Sentenza 29 gennaio 2014
Massime • 1
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui é contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2014, n. 9748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9748 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 29/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 200
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 37035/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO OV N. IL 27/04/1963;
avverso l'ordinanza n. 1941/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 14/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. MONTONE Stefano e Avv. QUARTO Alfonso che hanno chiesto accogliersi il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28.2.2013 il G.I.P. del Tribunale di Napoli, a seguito di istanza nell'interesse di GO GI, revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e, in relazione ai delitti di riciclaggio aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e violenza privata, sostituiva gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora.
2. Con ordinanza del 14.6.2013 il Tribunale di Napoli - a seguito di appello ex art. 310 c.p.p., proposto dal P.M. avverso la predetta ordinanza del G.I.P - ripristinava per tutti i reati la misura degli arresti domiciliari.
3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del GO deducendo:
3.1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., e art. 275 c.p.p., comma 3 con riferimento agli artt. 110-416bis c.p. risultando il ragionamento del Tribunale erroneamente impostato con riferimento ad una intraneità camorrista non contestata nella specie e sviluppato senza alcun riferimento a fatti e circostanze sintomatiche della persistenza della relazione con il gruppo di stampo mafioso.
3.2. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., comma 3, con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 648 ter c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché art. 610 c.p., comma 2, per analoga omissione di indicazioni in ordine ad elementi concreti ed attuali giustificativi della intensità dell'esigenza cautelare. Illogica sarebbe poi la prognosi cautelare in relazione al peculiare episodio ex art. 610 c.p., legato a fatti del tutto svincolati dalle vicende processuali.
4. Il ricorso è fondato.
5. Il Tribunale ha accolto il gravame dell'accusa, disponendo il ripristino per tutte le ipotesi di reato contestate la misura autocustodiale, considerando - quanto all'ipotesi di concorso esterno - la gravità dei fatti i quali, secondo il Tribunale, "rasentano", "profili di vera e propria i intraneità camorrista". In particolare, l'attività di reimpiego sistematicamente svolta dai fratelli GO - e dal ricorrente in maniera marcata - avrebbe costituito il più saliente e qualificato contributo offerto all'associazione dei FABBROCINO, consentendo alla stessa di radicarsi con ancora maggior potere sul territorio. Di qui, in relazione alle ipotesi di reimpiego, la valorizzazione del legame protrattosi nel tempo e la qualità dell'attività di reimpiego posta in essere dal GO che hanno determinato un pressocché stabile collegamento al sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità che solo la misura autocustodiale sarebbe in grado di interrompere.
Rispetto a siffatto giudizio, sono state ritenute inefficaci le deduzioni difensive legate al consolidamento del sequestro dei beni aziendali del GO, in ragione della pluralità dei rapporti intrattenuti per conto del clan e della esperienza acquisita dallo stesso GO idonea a consentire una riorganizzazione dei rapporti illeciti.
A tal fine il Tribunale ha considerato anche una verosimile disponibilità di liquidità occulta all'estero conducente ad una maggiore concretezza del pericolo. Infine, è stata apprezzata - ai fini della reiterazione della condotta violenta - la sintomaticità dell'episodio ex art. 610 c.p.. 6. Ritiene la Corte che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione (Sez. 6^, Sentenza n. 32412 del 27/06/2013 Rv. 255751 Imputato:
Cosentino).
6. In questo caso, il Tribunale non si è limitato a verificare l'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, ma ha replicato alle deduzioni difensive nella valutazione delle esigenze cautelari che ha finito per parificare il GO ad un partecipe dell'associazione mafiosa, ricercando, in sostanza, i segni di una sua dissociazione.
7. Invece, diversa è la valutazione che deve essere compiuta nell'ambito operativo della presunzione di cui al citato art. 275 c.p.p., comma 3, in riferimento alla posizione del concorrente esterno nel reato associativo, nel senso che gli elementi che si richiedono per superare la presunzione iuris tantum non possono coincidere con quelli del partecipe. In quest'ultimo caso vi è un affectio societatis da rescindere, che non caratterizza il rapporto che lega il semplice concorrente all'associazione, per il quale la dissociazione non può essere considerata un elemento in grado di superare la presunzione stessa. Infatti, quale che sia il tipo di relazione che lega il concorrente esterno al sodalizio, sia esso una relazione che si manifesta con condotte occasionali ovvero con contributi sintomatici di una più stretta vicinanza al gruppo, deve comunque riconoscersi che l'indagato resta estraneo all'organizzazione, per cui diversi devono essere gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità. In particolare, si tratterà di elementi diretti a sostenere l'impossibilità o l'elevata improbabilità che il concorrente esterno possa ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare il venir meno degli interessi comuni con l'associazione o, ancora, la perdita di quegli strumenti che assicuravano di poter contribuire alla sopravvivenza del gruppo criminale.
8. Manca nella analisi del provvedimento impugnato un accenno a fatti e circostanze che dimostrino una tale capacità ovvero un interesse del danno di riferimento a rivolgersi ancora all'indagato, anche dopo il consolidamento del sequestro dei beni aziendali e, soprattutto, manca il riferimento ad episodi da cui desumere che anche successivamente ai fatti contestati, piuttosto risalenti nel tempo (gli ultimi considerati fanno capo al 2004), il GO abbia continuato a mantenere relazioni con l'organizzazione criminosa. Il Tribunale non ha indicato "fatti", ma ha svolto una valutazione astratta ed assolutamente ipotetica sulla base della pluralità dei rapporti intrattenuti e della stessa esperienza imprenditoriale maturata dall'indagato, valutazione che deve essere riempita di contenuti concreti rivolti all'attualità e non riferiti solo al passato.
9. Tanto vale anche per quanto riguarda le esigenze cautelari connesse agli altri reati. Il Tribunale - richiamando l'intervenuta sentenza n. 57 del 2013 della Corte costituzionale che, invece, ha riguardato la illegittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale inframuraria, di cui non si discute nella specie - ha ripercorso l'analogo ragionamento svolto in relazione all'ipotesi di concorso esterno, parametrando la valutazione ad un giudizio di intraneità non contestata e ricorrendo a elementi risalenti a dieci e più anni orsono, astratte possibilità e pure illazioni. La stessa affermazione, funzionale a dare quella necessaria concretezza al pericolo collegandolo a beni sottratti al sequestro ed in ordine alla ipotetica liquidità estera occulta costituisce una vera e propria illazione sganciata com'è da qualsiasi riscontro. Anche il richiamo alla prognosi di reiterazione relativo alla contestazione ex art. 610 c.p., sulla pacifica divergenza del fatto dal più ampio contesto, soffre di una patente illogicità di motivazione.
10. La completa inidoneità delle giustificazioni addotte a sostegno dell'adozione della misura custodiale, comporta l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.