Sentenza 1 ottobre 1991
Massime • 2
Ai sensi degli artt. 566 e 391 cod. proc. pen., il Pretore, in caso di arresto in flagranza, dopo aver sentito l'arrestato deve limitarsi a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto, procrastinando l'adozione delle misure cautelari all'esito del contestuale giudizio direttissimo, con la sentenza di condanna, o all'adozione di autonomo provvedimento, nell'esercizio del potere di cui all'art. 279 cod. proc. pen. e nell'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 273, 274 e 280 cod. proc. pen.. La detta convalida è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo e legittima la procrastinazione dello "status detentionis" dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo che può essere emesso in ogni fase o grado del processo e anche durante la pendenza del ricorso per Cassazione.
Agli effetti dell'applicazione o della revoca delle misure cautelari personali occorre fare esclusivo riferimento, in ogni fase e grado del processo, ai principi enunciati dall'art. 278 cod. proc. pen. che negano ogni rilevanza in materia alle attenuanti diverse da quelle di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, di conseguenza al giudizio di comparazione eventualmente effettuato. Pertanto, dopo una sentenza di condanna, per determinare la pena edittale agli effetti della verifica della sussistenza delle condizioni alle quali l'art. 280 cod. proc. pen. subordina l'applicazione delle misure coercitive personali, non hanno alcun rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena senza incidere sulla qualificazione giuridica del reato, come la possibile concessione di attenuanti diverse da quelle previste dall'art. 62 n. 4 cod. pen. e il giudizio di comparazione eventualmente effettuato dal giudice di merito. Nel sistema del codice di procedura penale del 1988, il concetto di reato ritenuto in sentenza inteso come concreta ricostruzione della fattispecie, quale risulta anche dagli elementi accidentali del reato, ha rilievo, in tema di custodia cautelare solo limitatamente al calcolo della durata massima, ai sensi dell'art. 304 ultima parte, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 01/10/1991, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dot.FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA 1 PRES Agg.N. 19
1.DotT GAETANO LO COCO Consigliere
2. " AL IA " REGISTRO GENERALE
3. " ED CA MO " N. 11284/91
4. " SE DI RO "
5. " IO UT "
6. " AN NA "
7. " LO LA EN "
8. " MB LI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL AS, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza 21 marzo 1991 del Tribunale di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B della Penna;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
Osserva in fatto e in diritto
1.) - OL AS e OL OR tratti in arresto dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato di tentato furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 61, n. 5, C.P., commesso in Napoli il 23 febbraio 1991 in un negozio di generi alimentari nel quale i predetti erano penetrati mediante effrazione della saracinesca ed approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la privata difesa, venivano presentati al locale RE dal P.M. presso la Pretura Circondariale di Napoli per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.
Con ordinanza dello stesso 23 febbraio 1991 il RE convalidava l'arresto dei due OL e disponeva procedersi immediatamente a giudizio, rilevando, in particolare, che "l'arresto è titolo autonomo e sufficiente ai fini del mantenimento in vinculis dell'arrestato per la durata del procedimento penale da celebrarsi con il rito direttissimo".
Su richiesta degli imputati e dietro consenso del P.M. il RE procedeva con giudizio abbreviato e dichiarava, con sentenza 23 febbraio 1991, i predetti colpevoli del reato loro ascritto condannandoli, nel concorso delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica contestata ad entrambi, alla pena di un anno, due mesi di reclusione e £ 1.000.000 di multa ciascuno. Con ordinanza in pari data il giudicante, in accoglimento della richiesta avanzata dal P.M., applicava agli imputati la misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso l'anzidetta ordinanza la difesa presentava istanza di riesame al Tribunale di Napoli che in data 21 marzo 1991 confermava il suindicato provvedimento, ritenendo che legittimamente il RE aveva emesso per la prima volta la misura restrittiva su richiesta del P.M.; che, ai sensi dell'art. 278 C.P.P., non dovendosi tener conto delle circostanze attenuanti, detta misura ben poteva essere adottata nei confronti degli imputati;
che le esigenze cautelari erano fondate sul concreto pericolo, desumibile dalla natura del reato commesso, dalle relative modalità e dai numerosi e specifici precedenti penali e giudiziari risultanti a carico dei predetti, della reiterazione delle condotte criminose.
Ricorreva per cassazione ex art. 311 C.P.P. OL AS e la difesa nei motivi eccepiva la nullità dell'impugnata ordinanza:
1) - per violazione dell'art. 301, comma 1 , C.P.P. in relazione all'art. 292, lett. D), C.P.P., non avendo il RE emesso alcun provvedimento in ordine alla libertà personale dei due arrestati dopo il giudizio di convalida così protraendo gli effetti del decreto di convalida sino alla celebrazione del processo quando avrebbe dovuto, invece, provvedere, giusta il disposto dell'art. 391, c. 3 e 5 C.P.P. con un'ulteriore ordinanza avente i requisiti indicati dall'art. 292 C.P.P. Ritenere, pertanto, così come inteso dal RE, che il decreto di convalida protraesse i suoi effetti "ultrattivamente" sino alla celebrazione del giudizio significava aver disposto una misura cautelare "a termine" per ragioni di indagine, che, nella specie, era scaduto nel momento della pronuncia della sentenza di primo grado con conseguente cessazione di efficacia del suindicato provvedimento.
Assumeva, inoltre, il deducente l'illegittimità del provvedimento restrittivo emesso contestualmente alla sentenza che, quasi "novando" quello originario recepiva in motivazione argomenti e circostanze dapprima non ravvisate (le c.d. esigenze di tutela della collettività) ponendo, così, in essere un'abnorme rinnovazione, in violazione anche dei diritti della difesa. In quanto tali esigenze avevano formato oggetto di una richiesta del P.M. successiva all'interrogatorio nel corso del quale le stesse non erano state contestate con conseguente inibizione dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato sul punto;
2) - per violazione dell'art. 280 C.P.P. non avendo il Tribunale tenuto conto che, intervenuto con la sentenza di primo grado il giudizio di equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, il reato ritenuto in sentenza, quale tentato furto semplice, non consentiva ai sensi dell'art. 280 C.P.P. l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere essendo detto reato sanzionato, infatti, con pena inferiore nel suo massimo edittale ai tre anni di reclusione e, cioè, al di sotto del limite della pena detentiva temporanea in detta norma stabilita come "condizione dell'applicabilità delle misure coercitive".
Con riferimento a tale secondo motivo il ricorrente chiedeva, atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine ai criteri di interpretazione dell'art. 280 C.P.P., il giudizio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
All'udienza camerale del 7 giugno 1991 la Quinta Sezione Penale di questa Suprema Corte, cui il ricorso era stato assegnato per la decisione, condivideva l'opportunità dell'intervento delle Sezioni Unite in considerazione, appunto, del non uniforme orientamento seguito dalla giurisprudenza in materia, attestatasi nel senso patrocinato dal ricorrente con la sentenza 9.5.1991 (ric. Grimaldi) della stessa Quinta Sezione Penale ed in senso opposto con quella pronunciata il 9.5.1990 (ric. GU) della seconda Sezione penale della Corte, per cui ai suindicati fini occorreva aver sempre riguardo al reato contestato, conformemente all'art. 278 C.P.P. e, quindi, alla relativa pena fissata dalla legge senza tener conto "della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, C.P. nonché delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". Con provvedimento presidenziale in data 3 luglio 1991 il ricorso veniva assegnato ex art. 610, 2 comma, C.P.P. a queste Sezioni Unite per la decisione.
2) - Come già indicato nell'ordinanza di rimessione la Quinta Sezione Penale ha ritenuto, seguendo, peraltro, quanto già affermato con indirizzo poi radicalmente mutato dalla Seconda Sezione Penale nella sentenza 25.1.1990 (ric. Hernandez) e dalla Sesta Sezione Penale in quella 22.1.1991 (ric. P.G. di Palermo nei confronti di SA OR) per cui in ordine all'applicazione, sostituzione e revoca delle misure cautelari occorreva tener conto dei reati ritenuti nella sentenza di condanna "che precede immediatamente il provvedimento da adottare" a nulla neppure rilevando il gravame proposto dal P.M., che il concetto di "reato ritenuto in sentenza" contrapposto a quello di "reato contestato", anche se contenuto solo nell'art. 304, ultimo comma, del nuovo Codice di procedura penale in relazione al calcolo della durata massima "insuperabile" della custodia cautelare, non riguardava esclusivamente detto caso specifico dovendo, al contrario, ritenersi ampliato il suo campo di applicazione rispetto al previgente codice di rito penale. Nel quale era stato introdotto con la modifica dell'art. 275, che prevedeva il divieto di scarcerazione dopo la pronuncia di sentenza di condanna a pena detentiva ancorché soggetta ad impugnazione per accertare l'eventuale decorrenza dei termini di custodia cautelare da calcolarsi con riferimento alla pena edittale. Concernente, appunto, il reato come risultato in concreto in sede di giudizio sulla base di tutte le statuizioni adottate dal giudice di merito.
La nuova normativa processuale, invece, senza riprodurre il generale divieto di scarcerazione di cui all'art. 275 C.P.P. del 1930 aveva previsto la revoca delle misure cautelari in caso di sopravvenuta mancanza delle relative condizioni di applicabilità per cui la stessa andava, tra l'altro, effettuata allorché la pena detentiva fissata ex lege si contenesse, comunque, al di sotto del limite stabilito dall'art. 280 C.P.P. (reclusione superiore nel massimo a tre anni) e, quindi, anche in caso di sostanziale ridimensionamento del reato a seguito di concessione di attenuanti seppur diverse da quelle di cui all'art. 62, n. 4, C.P. o di ritenuta inefficacia sul piano sanzionatorio delle aggravanti contestate in forza di effettuato giudizio di comparazione, secondo l'immodificato concetto di "reato ritenuto in sentenza".
Sicché, non essendovi "motivi per giungere a diverse conclusioni sulla base della nuova normativa", l'art. 278 del vigente codice di procedura penale così come accadeva per l'art. 255 C.P.P./1930
"trovava applicazione corrispondente alla versione letterale soltanto nella fase anteriore alla sentenza di condanna, intervenuta la quale ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, della revoca delle medesime o della valutazione dei termini di durata massima della misura stessa doveva aversi riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza nei termini sopra precisati".
A fondamento del contrastante orientamento ha affermato la Seconda Sezione Penale nella sentenza 23.2.1990 (ric. Piras), dopo quella GU richiamata nell'ordinanza di rimessione, che il procedimento attinente all'applicazione delle misure cautelari è del tutto autonomo rispetto a quello principale di merito, così assumendo le connotazioni di un procedimento tipicamente incidentale e che la possibilità di intersecazione dei due giudizi, che danno luogo ad una sorta di doppio binario, sono disciplinate dagli art.300, 301 e 302 C.P.P. Sicché ai fini dell'applicazione delle suddette misure, sempre possibile durante il corso di tutto il procedimento di merito e persino di quello di legittimità la pena connessa al reato andava rapportata all'imputazione considerata in astratto e non a quella ritenuta in concreto.
Ha ribadito la Seconda Sezione i suindicati principi nella successiva sentenza del 4 marzo 1991 (ric. Sapia) per cui "secondo il nuovo codice di procedura penale in difetto di una disposizione analoga all'art. 275 C.P.P./1930 per stabilire se sussistano le condizioni di applicabilità delle misure coercitive personali fissate dall'art. 280, dopo una sentenza di condanna occorre aver riguardo alle sole circostanze indicate dall'art. 278 C.P.P.". Così richiamati, con specifico riferimento alle tesi in contrasto sulla base dei discordanti orientamenti della giurisprudenza in materia i termini della questione sollevata dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, condivide il collegio la soluzione che ai fini di cui all'art. 280 C.P.P./1988 nega ogni rilievo alle statuizioni della sentenza di condanna che attengono esclusivamente alla pena senza incidere sulla qualificazione giuridica del reato, come la possibile concessione di attenuanti (diverse da quella prevista dall'art. 62, n. 4, C.P.) e del giudizio di bilanciamento eventualmente effettuato dal giudice di merito. E che afferma, pertanto l'incondizionata operatività ai suindicati fini dell'art.278 C.P.P. in ogni fase e grado del giudizio non riconoscendo,
invece, al concetto di "reato ritenuto in sentenza", inteso come concreta ricostruzione della fattispecie, quale risulta anche dagli elementi accidentali del reato, un ambito di operatività diverso e più ampio da quello segnato dall'art. 304, ult. c., C.P.P., nella normativa dettata dal legislatore del 1988.
Che ha ridisegnato organicamente il sistema relativo alle misure cautelari personali, già anticipato in alcuni istituti dalla legge 5.8.1988 n. 330 profondamente innovatrice della disciplina contenuta in materia nel previgente codice di rito penale in cui si contiene quale parametro ai fini del calcolo della durata massima della custodia cautelare l'espresso richiamo alla pena prevista per "il reato ritenuto in sentenza", ivi introdotto con la modifica dell'art. 275 apportata con la legge 1.7.1970 n. 406 (di conversione del D.L.
1.5.1970 n. 192) per temperare l'assolutezza del divieto di scarcerazione, in detta norma enunciato, dopo la pronuncia di sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione.
Sistema che va considerato nella sua originaria struttura, seppur con le modifiche subite con le successive leggi n. 406 del 1970 e n. 398 del 1984 e fino alla legge n. 330 del 1988 che lo ha radicalmente trasformato anticipando la vigente normativa codicistica, per meglio intendere la portata e le finalità dell'innovazione introdotta nell'art. 275 con il concetto di "reato ritenuto in sentenza", alla cui interpretazione in ordine alla relativa sfera di operatività si ricollega il registrato contrasto giurisprudenziale, e che risulta imperniato sulla distinzione tra fase istruttoria e fase del giudizio dopo la sentenza non irrevocabile di condanna a pena detentiva rimarcata dai non uniformi criteri di determinazione della pena rispettivamente dettati per l'emissione del provvedimento coercitivo nell'una e nel calcolo della durata della custodia cautelare ai fini della scarcerazione nell'altra.
Come discende dalla stessa formulazione dell'art. 255 C.P.P. che nel dettare i suddetti criteri di computo della pena (quella stabilita dalla legge "per ciascun reato consumato o tentato" senza tener conto di aggravanti ad eccezione di quelle a pena autonoma e ad effetto speciale e delle attenuanti fatta eccezione "per l'età e per la circostanza prevista dall'art. 62, n. 4, C.P.") limita i suoi effetti ai soli articoli precedenti e, cioè, agli art. 253 e 254 C.P.P. contenenti l'indicazione delle condizioni stabilite per l'emissione del mandato di cattura obbligatorio e facoltativo da parte del G.I. mentre l'art. 272 C.P.P., pure menzionato nella suindicata norma in ordine alla scarcerazione in detta fase "si rifà - come precisato da queste Sezioni Unite nella sentenza 26.10.1974 (ric. Serra) - alla distinzione fra mandato di cattura obbligatorio e facoltativo e riguarda per espressa dizione della legge, che parla di istruzione formale o sommaria, esclusivamente una particolare disciplina che è valida solo per il periodo istruttorio". Disponendo, infatti, per il periodo successivo l'art. 275 C.P.P. che, nell'enunciare come principio generale il divieto di scarcerazione dopo la sentenza di condanna a pena detentiva ancorché soggetta ad impugnazione, l'ammette - ferma sempre restando la legittimità del titolo di coercizione per la cui eventuale revoca dispone, infatti, l'art. 260 C.P.P. - in caso di avvenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare "valutati in riferimento alla pena per il reato ritenuto in sentenza". Laddove la locuzione suddetta, inizialmente considerata dalla giurisprudenza di legittimità suppur in maniera non uniforme, come circoscritta all'ipotesi in cui la sentenza abbia definito giuridicamente il reato in modo diverso dall'originaria contestazione e non in quello in cui siano state concesse o ritenute attenuanti operative ai fini dell'individuazione della pena (cfr. Sez. I^ 17.3.1972, Ienzi - 9.2.1971, D'Amico - 29.3.1971, Corradi - Sez. III 4.4.1973, Angelotti - Sez. II 16.9.1972, Penso), ha trovato in prosieguo, per evidenti ragioni di equità, un più ampio ambito applicativo nella stessa elaborazione giurisprudenziale che ha inteso il termine "reato" come comprensivo non soltanto del titolo di esso ma di ogni elemento che ne determini o ne precisi in concreto l'entità materiale o giuridica;
comprese le circostanze sia aggravanti che attenuanti (cfr. Sez. I^ 13.10.1973, Pesce - S.U. 26.10.1974, Serru). Donde la rilevanza in sede di determinazione della pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza del giudizio di comparazione eventualmente effettuato ex art. 69 C.P. dal Giudice di merito. Il sistema previsto in materia dal nuovo codice di procedura penale presenta delle connotazioni proprie che valgono a distinguerlo da quello definito nella normativa precedente risultando abolito mediante la non riproduzione dell'art. 275 C.P.P. 1930 il divieto di scarcerazione dopo la sentenza di condanna a pena detentiva ancorché soggetta ad impugnazione che consentiva di demarcare in ordine all'emissione dei provvedimenti coercitivi personali la fase istruttoria da quelle successive ed essendo prevista l'applicabilità e la revoca di dette misure cautelari, nella ricorrenza delle relative condizioni fissate senza distinzioni e limiti di sorta dagli art. 273 e 274 e dall'art. 299 C.P.P. nell'arco dell'intero processo, anche durante la pendenza del ricorso per Cassazione (art.279 C.P.P. e 91 Disp. Att. C.P.P.) e prima ancora dell'esercizio dell'azione penale nella fase delle indagini preliminari. Un sistema, quindi, strutturato sull'intero processo con incontestabili caratteri di uniformità, privo in quanto tale di qualsiasi frammentazione in ordine ai tempi ed alle modalità applicative o in rapporto alle singole fasi o gradi del processo o in relazione alle competenze dei giudici chiamati a disporre in materia con identici poteri decisionali.
Un sistema correlato a sua volta a criteri di determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali unicamente precisati nell'art. 278 C.P.P. nel quale, di certo, si contiene l'enunciazione di regole di generale portata e di indiscriminata osservanza in materia di custodia cautelare alla pari dell'analoga norma di cui all'art. 4 C.P.P. in termini di determinazione della competenza per materia. Stabilendosi, infatti, con essi i parametri cui occorre fare costante riferimento al fine di incardinare correttamente il processo e di fissare i limiti entro i quali la libertà personale dell'imputato può soffrire compressione in maniera sottratta ad ogni discrezionalità esercitata in sede di inflizione della pena.
Peraltro, che il disposto dell'art. 278 C.P.P. sia di generale ed indifferenziata applicazione scaturisce anche dal rilievo che in detta norma diversamente da quanto stabilito dall'art. 255 C.P.P./1930 non si contengono riferimenti di sorta a fasi processuali determinate mentre neppure va trascurata la sintomaticità della sua collocazione nel capo I del titolo I del libro IV del codice - apprezzabile essendo a fini ermeneutici la sedes materiae e, cioè, il contesto nel quale trovasi collocata la norma da leggere con riferimento all'intero sistema - in cui con riguardo alle misure cautelari personali sono raggruppate le "disposizioni generali" e, in particolare, quelle che stabiliscono le condizioni di applicabilità delle misure coercitive e delle misure interdittive;
che definiscono le "esigenze cautelari" alla cui sussistenza ne è subordinata l'adozione; che determinano la competenza in materia del giudice e che, appunto, precisano i criteri da osservare in ordine alla determinazione della pena alla cui misura è correlata la stessa possibilità di applicarle. Va, poi, aggiunto che ove il legislatore, in deroga a quanto stabilito nell'art. 278 C.P.P., avesse inteso dare rilievo in caso di condanna non irrevocabile a pena detentiva alle attenuanti eventualmente concesse (diverse da quella di cui all'art. 62, n. 4, C.P. specificamente indicata nella suindicata norma) ed al giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice di merito, e pertanto al "reato ritenuto in sentenza" nel senso sopra precisato non avrebbe mancato di farne espressa menzione come a proposito del calcolo della pena ai fini della prescrizione ex art. 157 cpv 2, C.P., anche perché siffatta disapplicazione dei criteri di cui all'art. 278 C.P.P. verrebbe necessariamente ad incidere sulla stessa legittimità
del titolo ove la pena edittale dovesse scendere al di sotto del limite stabilito a seguito di un giudizio meramente discrezionale come quello formulato dal giudice ai sensi degli art. 133 e 69 C.P. determinando un'ulteriore e non prevista ipotesi di revoca della misura cautelare.
Né varrebbe osservare che l'intero sistema concernente le misure cautelari non può prescindere dalla valutazione della gravità del reato, tanto che a detta connotazione si è richiamato il legislatore nel fissare il limite della pena detentiva che rappresenta, infatti, il discrimine in ordine alla stessa applicabilità delle misure cautelari personali. Donde la necessità di considerare anche tutte quelle statuizioni adottate dal giudice di merito che senza incidere sulla qualificazione giuridica del reato facciano riferimento a situazioni che nella realtà del processo - riverberata, appunto, nel "reato ritenuto in sentenza" - si sono rivelate meno gravi di quanto originariamente contestato.
Come a proposito dell'apprezzamento della capacità a delinquere ridimensionata a seguito della concessione delle attenuanti generiche o di aggravanti seppur a pena autonoma o ad effetto speciale rese inefficaci in forza del giudizio di bilanciamento effettuato in sentenza. Ma tale osservazione certamente valida in ordine al disposto dell'art. 275 del previgente codice di rito penale che aveva giustificato per evidenti ragioni equitative la dilatazione dello stesso concetto di "reato ritenuto in sentenza" portato al di là dell'ipotesi tipica del mutamento della rubrica al fine di impedire, dato il generale divieto di scarcerazione dopo la sentenza non irrevocabile di condanna a pena detentiva in detta norma contenuto, che la custodia cautelare si risolvesse in una vera e propria forma di espiazione anticipata della pena, in misura magari superiore a quella successivamente inflitta, scade di valore a fronte dell'articolato sistema realizzato nel nuovo Codice di procedura penale - che prevede, infatti, con ampiezza che non trova riscontro neanche nelle innovazioni introdotte nel codice di rito del 1930 con la legge 5.8.1988 n. 330, che pure hanno profondamente mutato la fisionomia del previgente sistema normativo, un'ampia gamma di misure di coercizione personale da coprire ogni possibile esigenza cautelare;
che consente l'immediata revoca delle misure cautelari in ogni stato e grado del processo da parte del giudice che procede nell'esercizio di una discrezionalità vincolata al venir meno "anche per fatti sopravvenuti" delle condizioni e delle esigenze cautelari cui è subordinata l'applicabilità della misura coercitiva;
che affianca all'istituto della revoca (seppur dopo la modifica degli art. 275, c. 3 e 299, c. 2 dell'attuale codice apportate con la l. 12.7.1991 n. 203 di conversione del D.L. 13.5.1991 n. 152 e con il D.L.
9.9.1991 n. 292) quello dell'attenuazione della misura applicata mediante la sua sostituzione "con un'altra meno grave" ovvero con modalità esecutive "meno gravose" in forza dei principi di proporzionalità e di adeguatezza stabiliti con generale valenza dall'art. 275 C.P.P. (e non nei più ristretti limiti fissati dalla legge di riforma 330/1988 del previgente codice negli art. 254 bis e 278); che, ferma sempre restando la legittimità del titolo di coercizione, né prevede nell'art. 300, c. 3 e 4 C.P.P. l'inefficacia per una serie di cause correlate a situazioni sopravvenute a seguito di statuizioni discrezionalmente adottate in sentenza e che, infine, ammette, in considerazione della natura del bene compresso nel suo godimento a seguito dell'applicata misura cautelare, il potere - dovere del giudice di provvedere ex officio allorquando siano maturate le condizioni che legittimano anche la semplice sostituzione delle misure stesse.
Quindi, neppur sul piano dell'interpretazione teleologica oltre che di quella letterale e sistematica della normativa vigente in materia si ravvisano ragioni che consentano di ritenere limitata alla fase anteriore alla pronuncia della sentenza di condanna a pena detentiva l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 278 C.P.P. e reintrodotto per quella successiva quale criterio di valutazione ai fini di cui all'art. 280 C.P.P. il concetto di "reato ritenuto in sentenza" nel senso sopraindicato, mentre neppure va trascurato il rilievo che il legislatore delegante nella direttiva n. 59 dell'art.2 della L. 16.2.1987 n. 81 nell'ammettere la "previsione di misure diverse di coercizione personale fino alla custodia in carcere" e nello stabilire il relativo limite di pena (così come nelle direttive che seguono fino alla n. 65, pure concernenti la materia della custodia cautelare e delle relative misure) non ha mai parlato di "reato ritenuto in sentenza" essendosi, invece, riferito al reato per il quale "si procede". Così richiamandosi ad un concetto che, come lascia intendere la relativa formulazione letterale, si incentra essenzialmente sul dato formale della contestazione, che stabilisce appunto l'oggetto, le modalità e i limiti del "procedere" (cfr. art. 4, 429, 516, 518) piuttosto che sulle valutazioni effettuate in sede decisionale dal giudice di merito più specificamente attinenti all'altro concetto, di cui la sentenza di condanna rappresenta concreta espressione. Un concetto che il legislatore delegato ha fatto proprio quando, con uniformità di contenuto, ha precisato le condizioni di applicabilità delle misure coercitive e di quelle interdittive negli art. 280 e 287 C.P.P. senza rifarsi a quello di "reato ritenuto in sentenza". Che ha, invece, espressamente menzionato per la determinazione in caso di condanna a pena detentiva del tetto massimo della custodia cautelare solo nell'art. 304 C.P.P. In una norma, cioè, che nella sua stessa intitolazione segna i limiti di operatività delle disposizioni di cui si compendia che, infatti, attengono esclusivamente alla durata della custodia cautelare ed alle previste eventualità della sospensione dei relativi termini fino e non oltre i limiti categoricamente fissati nel quarto comma del succitato articolo. Mentre risulta evidente la ragione che ha indotto il legislatore ad introdurre nel sistema il su richiamato criterio di computo non potendosi di certo ignorare nella determinazione del periodo di tempo in cui l'imputato sarà effettivamente privato della libertà personale per mere esigenze processuali e, comunque, ancor prima di qualsiasi definitivo accertamento di responsabilità, quelle statuizioni adottate in sentenza dal Giudice che, pur non implicando modifiche del titolo del reato per il quale si procede e, quindi, della contestazione cui resta legata l'applicabilità della misura cautelare e la legittimità del relativo provvedimento, hanno, però, rilevato ai fini dell'individuazione della pena edittale. Nei limiti della quale il Giudice eserciterà i suoi poteri discrezionali nella quantificazione della pena ex art. 132 C.P. e che servirà, appunto, come parametro per calcolare in correlazione con detta realtà i tempi insuperabili della custodia cautelare. Ma lo stesso richiamo contenuto nell'art. 278 C.P.P. all'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, C.P. il cui apprezzamento ai fini della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari costituisce eccezione al principio generale nella stessa norma stabilito, che, in materia, "non si tiene conto delle circostanze del reato", offre ulteriore conferma dell'esattezza delle conclusioni che precedono ove si consideri, infatti, che l'anzidetta attenuante consegue a valutazioni di merito consacrate, di norma, nella sentenza di condanna e che l'art. 278 C.P.P. non contiene riferimenti di sorta a fasi o a gradi di processo che ne limitino l'operatività, diversamente da quanto precisato nell'art. 255 del previgente codice di rito penale, che, pure, ammetteva la rilevanza in materia dell'attenuante suddetta. Donde la riprova, autenticamente offerta dallo stesso legislatore che i principi enunciati dall'art. 278 C.P.P. non soffrono nella loro operatività restrizione alcuna e pertanto che ad essi ed esclusivamente ad essi occorre fare riferimento - come correttamente ha fatto il Tribunale di Napoli nell'impugnata ordinanza - per decidere in ogni momento del processo in ordine all'applicabilità o alla revoca delle misure cautelari personali.
3) Anche il primo motivo dell'interposto gravame risulta privo di fondamento non riscontrandosi le denunciate violazioni di legge nella procedura osservata dal RE. In quanto ai sensi degli artt. 566 e 391 C.P.P. il RE, in caso di arresto in flagranza, dopo aver sentito l'arrestato deve limitarsi a provvedere in ordine alla convalida dell'arresto, procrastinando, secondo il chiaro disposto della legge, l'adozione delle misure cautelari all'esito del contestuale giudizio direttissimo con la sentenza di condanna e con l'adozione di autonomo provvedimento nell'esercizio del potere di cui all'art. 279 C.P.P. e nell'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 273, 274 e 280 C.P.P.. Trattasi, in realtà di una convalida funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo che legittima la procrastinazione dello status detentionis dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo, che - come già in precedenza osservato - può essere emesso in ogni fase o grado del processo ed anche durante la pendenza del ricorso per cassazione.
Né è dato ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato in ordine all'applicazione della contestata misura coercitiva che il giudicante, ritualmente richiesto dal P.M., ha adottato nel contraddittorio delle parti.
Va, peraltro, osservato che il giudizio sulla pericolosità dell'imputato o sulla concreta sussistenza di esigenze cautelari non può costituire oggetto di autonome e formali contestazioni fondandosi lo stesso su elementi correttamente desunti da parte del giudicante dalle risultanze acquisite agli atti del processo. 4) Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono s'impone il rigetto dell'interposto ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
V. gli artt. 127 e 616 C.P.P.. rigetta il ricorso proposto da OL AS avverso l'ordinanza 21.3.1991 del Tribunale di Napoli e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 1 ottobre 1991.