2020
o, in subordine, sino al 07.11.2020 e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento del contributo in parola nella misura di € 100,00 per ogni giorno di isolamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Si costituiva in giudizio l' confutando gli avversi motivi di gravame e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza dell'1.7.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Preliminarmente, va dato atto che non è stata accolta l'istanza - avanzata dalla parte appellante all'udienza di discussione dell'1.7.2025 - di concessione di un termine per note, non sussistendone i presupposti.
Come noto, la concessione di termine per note è oggetto di un potere discrezionale del giudice, da esercitare ove ritenuto necessario, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice (in proposito, pacificamente, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14990 del 2022).
Nel caso in esame, la parte appellante non ha fornito elementi atti a giustificare detta istanza,
a cui, peraltro, la parte appellata si è opposta.
In ogni caso, avuto riguardo alle ampie deduzioni svolte negli scritti difensivi sui fatti costitutivi della pretesa – a cui comunque la difesa di all'udienza di discussione si è Parte_1 riportata - il Collegio ha ritenuto insussistente la necessità di note difensive. E ciò anche in considerazione delle caratteristiche di oralità, immediatezza e concentrazione che connotano il processo del lavoro, nonché in linea con il principio generale della ragionevole durata del processo
(art.111 Cost.).
4 3. L'appello è infondato.
3.1. Come risulta dalla sentenza impugnata, la cui motivazione è stata innanzi trascritta, la domanda di è stata respinta per due motivi: Parte_1
- “la positività al Covid-19 doveva essere necessariamente accertata da un test molecolare (e non solo da un test antigenico rapido) poiché secondo la Circolare del allora Controparte_2 in vigore (n. 31400 del 29.9.2020 sia pure dettata con particolare riguardo al contesto scolastico) il test molecolare è quello attualmente più affidabile per la diagnosi da infezione da coronavirus”;
- “la non ha mai prodotto all' il provvedimento dell'Autorità sanitaria Pt_1 CP_1 competente che disponeva il suo isolamento obbligatorio domiciliare” e “Non può … essere ritenuto equivalente al detto provvedimento la certificazione di malattia del medico curante, anche perché l'indicazione del codice nosologico “v29” non è univoca, nel senso che esso non attesta univocamente che si tratti di isolamento obbligatorio domiciliare”.
3.2. Con il primo motivo (denominato “Error in judicando – Sull'accuratezza del test immunologico fluorescente standard F COVID-19 (cd. tampone rapido o test antigenico rapido) in caso di indice COI superiore a 10”) l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che la positività al Covid-19 dovesse essere necessariamente accertata da un test molecolare, avendo trascurato che le circolari del n. 7922 del 9.3.2020 e n. 705 dell'8.1.2021 Controparte_2 avevano parificato i risultati di accertata positività al virus mediante l'uso del test antigenico rapido a quelli riscontrabili tramite indagine molecolare. Ciò era confermato dal D.L. n. 229/2021, dalla nota tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica” pubblicata il 30.10.2020 in calce alla circolare del n. Controparte_2
35324/2020, nonché dalla Circolare del n. 60136 del 30 dicembre 2021, in Controparte_2 quanto, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 229/2021, per porre fine allo stato di isolamento era sufficiente anche un testo antigenico rapido, ove è più raro un caso di falso negativo che di falso positivo.
Il motivo è infondato.
Innanzi tutto giova rilevare che l'appellante non ha contestato che la circolare del
[...]
n. 31400 del 29.9.2020 prevedesse che il test molecolare era quello, all'epoca, più CP_2 affidabile per la diagnosi da infezione da coronavirus. Del resto, tale circolare è in atti e il suo contenuto è inequivocabile.
Va aggiunto che la medesima circolare chiariva, con riferimento al “test antigenico”, che lo stesso era meno “affidabile”: il che comportava non solo il rischio di “falsi negativi”, ma anche “la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare” (cfr. il 2° rigo della pagina 4 della circolare n. 31400/2020).
Ne segue che, ai fini della diagnosi di infezione da coronavirus, anche in caso di positività, il
5 test antigenico, all'epoca, non era considerato sufficiente dal . Controparte_2
In definitiva, al momento in cui effettuò il test antigenico e poi inoltrò la Parte_1 domanda per il contributo per cui è causa, il test molecolare era “il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2” (cfr. pagina 4 della circolare n. 31400/2020).
Appare, dunque, corretto che, al fine di valutare la positività al coronavirus dell'appellante,
l' abbia fatto riferimento alle indicazioni fornite, all'epoca, dal . CP_1 Controparte_2
Tale conclusione, già condivisibilmente raggiunta dal Tribunale, non può essere superata sulla scorta del richiamo a plurime fonti e documenti effettuato dall'appellante.
In particolare, con riferimento alla nota tecnica “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica” pubblicata il 30.10.2020 in calce alla circolare del n. Controparte_2
35324/2020, rileva il Collegio quanto segue: è vero che nella “Tabella sinottica dei test nei principali contesti”, si legge che, in caso di “soggetto pauci-sintomatico in assenza di link epidemiologico” è sufficiente il “test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale senza conferma con test molecolare su tampone oro/naso faringeo per i casi positivi”; tuttavia, nel caso di specie, non vi è prova che fosse un “soggetto pauci sintomatico”; infatti, a suo Parte_1 stesso dire, effettuò il test antigenico su tampone naso-faringeo in presenza di “sintomatologia tipica del noto virus pandemico (tosse secca, febbre, perdita di gusto e olfatto)” (così alla pagina 1 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Ed è appena il caso di evidenziare che la qualità di “soggetto pauci sintomatico” non può ritenersi incontestata. Infatti, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) e, nella specie, certamente l' non aveva CP_1 in suo possesso dati per contrastare le altrui allegazioni. Queste ultime, dunque, non risultano provate e, anzi, sono smentite dai sintomi riferiti dalla stessa Pt_1
Ciò detto, deve aggiungersi che, invece, “in caso sospetto sintomatico con o senza link epidemiologico” – categoria in cui poteva certamente rientrare l'odierna appellante all'epoca dei fatti - la medesima nota tecnica richiedeva il tampone molecolare o, in alternativa, il “test antigenico rapido su tampone oro-naso faringeo + conferma con test molecolare per i casi positivi”. Proprio tale ultima indicazione del Ministero della salute, che imponeva, all'epoca dei fatti, il test molecolare laddove il test antigenico avesse avuto esito positivo, rende evidente e conferma che, all'epoca, vi fossero dei “falsi-positivi” sicché il test antigenico, anche se positivo, non era rassicurante ai fini di una diagnosi certa.
Tanto chiarito, deve aggiungersi che il riferimento alla circolare n. 7922 del 9.3.2020 del
, contenuto alla pagina 7 dell'atto di gravame, è improprio: sia perché detta Controparte_2
6 circolare è superata da quella adottata il 29.9.2020 (la n. 31400/2020), sia perché la stessa (allegata come documento 14 del ricorso ex art. 414 c.p.c.) non contiene alcun elemento utile in ordine alla affidabilità dei diversi test disponibili.
Del resto, le deduzioni svolte alla pagina 7 dell'atto di appello si riferiscono, a ben vedere, unicamente alla circolare n. 705 dell'8.1.2021, che certamente non era vigente all'epoca dei fatti, sicché non è applicabile ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'erogazione del contributo previsto dalle delibere n. 17/2020 e n. 41/2020. CP_1
Solo per completezza, giova evidenziare che anche la circolare n. 705/2021 definisce il test molecolare come “il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità”. Avuto riguardo alle deduzioni dell'appellante, è bene evidenziare che laddove detta circolare prevede che “Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento” non equipara affatto i test rapidi e quelli molecolari “a tutti gli effetti” e in particolare ai fini della sensibilità e specificità per la diagnosi di infezione da coronavirus, ma solo ai fini della “tracciabilità” nei sistemi informativi regionali;
e,
d'altra parte, non è vero - a differenza di quanto si sostiene nell'atto di appello – che, secondo la classificazione del Ministero della salute, tra i “casi confermati”, che comprendono le persone che soddisfano il “criterio di laboratorio”, rientrano tutti i casi di rilevamento dell'antigene SARS-
CoV-2 con test antigenico, essendo invece presenti nella circolare n. 705/2021 una serie di distinzioni e condizioni in ordine all'efficacia di detti test. Infatti, alla pagina 3, la circolare stessa, nel definire i “criteri di laboratorio”, rinvia, per le opportune precisazioni e differenze, alla sezione della circolare dedicata all'“Impiego dei test antigenici rapidi”.
Ed è appena il caso di precisare che, nella specie, non è stato provato che il test cui si è sottoposta l'odierna appellante fosse “di ultima generazione”, anziché di prima o di seconda
(secondo le definizioni utilizzate dalla circolare n. 705/2021), né è stato precisato se il contesto di riferimento era di alta o bassa prevalenza della malattia nella popolazione.
Irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto successivi all'epoca dei fatti, sono anche le disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare del Controparte_2
n. 60136 del 30 dicembre 2021, evocati nell'atto di appello alla pagina 8.
Quanto all'allegato n. 17 dell'originario ricorso, dal quale risulta che non è necessaria la conferma con il tampone molecolare se il tampone antigenico rapido ha valore COI>10, deve rilevarsi che detto documento, privo di qualsivoglia denominazione, è costituito da una serie di
“slides”, recanti il logo dell' a carattere chiaramente divulgativo;
al di là dell'assenza Parte_2 di qualsivoglia carattere prescrittivo delle indicazioni ivi riportate (peraltro elaborate da una sola
7 ), tale documento è privo di indicazioni temporali, sicché non è possibile ritenere che Parte_3 le indicazioni ivi riportate si applicassero all'epoca dei fatti (e non si riferissero, invece, ad epoca successiva).
In definitiva, sulla scorta della normativa vigente all'epoca in cui effettuò il tampone antigenico, secondo la Circolare del Ministero della Salute allora in vigore (n. 31400 del
29.9.2020), la positività al Covid-19 doveva essere necessariamente accertata da un test molecolare
(e non solo da un test antigenico rapido). Pertanto, pur in assenza di specifiche indicazioni nelle delibere n. 17/2020 e n. 41/2020 dell' in ordine alla documentazione in concreto necessaria CP_1 per beneficiare del contributo, correttamente l'ente ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, facendo inevitabilmente riferimento alla normativa in essere.
3.3. Con il secondo motivo di gravame (denominato “Error in judicando – Violazione dei principi di legittimo affidamento dei partecipanti alle regole del bando, di buona fede e trasparenza. Violazione del divieto di imposizione di “nuovi requisiti”, ulteriori a quelli prescritti con delibere nn. 17/2020 e 41/2020. Omessa valutazione del certificato medico attestante la diagnosi “v29” in relazione ai messaggi INPS nn. 1667/2021 e 3653/2020”) assume l'appellante che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che “la non ha mai prodotto all' il Pt_1 CP_1 provvedimento dell'Autorità sanitaria competente che disponeva il suo isolamento obbligatorio domiciliare”, posto che il provvedimento dell'Autorità sanitaria ai fini dell'isolamento del contagiato “non è perentorio essendo sufficiente il mero risultato positivo del test rapido”, come confermerebbero i messaggi INPS n. 3653/2020 e n. 1667/2021, nonché dall'art. 26, comma 6, del
D.L. 18/2020. Inoltre, secondo la parte appellante, il Tribunale non ha considerato che la Pt_1 stessa aveva prodotto, unitamente alla domanda, sia i risultati dei test antigenico (positivo) e molecolare (negativo), sia i certificati di malattia rilasciati dal medico curante che precisavano, in diagnosi, il “codice v29” attestante il periodo di isolamento (“il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della produzione, rigettando acriticamente il ricorso anche sul difetto di prova in ordine ad un provvedimento autoritativo dell'Autorità amministrativa, non necessario e, nei fatti, del tutto eventuale”).
La doglianza non è accoglibile.
E invero, il Tribunale non ha affatto trascurato la documentazione allegata alla domanda diretta all' avendola, invece, ritenuta inidonea a fornire la prova del periodo di isolamento CP_1 obbligatorio, come previsto dalla delibera n. 17/2020 al fine di ottenere il contributo di 100,00 euro per ogni giornata di isolamento “in caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID–19”.
8 E infatti, nella sentenza impugnata non solo si legge che “la non ha mai prodotto Pt_1 all' il provvedimento dell'Autorità sanitaria competente che disponeva il suo isolamento CP_1 obbligatorio domiciliare” ma anche che “Non può infatti essere ritenuto equivalente al detto provvedimento la certificazione di malattia del medico curante, anche perché l'indicazione del codice nosologico “v29” non è univoca, nel senso che esso non attesta univocamente che si tratti di isolamento obbligatorio domiciliare”. Il Tribunale, in assenza di una diagnosi di positività al covid e di un tampone molecolare che attestasse incontrovertibilmente la positività al virus, ha evidentemente accolto la tesi dell' secondo cui il codice nosologico “v29” è “usato CP_1 indifferentemente per le ipotesi di quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva (Inps del 25 febbraio 2020)” (così alla pagina 5 della memoria di costituzione innanzi al Tribunale).
Ebbene, l'atto di appello ha censurato la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto necessario un provvedimento dell'Autorità sanitaria competente (invero espressamente richiesto dalla delibera n. 17/2020), ma non si è confrontato con la sentenza impugnata laddove il primo giudice ha ritenuto che il certificato del medico curante prodotto da non potesse Parte_1 sostituire il provvedimento che disponeva l'isolamento obbligatorio in quanto il codice nosologico
“v29” non ha un significato univoco, non attestando, dunque, con certezza che si versasse in ipotesi di isolamento obbligatorio domiciliare.
Con tale ultima statuizione – che è, evidentemente, da sola idonea a giustificare il rigetto della domanda - non si è in alcun modo confrontata, non essendo all'uopo sufficiente la Parte_1 mera ripetizione di quanto affermato nell'originario ricorso, ovvero che sono stati prodotti “i certificati di malattia rilasciati dal medico che precisano, in diagnosi, il codice v29 attestante il periodo di isolamento”.
E invero, sarebbe stato onere dell'appellante contrastare la decisione sul punto svolgendo una critica specifica, indicando in particolare le ragioni per cui il codice nosologico “v29” avrebbe, invece, univocamente indicato lo stato di isolamento obbligatorio domiciliare.
Ed è appena il caso di evidenziare che nei certificati prodotti, al di là del codice “v29” presente sul primo (di cui il secondo certificato costituisce “continuazione”), non è presente alcuna diagnosi o ulteriore spiegazione.
Tale lacuna, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le
9 statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016; Sez.
2, Ordinanza n. 21570 del 2020).
Nel caso di specie sussiste, quindi, una statuizione del Tribunale, non censurata dalla parte impugnante e dunque ormai coperta dal giudicato, idonea a comportare la reiezione della domanda in disamina, stante l'assenza nel certificato del medico curante (prodotto in sostituzione del provvedimento dell'Autorità sanitaria competente) di una qualsivoglia indicazione che attesti univocamente che fosse in isolamento obbligatorio domiciliare. Parte_1
Ogni altra questione prospettata nel secondo motivo di gravame (ivi compresa quella della superfluità del provvedimento dell'Autorità sanitaria laddove vi sia un certificato medico) rimane assorbita.
Egualmente assorbito è l'esame del terzo e del quarto motivo di gravame, con cui, in realtà, si ripropongono deduzioni funzionali alla quantificazione del contributo, che in ragione delle argomentazioni innanzi svolte non dovuto.
4. L'assoluta novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
10
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza dell'1.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa 1446/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lucantoni, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla via Attilio Hortis n. 54
APPELLANTE
E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Leopardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Boezio n. 14
APPELLATO
avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 94/2022 pubblicata il 11/01/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
farmacista iscritta all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti, Parte_1 deduceva che: - in data 23.10.2020 si era sottoposta a un test antigenico rapido su tampone naso-
1 faringeo per l'identificazione del virus SARS-CoV-2 presso il drive-in dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Roma, ove era stata accertata la positività con un indice COI di 123; - le era stato, quindi, ordinato l'isolamento domiciliare;
- in data 8.12.2020 aveva presentato al proprio ente previdenziale domanda di assegnazione del contributo una tantum per l'emergenza epidemiologica
Covid-19, allegando il referto del test antigenico rapido effettuato in data 23.10.2020, il risultato del tampone nasofaringeo (con esito negativo) effettuato in data 7.11.2020, due certificati di malattia rilasciati dal proprio medico curante, relativi il primo al periodo dal 23.10.2020 al 2.11.2020 e il secondo dal 3.11.2020 all'11.11.2020; - l' aveva respinto la domanda in ragione della CP_1
“documentazione incompleta o non conforme” e per “non documentata positività Covid-19”, con il richiamo ai punti 11 e 1, 2, 3 e 4 della Delibera dell'ente; - il ricorso amministrativo presentato era stato respinto dall' sulla scorta della seguente motivazione: “il regolamento dell'iniziativa, al CP_1 punto 3, prevede che venga corrisposto un indennizzo per il periodo di isolamento domiciliare, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente a seguito di positività al COVID-19.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione sanitaria/amministrativa da cui emerga la durata dell'isolamento domiciliare obbligatorio. Nel suo caso, in base alla documentazione inviata, non è stato possibile identificare la durata del periodo di isolamento obbligatorio avendo inviato solo il referto di positività al test rapido ed il tampone molecolare negativo;
in particolare, stando alle disposizioni attuative in materia, al momento della presentazione della domanda, il test rapido positivo di per sé non attestava il contagio da covid-19 in assenza di un tampone molecolare di conferma. Le ricordiamo, inoltre, che al punto 11 della Delibera consiliare che disciplina
l'iniziativa è specificato che saranno escluse le domande incomplete, irregolare nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa la produzione tardiva di documentazione compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso”.
La ricorrente sosteneva l'illegittimità del diniego e il diritto al contributo una tantum, chiedendo al Tribunale la condanna dell' al pagamento del predetto contributo nella misura di CP_1 euro 100,00 per ogni giorno di isolamento a seguito di positività al COVID–19 relativamente al periodo dal 23.10.2020 al 10.11.2020 (data di rilascio del test molecolare), o in subordine sino al
7.11.2020 (data di somministrazione del test).
Si costituiva in giudizio l' ribadendo la legittimità del proprio operato ed CP_1 evidenziando che i documenti allegati dalla ricorrente non erano sufficienti a comprovare i presupposti per l'erogazione del contributo;
chiedeva la reiezione del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 94/2022 pubblicata il 11.1.2022, respingeva la domanda sulla base della seguente motivazione:
2 «La domanda della è infondata. Pt_1
Ai sensi della deliberazione n. 17/2020 l' ha previsto un intervento in favore dei propri CP_1 iscritti, in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
In particolare, il punto n. 3 di detta delibera stabilisce che “in caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID-19, spetta al farmacista un contributo pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento”.
Il requisito di detto contributo è pertanto l'isolamento obbligatorio domiciliare disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente a seguito di positività al covid-19.
La delibera inoltre prevede (al punto n. 11 - Documentazione da produrre) che l'iscritto alleghi “la documentazione amministrativa/sanitaria da cui emerga il periodo di isolamento obbligatorio”. Detto ciò, la positività al Covid-19 doveva essere necessariamente accertata da un test molecolare (e non solo da un test antigenico rapido) poiché secondo la Circolare del
[...]
allora in vigore (n. 31400 del 29.9.2020 sia pure dettata con particolare riguardo al CP_2 contesto scolastico) il test molecolare è quello attualmente più affidabile per la diagnosi da infezione da coronavirus, mentre la sensibilità e la specificità del test antigenico rapido sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare, con espressa necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.
In secondo luogo, la non ha mai prodotto all' il provvedimento dell'Autorità Pt_1 CP_1 sanitaria competente che disponeva il suo isolamento obbligatorio domiciliare.
Non può infatti essere ritenuto equivalente al detto provvedimento la certificazione di malattia del medico curante, anche perché l'indicazione del codice nosologico “v29” non è univoca, nel senso che esso non attesta univocamente che si tratti di isolamento obbligatorio domiciliare.
Di conseguenza, i requisiti previsti dalla predetta delibera AF non sono stati soddisfatti dalla SO, la quale pertanto non può invocare il suo diritto ad ottenere il contributo una tantum in questione».
Avverso detta decisione proponeva appello per i motivi così rubricati nell'atto Parte_1 di gravame, che si andranno di seguito compiutamente ad esaminare:
1) “Error in judicando – Sull'accuratezza del test immunologico fluorescente standard F
COVID-19 (cd. tampone rapido o test antigenico rapido) in caso di indice COI superiore a 10”;
2) “Error in judicando – Violazione dei principi di legittimo affidamento dei partecipanti alle regole del bando, di buona fede e trasparenza. Violazione del divieto di imposizione di “nuovi requisiti”, ulteriori a quelli prescritti con delibere nn. 17/2020 e 41/2020. Omessa valutazione del
3 certificato medico attestante la diagnosi “v29” in relazione ai messaggi INPS nn. 1667/2021 e
3653/2020”;
3) “Sugli ulteriori requisiti. Sulla regolarità contributiva, sulla tempestività e completezza delle domanda. Sulla tempestività del ricorso amministrativo”: aggiungeva l'appellante che ricorrevano, poi, tutti gli ulteriori requisiti ai fini della liquidazione del contributo, peraltro non contestati da controparte;
4) “Sul periodo indennizzabile”: ribadiva il periodo oggetto di richiesta, conformemente alle deduzioni e conclusioni dell'originario ricorso.
In definitiva, chiedeva a questa Corte, in riforma della sentenza gravata, di “accertare e dichiarare il diritto della a percepire il contributo, una tantum, per ogni giorno di isolamento Pt_1
a seguito di positività al COVID–19 relativamente al periodo che va dal 23.10.2020 al 10.11.2020
o, in subordine, sino al 07.11.2020 e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento del contributo in parola nella misura di € 100,00 per ogni giorno di isolamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Si costituiva in giudizio l' confutando gli avversi motivi di gravame e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza dell'1.7.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Preliminarmente, va dato atto che non è stata accolta l'istanza - avanzata dalla parte appellante all'udienza di discussione dell'1.7.2025 - di concessione di un termine per note, non sussistendone i presupposti.
Come noto, la concessione di termine per note è oggetto di un potere discrezionale del giudice, da esercitare ove ritenuto necessario, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice (in proposito, pacificamente, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14990 del 2022).
Nel caso in esame, la parte appellante non ha fornito elementi atti a giustificare detta istanza,
a cui, peraltro, la parte appellata si è opposta.
In ogni caso, avuto riguardo alle ampie deduzioni svolte negli scritti difensivi sui fatti costitutivi della pretesa – a cui comunque la difesa di all'udienza di discussione si è Parte_1 riportata - il Collegio ha ritenuto insussistente la necessità di note difensive. E ciò anche in considerazione delle caratteristiche di oralità, immediatezza e concentrazione che connotano il processo del lavoro, nonché in linea con il principio generale della ragionevole durata del processo
(art.111 Cost.).
4 3. L'appello è infondato.
3.1. Come risulta dalla sentenza impugnata, la cui motivazione è stata innanzi trascritta, la domanda di è stata respinta per due motivi: Parte_1
- “la positività al Covid-19 doveva essere necessariamente accertata da un test molecolare (e non solo da un test antigenico rapido) poiché secondo la Circolare del allora Controparte_2 in vigore (n. 31400 del 29.9.2020 sia pure dettata con particolare riguardo al contesto scolastico) il test molecolare è quello attualmente più affidabile per la diagnosi da infezione da coronavirus”;
- “la non ha mai prodotto all' il provvedimento dell'Autorità sanitaria Pt_1 CP_1 competente che disponeva il suo isolamento obbligatorio domiciliare” e “Non può … essere ritenuto equivalente al detto provvedimento la certificazione di malattia del medico curante, anche perché l'indicazione del codice nosologico “v29” non è univoca, nel senso che esso non attesta univocamente che si tratti di isolamento obbligatorio domiciliare”.
3.2. Con il primo motivo (denominato “Error in judicando – Sull'accuratezza del test immunologico fluorescente standard F COVID-19 (cd. tampone rapido o test antigenico rapido) in caso di indice COI superiore a 10”) l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere che la positività al Covid-19 dovesse essere necessariamente accertata da un test molecolare, avendo trascurato che le circolari del n. 7922 del 9.3.2020 e n. 705 dell'8.1.2021 Controparte_2 avevano parificato i risultati di accertata positività al virus mediante l'uso del test antigenico rapido a quelli riscontrabili tramite indagine molecolare. Ciò era confermato dal D.L. n. 229/2021, dalla nota tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica” pubblicata il 30.10.2020 in calce alla circolare del n. Controparte_2
35324/2020, nonché dalla Circolare del n. 60136 del 30 dicembre 2021, in Controparte_2 quanto, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 229/2021, per porre fine allo stato di isolamento era sufficiente anche un testo antigenico rapido, ove è più raro un caso di falso negativo che di falso positivo.
Il motivo è infondato.
Innanzi tutto giova rilevare che l'appellante non ha contestato che la circolare del
[...]
n. 31400 del 29.9.2020 prevedesse che il test molecolare era quello, all'epoca, più CP_2 affidabile per la diagnosi da infezione da coronavirus. Del resto, tale circolare è in atti e il suo contenuto è inequivocabile.
Va aggiunto che la medesima circolare chiariva, con riferimento al “test antigenico”, che lo stesso era meno “affidabile”: il che comportava non solo il rischio di “falsi negativi”, ma anche “la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare” (cfr. il 2° rigo della pagina 4 della circolare n. 31400/2020).
Ne segue che, ai fini della diagnosi di infezione da coronavirus, anche in caso di positività, il
5 test antigenico, all'epoca, non era considerato sufficiente dal . Controparte_2
In definitiva, al momento in cui effettuò il test antigenico e poi inoltrò la Parte_1 domanda per il contributo per cui è causa, il test molecolare era “il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2” (cfr. pagina 4 della circolare n. 31400/2020).
Appare, dunque, corretto che, al fine di valutare la positività al coronavirus dell'appellante,
l' abbia fatto riferimento alle indicazioni fornite, all'epoca, dal . CP_1 Controparte_2
Tale conclusione, già condivisibilmente raggiunta dal Tribunale, non può essere superata sulla scorta del richiamo a plurime fonti e documenti effettuato dall'appellante.
In particolare, con riferimento alla nota tecnica “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica” pubblicata il 30.10.2020 in calce alla circolare del n. Controparte_2
35324/2020, rileva il Collegio quanto segue: è vero che nella “Tabella sinottica dei test nei principali contesti”, si legge che, in caso di “soggetto pauci-sintomatico in assenza di link epidemiologico” è sufficiente il “test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale senza conferma con test molecolare su tampone oro/naso faringeo per i casi positivi”; tuttavia, nel caso di specie, non vi è prova che fosse un “soggetto pauci sintomatico”; infatti, a suo Parte_1 stesso dire, effettuò il test antigenico su tampone naso-faringeo in presenza di “sintomatologia tipica del noto virus pandemico (tosse secca, febbre, perdita di gusto e olfatto)” (così alla pagina 1 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Ed è appena il caso di evidenziare che la qualità di “soggetto pauci sintomatico” non può ritenersi incontestata. Infatti, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023) e, nella specie, certamente l' non aveva CP_1 in suo possesso dati per contrastare le altrui allegazioni. Queste ultime, dunque, non risultano provate e, anzi, sono smentite dai sintomi riferiti dalla stessa Pt_1
Ciò detto, deve aggiungersi che, invece, “in caso sospetto sintomatico con o senza link epidemiologico” – categoria in cui poteva certamente rientrare l'odierna appellante all'epoca dei fatti - la medesima nota tecnica richiedeva il tampone molecolare o, in alternativa, il “test antigenico rapido su tampone oro-naso faringeo + conferma con test molecolare per i casi positivi”. Proprio tale ultima indicazione del Ministero della salute, che imponeva, all'epoca dei fatti, il test molecolare laddove il test antigenico avesse avuto esito positivo, rende evidente e conferma che, all'epoca, vi fossero dei “falsi-positivi” sicché il test antigenico, anche se positivo, non era rassicurante ai fini di una diagnosi certa.
Tanto chiarito, deve aggiungersi che il riferimento alla circolare n. 7922 del 9.3.2020 del
, contenuto alla pagina 7 dell'atto di gravame, è improprio: sia perché detta Controparte_2
6 circolare è superata da quella adottata il 29.9.2020 (la n. 31400/2020), sia perché la stessa (allegata come documento 14 del ricorso ex art. 414 c.p.c.) non contiene alcun elemento utile in ordine alla affidabilità dei diversi test disponibili.
Del resto, le deduzioni svolte alla pagina 7 dell'atto di appello si riferiscono, a ben vedere, unicamente alla circolare n. 705 dell'8.1.2021, che certamente non era vigente all'epoca dei fatti, sicché non è applicabile ai fini dell'individuazione dei presupposti per l'erogazione del contributo previsto dalle delibere n. 17/2020 e n. 41/2020. CP_1
Solo per completezza, giova evidenziare che anche la circolare n. 705/2021 definisce il test molecolare come “il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità”. Avuto riguardo alle deduzioni dell'appellante, è bene evidenziare che laddove detta circolare prevede che “Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento” non equipara affatto i test rapidi e quelli molecolari “a tutti gli effetti” e in particolare ai fini della sensibilità e specificità per la diagnosi di infezione da coronavirus, ma solo ai fini della “tracciabilità” nei sistemi informativi regionali;
e,
d'altra parte, non è vero - a differenza di quanto si sostiene nell'atto di appello – che, secondo la classificazione del Ministero della salute, tra i “casi confermati”, che comprendono le persone che soddisfano il “criterio di laboratorio”, rientrano tutti i casi di rilevamento dell'antigene SARS-
CoV-2 con test antigenico, essendo invece presenti nella circolare n. 705/2021 una serie di distinzioni e condizioni in ordine all'efficacia di detti test. Infatti, alla pagina 3, la circolare stessa, nel definire i “criteri di laboratorio”, rinvia, per le opportune precisazioni e differenze, alla sezione della circolare dedicata all'“Impiego dei test antigenici rapidi”.
Ed è appena il caso di precisare che, nella specie, non è stato provato che il test cui si è sottoposta l'odierna appellante fosse “di ultima generazione”, anziché di prima o di seconda
(secondo le definizioni utilizzate dalla circolare n. 705/2021), né è stato precisato se il contesto di riferimento era di alta o bassa prevalenza della malattia nella popolazione.
Irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto successivi all'epoca dei fatti, sono anche le disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare del Controparte_2
n. 60136 del 30 dicembre 2021, evocati nell'atto di appello alla pagina 8.
Quanto all'allegato n. 17 dell'originario ricorso, dal quale risulta che non è necessaria la conferma con il tampone molecolare se il tampone antigenico rapido ha valore COI>10, deve rilevarsi che detto documento, privo di qualsivoglia denominazione, è costituito da una serie di
“slides”, recanti il logo dell' a carattere chiaramente divulgativo;
al di là dell'assenza Parte_2 di qualsivoglia carattere prescrittivo delle indicazioni ivi riportate (peraltro elaborate da una sola
7 ), tale documento è privo di indicazioni temporali, sicché non è possibile ritenere che Parte_3 le indicazioni ivi riportate si applicassero all'epoca dei fatti (e non si riferissero, invece, ad epoca successiva).
In definitiva, sulla scorta della normativa vigente all'epoca in cui effettuò il tampone antigenico, secondo la Circolare del Ministero della Salute allora in vigore (n. 31400 del
29.9.2020), la positività al Covid-19 doveva essere necessariamente accertata da un test molecolare
(e non solo da un test antigenico rapido). Pertanto, pur in assenza di specifiche indicazioni nelle delibere n. 17/2020 e n. 41/2020 dell' in ordine alla documentazione in concreto necessaria CP_1 per beneficiare del contributo, correttamente l'ente ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, facendo inevitabilmente riferimento alla normativa in essere.
3.3. Con il secondo motivo di gravame (denominato “Error in judicando – Violazione dei principi di legittimo affidamento dei partecipanti alle regole del bando, di buona fede e trasparenza. Violazione del divieto di imposizione di “nuovi requisiti”, ulteriori a quelli prescritti con delibere nn. 17/2020 e 41/2020. Omessa valutazione del certificato medico attestante la diagnosi “v29” in relazione ai messaggi INPS nn. 1667/2021 e 3653/2020”) assume l'appellante che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che “la non ha mai prodotto all' il Pt_1 CP_1 provvedimento dell'Autorità sanitaria competente che disponeva il suo isolamento obbligatorio domiciliare”, posto che il provvedimento dell'Autorità sanitaria ai fini dell'isolamento del contagiato “non è perentorio essendo sufficiente il mero risultato positivo del test rapido”, come confermerebbero i messaggi INPS n. 3653/2020 e n. 1667/2021, nonché dall'art. 26, comma 6, del
D.L. 18/2020. Inoltre, secondo la parte appellante, il Tribunale non ha considerato che la Pt_1 stessa aveva prodotto, unitamente alla domanda, sia i risultati dei test antigenico (positivo) e molecolare (negativo), sia i certificati di malattia rilasciati dal medico curante che precisavano, in diagnosi, il “codice v29” attestante il periodo di isolamento (“il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della produzione, rigettando acriticamente il ricorso anche sul difetto di prova in ordine ad un provvedimento autoritativo dell'Autorità amministrativa, non necessario e, nei fatti, del tutto eventuale”).
La doglianza non è accoglibile.
E invero, il Tribunale non ha affatto trascurato la documentazione allegata alla domanda diretta all' avendola, invece, ritenuta inidonea a fornire la prova del periodo di isolamento CP_1 obbligatorio, come previsto dalla delibera n. 17/2020 al fine di ottenere il contributo di 100,00 euro per ogni giornata di isolamento “in caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell'Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, a seguito di positività al COVID–19”.
8 E infatti, nella sentenza impugnata non solo si legge che “la non ha mai prodotto Pt_1 all' il provvedimento dell'Autorità sanitaria competente che disponeva il suo isolamento CP_1 obbligatorio domiciliare” ma anche che “Non può infatti essere ritenuto equivalente al detto provvedimento la certificazione di malattia del medico curante, anche perché l'indicazione del codice nosologico “v29” non è univoca, nel senso che esso non attesta univocamente che si tratti di isolamento obbligatorio domiciliare”. Il Tribunale, in assenza di una diagnosi di positività al covid e di un tampone molecolare che attestasse incontrovertibilmente la positività al virus, ha evidentemente accolto la tesi dell' secondo cui il codice nosologico “v29” è “usato CP_1 indifferentemente per le ipotesi di quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva (Inps del 25 febbraio 2020)” (così alla pagina 5 della memoria di costituzione innanzi al Tribunale).
Ebbene, l'atto di appello ha censurato la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto necessario un provvedimento dell'Autorità sanitaria competente (invero espressamente richiesto dalla delibera n. 17/2020), ma non si è confrontato con la sentenza impugnata laddove il primo giudice ha ritenuto che il certificato del medico curante prodotto da non potesse Parte_1 sostituire il provvedimento che disponeva l'isolamento obbligatorio in quanto il codice nosologico
“v29” non ha un significato univoco, non attestando, dunque, con certezza che si versasse in ipotesi di isolamento obbligatorio domiciliare.
Con tale ultima statuizione – che è, evidentemente, da sola idonea a giustificare il rigetto della domanda - non si è in alcun modo confrontata, non essendo all'uopo sufficiente la Parte_1 mera ripetizione di quanto affermato nell'originario ricorso, ovvero che sono stati prodotti “i certificati di malattia rilasciati dal medico che precisano, in diagnosi, il codice v29 attestante il periodo di isolamento”.
E invero, sarebbe stato onere dell'appellante contrastare la decisione sul punto svolgendo una critica specifica, indicando in particolare le ragioni per cui il codice nosologico “v29” avrebbe, invece, univocamente indicato lo stato di isolamento obbligatorio domiciliare.
Ed è appena il caso di evidenziare che nei certificati prodotti, al di là del codice “v29” presente sul primo (di cui il secondo certificato costituisce “continuazione”), non è presente alcuna diagnosi o ulteriore spiegazione.
Tale lacuna, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le
9 statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016; Sez.
2, Ordinanza n. 21570 del 2020).
Nel caso di specie sussiste, quindi, una statuizione del Tribunale, non censurata dalla parte impugnante e dunque ormai coperta dal giudicato, idonea a comportare la reiezione della domanda in disamina, stante l'assenza nel certificato del medico curante (prodotto in sostituzione del provvedimento dell'Autorità sanitaria competente) di una qualsivoglia indicazione che attesti univocamente che fosse in isolamento obbligatorio domiciliare. Parte_1
Ogni altra questione prospettata nel secondo motivo di gravame (ivi compresa quella della superfluità del provvedimento dell'Autorità sanitaria laddove vi sia un certificato medico) rimane assorbita.
Egualmente assorbito è l'esame del terzo e del quarto motivo di gravame, con cui, in realtà, si ripropongono deduzioni funzionali alla quantificazione del contributo, che in ragione delle argomentazioni innanzi svolte non dovuto.
4. L'assoluta novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado ex art. 92, comma 2, c.p.c.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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