Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 agosto 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 agosto 1988 |
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- 1. La “prova da sforzo” dell’incidente di costituzionalità sul reddito di cittadinanza. La Consulta che cristallizza il c.d. requisito negativo per usufruirne:…Carlo Morselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Carlo Morselli La Corte costituzionale si occupa della legge sul reddito di cittadinanza, sub iudice per contrasto plurimo con la Carta, dichiarando infondate le questioni della disposizione censurata ed impositiva della sospensione dell'erogazione del RdC per il soggetto che ha subito l'applicazione di una misura cautelare personale. Il contributo ricostruisce il dictum della Consulta, muovendo dai vizi individuati dall'organo territoriale, e mette in evidenza l'automatismo applicativo del “ritiro” della provvidenza (per l'incidenza del provvedimento de libertate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p., provvisorio e tipicamente risalente alla fase prodromica delle indagini preliminari), …
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Giurisprudenza • 23
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redato ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell' art. 15 del codice di procedura penale , quale modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 15 (Autorizzazione a procedere). - Nei procedimenti per i quali e' necessaria un'autorizzazione, questa e' richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato.
Se l'imputato e' stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione e' richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, e' mantenuto provvisoriamente l'arresto.
Nello stesso modo si provvede se la necessita' di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato e' stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto.
Se l'autorizzazione e' negata, il giudice isrtruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione.
Quando si procede contro piu' imputati per alcuni dei quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si puo' procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.
L'autorizzazione una volta conceduta non puo' essere revocata".
- Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto".
2. L' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932 , e' abrogato.
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo vigente dell' art. 42 del codice di procedura penale , quale modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 42. (Incompetenza per territorio). - Salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'art. 439, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado l'autorita' che riconosce la propria incompetenza per territorio trasmette gli atti a quella che e' competente secondo le norme degli articoli precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con sentenza quando non sia applicabile l'art. 53.
Tuttavia anche dopo la trasmissione l'autorita' che ha riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione.
Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto". - Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali pero' il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere".
2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: "di cui al comma quarto del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo".
3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: "previsti dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dalla prima parte del quarto comma".
Nota all'art. 3:
Si trascrive l'intero testo vigente dell' art. 225 del codice di procedura penale , gia' sostituito dall' art. 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , quale modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 225 (Sommarie indagini). - Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'e' necessita' ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonche' delle persone fermate ai sensi dell'art. 238.
Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.
Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'art. 304 bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'art. 304-ter, ai quali pero', il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere.
Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.
Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e gli altri atti di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo.
La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 131 del codice di procedura penale .
Non si puo' comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dalla prima parte del quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di cio' deve essere dato atto a verbale.
Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell' art. 78 del codice di procedura penale .
Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonche' dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'art. 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'art. 227".