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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1537/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.516/2022 pubblicata il 12.5.22 dal Tribunale di EV
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to P. Alloca
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele e CP_1
Pasquale Biondi
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.9.19 in primo grado il CP_1 esponeva:
-di essere stato assunto alle dipendenze della Controparte_2 in data 02/01/2008, con la qualifica di Ausiliario,
[...] parametro 110, presso la sede aziendale di via Don Bosco-ex scalo merci;
-di essere stato trasferito dall'1.12.2009 alla Direzione
Programmazione, Innovazione ed Acquisti presso il magazzino di
EV Appia;
-che in data 1.12.2009 gli era stata attribuita la qualifica di
Operatore d'Ufficio, parametro 130;
-che in data 1.8.2018 aveva conseguito la qualifica di Operatore
Qualificato d'Ufficio, parametro 140;
-che a decorrere dall'1.6.2018 aveva svolto le mansioni precedentemente svolte dal sig. Capo Unità Persona_1
Organizzativa/Tecnica, parametro 230, al quale erano affidate anche le mansioni rientranti nella qualifica di Specialista
Tecnico Amministrativo, figura questa assente nel magazzino di
EV, in seguito al trasferimento della sig.ra Parte_2 presso il magazzino di Napoli, avvenuto nel 2014;
-che dall'1.6.2018, data di pensionamento del sig. insieme ER
al sig. (qualifica professionale di Ausiliario) Controparte_3 era stato l'unico presente nel magazzino di EV;
-che a decorrere dal mese di settembre 2018 era rimasto l'unico lavoratore presente, gestendo autonomamente l'attività del magazzino, disponendo, al contempo, anche i trasferimenti del materiale del magazzino di IM SE;
di aver gestito gli impegni dei materiali, comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e
IM SE;
di aver coordinato, con l'ufficio acquisti, gli eventuali ordini e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità; di aver utilizzato il
Cont programma per la relativa movimentazione dei magazzini;
di aver predisposto i collaudi della merce ordinata, organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
di aver elaborato e trasmesso i fogli presenza dei dipendenti del magazzino e i c.d. D.D.T.
(documenti di trasporto) del materiale da inviare alle imprese pag. 2/21 esterne;
di aver gestito, senza intermediazione, le comunicazioni con gli altri magazzini, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel profilo professionale di“Specialista tecnico-amministrativo” ─
par. 193 ─ Area professionale 2ª ─ “Area operativa: amministrazione e servizi”, di cui al CCNL Controparte_5
applicato in azienda, a decorrere dal 01/12/2018, in subordine, nel profilo professionale di “Collaboratore Ufficio” ─ par. 175─
Area professionale 3ª ─ “Area operativa: amministrazione e servizi”, di cui al CCNL applicato in azienda, Controparte_5
Cont a decorrere dal 01/12/2018, in ogni caso con condanna dell' al pagamento delle differenze retributive per l'espletamento delle mansioni superiori svolte.
Cont L' si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso ed avversando la domanda.
Nello specifico deduceva che dovesse applicarsi l'art.18 del Regio
Decreto 148/1931 in deroga al generale principio della promozione automatica dettato dal art.2103 cc e che il ricorrente svolgeva esattamente le mansioni di cui all'assegnato profilo professionale di “operatore qualificato d'ufficio” anche in seguito alla messa in quiescenza del suo superiore gerarchico, Sig. Parte_3
e che le mansioni svolte dalla dipendente erano Parte_2 state assorbite dal dipendente che aveva Controparte_7 svolto, quale superiore gerarchico del , anche le mansioni CP_1 indicate in ricorso al punto 8; che il gestiva gli impegni CP_1 dei materiali essendo questa una funzione elementare e basilare degli addetti al magazzino, ma non provvedeva ad indicare lo stato di esaurimento della merce e non sollecitava il rifornimento dei magazzini di EV e IM SE;
che la gestione del materiale di scorta e l'approvvigionamento era una funzione dei pag. 3/21 servizi incardinata nell'Ufficio Acquisti, dal quale dipendono i magazzini periferici, come quello di EV ed assolta dai dipendenti ivi impiegati;
che era l'Ufficio Acquisti, e non di certo il ricorrente, a definire la scorta dei materiali rilevando la carenza o l'esaurimento del materiale;
che il ricorrente non si era mai coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e non aveva mai gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, né si relazionava direttamente con l'ufficio contabilità, nè coordinava o gestiva i Capi Tecnici in relazione alla movimentazione dai magazzini e non si occupava dei trasferimenti del materiale, ma semplicemente di eseguire gli ordini di consegna materiali impartiti dal suo superiore gerarchico (il riceveva i DDT CP_1 relativi alla spedizione di merce verso ditte esterne su diretto ordine -ACU- emesso dall'Ufficio Acquisti), né aveva coordinato i collaudi della merce e risolto eventuali disguidi creatisi con le relative imprese né aveva mai provveduto a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzato gli stessi con l'ufficio addetto;
che era l'unico dipendente del magazzino, pertanto, provvedeva a comunicare le sue presenze, ferie, malattie etc.; che non si era mai rapportato direttamente con le imprese fornitrici esterne, né in relazione alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino né nell'eventualità di modifiche degli ordini o del materiale consegnato (compiti dell'Ufficio Acquisti a cui spetta la comunicazione, la definizione dei tempi e luoghi di consegna, la modifica degli ordini, etc.), che si era limitato a verificare la rispondenza del materiale consegnato con quanto riportato nel documento di trasporto;
che le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni pag. 4/21 provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo erano svolte dai superiori gerarchici CP_8
e che il non agiva
[...] Controparte_7 CP_1 nell'esercizio di un potere autonomo o con discrezionalità ma sempre nell'ambito di disposizioni impartitegli;
che dopo il pensionamento del sig. il operava su Persona_1 CP_1 diretta indicazione di CUT del Magazzino Controparte_7
Principale di CE, suo superiore gerarchico, per tutte le decisioni che eccedono le normali funzioni di routine di magazzino;
che il ricorrente svolgeva le proprie mansioni attenendosi alla procedura PR – 31 – MAG “gestione magazzini” occupandosi della ricezione del materiale, immagazzinamento, invio merce in conto lavorazione con disposizione emessa dall'Ufficio
Acquisti, distribuzione materiale in deposito, anche attraverso il
Cont sistema gestionale , secondo il profilo di autorizzazione che corrisponde al suo parametro aziendale. In via conclusiva la resistente eccepiva la prescrizione della pretesa al 20.3.15 essendo stato il ricorso notificato il 13 marzo 2020 l'unico atto interruttivo ricevuto e contestava la documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Il Tribunale di EV, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla atteso che le richieste retributive CP_9 afferivano a periodo a far data dal 2018 nonché l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, accoglieva la domanda spiegata dal in via subordinata alla luce delle dichiarazioni CP_1 testimoniali raccolte nel giudizio, riconoscendogli lo svolgimento delle mansioni di collaboratore ufficio parametro 175 e condannando l' con decorrenza dal 01/06/2018, al CP_9 pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra la retribuzione spettante in virtù del diverso inquadramento, oltre pag. 5/21 interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo nonché al ricalcolo del t.f.r..
Cont Spiega appello l' deducendo:
-la perfetta linearità tra il profilo di inquadramento posseduto
“Operatore Qualificato d'Ufficio” – par. 140 e le mansioni svolte,
-che il GL non ha effettuato una corretta analisi di quanto riferito dai testi escussi, giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle offerte dal quadro istruttorio,
-che dalle risultanze istruttorie svolte in primo grado è emerso che il gestisce gli impegni dei materiali essendo questa una CP_1 funzione elementare e basilare degli addetti al magazzino, come tipica e basilare è quella di indicare lo stato di esaurimento della merce e segnalare la cosa al proprio responsabile,
-che tutti i testi hanno affermato che il ricorrente non si è mai coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e non ha mai gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture,
-che è emerso che il si occupa semplicemente di eseguire gli CP_1 ordini di consegna materiali ai vari Capi tecnici che si forniscono al magazzino, in virtù degli ordini impartiti dal suo superiore gerarchico,
-che alcun elemento di prova è stato raggiunto in relazione all'assunto del ricorrente circa il coordinamento dei collaudi della merce e della risoluzione di eventuali disguidi,
-che i testi hanno riferito che il non si è mai rapportato CP_1 direttamente con le imprese fornitrici esterne, né in relazione alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino né nell'eventualità di modifiche degli ordini o del materiale consegnato,
pag. 6/21 -che il non ha mai “gestito, senza intermediazioni, le CP_1 comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo,
-che è emerso che, dopo il pensionamento del sig. ER
, Capo unità organizzativa amm./tecnica par.230, il
[...] CP_1 ha continuato ad operare con le medesime mansioni di “operatore qualificato d'ufficio” par. 140, su diretta indicazione del sig.
CUT del Magazzino Principale di CE, Controparte_7 suo superiore gerarchico, per tutte le decisioni che eccedono le normali funzioni di routine di magazzino,
-che le affermazioni del teste in ordine al controllo dei Tes_1 dati sui DDT non sono proprie del rivendicato parametro 175,
-che il riconoscimento del diritto operato in sentenza è privo di motivazione e carente del cd. procedimento trifasico,
-che il GL, pur sollecitato, non ha valutato il contenuto della sentenza n. 1240/2018 con cui era stato rigettato un precedente ricorso del avente ad oggetto il medesimo petitum e la CP_1 medesima causa petendi in cui le risultanze istruttorie emerse, identiche a quelle emerse nel primo grado, avevano portato al rigetto,
-che il GL ha parimenti omesso di valutare la procedura n. PR – 31
– MAG in ordine alla gestione dei magazzini che prevede compiti in capo al prestabiliti e privi di autonomia, CP_1 chiedendo la riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di EV con il rigetto di tutte le domande formulate da
[...]
in primo grado, con vittoria di diritti, onorari e spese CP_1 di causa nel doppio grado di giudizio.
Replica il : CP_1
pag. 7/21 -di aver, con ampia autonomia decisionale ed operativa, espletato le funzioni precedentemente svolte dal Sig. nel magazzino ER di EV, nello specifico:
a) ha gestito gli impegni dei materiali, all'occorrenza comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e di IM SE, registrando, altresì, l'entrata e l'uscita dei materiali;
b) si è coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e ha gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità;
c) utilizzando il software si è occupato dei trasferimenti CP_4 del materiale, coordinando e gestendo con i Capi Tecnici la relativa movimentazione dai magazzini;
d) ha coordinato i collaudi della merce, risolvendo anche i disguidi creatisi con le relative imprese, provvedendo a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
e) ha elaborato e trasmesso i fogli presenze dei componenti del magazzino di EV, provvedendo a dare comunicazione anche delle eventuali malattie e dei congedi richiesti, all'ufficio competente;
f) si è rapportato, inoltre, direttamente con le imprese esterne che fornivano la merce alla convenuta, sia in relazione CP_10 alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino, sia nell'eventualità di modifiche degli ordini e del materiale consegnato;
g) ha provveduto ad elaborare i D.D.T. (documenti di trasporto) del materiale da inviare ad imprese esterne, coordinando con i capi tecnici, le relative spedizioni;
pag. 8/21 h) ha gestito, senza intermediazioni, le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo,
-che la sentenza appellata è corretta e che le critiche rivolte dalla appellante omettono di considerare tutti gli elementi probatori raccolti nel giudizio di primo grado ed esaminati dal
Giudice del lavoro del Tribunale di EV,
-che il “Collaboratore d'ufficio”, parametro 175 ed l'“Operatore
Qualificato di Ufficio”, parametro 140 appartengono, unitamente al profilo dell'Operatore d'Ufficio, parametro 130, alla Area professionale 3^, Mansioni operative, Area operativa: amministrazione e servizi che comprende "Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico- pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza";
-che l'“Operatore Qualificato di Ufficio”, parametro 140 svolge
“funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base delle direttive ricevute”, mentre il “Collaboratore di Ufficio”, parametro 175 è quello del lavoratore “in possesso di adeguata capacità professionale” che svolge “compiti tecnico – amministrativi di contenuto significativo”,
-che dal confronto tra le due declaratorie, la differenza che caratterizza, in particolare, i due profili è relativo al livello di difficoltà delle funzioni, che devono essere “anche complesse” per l'Operatore qualificato d'ufficio e “di contenuto significativo” per il Collaboratore d'ufficio,
pag. 9/21 -che, pertanto, il discrimine tra il parametro 140 e il parametro
175 è solo ed esclusivamente relativo al livello di difficoltà delle funzioni esercitate,
-che nel corso del giudizio di primo grado è stato comprovato che, presso la struttura in cui operava lavoravano, oltre a lui, la dipendente “Specialista tecnico-Amministrativo”, Parte_2 parametro 193, e il dipendente Capo Unità Persona_1 organizzativa amministrativa/tecnica, parametro 230 e che la prima
è stata trasferita presso il magazzino di Napoli nel 2014, il secondo è cessato dal servizio in data 01/06/2018, per cui dall'1/06/2018 e fino al mese di settembre 2018, gli unici lavoratori presenti nel magazzino di EV Appia erano lui e il dipendente con qualifica professionale di Controparte_3 ausiliario, e che dal settembre 2018 lui era rimasto l'unico lavoratore presente nel magazzino di EV Appia, per cui dal mese di giugno 2018 aveva gestito autonomamente l'attività del predetto magazzino in assenza di superiori gerarchici e dal mese di settembre era rimasto addirittura l'unico dipendente a gestire il magazzino di EV Appia e, relativamente alla sola fase dei trasferimenti del materiale, anche il magazzino di IM
SE (CE),
-che la società datrice di lavoro, infatti, non ha negato che l'appellato sia rimasto il solo dipendente addetto alla gestione del magazzino di EV Appia, ma ha dedotto che le mansioni della sig.ra sono state assorbite dal dipendente Parte_2 [...]
CUT del Magazzino principale di CE (NA) e Controparte_7 che, dopo la cessazione dal servizio del sig. Persona_1
l'odierno appellato avrebbe operato su diretta indicazione del dipendente “per tutte le decisioni che eccedono le CP_7 normali funzioni di routine di magazzino”,
pag. 10/21 -che il teste che secondo la prospettazione Controparte_7 della appellante avrebbe assorbito le mansioni della , non Pt_2 aveva fatto alcun riferimento alle mansioni svolte in precedenza dalla predetta e aveva riferito che una parte delle mansioni Pt_2 del sig. (Capo Unità organizzativa Persona_1 amministrativa/tecnica, parametro 230), dopo la cessazione dal servizio di quest'ultimo, erano in parte passate a lui e in parte sono state svolte dall'odierno appellato,
-che la circostanza che parte delle mansioni svolte dal dipendente fossero passate a lui risultava anche Persona_1 documentalmente avendo allegato in primo grado una serie di documenti, non oggetto di contestazione specifica da parte dell' che il Tribunale di EV ha dedotto di aver CP_9 esaminato, ritenendo che gli stessi comprovassero lo svolgimento delle mansioni di livello superiore,
-che lo svolgimento delle attività dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha trovato conferma nella testimonianza resa dall'unico testimone diretto dell'attività quotidiana posta in essere dal ricorrente, ovvero il sig. Tes_2
,
[...]
-che le dichiarazioni rese dai testi Testimone_3
(Responsabile dell'Unità Operativa Procedure Negoziali della
[...]
) e sig. (Responsabile Parte_4 Controparte_8 della Logistica) sono irrilevanti in quanto i testi non hanno mostrato conoscenza diretta dei fatti di causa,
-che la sentenza appellata è motivata esponendo il Giudice le ragioni del proprio convincimento,
-che in base al comma 2 dell'art. 18 dell'Allegato A del Regio
Decreto n. 148 del 1931 egli avrebbe diritto, indipendentemente dal riconoscimento del superiore inquadramento, a decorrere dal
01/06/2018 all'adeguamento economico della propria retribuzione,
pag. 11/21 pari alla differenza tra la retribuzione relativa al predetto profilo professionale, parametro retributivo 175, e la retribuzione effettivamente percepita,
-che non rileva(va) la sentenza n.1240/2018 del Tribunale di
EV in quanto il presente procedimento riguarda un periodo successivo e differente ed è basato su nuovi, diversi e sopravvenuti presupposti di fatto,
-che, infatti, nel presente procedimento ha documentato di essere
Cont stato abilitato al gestionale per un livello superiore (mentre nella sentenza del 2018 si ammetteva solo l'abilitazione per il carico/scarico),
-che le attività allegate in ricorso sono ulteriori rispetto a
Cont quelle contenute nella procedura PR 31 , che secondo la società appellante disciplina le procedure di magazzino,
-che il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 e seg. c.c. della documentazione depositata in primo grado non era valido in quanto non chiaro, circostanziato ed esplicito.
**********
L'appello è fondato ritenendo il Collegio che la domanda spiegata in primo grado dal non potesse essere accolta all'esito CP_1 della analisi della produzione documentale eseguita dalle parti e della valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa.
Premesso che sulla domanda principale di riconoscimento del parametro 193 si è formato il giudicato in assenza di appello incidentale da parte del , appare opportuno richiamare CP_1 testualmente le mansioni allegate dal in primo grado a CP_1 sostegno della pretesa dell'invocato superiore inquadramento: in particolare, il ricorrente, con ampia autonomia decisionale ed operativa, ha espletato le funzioni precedentemente svolte dal
Sig. nel magazzino di EV, nello specifico: ER
pag. 12/21 a) ha gestito gli impegni dei materiali, all'occorrenza comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e di IM SE, registrando, altresì, l'entrata e l'uscita dei materiali;
b) si è coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e ha gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità;
c) utilizzando il software si è occupato dei trasferimenti CP_4 del materiale, coordinando e gestendo con i Capi Tecnici la relativa movimentazione dai magazzini;
d) ha coordinato i collaudi della merce, risolvendo anche i disguidi creatisi con le relative imprese, provvedendo a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
e) ha elaborato e trasmesso i fogli presenze dei componenti del magazzino di EV, provvedendo a dare comunicazione anche delle eventuali malattie e dei congedi richiesti, all'ufficio competente;
f) il ricorrente, si è rapportato, inoltre, direttamente con le imprese esterne che fornivano la merce alla Società convenuta, sia in relazione alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino, sia nell'eventualità di modifiche degli ordini e del materiale consegnato;
g) ha provveduto ad elaborare i D.D.T. (documenti di trasporto) del materiale da inviare ad imprese esterne, coordinando con i capi tecnici, le relative spedizioni;
h) inoltre, il ricorrente ha gestito, senza intermediazioni, le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle
pag. 13/21 comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo.
Una prima osservazione è quella legata alla circostanza che le mansioni allegate risultano coincidenti con quelle indicate nella sentenza n.1240/18 del 22.10.18 emessa dal Tribunale di EV con cui è stato rigettato un precedente ricorso del volto ad CP_1 ottenere il parametro 140 “operatore d'ufficio” (quindi stesso parametro poi successivamente acquisito dal anche se diversa CP_1 qualifica, atteso che a lui è stata assegnata quella di operatore qualificato d'ufficio); l'unica differenza emergente è quella relativa al trasferimento di materiale al magazzino di IM
SE che nel giudizio conclusosi nel 2018 era ascritta ancora allo (mentre la dipendente --- già non era più in servizio ER al magazzino di EV).
Da tale confronto emerge quindi un primo vulnus alla fondatezza delle pretese vantate dal atteso che non appare rilevarsi CP_1
(salvo quanto detto per il trasferimento di materiale) una sostanziale differenza tra quanto allegato nel 2018 e quanto allegato nel presente giudizio.
Una seconda osservazione è quella secondo cui dalla lettura complessiva del ricorso emergerebbe come il alleghi, in CP_1 sostanza, che all'indomani del pensionamento dello essendo ER rimasto da solo nel magazzino (salvo un breve periodo in compresenza con un ausiliario) avrebbe “ereditato” tutte le competenze e compiti prima svolti da questo ultimo, ma è evidente che il trasferimento di compiti non può dirsi automatico ma abbisogna di prova laddove la datrice ha espressamente allegato che i compiti direttivi prima svolti dallo sono stati ER assorbiti da e che si sarebbero sostituiti CP_7 CP_8 allo quanto alla superiorità gerarchica sul in ER CP_1 relazione ai rispettivi ambiti di competenze.
pag. 14/21 Passando alla analisi particolareggiata delle mansioni allegate al punto 8 del ricorso ed alla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e confrontando tali elementi con le risultanze delle prove testimoniali il Collegio rileva che non vi è stata affatto da parte del la prova di aver svolto le mansioni come CP_1 descritte in ricorso, prima ancora di passare alla valutazione della sussumibilità nella declaratoria pretesa (ad eccezione delle mansioni relative ai trasferimenti di carburante al magazzino di
IM SE per cui il è stato espressamente CP_1 incaricato e ha ricevuto l'abilitazione “superiore” per il
Cont programma ).
Le allegazioni contenute in ricorso in ordine alle mansioni svolte a decorrere dal giugno 2018 erano le seguenti:
a) ha gestito gli impegni dei materiali, all'occorrenza comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e di IM SE, registrando, altresì, l'entrata e l'uscita dei materiali;
b) si è coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e ha gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità;
c) utilizzando il software si è occupato dei trasferimenti CP_4 del materiale, coordinando e gestendo con i Capi Tecnici la relativa movimentazione dai magazzini;
d) ha coordinato i collaudi della merce, risolvendo anche i disguidi creatisi con le relative imprese, provvedendo a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
e) ha elaborato e trasmesso i fogli presenze dei componenti del magazzino di EV, provvedendo a dare comunicazione anche pag. 15/21 delle eventuali malattie e dei congedi richiesti, all'ufficio competente;
f) si è rapportato, inoltre, direttamente con le imprese esterne che fornivano la merce alla convenuta, sia in relazione CP_10 alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino, sia nell'eventualità di modifiche degli ordini e del materiale consegnato;
g) ha provveduto ad elaborare i D.D.T. (documenti di trasporto) del materiale da inviare ad imprese esterne, coordinando con i capi tecnici, le relative spedizioni;
h) ha gestito, senza intermediazioni, le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo,
e dalle prove orali raccolte nonché dalla documentazione prodotta in primo grado è emerso che:
-in relazione alla mansione sub a) il provvedeva solo alla CP_1 gestione del materiale cd. “sotto scorta” come riferito dal e risultante dalle stampe di impegno sub doc.9 (ad CP_8 eccezione di quelli relativi al gasolio) da cui risultano quali oggetto degli impegni carta igienica, cartelline, detergente, risma, boccione acqua, asciugamani, etc;
l'attività di carico/scarico merci, emissione fatture per l'uscita merci è propria del magazziniere (cfr. teste , CP_7
-in relazione alla mansione sub b) il teste ha Testimone_4 escluso che mai se ne fosse occupato il;
il teste CP_1 CP_8 ha dichiarato che era compito del e che aveva in alcuni CP_7 casi richiamato il allorquando aveva preso l'iniziativa; le CP_1 mail allegate sub 17 confermano che non era compito dell'appellato
(come allegato) gestire il coordinamento degli ordini e delle fatture in quanto risulta che è stato l'ufficio contabilità a pag. 16/21 dargli la direttiva di eseguire lo storno (che lui ha poi eseguito),
-in relazione alla mansione sub c) è pacifico che il avesse CP_1 la abilitazione corrispondente al proprio inquadramento (oltre a quella assegnata ad hoc per il trasferimento di gasolio a
IM SE) ma non è emerso affatto che coordinasse/gestisse con i capi tecnici la movimentazione dai magazzini;
il teste ha riferito che è il capo tecnico CP_8 che si reca in magazzino per il prelievo secondo la sua discrezionalità; il teste ha ribadito che compito del Tes_3
Cont magazziniere è caricare il materiale nel programma per consentire all'ufficio contabilità di registrare la fattura nel sistema,
-in relazione alla mansione sub d) non vi è stata alcuna prova che il coordinasse i collaudi;
la circostanza è stata negata dai CP_1 testi e il teste ha riferito che CP_8 CP_7 CP_8 compito del era solo quello di emettere il documento di CP_1 entrata, poi il servizio collaudo operava autonomamente;
la conferma è rinvenibile nelle mail allegate sub 18 del ricorso nelle quali risulta solo come il abbia sollecitato (come CP_1 riferito dal ) i collaudi (chiedendo che si CP_8 sbloccassero) senza porre in essere alcuna attività di coordinamento,
-in relazione alla mansione sub e) è sufficiente osservare (come risulta anche dal doc.19) come il si sia limitato a CP_1 comunicare le presenze sue (e quelle del per i mesi CP_12 estivi 2018) essendo l'unico dipendente del magazzino di
EV,
-in relazione alla mansione sub f) premesso che la ricezione del materiale in magazzino era una sua ordinaria competenza (così come il controllo delle merce che arriva in magazzino e la verifica di pag. 17/21 conformità ai documenti di trasporto) non è emerso affatto un rapporto diretto con le ditte fornitrici, né tantomeno un potere del in ordine alla allegata possibilità di modifica degli CP_1 ordini e del materiale consegnato;
il teste ha CP_8 precisato che la modifica dell'ordine e del materiale è di esclusiva competenza dell'ufficio acquisti così come i contatti con le ditte esterne;
il teste ha escluso tali CP_7 competenze in capo al precisando che i rapporti con i terzi CP_1 sono gestiti dall'ufficio acquisti;
dalle mail allegate sub 21 emerge chiaramente l'assenza di autonomia del molte mail CP_1 sono indirizzate ai suoi superiori (sintomatica quella del
25.10.18 in cui è il a chiedere al superiore CP_1 Tes_3
l'autorizzazione alla modifica dell'ordine (a riprova che non era sua competenza); le altre mail riguardano accordi in merito alla partenza di merce da riparare ma sotto il profilo della uscita del materiale dal magazzino ma senza alcun previa scelta o decisione del quindi comprovanti una attività meramente esecutiva e CP_1 coerente con la funzione di magazziniere,
-la mansione allegata sub g), cioè la compilazione dei DDT, è propria dei compiti del mentre non è emerso che in tale CP_1 fase lo stesso coordinasse con i capi tecnici la spedizione;
il teste ha riferito che nel caso di difformità il Tes_3 magazziniere si limita a comunicarlo al suo superiore responsabile, il , che si interfaccia con l'unità CP_8 approvvigionamenti/ufficio acquisti che risolve il problema con le ditte terze e che la modifica dell'ordine può essere fatta solo dall'ufficio acquisti,
-la mansione sub h) è allegata genericamente, non si comprende a quali tipologie di comunicazioni e con quali altri magazzini il avrebbe gestito le procedure (quali?) e le modalità di CP_1 esecuzione (di cosa?).
pag. 18/21 Dalla mail allegata sub 11 (e dalle stampe di impegno sub 9 e sub
13 per il magazzino di IM SE) emerge che per il trasferimento delle merci dal magazzino di EV a quello di
IM SE il è stato espressamente abilitato ad CP_1 eseguirle con autorizzazione specifica per il sistema SAP, autorizzazione che è intervenuta solo all'indomani del pensionamento dello (la mai è del 6.6.18) come chiaramente ER evincibile dalla risposta data dal destinatario che gli Per_2 precisa che le estensioni delle autorizzazioni per il sistema SAP non vengono “ereditate” ma necessitano di specifica richiesta e successiva autorizzazione;
sul punto il teste ha CP_8 ammesso che per i trasferimenti di gasolio da EV a
IM SE il è stato preautorizzato. CP_1
Le mail allegate sub 25 comprovano che il si limitava a CP_1 rappresentare agli uffici competenti vicende verificatesi nel magazzino per le quali era necessario il successivo intervento dell'ufficio contattato (ad esempio per modificare un ordine, per provvedere ad un rifornimento, per procedere all'invio in riparazione).
Quanto alla redazione dei DDT (allegati in primo grado) il compito
è tipico del il teste ha riferito che CP_1 CP_8 allorquando il materiale necessiti di riparazione l'ufficio acquisti (su richiesta del servizio competente) ordina l'emissione del DDT che viene redatto dal che vi inserisce i dati CP_1 secondo l'ordine ricevuto (procedura confermata anche dal teste
). Tes_3
Anche in relazione alle presunte mansioni svolte dalla prima Pt_2 del suo trasferimento nel 2014 è emerso dalle dichiarazioni del teste una ricostruzione diversa da quella prospettata CP_8 nel ricorso di primo grado;
il teste ha precisato che fino al 2014 la predetta si occupava della richiesta di materiali Pt_2
pag. 19/21 all'ufficio acquisti, ma che dal 2014 tale funzione è passata al magazzino di CE (e non più quindi a quello di EV) per cui la era stata trasferita all'ufficio acquisti non Pt_2 avendo più ragione di operare nel magazzino di EV. Il ridimensionamento delle competenze del magazzino di EV è stato anche confermato dal teste . CP_7
In conclusione né è emerso che il abbia “ereditato” le CP_1 funzioni in precedenza svolte dallo (ad eccezione del ER trasferimento di gasolio a IM SE, attività limitata ed insufficiente a consentirgli di conseguire un qualche inquadramento superiore) né sono risultate provate le mansioni allegate in ricorso nei termini descritti dal ricorrente.
Sul punto la testimonianza del è inidonea a fondare la Tes_1 pretesa;
il teste ha qualificato genericamente il quale CP_1
“responsabile” del magazzino in quanto si era occupato, dopo il pensionamento dello , di tutte le attività inerenti ER
l'organizzazione e la gestione del magazzino, ma quando poi ha testimoniato sulle mansioni specificatamente allegate in ricorso sub capo 8, pur confermando le mansioni in ordine ai trasferimenti a IM SE (su cui si è detto), ha ammesso che per l'acquisto e l'approvigionamento di materiali il si CP_1 rapportava al superiore gerarchico, ha escluso che il si CP_1 occupasse direttamente dei collaudi, ha riferito che il si CP_1 rapportava con per i rifornimenti di materiali al CP_7 magazzino di EV e che il era il riferimento di CP_8
; sulle mansioni sub c) ed f) la deposizione è totalmente CP_1 generica in quanto, premesso che nei predetti capitoli una parte della mansione è di competenza del magazziniere (uso del SAP, ricezione merci), il teste nulla ha riferito su quegli aspetti qualificanti che il ricorrente ha addotto nelle circostanze capitolate ai fini della pretesa quali il coordinamento, il pag. 20/21 rapporto diretto con le imprese esterne, la modifica ordini/materiali.
In conclusione dalla prova orale e documentale di primo grado non
è emerso lo svolgimento di mansioni in capo al diverse da CP_1 quelle che lo stesso già espletava prima del pensionamento dello
(ad eccezione del compito relativo ai trasferimenti di ER materiale a IM SE) ma la “continuazione” di mansioni proprie del magazziniere svolte sulla base di direttive ricevute dai superiori gerarchici ( e in perfetta CP_7 CP_8 aderenza alla declaratoria di cui al parametro 140 che prevede
“funzioni di concetto anche complesse sulla base di direttive ricevute”; nessun compito tecnico o amministrativo di contenuto significativo ma solo i compiti propri del magazziniere.
La sentenza di primo grado va quindi riformata integralmente con il rigetto della domanda (subordinata) spiegata dal;
le CP_1 spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda spiegata in primo grado da CP_1 condannando il predetto al pagamento in favore dell' CP_1 CP_6 delle spese di lite di primo grado liquidate in euro 3.809,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-condanna al pagamento in favore della appellante CP_1 delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1537/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.516/2022 pubblicata il 12.5.22 dal Tribunale di EV
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to P. Alloca
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele e CP_1
Pasquale Biondi
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.9.19 in primo grado il CP_1 esponeva:
-di essere stato assunto alle dipendenze della Controparte_2 in data 02/01/2008, con la qualifica di Ausiliario,
[...] parametro 110, presso la sede aziendale di via Don Bosco-ex scalo merci;
-di essere stato trasferito dall'1.12.2009 alla Direzione
Programmazione, Innovazione ed Acquisti presso il magazzino di
EV Appia;
-che in data 1.12.2009 gli era stata attribuita la qualifica di
Operatore d'Ufficio, parametro 130;
-che in data 1.8.2018 aveva conseguito la qualifica di Operatore
Qualificato d'Ufficio, parametro 140;
-che a decorrere dall'1.6.2018 aveva svolto le mansioni precedentemente svolte dal sig. Capo Unità Persona_1
Organizzativa/Tecnica, parametro 230, al quale erano affidate anche le mansioni rientranti nella qualifica di Specialista
Tecnico Amministrativo, figura questa assente nel magazzino di
EV, in seguito al trasferimento della sig.ra Parte_2 presso il magazzino di Napoli, avvenuto nel 2014;
-che dall'1.6.2018, data di pensionamento del sig. insieme ER
al sig. (qualifica professionale di Ausiliario) Controparte_3 era stato l'unico presente nel magazzino di EV;
-che a decorrere dal mese di settembre 2018 era rimasto l'unico lavoratore presente, gestendo autonomamente l'attività del magazzino, disponendo, al contempo, anche i trasferimenti del materiale del magazzino di IM SE;
di aver gestito gli impegni dei materiali, comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e
IM SE;
di aver coordinato, con l'ufficio acquisti, gli eventuali ordini e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità; di aver utilizzato il
Cont programma per la relativa movimentazione dei magazzini;
di aver predisposto i collaudi della merce ordinata, organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
di aver elaborato e trasmesso i fogli presenza dei dipendenti del magazzino e i c.d. D.D.T.
(documenti di trasporto) del materiale da inviare alle imprese pag. 2/21 esterne;
di aver gestito, senza intermediazione, le comunicazioni con gli altri magazzini, chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel profilo professionale di“Specialista tecnico-amministrativo” ─
par. 193 ─ Area professionale 2ª ─ “Area operativa: amministrazione e servizi”, di cui al CCNL Controparte_5
applicato in azienda, a decorrere dal 01/12/2018, in subordine, nel profilo professionale di “Collaboratore Ufficio” ─ par. 175─
Area professionale 3ª ─ “Area operativa: amministrazione e servizi”, di cui al CCNL applicato in azienda, Controparte_5
Cont a decorrere dal 01/12/2018, in ogni caso con condanna dell' al pagamento delle differenze retributive per l'espletamento delle mansioni superiori svolte.
Cont L' si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso ed avversando la domanda.
Nello specifico deduceva che dovesse applicarsi l'art.18 del Regio
Decreto 148/1931 in deroga al generale principio della promozione automatica dettato dal art.2103 cc e che il ricorrente svolgeva esattamente le mansioni di cui all'assegnato profilo professionale di “operatore qualificato d'ufficio” anche in seguito alla messa in quiescenza del suo superiore gerarchico, Sig. Parte_3
e che le mansioni svolte dalla dipendente erano Parte_2 state assorbite dal dipendente che aveva Controparte_7 svolto, quale superiore gerarchico del , anche le mansioni CP_1 indicate in ricorso al punto 8; che il gestiva gli impegni CP_1 dei materiali essendo questa una funzione elementare e basilare degli addetti al magazzino, ma non provvedeva ad indicare lo stato di esaurimento della merce e non sollecitava il rifornimento dei magazzini di EV e IM SE;
che la gestione del materiale di scorta e l'approvvigionamento era una funzione dei pag. 3/21 servizi incardinata nell'Ufficio Acquisti, dal quale dipendono i magazzini periferici, come quello di EV ed assolta dai dipendenti ivi impiegati;
che era l'Ufficio Acquisti, e non di certo il ricorrente, a definire la scorta dei materiali rilevando la carenza o l'esaurimento del materiale;
che il ricorrente non si era mai coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e non aveva mai gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, né si relazionava direttamente con l'ufficio contabilità, nè coordinava o gestiva i Capi Tecnici in relazione alla movimentazione dai magazzini e non si occupava dei trasferimenti del materiale, ma semplicemente di eseguire gli ordini di consegna materiali impartiti dal suo superiore gerarchico (il riceveva i DDT CP_1 relativi alla spedizione di merce verso ditte esterne su diretto ordine -ACU- emesso dall'Ufficio Acquisti), né aveva coordinato i collaudi della merce e risolto eventuali disguidi creatisi con le relative imprese né aveva mai provveduto a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzato gli stessi con l'ufficio addetto;
che era l'unico dipendente del magazzino, pertanto, provvedeva a comunicare le sue presenze, ferie, malattie etc.; che non si era mai rapportato direttamente con le imprese fornitrici esterne, né in relazione alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino né nell'eventualità di modifiche degli ordini o del materiale consegnato (compiti dell'Ufficio Acquisti a cui spetta la comunicazione, la definizione dei tempi e luoghi di consegna, la modifica degli ordini, etc.), che si era limitato a verificare la rispondenza del materiale consegnato con quanto riportato nel documento di trasporto;
che le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni pag. 4/21 provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo erano svolte dai superiori gerarchici CP_8
e che il non agiva
[...] Controparte_7 CP_1 nell'esercizio di un potere autonomo o con discrezionalità ma sempre nell'ambito di disposizioni impartitegli;
che dopo il pensionamento del sig. il operava su Persona_1 CP_1 diretta indicazione di CUT del Magazzino Controparte_7
Principale di CE, suo superiore gerarchico, per tutte le decisioni che eccedono le normali funzioni di routine di magazzino;
che il ricorrente svolgeva le proprie mansioni attenendosi alla procedura PR – 31 – MAG “gestione magazzini” occupandosi della ricezione del materiale, immagazzinamento, invio merce in conto lavorazione con disposizione emessa dall'Ufficio
Acquisti, distribuzione materiale in deposito, anche attraverso il
Cont sistema gestionale , secondo il profilo di autorizzazione che corrisponde al suo parametro aziendale. In via conclusiva la resistente eccepiva la prescrizione della pretesa al 20.3.15 essendo stato il ricorso notificato il 13 marzo 2020 l'unico atto interruttivo ricevuto e contestava la documentazione prodotta in allegato al ricorso.
Il Tribunale di EV, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla atteso che le richieste retributive CP_9 afferivano a periodo a far data dal 2018 nonché l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, accoglieva la domanda spiegata dal in via subordinata alla luce delle dichiarazioni CP_1 testimoniali raccolte nel giudizio, riconoscendogli lo svolgimento delle mansioni di collaboratore ufficio parametro 175 e condannando l' con decorrenza dal 01/06/2018, al CP_9 pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra la retribuzione spettante in virtù del diverso inquadramento, oltre pag. 5/21 interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo nonché al ricalcolo del t.f.r..
Cont Spiega appello l' deducendo:
-la perfetta linearità tra il profilo di inquadramento posseduto
“Operatore Qualificato d'Ufficio” – par. 140 e le mansioni svolte,
-che il GL non ha effettuato una corretta analisi di quanto riferito dai testi escussi, giungendo a conclusioni diametralmente opposte a quelle offerte dal quadro istruttorio,
-che dalle risultanze istruttorie svolte in primo grado è emerso che il gestisce gli impegni dei materiali essendo questa una CP_1 funzione elementare e basilare degli addetti al magazzino, come tipica e basilare è quella di indicare lo stato di esaurimento della merce e segnalare la cosa al proprio responsabile,
-che tutti i testi hanno affermato che il ricorrente non si è mai coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e non ha mai gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture,
-che è emerso che il si occupa semplicemente di eseguire gli CP_1 ordini di consegna materiali ai vari Capi tecnici che si forniscono al magazzino, in virtù degli ordini impartiti dal suo superiore gerarchico,
-che alcun elemento di prova è stato raggiunto in relazione all'assunto del ricorrente circa il coordinamento dei collaudi della merce e della risoluzione di eventuali disguidi,
-che i testi hanno riferito che il non si è mai rapportato CP_1 direttamente con le imprese fornitrici esterne, né in relazione alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino né nell'eventualità di modifiche degli ordini o del materiale consegnato,
pag. 6/21 -che il non ha mai “gestito, senza intermediazioni, le CP_1 comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo,
-che è emerso che, dopo il pensionamento del sig. ER
, Capo unità organizzativa amm./tecnica par.230, il
[...] CP_1 ha continuato ad operare con le medesime mansioni di “operatore qualificato d'ufficio” par. 140, su diretta indicazione del sig.
CUT del Magazzino Principale di CE, Controparte_7 suo superiore gerarchico, per tutte le decisioni che eccedono le normali funzioni di routine di magazzino,
-che le affermazioni del teste in ordine al controllo dei Tes_1 dati sui DDT non sono proprie del rivendicato parametro 175,
-che il riconoscimento del diritto operato in sentenza è privo di motivazione e carente del cd. procedimento trifasico,
-che il GL, pur sollecitato, non ha valutato il contenuto della sentenza n. 1240/2018 con cui era stato rigettato un precedente ricorso del avente ad oggetto il medesimo petitum e la CP_1 medesima causa petendi in cui le risultanze istruttorie emerse, identiche a quelle emerse nel primo grado, avevano portato al rigetto,
-che il GL ha parimenti omesso di valutare la procedura n. PR – 31
– MAG in ordine alla gestione dei magazzini che prevede compiti in capo al prestabiliti e privi di autonomia, CP_1 chiedendo la riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di EV con il rigetto di tutte le domande formulate da
[...]
in primo grado, con vittoria di diritti, onorari e spese CP_1 di causa nel doppio grado di giudizio.
Replica il : CP_1
pag. 7/21 -di aver, con ampia autonomia decisionale ed operativa, espletato le funzioni precedentemente svolte dal Sig. nel magazzino ER di EV, nello specifico:
a) ha gestito gli impegni dei materiali, all'occorrenza comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e di IM SE, registrando, altresì, l'entrata e l'uscita dei materiali;
b) si è coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e ha gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità;
c) utilizzando il software si è occupato dei trasferimenti CP_4 del materiale, coordinando e gestendo con i Capi Tecnici la relativa movimentazione dai magazzini;
d) ha coordinato i collaudi della merce, risolvendo anche i disguidi creatisi con le relative imprese, provvedendo a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
e) ha elaborato e trasmesso i fogli presenze dei componenti del magazzino di EV, provvedendo a dare comunicazione anche delle eventuali malattie e dei congedi richiesti, all'ufficio competente;
f) si è rapportato, inoltre, direttamente con le imprese esterne che fornivano la merce alla convenuta, sia in relazione CP_10 alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino, sia nell'eventualità di modifiche degli ordini e del materiale consegnato;
g) ha provveduto ad elaborare i D.D.T. (documenti di trasporto) del materiale da inviare ad imprese esterne, coordinando con i capi tecnici, le relative spedizioni;
pag. 8/21 h) ha gestito, senza intermediazioni, le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo,
-che la sentenza appellata è corretta e che le critiche rivolte dalla appellante omettono di considerare tutti gli elementi probatori raccolti nel giudizio di primo grado ed esaminati dal
Giudice del lavoro del Tribunale di EV,
-che il “Collaboratore d'ufficio”, parametro 175 ed l'“Operatore
Qualificato di Ufficio”, parametro 140 appartengono, unitamente al profilo dell'Operatore d'Ufficio, parametro 130, alla Area professionale 3^, Mansioni operative, Area operativa: amministrazione e servizi che comprende "Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico- pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza";
-che l'“Operatore Qualificato di Ufficio”, parametro 140 svolge
“funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base delle direttive ricevute”, mentre il “Collaboratore di Ufficio”, parametro 175 è quello del lavoratore “in possesso di adeguata capacità professionale” che svolge “compiti tecnico – amministrativi di contenuto significativo”,
-che dal confronto tra le due declaratorie, la differenza che caratterizza, in particolare, i due profili è relativo al livello di difficoltà delle funzioni, che devono essere “anche complesse” per l'Operatore qualificato d'ufficio e “di contenuto significativo” per il Collaboratore d'ufficio,
pag. 9/21 -che, pertanto, il discrimine tra il parametro 140 e il parametro
175 è solo ed esclusivamente relativo al livello di difficoltà delle funzioni esercitate,
-che nel corso del giudizio di primo grado è stato comprovato che, presso la struttura in cui operava lavoravano, oltre a lui, la dipendente “Specialista tecnico-Amministrativo”, Parte_2 parametro 193, e il dipendente Capo Unità Persona_1 organizzativa amministrativa/tecnica, parametro 230 e che la prima
è stata trasferita presso il magazzino di Napoli nel 2014, il secondo è cessato dal servizio in data 01/06/2018, per cui dall'1/06/2018 e fino al mese di settembre 2018, gli unici lavoratori presenti nel magazzino di EV Appia erano lui e il dipendente con qualifica professionale di Controparte_3 ausiliario, e che dal settembre 2018 lui era rimasto l'unico lavoratore presente nel magazzino di EV Appia, per cui dal mese di giugno 2018 aveva gestito autonomamente l'attività del predetto magazzino in assenza di superiori gerarchici e dal mese di settembre era rimasto addirittura l'unico dipendente a gestire il magazzino di EV Appia e, relativamente alla sola fase dei trasferimenti del materiale, anche il magazzino di IM
SE (CE),
-che la società datrice di lavoro, infatti, non ha negato che l'appellato sia rimasto il solo dipendente addetto alla gestione del magazzino di EV Appia, ma ha dedotto che le mansioni della sig.ra sono state assorbite dal dipendente Parte_2 [...]
CUT del Magazzino principale di CE (NA) e Controparte_7 che, dopo la cessazione dal servizio del sig. Persona_1
l'odierno appellato avrebbe operato su diretta indicazione del dipendente “per tutte le decisioni che eccedono le CP_7 normali funzioni di routine di magazzino”,
pag. 10/21 -che il teste che secondo la prospettazione Controparte_7 della appellante avrebbe assorbito le mansioni della , non Pt_2 aveva fatto alcun riferimento alle mansioni svolte in precedenza dalla predetta e aveva riferito che una parte delle mansioni Pt_2 del sig. (Capo Unità organizzativa Persona_1 amministrativa/tecnica, parametro 230), dopo la cessazione dal servizio di quest'ultimo, erano in parte passate a lui e in parte sono state svolte dall'odierno appellato,
-che la circostanza che parte delle mansioni svolte dal dipendente fossero passate a lui risultava anche Persona_1 documentalmente avendo allegato in primo grado una serie di documenti, non oggetto di contestazione specifica da parte dell' che il Tribunale di EV ha dedotto di aver CP_9 esaminato, ritenendo che gli stessi comprovassero lo svolgimento delle mansioni di livello superiore,
-che lo svolgimento delle attività dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha trovato conferma nella testimonianza resa dall'unico testimone diretto dell'attività quotidiana posta in essere dal ricorrente, ovvero il sig. Tes_2
,
[...]
-che le dichiarazioni rese dai testi Testimone_3
(Responsabile dell'Unità Operativa Procedure Negoziali della
[...]
) e sig. (Responsabile Parte_4 Controparte_8 della Logistica) sono irrilevanti in quanto i testi non hanno mostrato conoscenza diretta dei fatti di causa,
-che la sentenza appellata è motivata esponendo il Giudice le ragioni del proprio convincimento,
-che in base al comma 2 dell'art. 18 dell'Allegato A del Regio
Decreto n. 148 del 1931 egli avrebbe diritto, indipendentemente dal riconoscimento del superiore inquadramento, a decorrere dal
01/06/2018 all'adeguamento economico della propria retribuzione,
pag. 11/21 pari alla differenza tra la retribuzione relativa al predetto profilo professionale, parametro retributivo 175, e la retribuzione effettivamente percepita,
-che non rileva(va) la sentenza n.1240/2018 del Tribunale di
EV in quanto il presente procedimento riguarda un periodo successivo e differente ed è basato su nuovi, diversi e sopravvenuti presupposti di fatto,
-che, infatti, nel presente procedimento ha documentato di essere
Cont stato abilitato al gestionale per un livello superiore (mentre nella sentenza del 2018 si ammetteva solo l'abilitazione per il carico/scarico),
-che le attività allegate in ricorso sono ulteriori rispetto a
Cont quelle contenute nella procedura PR 31 , che secondo la società appellante disciplina le procedure di magazzino,
-che il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 e seg. c.c. della documentazione depositata in primo grado non era valido in quanto non chiaro, circostanziato ed esplicito.
**********
L'appello è fondato ritenendo il Collegio che la domanda spiegata in primo grado dal non potesse essere accolta all'esito CP_1 della analisi della produzione documentale eseguita dalle parti e della valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa.
Premesso che sulla domanda principale di riconoscimento del parametro 193 si è formato il giudicato in assenza di appello incidentale da parte del , appare opportuno richiamare CP_1 testualmente le mansioni allegate dal in primo grado a CP_1 sostegno della pretesa dell'invocato superiore inquadramento: in particolare, il ricorrente, con ampia autonomia decisionale ed operativa, ha espletato le funzioni precedentemente svolte dal
Sig. nel magazzino di EV, nello specifico: ER
pag. 12/21 a) ha gestito gli impegni dei materiali, all'occorrenza comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e di IM SE, registrando, altresì, l'entrata e l'uscita dei materiali;
b) si è coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e ha gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità;
c) utilizzando il software si è occupato dei trasferimenti CP_4 del materiale, coordinando e gestendo con i Capi Tecnici la relativa movimentazione dai magazzini;
d) ha coordinato i collaudi della merce, risolvendo anche i disguidi creatisi con le relative imprese, provvedendo a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
e) ha elaborato e trasmesso i fogli presenze dei componenti del magazzino di EV, provvedendo a dare comunicazione anche delle eventuali malattie e dei congedi richiesti, all'ufficio competente;
f) il ricorrente, si è rapportato, inoltre, direttamente con le imprese esterne che fornivano la merce alla Società convenuta, sia in relazione alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino, sia nell'eventualità di modifiche degli ordini e del materiale consegnato;
g) ha provveduto ad elaborare i D.D.T. (documenti di trasporto) del materiale da inviare ad imprese esterne, coordinando con i capi tecnici, le relative spedizioni;
h) inoltre, il ricorrente ha gestito, senza intermediazioni, le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle
pag. 13/21 comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo.
Una prima osservazione è quella legata alla circostanza che le mansioni allegate risultano coincidenti con quelle indicate nella sentenza n.1240/18 del 22.10.18 emessa dal Tribunale di EV con cui è stato rigettato un precedente ricorso del volto ad CP_1 ottenere il parametro 140 “operatore d'ufficio” (quindi stesso parametro poi successivamente acquisito dal anche se diversa CP_1 qualifica, atteso che a lui è stata assegnata quella di operatore qualificato d'ufficio); l'unica differenza emergente è quella relativa al trasferimento di materiale al magazzino di IM
SE che nel giudizio conclusosi nel 2018 era ascritta ancora allo (mentre la dipendente --- già non era più in servizio ER al magazzino di EV).
Da tale confronto emerge quindi un primo vulnus alla fondatezza delle pretese vantate dal atteso che non appare rilevarsi CP_1
(salvo quanto detto per il trasferimento di materiale) una sostanziale differenza tra quanto allegato nel 2018 e quanto allegato nel presente giudizio.
Una seconda osservazione è quella secondo cui dalla lettura complessiva del ricorso emergerebbe come il alleghi, in CP_1 sostanza, che all'indomani del pensionamento dello essendo ER rimasto da solo nel magazzino (salvo un breve periodo in compresenza con un ausiliario) avrebbe “ereditato” tutte le competenze e compiti prima svolti da questo ultimo, ma è evidente che il trasferimento di compiti non può dirsi automatico ma abbisogna di prova laddove la datrice ha espressamente allegato che i compiti direttivi prima svolti dallo sono stati ER assorbiti da e che si sarebbero sostituiti CP_7 CP_8 allo quanto alla superiorità gerarchica sul in ER CP_1 relazione ai rispettivi ambiti di competenze.
pag. 14/21 Passando alla analisi particolareggiata delle mansioni allegate al punto 8 del ricorso ed alla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente e confrontando tali elementi con le risultanze delle prove testimoniali il Collegio rileva che non vi è stata affatto da parte del la prova di aver svolto le mansioni come CP_1 descritte in ricorso, prima ancora di passare alla valutazione della sussumibilità nella declaratoria pretesa (ad eccezione delle mansioni relative ai trasferimenti di carburante al magazzino di
IM SE per cui il è stato espressamente CP_1 incaricato e ha ricevuto l'abilitazione “superiore” per il
Cont programma ).
Le allegazioni contenute in ricorso in ordine alle mansioni svolte a decorrere dal giugno 2018 erano le seguenti:
a) ha gestito gli impegni dei materiali, all'occorrenza comunicando lo stato di esaurimento della merce e sollecitando il rifornimento dei magazzini di EV e di IM SE, registrando, altresì, l'entrata e l'uscita dei materiali;
b) si è coordinato con l'ufficio acquisti dei materiali, in relazione agli ordini e ad eventuali errori nell'utilizzo dei codici di riferimento e ha gestito il coordinamento degli ordini della merce e delle relative fatture, rapportandosi direttamente con l'ufficio contabilità;
c) utilizzando il software si è occupato dei trasferimenti CP_4 del materiale, coordinando e gestendo con i Capi Tecnici la relativa movimentazione dai magazzini;
d) ha coordinato i collaudi della merce, risolvendo anche i disguidi creatisi con le relative imprese, provvedendo a richiedere l'esecuzione dei predetti collaudi ed organizzando gli stessi con l'ufficio addetto;
e) ha elaborato e trasmesso i fogli presenze dei componenti del magazzino di EV, provvedendo a dare comunicazione anche pag. 15/21 delle eventuali malattie e dei congedi richiesti, all'ufficio competente;
f) si è rapportato, inoltre, direttamente con le imprese esterne che fornivano la merce alla convenuta, sia in relazione CP_10 alla gestione della fase di consegna del materiale al magazzino, sia nell'eventualità di modifiche degli ordini e del materiale consegnato;
g) ha provveduto ad elaborare i D.D.T. (documenti di trasporto) del materiale da inviare ad imprese esterne, coordinando con i capi tecnici, le relative spedizioni;
h) ha gestito, senza intermediazioni, le comunicazioni con gli altri magazzini inerenti le procedure da eseguire e le relative modalità di esecuzione, oltre alle comunicazioni provenienti da parte dell'ufficio acquisti, legale e amministrativo,
e dalle prove orali raccolte nonché dalla documentazione prodotta in primo grado è emerso che:
-in relazione alla mansione sub a) il provvedeva solo alla CP_1 gestione del materiale cd. “sotto scorta” come riferito dal e risultante dalle stampe di impegno sub doc.9 (ad CP_8 eccezione di quelli relativi al gasolio) da cui risultano quali oggetto degli impegni carta igienica, cartelline, detergente, risma, boccione acqua, asciugamani, etc;
l'attività di carico/scarico merci, emissione fatture per l'uscita merci è propria del magazziniere (cfr. teste , CP_7
-in relazione alla mansione sub b) il teste ha Testimone_4 escluso che mai se ne fosse occupato il;
il teste CP_1 CP_8 ha dichiarato che era compito del e che aveva in alcuni CP_7 casi richiamato il allorquando aveva preso l'iniziativa; le CP_1 mail allegate sub 17 confermano che non era compito dell'appellato
(come allegato) gestire il coordinamento degli ordini e delle fatture in quanto risulta che è stato l'ufficio contabilità a pag. 16/21 dargli la direttiva di eseguire lo storno (che lui ha poi eseguito),
-in relazione alla mansione sub c) è pacifico che il avesse CP_1 la abilitazione corrispondente al proprio inquadramento (oltre a quella assegnata ad hoc per il trasferimento di gasolio a
IM SE) ma non è emerso affatto che coordinasse/gestisse con i capi tecnici la movimentazione dai magazzini;
il teste ha riferito che è il capo tecnico CP_8 che si reca in magazzino per il prelievo secondo la sua discrezionalità; il teste ha ribadito che compito del Tes_3
Cont magazziniere è caricare il materiale nel programma per consentire all'ufficio contabilità di registrare la fattura nel sistema,
-in relazione alla mansione sub d) non vi è stata alcuna prova che il coordinasse i collaudi;
la circostanza è stata negata dai CP_1 testi e il teste ha riferito che CP_8 CP_7 CP_8 compito del era solo quello di emettere il documento di CP_1 entrata, poi il servizio collaudo operava autonomamente;
la conferma è rinvenibile nelle mail allegate sub 18 del ricorso nelle quali risulta solo come il abbia sollecitato (come CP_1 riferito dal ) i collaudi (chiedendo che si CP_8 sbloccassero) senza porre in essere alcuna attività di coordinamento,
-in relazione alla mansione sub e) è sufficiente osservare (come risulta anche dal doc.19) come il si sia limitato a CP_1 comunicare le presenze sue (e quelle del per i mesi CP_12 estivi 2018) essendo l'unico dipendente del magazzino di
EV,
-in relazione alla mansione sub f) premesso che la ricezione del materiale in magazzino era una sua ordinaria competenza (così come il controllo delle merce che arriva in magazzino e la verifica di pag. 17/21 conformità ai documenti di trasporto) non è emerso affatto un rapporto diretto con le ditte fornitrici, né tantomeno un potere del in ordine alla allegata possibilità di modifica degli CP_1 ordini e del materiale consegnato;
il teste ha CP_8 precisato che la modifica dell'ordine e del materiale è di esclusiva competenza dell'ufficio acquisti così come i contatti con le ditte esterne;
il teste ha escluso tali CP_7 competenze in capo al precisando che i rapporti con i terzi CP_1 sono gestiti dall'ufficio acquisti;
dalle mail allegate sub 21 emerge chiaramente l'assenza di autonomia del molte mail CP_1 sono indirizzate ai suoi superiori (sintomatica quella del
25.10.18 in cui è il a chiedere al superiore CP_1 Tes_3
l'autorizzazione alla modifica dell'ordine (a riprova che non era sua competenza); le altre mail riguardano accordi in merito alla partenza di merce da riparare ma sotto il profilo della uscita del materiale dal magazzino ma senza alcun previa scelta o decisione del quindi comprovanti una attività meramente esecutiva e CP_1 coerente con la funzione di magazziniere,
-la mansione allegata sub g), cioè la compilazione dei DDT, è propria dei compiti del mentre non è emerso che in tale CP_1 fase lo stesso coordinasse con i capi tecnici la spedizione;
il teste ha riferito che nel caso di difformità il Tes_3 magazziniere si limita a comunicarlo al suo superiore responsabile, il , che si interfaccia con l'unità CP_8 approvvigionamenti/ufficio acquisti che risolve il problema con le ditte terze e che la modifica dell'ordine può essere fatta solo dall'ufficio acquisti,
-la mansione sub h) è allegata genericamente, non si comprende a quali tipologie di comunicazioni e con quali altri magazzini il avrebbe gestito le procedure (quali?) e le modalità di CP_1 esecuzione (di cosa?).
pag. 18/21 Dalla mail allegata sub 11 (e dalle stampe di impegno sub 9 e sub
13 per il magazzino di IM SE) emerge che per il trasferimento delle merci dal magazzino di EV a quello di
IM SE il è stato espressamente abilitato ad CP_1 eseguirle con autorizzazione specifica per il sistema SAP, autorizzazione che è intervenuta solo all'indomani del pensionamento dello (la mai è del 6.6.18) come chiaramente ER evincibile dalla risposta data dal destinatario che gli Per_2 precisa che le estensioni delle autorizzazioni per il sistema SAP non vengono “ereditate” ma necessitano di specifica richiesta e successiva autorizzazione;
sul punto il teste ha CP_8 ammesso che per i trasferimenti di gasolio da EV a
IM SE il è stato preautorizzato. CP_1
Le mail allegate sub 25 comprovano che il si limitava a CP_1 rappresentare agli uffici competenti vicende verificatesi nel magazzino per le quali era necessario il successivo intervento dell'ufficio contattato (ad esempio per modificare un ordine, per provvedere ad un rifornimento, per procedere all'invio in riparazione).
Quanto alla redazione dei DDT (allegati in primo grado) il compito
è tipico del il teste ha riferito che CP_1 CP_8 allorquando il materiale necessiti di riparazione l'ufficio acquisti (su richiesta del servizio competente) ordina l'emissione del DDT che viene redatto dal che vi inserisce i dati CP_1 secondo l'ordine ricevuto (procedura confermata anche dal teste
). Tes_3
Anche in relazione alle presunte mansioni svolte dalla prima Pt_2 del suo trasferimento nel 2014 è emerso dalle dichiarazioni del teste una ricostruzione diversa da quella prospettata CP_8 nel ricorso di primo grado;
il teste ha precisato che fino al 2014 la predetta si occupava della richiesta di materiali Pt_2
pag. 19/21 all'ufficio acquisti, ma che dal 2014 tale funzione è passata al magazzino di CE (e non più quindi a quello di EV) per cui la era stata trasferita all'ufficio acquisti non Pt_2 avendo più ragione di operare nel magazzino di EV. Il ridimensionamento delle competenze del magazzino di EV è stato anche confermato dal teste . CP_7
In conclusione né è emerso che il abbia “ereditato” le CP_1 funzioni in precedenza svolte dallo (ad eccezione del ER trasferimento di gasolio a IM SE, attività limitata ed insufficiente a consentirgli di conseguire un qualche inquadramento superiore) né sono risultate provate le mansioni allegate in ricorso nei termini descritti dal ricorrente.
Sul punto la testimonianza del è inidonea a fondare la Tes_1 pretesa;
il teste ha qualificato genericamente il quale CP_1
“responsabile” del magazzino in quanto si era occupato, dopo il pensionamento dello , di tutte le attività inerenti ER
l'organizzazione e la gestione del magazzino, ma quando poi ha testimoniato sulle mansioni specificatamente allegate in ricorso sub capo 8, pur confermando le mansioni in ordine ai trasferimenti a IM SE (su cui si è detto), ha ammesso che per l'acquisto e l'approvigionamento di materiali il si CP_1 rapportava al superiore gerarchico, ha escluso che il si CP_1 occupasse direttamente dei collaudi, ha riferito che il si CP_1 rapportava con per i rifornimenti di materiali al CP_7 magazzino di EV e che il era il riferimento di CP_8
; sulle mansioni sub c) ed f) la deposizione è totalmente CP_1 generica in quanto, premesso che nei predetti capitoli una parte della mansione è di competenza del magazziniere (uso del SAP, ricezione merci), il teste nulla ha riferito su quegli aspetti qualificanti che il ricorrente ha addotto nelle circostanze capitolate ai fini della pretesa quali il coordinamento, il pag. 20/21 rapporto diretto con le imprese esterne, la modifica ordini/materiali.
In conclusione dalla prova orale e documentale di primo grado non
è emerso lo svolgimento di mansioni in capo al diverse da CP_1 quelle che lo stesso già espletava prima del pensionamento dello
(ad eccezione del compito relativo ai trasferimenti di ER materiale a IM SE) ma la “continuazione” di mansioni proprie del magazziniere svolte sulla base di direttive ricevute dai superiori gerarchici ( e in perfetta CP_7 CP_8 aderenza alla declaratoria di cui al parametro 140 che prevede
“funzioni di concetto anche complesse sulla base di direttive ricevute”; nessun compito tecnico o amministrativo di contenuto significativo ma solo i compiti propri del magazziniere.
La sentenza di primo grado va quindi riformata integralmente con il rigetto della domanda (subordinata) spiegata dal;
le CP_1 spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda spiegata in primo grado da CP_1 condannando il predetto al pagamento in favore dell' CP_1 CP_6 delle spese di lite di primo grado liquidate in euro 3.809,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-condanna al pagamento in favore della appellante CP_1 delle spese del grado che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Napoli 8.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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