Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 14/04/2025, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07346/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11945/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11945 del 2021, proposto da AN DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Istituto Comprensivo G Rodari G Nosengo - Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NT AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela del ricorrente
1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n.50 del 03.03.2021, trasmesso e reso noto con nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, recante la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nella parte in cui - nelle Tabelle allegate sub A - non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
2) dell'Allegato A al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, recante le Avvertenze alla Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, nella parte in cui non prevede espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
3) delle Tabelle A/1, A/2, A/5 allegate al decreto ministeriale n.50 del 3.03.2021, nella parte in cui non prevedono espressamente per nessun profilo la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata;
4) della nota dell'USR Sicilia del 23.08.2021 prot.22372 nella parte in cui precisa che non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, invitando i Dirigenti Scolatici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi prestati presso detti Enti;
5) delle graduatorie di istituto per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico pubblicate dall'Istituto "G.Rodari-G.Nosengo" di Gravina di Catania quale scuola capofila di cui all'art.5 comma 3 del DM 50/2021, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun punteggio per i servizi prestati presso gli Enti di Formazione Professionale;
6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V n.9256 del 18.03.2021, con cui è stato reso noto e divulgato il decreto ministeriale n.50 del 03.03.2021.
NONCHE' PER LA DECLARATORIA
anche in via cautelare, del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione dei servizi prestati alle dipendenze degli Enti di Formazione professionale convenzionata, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per i profili del personale Ata della scuola statale, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Istituto Comprensivo G Rodari G Nosengo - Gravina di Catania;
Vista la dichiarazione del 9 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 9 aprile 2025 la ricorrente ha dichiarato, a seguito dell’emanazione del nuovo D.M. regolatore delle graduatorie ATA del nuovo triennio 2024/27, e della compilazione delle nuove graduatorie formate sulla scorta di quest’ultimo, di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Tito Aru |
IL SEGRETARIO