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11 agosto 1998
11 agosto 1998
Art. 5. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile) 1. Dopo l' articolo 600-quater del codice penale , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
della prostituzione minorile) 1. Dopo l' articolo 600-quater del codice penale , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Commentario • 1
- 1. CAPO III - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALEWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio SEZIONE I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2). 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di …
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