Sentenza 8 luglio 2011
Massime • 1
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia stata contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ma può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria e, in questa prospettiva, tenendo conto dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente.
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Ilaria Travaglione - ilaria.travaglione@gmail.com La Corte Costituzionale, con sentenza 48/2015, "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari …
Leggi di più… - 2. Associazione mafiosa e custodia: presunzione non vale per concorrente esternoAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2011, n. 27685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27685 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/07/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1154
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 20841/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC GI;
contro l'ordinanza 10 febbraio 2011 del Tribunale di Reggio Calabria;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi per il ricorrente gli avvocati Coppi Franco e Minghelli Gian Antonio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata il epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria confermava la misura della custodia in carcere a carico di NC GI condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione.
2. Ricorre il NC il quale in primo luogo sostiene che in più punti il Tribunale ha travisato il senso della sentenza di condanna senza peraltro avvertire che proprio da essa poteva ricavarsi come si fosse dissolta l'associazione rispetto alla quale vi sarebbe stato un concorso esterno. Anzi si sarebbe dato per scontato un inesistente contatto del NC con l'Alvaro, laddove invece la posizione del NC potrebbe definirsi quella di un partecipante esterno su partecipante esterno.
Ciò dimostrerebbe che si è raggiunta la prova della insussistenza di esigenze cautelari. Cosa del resto ricavabile anche dal comportamento tenuto dal ricorrente tra la liberazione e la condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla lettura dei passi rilevanti della lunga ordinanza impugnata si evince con sicurezza che la posizione del ricorrente, attinto da misura cautelare a seguito di condanna in primo grado, è stata valutata con precipuo riguardo all'operatività e alla nocività della cosca criminosa di riferimento, senza tenere nel debito conto che la posizione del soggetto in esame è quella di concorrente esterno e non di partecipe del sodalizio.
2. Si vuole in altri termini significare che, se è vero che anche nei confronti del concorrente esterno opera la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, occorre tuttavia tener presente che rispetto a un tale soggetto gli elementi che si richiedono per vincere una simile presunzione sono diversi da quelli richiesti per il partecipe del sodalizio.
Essi infatti non possono identificarsi con la rescissione definitiva del vincolo sociale (che in tesi è già insussistente) ma devono invece valutarsi in una prognosi di ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria. E ciò tenendo conto dell'attuale condotta di vita del condannato e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso.
3. In questo senso il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame e dare risposta adeguata alla prospettata mancanza di ogni attuale interesse del ricorrente a reieterare condotte di agevolazione della cosca e valutare ulteriormente se l'attività del condannato nel periodo di libertà escluda o meno un pericolo di fuga.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Reggio Calabria. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011