Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 32004
CASS
Sentenza 17 giugno 2015

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In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente. (Conf. sent. N. 32003 del 2015 e 32005 del 2015, non mass.).

Commentario1

  • 1Avvocato intercettato, senza mandato difensivo nessuna tutela (Cass. 45578/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2024

    Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 32004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32004
Data del deposito : 17 giugno 2015

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