Legge 5 agosto 1988, n. 330

Commentari3

  • 1La “prova da sforzo” dell’incidente di costituzionalità sul reddito di cittadinanza. La Consulta che cristallizza il c.d. requisito negativo per usufruirne:…
    Carlo Morselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Carlo Morselli La Corte costituzionale si occupa della legge sul reddito di cittadinanza, sub iudice per contrasto plurimo con la Carta, dichiarando infondate le questioni della disposizione censurata ed impositiva della sospensione dell'erogazione del RdC per il soggetto che ha subito l'applicazione di una misura cautelare personale. Il contributo ricostruisce il dictum della Consulta, muovendo dai vizi individuati dall'organo territoriale, e mette in evidenza l'automatismo applicativo del “ritiro” della provvidenza (per l'incidenza del provvedimento de libertate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., provvisorio e tipicamente risalente alla fase prodromica delle indagini preliminari), …

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  • 2La “prova da sforzo” dell’incidente di costituzionalità sul reddito di cittadinanza. La Consulta che cristallizza il c.d. requisito negativo per usufruirne:…
    Carlo Morselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    di Carlo Morselli La Corte costituzionale si occupa della legge sul reddito di cittadinanza, sub iudice per contrasto plurimo con la Carta, dichiarando infondate le questioni della disposizione censurata ed impositiva della sospensione dell'erogazione del RdC per il soggetto che ha subito l'applicazione di una misura cautelare personale. Il contributo ricostruisce il dictum della Consulta, muovendo dai vizi individuati dall'organo territoriale, e mette in evidenza l'automatismo applicativo del “ritiro” della provvidenza (per l'incidenza del provvedimento de libertate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., provvisorio e tipicamente risalente alla fase prodromica delle indagini preliminari), …

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  • 3Cassazione SU Penali: Sentenza esclusione applicazione congiunta misure coercitive
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2006

Giurisprudenza23

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  • 1Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 221
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza La dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice Unico del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2808\2023 del R.G. Lavoro tra (c.f. ), rapp. e dif. dall'avv. IRMA MAURIELLO Parte_1 C.F._1 RICORRENTE E (C.F. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., con sede in Roma, in viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in Via Diaz n. 11; …
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    • istituzioni convittuali·
    • Corte Costituzionale sent. n. 2/2022·
    • contumacia amministrativa·
    • art. 4-ter D.L. n. 255/2001·
    • parità di genere·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • legittimità differenziazione posti organico·
    • compensazione spese di lite·
    • discriminazione di genere·
    • mobilità provinciale

  • 2Trib. Como, sentenza 07/05/2024, n. 510
    Provvedimento: N. R.G. 588/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 588/2022 promossa da: (c. f. ), (c. f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), (c. f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...] (c. f. ), (c. f. Pt_4 C.F._4 Parte_5 ) e (c. f. ), con il C.F._5 Parte_6 C.F._6 patrocinio dell'Avv. Andrea Bassi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Como, Piazza del Popolo, 14 - attori - nei confronti di (c. f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._7 Federico Manfredi, elettivamente …
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    • obbligazioni propter rem·
    • art. 1284 c.c.·
    • interessi legali·
    • legittimazione attiva·
    • prescrizione·
    • art. 2041 cod. civ.·
    • art. 25 L. 47/1985·
    • legittimazione passiva·
    • art. 1310 c.c.·
    • condono edilizio

  • 3Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2016, n. 6790
    Provvedimento: 06790-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1596/2016 MAURIZIO FUMO Presidente. - REGISTRO GENERALE N.38722/2016 IA LO CO VI LA AR ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US EF FI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/08/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO; lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa …
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    • art. 299, comma 2, cod. proc. pen·
    • legittimità·
    • condizioni·
    • sostituzione della misura degli arresti domiciliari·
    • misure cautelari·
    • personali·
    • misure coercitive

  • 4Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/05/2006, n. 29907
    Provvedimento: composte dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Torquato GEMELLI Presidente dott. Giorgio LATTANZI Componente dott. Edoardo FAZZIOLI " dott. Giovanni SILVESTRI " dott. Pierluigi ONORATO " dott. Carlo Giuseppe BRUSCO " dott. IC MILO " dott. Giovanni CANZIO " dott. Franco FIANDANESE " ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: La ST IC nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 13 luglio 2005 dal Tribunale di Milano; Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio; Udito il P.G. in persona dell'Avvocato Generale, dott. Vitaliano Esposito, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO IC La ST ha proposto ricorso …
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    • applicazione simultanea·
    • fuori dai casi previsti·
    • esclusione·
    • personali·
    • misure cautelari·
    • misure coercitive

  • 5Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19365
    Provvedimento: composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1. dott. Nicola Marvulli Presidente 2. dott. Pasquale Trojano Componente 3. dott. Umberto Papadia Componente 4. dott. Torquato Gemelli Componente 5. dott. Carlo Cognetti Componente 6. dott. Giorgio Lattanzi Rel. Componente 7. dott. Giovanni De Roberto Componente 8. dott. Giovanni Silvestri Componente 9. dott. Antonio S. Agrò Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NU SP, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo in data 20 febbraio 2001; udita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Lattanzi; udito il pubblico ministero nella persona …
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    • procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti·
    • ripristino della custodia cautelare·
    • applicazione dell'art.272, ultimo comma, cod. proc. pen.1930·
    • mandato di cattura·
    • applicazione dell'art.307, comma 2, cod. proc. pen. 1988·
    • esclusione·
    • legittimità·
    • emissione successiva alla sentenza di condanna·
    • norme di attuazione, coordinamento e transitorie (cod. proc. pen. 1988)
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto".

    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redato ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    Il testo vigente dell' art. 15 del codice di procedura penale , quale modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 15 (Autorizzazione a procedere). - Nei procedimenti per i quali e' necessaria un'autorizzazione, questa e' richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato.
    Se l'imputato e' stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione e' richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, e' mantenuto provvisoriamente l'arresto.
    Nello stesso modo si provvede se la necessita' di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato e' stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto.
    Se l'autorizzazione e' negata, il giudice isrtruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione.
    Quando si procede contro piu' imputati per alcuni dei quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si puo' procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.
    L'autorizzazione una volta conceduta non puo' essere revocata".

  • Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
    "Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto".
    2. L' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932 , e' abrogato.
    Nota all'art. 2, comma 1:
    Il testo vigente dell' art. 42 del codice di procedura penale , quale modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Art. 42. (Incompetenza per territorio). - Salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'art. 439, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado l'autorita' che riconosce la propria incompetenza per territorio trasmette gli atti a quella che e' competente secondo le norme degli articoli precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con sentenza quando non sia applicabile l'art. 53.
    Tuttavia anche dopo la trasmissione l'autorita' che ha riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione.
    Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto".
  • Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
    "Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali pero' il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere".
    2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: "di cui al comma quarto del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo".
    3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: "previsti dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dalla prima parte del quarto comma".
    Nota all'art. 3:
    Si trascrive l'intero testo vigente dell' art. 225 del codice di procedura penale , gia' sostituito dall' art. 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , quale modificato dalla legge qui pubblicata:
    "Art. 225 (Sommarie indagini). - Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'e' necessita' ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.
    Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonche' delle persone fermate ai sensi dell'art. 238.
    Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.
    Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'art. 304 bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'art. 304-ter, ai quali pero', il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere.
    Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.
    Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e gli altri atti di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.
    La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 131 del codice di procedura penale .
    Non si puo' comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dalla prima parte del quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di cio' deve essere dato atto a verbale.
    Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell' art. 78 del codice di procedura penale .
    Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonche' dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'art. 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'art. 227".