Articolo 5 della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 agosto 1998
Art. 5. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile) 1. Dopo l' articolo 600-quater del codice penale , introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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