Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6007
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Sentenza 24 aprile 2001

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L'arbitrato rituale, al pari di quello irrituale, non si configura come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria statale, ma si caratterizza, viceversa, per la sua ontologica diversità rispetto a quest'ultimo, costituendone la sua antitesi e la sua negazione. La pronuncia arbitrale, pertanto, ha natura di atto di autonomia privata, per ciò stesso derogativo della giurisdizione statuale, con conseguente esclusione della configurabilità di una questione di competenza "stricto sensu" tra l'autorità giudiziaria e gli arbitri da risolversi mercè il ricorso alla strumento del regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 38, 42 e 43 cod. proc. civ.), essendo il contrasto sulla deferibilità (o meno) di una controversia agli arbitri non già questione di competenza bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6007
    Data del deposito : 24 aprile 2001

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