Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 19
CASS
Sentenza 1 ottobre 1991

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Ai sensi degli artt. 566 e 391 cod. proc. pen., il Pretore, in caso di arresto in flagranza, dopo aver sentito l'arrestato deve limitarsi a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto, procrastinando l'adozione delle misure cautelari all'esito del contestuale giudizio direttissimo, con la sentenza di condanna, o all'adozione di autonomo provvedimento, nell'esercizio del potere di cui all'art. 279 cod. proc. pen. e nell'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 273, 274 e 280 cod. proc. pen.. La detta convalida è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo e legittima la procrastinazione dello "status detentionis" dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo che può essere emesso in ogni fase o grado del processo e anche durante la pendenza del ricorso per Cassazione.

Agli effetti dell'applicazione o della revoca delle misure cautelari personali occorre fare esclusivo riferimento, in ogni fase e grado del processo, ai principi enunciati dall'art. 278 cod. proc. pen. che negano ogni rilevanza in materia alle attenuanti diverse da quelle di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, di conseguenza al giudizio di comparazione eventualmente effettuato. Pertanto, dopo una sentenza di condanna, per determinare la pena edittale agli effetti della verifica della sussistenza delle condizioni alle quali l'art. 280 cod. proc. pen. subordina l'applicazione delle misure coercitive personali, non hanno alcun rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena senza incidere sulla qualificazione giuridica del reato, come la possibile concessione di attenuanti diverse da quelle previste dall'art. 62 n. 4 cod. pen. e il giudizio di comparazione eventualmente effettuato dal giudice di merito. Nel sistema del codice di procedura penale del 1988, il concetto di reato ritenuto in sentenza inteso come concreta ricostruzione della fattispecie, quale risulta anche dagli elementi accidentali del reato, ha rilievo, in tema di custodia cautelare solo limitatamente al calcolo della durata massima, ai sensi dell'art. 304 ultima parte, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 19
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19
    Data del deposito : 1 ottobre 1991

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