Sentenza 17 giugno 2015
Massime • 1
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente. (Conf. sent. N. 32003 del 2015 e 32005 del 2015, non mass.).
Commentario • 1
- 1. Avvocato intercettato, senza mandato difensivo nessuna tutela (Cass. 45578/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2024
Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 32004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32004 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 17/06/2015
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1257
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 54143/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria;
RT IU, n. a Pellaro (RC) il 08.02.1967, rappresentato e assistito dall'avv. Michele Priolo e dall'avv. Giacomo Iaria, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, n. 798/2014, in data 07.08.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto, con riferimento al ricorso del pubblico ministero, il suo accoglimento con rinvio per nuovo esame e, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di RT IU, il suo rigetto;
sentita la discussione dei difensori avv.ti Michele Priolo e Giacomo Iaria che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso nell'interesse di RT IU e di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 08.07.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria applicava nei confronti di RT IU in relazione al reato di cui al capo A (art. 416 bis c.p.) dell'incolpazione la misura cautelare della custodia in carcere.
1.1. L'indagine che ha visto coinvolto l'odierno ricorrente ha interessato numerosi soggetti ritenuti appartenenti ad una consorteria criminale ndranghetista nell'articolazione territoriale costituita dalla cosca AL, operante nel quartiere Trunca di Reggio Calabria. Dal complesso delle emergenze investigative risulta emergere un inquietante spaccato della realtà economico imprenditoriale della città di Reggio Calabria e del suo immediato hinterland e l'attuale persistenza ed operatività di una delle articolazioni locali, facenti parte della più ampia associazione di mafia denominata cosca AL, operante sul territorio di tale centro nel settore degli appalti ed in particolare nella riacquisizione di imprese confiscate attraverso la formale gestione affidata ad insospettabili soggetti scelti (amministratore e direttore tecnico) dai vertici della cosca, i quali hanno dimostrato di eseguire le direttive impartite da questi ultimi, elargendo e distribuendo ad essa gli utili di impresa. Già nell'ambito della c.d. Operazione Rifiuti s.p.a., con sentenza in data 22.12.2008, il Tribunale di Reggio Calabria, nel pronunciare condanna nei confronti di quattordici imputati, aveva riconosciuto l'esistenza della cosca di matrice ndranghetista facente capo, per l'appunto, alle famiglie AL-Siclari, con modalità criminali operative che intercettavano l'economia legale, inquinando le ordinarie regole di mercato ed entrando "a titolo proprio e personale all'interno della gestione delle gare di appalto mediante il fittizio paravento giuridico di un'impresa - la Edil Primavera s.r.l. - attraverso la quale la predetta cosca - e con essa tutte le altre potentissime compagini mafiose che condividono in pieno la logica della spartizione "territoriale" - può finalmente gestire direttamente e con le altre "famiglie" i settori degli appalti pubblici senza fare ricorso al canale - comunque esterno e secondario - dell'estorsione e della collusione con imprese soltanto "vicine" ma non del tutto appartenenti a chiara espressione della mafia locale". La pericolosità di forme di attività illecita sta nell'avere la cosca "operato nel locale panorama associativo nell'assoluto rispetto e conformità alle ferree logiche di mafia, ben conscia che, se da una parte era in grado di offrire e mettere a disposizione, in maniera irreversibile, la propria impresa, dall'altro avrebbe dovuto comunque ripartire i profitti degli appalti aggiudicatisi - attraverso la preventiva autorizzazione dei vertici - con altre compagini territoriali responsabili della singola aggiudicazione pubblica, ovvero provvedere all'irrinunciabile allocazione nell'espletamento dei lavori - di uomini e mezzi indicati dalla cosca di riferimento".
1.2. Nella programmazione volta alla gestione criminosa delle imprese di interesse per la cosca, e premessa l'accertata esigenza per il detenuto AL TT di portare all'esterno del carcere le sue direttive ai familiari ed agli altri accoliti, un compito fondamentale sarebbe stato svolto a tal fine dagli avvocati RT IU e Dieni Giulia Mariarossana, a più riprese utilizzati dagli indagati quali emissari qualificati. L'accusa nei confronti del RT si basa soprattutto (ma non solo) su una serie di intercettazioni dalle quale può affermarsi che il legale venisse considerato dai terzi conversanti come svolgente compiti esulanti dal suo incarico professionale, fungendo da indispensabile emissario di comunicati strettamente correlati agli illeciti interessi della cosca.
2. Nei confronti di detto provvedimento, veniva proposto ricorso per riesame;
il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza in data 07.08.2014, accoglieva il ricorso ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato, già diversamente qualificato dal giudice per le indagini preliminari, di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, ma escludeva la ricorrenza di esigenze cautelari, con conseguente annullamento della misura.
3. Avverso detta pronuncia, vengono proposti due distinti ricorsi per cassazione, uno da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e l'altro nell'interesse di RT IU.
4. Ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Lamenta il ricorrente come nell'ambito del procedimento siano emersi positivi elementi in ordine all'attualità del concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose da parte della persona indagata. Le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede rivelano l'esistenza di un costituto associativo di tipo mafioso rispetto al quale la persona indagata ha dimostrato partecipazione attiva e prestato attività agevolatrice, in un contesto che vede elevato numero di soggetti relazionarsi al fine di proseguire nell'attività illecita posta in essere in esecuzione del programma criminoso. Tale giudizio negativo, che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza e specificità anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, risulta rafforzato dalla capacità delinquenziale della persona indagata, chiaramente palesata dalla determinazione, dalla preordinazione e dalla complessa strutturazione che caratterizzano le condotte delittuose relative al contributo eziologico offerto rispetto alla sopravvivenza ed al consolidamento della cosca di ndrangheta, nel cui interesse ha agito, sia concorrendo nei reati sia comunque favorendoli. Risulta pertanto evidente la pericolosità del soggetto, la cui qualità soggettiva (si tratta di qualificato professionista) assume rilievo esponenziale in ragione dell'ufficio a lui affidato, che avrebbe dovuto espletare nel rigoroso rispetto di regole deontologiche e penali, e che, allo stato, continua a svolgere. Nè si ritiene che siano emersi elementi tali da far ritenere superata la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3.
5. Ricorso nell'interesse di RT IU.
Evidenzia in premessa il ricorrente (con dichiarazione appositamente sottoscritta) come, sancendo l'art. 314 c.p., comma 2, la possibilità di conseguire una riparazione per ingiusta detenzione laddove il provvedimento impositivo sia stato adottato in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., non può evocarsi in dubbio l'interesse dello stesso ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in presenza di un interesse pratico, concreto ed attuale, atteso che:
- nel caso di specie, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 314 c.p.p., comma 4, non avendo il ricorrente mai patito alcuna carcerazione oltre quella applicata nel presente procedimento;
- la piattaforma indiziaria a carico del ricorrente è rappresentata da dichiarazioni etero accusatorie, e più specificamente da captazioni di conversazioni tra terze persone;
- tale pronuncia non può non riverberare effetti in sede di eventuale giudizio abbreviato, dal momento che, in tale ipotesi, tale provvedimento, comunque definitorio della fase cautelare, entrerebbe a far parte a pieno titolo del fascicolo del giudicante.
5.1. In particolare, con il primo motivo si contesta il fatto che l'odierno indagato sia stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. sulla scorta di un ragionamento del tutto apodittico fondato su argomenti di natura assertiva piuttosto che dimostrativa della ritenuta gravità indiziaria. Il compendio indiziario su cui si sviluppa tutto l'apparato argomentativo risulta costituito da una serie di conversazioni etero accusatorie che, a parere del Tribunale, sarebbero altamente sintomatiche di una rilevata disponibilità dell'avv. RT a prestarsi a fare da tramite con il detenuto AL TT, fungendo da indispensabile emissario di comunicati strettamente correlati agli illeciti interessi della cosca. Più specificamente, i giudici di secondo grado dapprima passano ad esaminare il materiale indiziario posto a base della provvisoria contestazione (fondato esclusivamente su conversazioni etero accusatorie) e, dopo aver richiamato in termini adesivi un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, ritengono che nella fattispecie la condotta contestata al RT si attagli pienamente a tale ipotesi, procedendosi in tal senso al richiamo a formule che appaiono chiaramente di stile. Invero, il Tribunale si è limitato a riportare interi brani di conversazioni oggetto di intercettazione, in alcuni casi riferentesi a soggetti diversi dal ricorrente, intervallati da rapide ed apodittiche valutazioni sul significato e valore delle conversazioni stesse, dai quali però non emerge in alcun modo l'oggetto delle ipotetiche comunicazioni di cui il RT si sarebbe fatto portatore.
Certamente insufficienti sono i riferimenti operati alle ingerenze degli AL negli affari della società sequestrata atteso che tali circostanze, oltre a non dimostrare il ruolo di emissario qualificato dell'avv. RT, non valgono comunque a conferire portata indispensabile all'ipotetica "imbasciata" che, quand'anche astrattamente e genericamente riferibile alla gestione delle aziende, nel silenzio della stessa, avrebbe potuto comunque rivelarsi di poco conto, non potendosi operare alcun riscontro in ordine alla efficienza causale della stessa sulla vita dell'associazione. Anche in punto di componente psicologica l'ordinanza impugnata appare carente sotto il profilo motivazionale, laddove il Tribunale si è limitato ad aderire e richiamare per intero l'ordinanza genetica senza prendere in alcuna considerazione le critiche avanzate dalla difesa ed oggetto di corposa memoria difensiva.
5.2. Con il secondo motivo, si contesta che, proprio l'omessa considerazione delle doglianze difensive, hanno privato l'odierno ricorrente di un effettivo controllo giurisdizionale sui fatti oggetto delle accuse a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Una premessa sulla ammissibilità del ricorso di RT IU si rende doverosa.
1.1. Secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte nel suo più alto consesso (Sez. U, sent. n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, Testini, Rv. 249002), in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa comunque ritenersi sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato.
1.2. La Suprema Corte ha chiarito come in linea di principio può sussistere, sotto il profilo di cui all'art. 314 c.p.p., l'interesse dell'indagato a una pronuncia sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, più in generale, dei presupposti per poterli porre a base della sua applicazione quando la stessa non sia più in atto", puntualizzando tuttavia come, anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, necessiti ugualmente la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, richiedendo l'art. 568 c.p.p., comma 4, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. La regola contenuta nel citato art. 568 c.p.p. è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame;
ne' un tale interesse può risolversi in una mera e astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento.
1.3. Su queste condivisibili premesse, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, possa ritenersi sussistente un interesse dell'indagato a coltivare il ricorso per cassazione, nonostante la misura coercitiva della custodia cautelare impugnata sia stata revocata, limitatamente alla sussistenza dei soli indizi di colpevolezza, in funzione del dichiarato interesse del ricorrente a precostituirsi una decisione irrevocabile utilizzabile ai fini della riparazione per la ingiusta detenzione patita.
1.4. Peraltro, quand'anche si volesse prescindere da tale assorbente profilo, il Collegio non può non evidenziare come, a fronte del gravame interposto dal pubblico ministero, non riconoscere al prevenuta l'interesse ad impugnare, a sua volta, il provvedimento nella parte in cui lo stesso è rimasto "soccombente" (nella fattispecie, sul versante della riconosciuta esistenza dei "gravi indizi"), significherebbe privarlo, di fatto, di un grado di giudizio, tanto più ove l'impugnazione del pubblico ministero dovesse trovare accoglimento.
1.4.1. In tale eventualità, infatti, l'annullamento dell'ordinanza ed il conseguente rinvio al Tribunale del riesame per il nuovo giudizio, restando necessariamente confinati - stante l'effetto parzialmente devolutivo del ricorso - al profilo delle esigenze cautelari, precluderebbe certamente, in sede di giudizio rescissorio, sia la rivisitazione del quadro indiziario, come pure di ogni altra questione dedotta e disattesa in prime cure: il giudice del rinvio, infatti, potrebbe intervenire solo sul profilo oggetto di annullamento sicché, conseguentemente, "relegato" in tale ambito rimarrebbe anche il successivo eventuale ricorso di legittimità, il tutto con evidenti conseguenze inaccettabili.
1.4.2. In particolare, il controllo logico sul rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 273 c.p.p. rimarrebbe interdetto, ab origine, al sindacato di legittimità e su di esso si consoliderebbe il ed. "giudicato cautelare": in altri termini, in punto di accertamento dei "gravi indizi", l'ordinanza risulterebbe, di fatto, sottratta a qualsivoglia forma di controllo di legittimità.
2. Entrambi i ricorsi sono infondati (quello nell'interesse di RT IU, in relazione a taluni profili di doglianza, in modo manifesto) e, come tali, appaiono immeritevoli di accoglimento.
3. Prima di procedere nella trattazione del merito, appare opportuno chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), "l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Sez. 6^, sent. n. 2146 del 25/05/1995, dep. 16/06/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).
3.2. Inoltre, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Sez. 1^, sent. n. 1700 del 20/03/1998, dep. 04/05/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566).
3.3. Si è anche precisato che la richiesta di riesame ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012).
3.4. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, almeno in parte, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica.
4. Ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Il ricorso è infondato.
È certamente nota la più recente giurisprudenza di legittimità, autorevolmente avallata dalla Corte costituzionale (sent. n. 48 del 25 febbraio 2015), secondo cui vanno nettamente differenziate le posizioni dell'associato e del concorrente esterno con riguardo all'identificazione degli elementi che consentono di vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3. 4.1. Invero, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, opera anche nel caso in cui è contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione (cfr., Sez. 6^, sent. n. 9748 del 29/01/2014, dep. 27/02/2014, Ragosta, Rv. 258809).
4.1.1. Particolare e diversa è infatti la valutazione che deve essere compiuta nell'ambito operativo della presunzione di cui al citato art. 275 c.p.p., comma 3, in riferimento alla posizione del concorrente esterno nel reato associativo, nel senso che, gli elementi che si richiedono per superare la presunzione iuris tantum, non possono coincidere con quelli del partecipe. In quest'ultimo caso, come si è appena detto, vi è un affectio societatis da rescindere, che non caratterizza il rapporto che lega il semplice concorrente all'associazione, per il quale la dissociazione non può essere considerata un elemento in grado di superare la presunzione stessa. Infatti, quale che sia il tipo di relazione che lega il concorrente esterno al sodalizio, sia essa una relazione che si manifesta con condotte occasionali ovvero con contributi sintomatici di una più stretta vicinanza al gruppo, deve comunque riconoscersi che l'indagato resta estraneo all'organizzazione, per cui diversi devono essere gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità. In particolare, si tratterà di elementi diretti a sostenere l'impossibilità o l'elevata improbabilità che il concorrente esterno possa ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare il venir meno degli interessi comuni con l'associazione o, ancora, la perdita di quegli strumenti che assicuravano di poter contribuire alla sopravvivenza del gruppo criminale (Sez. 2^, sent. n. 14773 del 17/01/2014, dep. 31/03/2014, PM in proc. Cosentino, Rv. 258976, nella quale si è affermato che per il concorrente esterno i parametri per superare la presunzione non coincidono con la rescissione definitiva del vincolo associativo, ma comportano una prognosi in ordine alla "ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria").
4.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nella fattispecie, il Tribunale abbia riconosciuto l'esistenza di elementi positivi idonei ad escludere, nei confronti del RT, la sussistenza di specifiche esigenze cautelari, e segnatamente: a)dello stato di incensuratezza (definito come "elemento neutro e chiaramente non ostativo alla commissione di delitti, gravi e meno gravi, ma del quale non può non tenersi conto nella considerazione generale della personalità dell'indagato");
b) della risalenza nel tempo delle condotte contestate (2009-2010), senza che allo stato risultino provate ulteriori attività di supporto alla cosca in questione (o ad altre compagini criminali), sia in data antecedente che successiva, sì da escluderne l'occasionalità;
c) della documentata rescissione dei rapporti professionali tra l'avv. RT ed i membri della famiglia (e della cosca) AL.
4.2.1. Si tratta di "fatti oggettivi" ben precisi e non mere valutazioni astratte ed ipotetiche.
È vero - riconosce il Tribunale - che nulla esclude che, in astratto, il legale possa reiterare con altri clienti e nel contesto di diversa cosca di riferimento le contestate condotte illecite: ma, ferme le valutazioni appena espresse, non si può negare che tale valutazione prognostica vada necessariamente ancorata a dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite.
4.3. Si è visto come nel concorso esterno nell'associazione mafiosa, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata valutando in via prognostica, ancorata concretamente ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6^, sent. n. 27685 del 08/07/2011, dep. 14/07/2011, Mancini, Rv. 250360). Sostanzialmente, se è vero che anche nei confronti del concorrente esterno opera la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, occorre tuttavia tener presente che, rispetto a un tale soggetto, gli elementi che si richiedono per vincere una simile presunzione sono diversi da quelli richiesti per il partecipe del sodalizio. Essi, infatti, non possono identificarsi con la rescissione definitiva del vincolo sociale, ma devono invece valutarsi all'interno di una prognosi di ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria;
e ciò tenendo conto dell'attuale condotta di vita del condannato e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso.
4.3.1. Questo criterio di giudizio esclude la possibilità di fare riferimento a semplici congetture, cioè ad ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all'"id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. 6^, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 11/02/2013, Cerrito, Rv. 254572).
4.3.2. La verifica della ricorrenza, nell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, dei requisiti appena indicati individua e, al tempo stesso, delimita l'area della cognizione del giudice di legittimità, il cui compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valenza probatoria delle risultanze processuali, bensì di stabilire se i giudicanti abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428).
4.3.3. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato risponde agli anzidetti requisiti. Nello stesso, infatti, appare lineare e consequenziale l'itinerario logico-giuridico sulla base del quale il Tribunale è pervenuto all'affermazione della insussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del RT, avendo utilizzato una serie di parametri valutativi reali e concreti ed essendosi dato atto che "le superiori circostanze di fatto e la traumatica vicenda del coinvolgimento di un legale in una gravissima incolpazione, con la conseguente carcerazione ed il clamore mediatico suscitato da tale evento (potendosi parlare di soggetto "bruciato" ed ormai attenzionato) si ritiene che possano avere reale effetto inibitore su eventuali possibilità di reiterazione del reato".
4.3.4. Nè si può ritenere che ricorrano esigenze cautelari di natura probatoria alla luce della motivazione del provvedimento genetico chiaramente riferibile ai soli intranei alla cosca.
4.4. E così - evidenzia la Corte costituzionale (sent. n. 48/2015, cit.) - se "mentre, nel caso dell'associato, la presunzione di pericolosità sociale cede ... solo di fronte alla dimostrazione della rescissione definitiva del vincolo di appartenenza al sodalizio, nel caso del concorrente esterno - che non ha alcun vincolo da rescindere, stante la sua estraneità all'organizzazione - il parametro per superare la presunzione è diverso e meno severo, rimanendo legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo alla consorteria ...", d'altro canto, non può ignorarsi che, a seguito dell'entrata in vigore della L. 16 aprile 2015, n. 47, introduttiva di alcune importanti novità in materia di misure cautelari, si prevede come necessaria la valutazione della sussistenza di un pericolo non più solo "concreto", ma anche "attuale" sia con riferimento all'esigenza di cui alla lett. b), che con riferimento a quella di cui all'art. 274 del codice di rito, alla lett. c): ne consegue che, nella fattispecie, un eventuale ipotetico annullamento del provvedimento, imporrebbe al giudice di rinvio, per poter applicare una misura cautelare, la valutazione dell'attualità dell'esigenza - nella specie, oggettivamente inesistente - non potendosi la stessa riconoscere o sovrapporsi ad ipotetiche ed astratte occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati ma dovendosi necessariamente ancorare ad elementi concreti sulla base dei quali sia possibile affermare che l'indagato potrà commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede.
5. Ricorso nell'interesse di RT IU.
5.1. Il primo motivo di doglianza è infondato.
Va evidenziato in premessa come le osservazioni critiche ivi articolate si risolvano, almeno in parte, nella introduzione di temi in fatto diversi da quelli emergenti dalla ricostruzione - vincolante perché esente da vuoti logici - resa dai giudici del merito, assumendo i toni tipici ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate nel provvedimento impugnato, non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare del Tribunale destinati ad inficiarne il portato.
5.1.1. Invero, con motivazione del tutto congrua e giustificata, si individua e descrive nel provvedimento impugnato il ruolo di concorrente esterno all'associazione rivestito dall'avv. RT.
5.1.2. Il ruolo di RT IU è, per le ragioni che si andranno ad esporre, quello di concorrente esterno all'associazione mafiosa di riferimento.
Non può certo ritenersi che lo stesso si sia limitato a svolgere il suo ruolo professionale di avvocato a favore del proprio assistito AL TT. Questa tesi risulta infatti smentita ampiamente dal compendio probatorio illustrato dai giudici di merito quale ricavabile dall'ampio materiale intercettativo in atti.
5.1.3. Questa Corte, già in passato (Sez. 2^, sent. n. 18797 del 20/04/2012, dep. 16/05/2012, Giglio, Rv. 252827), ha evidenziato quello che, sulla base di numerose inchieste giudiziarie, era apparso ormai un dato sociologico ben preciso e cioè l'esistenza della c.d. "borghesia mafiosa", ossia di tutti quei "colletti bianchi" che, grazie alle loro relazioni e ai posti di prestigio che occupano nella società civile, colludono con la mafia, in cambio di un ritorno di natura normalmente materiale (facile e cospicua ricchezza;
appoggi nelle tornate elettorali ecc.), consentendole, quindi, di moltiplicare la forza espansiva e di penetrazione nei gangli vitali della società. La vicenda che fa da sfondo alla posizione in questa sede trattata è in tal senso emblematica.
Il RT è certamente un "colletto bianco" che, per denaro, ha fatto mercimonio della propria nobile professione.
5.1.4. Invero, non può esservi dubbio sul fatto che è da ritenersi pienamente lecita quell'attività professionale, in cui il professionista (nella specie, avvocato), senza lasciarsi coinvolgere nell'attività del cliente (quand'anche mafioso), si limiti a fornirgli consigli, pareri, assistenza - sia per fatti compiuti sia per attività che intenda effettuare per il futuro - che si mantengano nell'ambito del lecito e del consentito dalle leggi vigenti. Di contro, se, invece, il professionista si lascia coinvolgere in prima persona nell'attività del cliente mafioso, abdica al suo ruolo, e diventa un socio in quell'attività; se, pur non partecipando in prima persona all'attività del cliente mafioso, fornisce consigli, pareri ed assistenza contra legem, da consigliere si trasforma in un "consiglieri", ossia in un consigliere di fiducia dell'associazione mafiosa con il compito, in quanto esperto di leggi e meccanismi finanziari, di suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenti, sicché risponde di concorso (interno o esterno, a seconda delle concrete situazioni) in associazione mafiosa (cfr., Sez. 2^, sent. n. 17894 del 08/04/2014, dep. 29/04/2014, Alvaro e altri, Rv. 259257).
È, quest'ultima, infatti, un'attività che va stigmatizzata con forza, perché tutti i sistemi di elusione, di riciclaggio e di infiltrazione mafiosa nella società civile, sono resi possibili solo grazie alle sofisticate consulenze di questi oscuri consiglieri ai quali la mafia - spesso per motivi dovuti proprio alla mancanza delle necessarie competenze tecniche, siano esse giuridiche, economiche o finanziarie, per trattare e gestire in modo formalmente irreprensibile grossi affari - si rivolge e che, in cambio di facile ricchezza, sono pronti a colludere e tradire la propria professione, contribuendo, quindi, in modo determinante a far raggiungere alle cosche mafiose gli obiettivi di rinforzarsi e penetrare nei gangli vitali della società civile. Questo è il ruolo che ha svolto RT IU che, come traspare in modo solare dal compendio probatorio evidenziato dalla Corte territoriale, non si è affatto comportata come un avvocato, ma come uno spregiudicato consiglieri del colluso assistito AL TT e della cosca di riferimento. Ed infatti: non è un consiglio professionale, quello di farsi "agganciare" da MO UR ed LA ME per "raggiungere" AL TT con un'imbasciata (v. pag. 22 dell'ordinanza impugnata), ovvero quello che emerge dalla conversazione del 18.11.2009 ore 15.55 (prog. n. 4686) con MO UR (v. pagg. 24 e 25 dell'ordinanza impugnata), ovvero quanto riferito da AL TT ai familiari nell'intercettazione ambientale del 04.01.2010 nel carcere "Pagliarelli" di Palermo (v. pag. 26 dell'ordinanza impugnata), ovvero quanto oggetto della conversazione captata il 03.05.2010 ore 19.38 tra LA ME - appositamente convocato dal RT - e MO UR (v. pagg. 27 e 28 dell'ordinanza impugnata), ovvero - infine - quanto emerge dalla conversazione captata il 21.07.2010 ore 10.03 (v. pag. 29 dell'ordinanza impugnata): compiti del tutto esulanti dal suo incarico professionale ed ampiamente sintomatici del ruolo di indispensabile emissario di comunicati strettamente correlati agli illeciti interessi della cosca.
Riferisce il Tribunale della presenza, agli atti dell'indagine, di un servizio di videoripresa del 18 novembre 2009, che testimonia come l'avv. RT avesse direttamente interloquito con MO UR che, in quella occasione, riferiva al RT, tra le altre cose, degli sforzi compiuti per "guidare" le condotte di AL TI, che con le proprie continue pretese, avrebbe rischiato di compromettere la tenuta di quello che viene definito come "l'illecito sistema predisposto al fine di soddisfare le pretese della famiglia e consolidarne il potere criminale". A tale lamentela, l'avv. RT avrebbe avuto, a detta di MO - che il giorno dopo racconterà tutto al fido LA - un comportamento pilatesco. Tuttavia, lo scambio di informazioni sarebbe continuato. È il gennaio 2010, infatti, quando MO comunicherà ad LA l'intenzione di mandare un messaggio a AL TT tramite l'avv. RT, nei confronti del quale l'ingegnere aveva manifestato tutto il suo apprezzamento quale persona sicuramente affidabile: "... è l'unico di cui mi fido" dice MO. Che prosegue: "... Io gli voglio dire solo una cosa... gli dico "avvocato mi deve fare una cortesia" deve riferire testualmente a AL TT quanto sto per dirle, quando io sono praticamente nominato da SA, io con gli AL non ho nulla a che vedere, però per un fatto di cortesia io ho chiamato suo padre prima di accettare e gli ho chiesto se aveva, se aveva perplessità sulla mia... sul fatto che io gestisco la cosa, se aveva richiesta da farmi, se aveva bisogno di soldi tutto... tutte cose...".
5.1.5. Il RT, quindi, nella vicenda in esame ha apportato un contributo causale fondamentale dimostrando come il proprio ruolo non fosse solo quello strumentale di "postino" ma, in taluni casi, ben più ideologicamente pregnante.
Invero, le conversazioni oggetto di intercettazioni sono palesi nel manifestare la pressocché normalità del fatto che, quando si faceva riferimento ad un colloquio che l'avv. RT avrebbe dovuto avere o aveva avuto con AL TT, gli interlocutori, con assoluta spontaneità e senza alcun dubbio o tentennamento, pensavano ad un messaggio che sarebbe dovuto arrivare dal carcere ovvero, quando vi era la necessità di una tale comunicazione, veniva evocato il nome del predetto legale.
5.1.6. Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il concorso esterno sussiste in capo alla persona che, come è noto, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Le Sezioni Unite hanno anche precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, con la conseguenza che, esulano dall'ipotesi in esame, situazioni quali la "contiguità compiacente" o la "vicinanza" o la "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di spicco, quando non siano accompagnate da positive attività che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione o quanto meno su un suo particolare settore. Non basta, quindi, neppure ai fini del concorso esterno, la mera disponibilità a fornire il contributo richiesto dall'associazione, ma occorre l'effettività di tale contributo, cioè l'attivazione del soggetto nel senso indicatogli dal sodalizio criminoso (cfr., Sez. U, sent. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 21/05/2003, Carnevale, Rv. 224181; v., anche, Sez. 6^, sent. n. 24469 del 05/05/2009, dep. 12/06/2009, Bono e altro, Rv. 244382, che ha confermato che "in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante"). Fermo quanto precede, alla stregua degli elementi addotti, la conclusione giuridica alla quale il Tribunale è pervenuto deve ritenersi ineccepibile.
5.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone generiche doglianze in fatto.
Le censure ivi proposte sono inammissibili posto che, con le stesse, si muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa, ma solo doglianze di merito, peraltro, nella quasi totalità, espressamente considerate dal Tribunale (v. pagg. 30 e ss. dell'ordinanza impugnata) ed implicitamente disattese alla luce del portato motivazionale complessivo, non condividendosi - di fatto - dal ricorrente le conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di quelle dispiegate nell'ordinanza impugnata.
5.2.1. In proposito, va ricordato che, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3^, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e Sez. 3^, sent. n. 23528 del 06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., Sez. 3^, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2^, sent. n. 21644 del 13/02/2013, dep. 21/05/2003, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
5.2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
5.2.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova", qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure, dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
5.2.4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione dell'ordinanza, in particolare con riferimento alla questione ivi dedotta, alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma, per quanto sin qui detto, un siffatto modo di procedere è del tutto inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
6. Alla pronuncia di rigetto di entrambi i ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del solo ricorrente RT IU al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero;
rigetta il ricorso di RT IU che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza in Camera di consiglio, il 17 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015