Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
L'arbitrato rituale, al pari di quello irrituale, non si configura come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria statale, ma si caratterizza, viceversa, per la sua ontologica diversità rispetto a quest'ultimo, costituendone la sua antitesi e la sua negazione. La pronuncia arbitrale, pertanto, ha natura di atto di autonomia privata, per ciò stesso derogativo della giurisdizione statuale, con conseguente esclusione della configurabilità di una questione di competenza "stricto sensu" tra l'autorità giudiziaria e gli arbitri da risolversi mercè il ricorso alla strumento del regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 38, 42 e 43 cod. proc. civ.), essendo il contrasto sulla deferibilità (o meno) di una controversia agli arbitri non già questione di competenza bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 6007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6007 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
GRANDI ELEMENTI DIMENSIONALI PER ARCHITETTURA ED INGEGNERIA G.E.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato MASSIMO GARUTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO FARISELLI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FI ST S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BENACO 15, presso l'avvocato VINCENZO VECCHIONI, rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANO MISSO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1304/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 02/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/03/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore Generale presso la corte di Cassazione, così ha concluso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., motivando la richiesta di una pronuncia di inammissibilità del ricorso: "Insorta una controversia nel quadro dell'esecuzione di un contratto di sub- appalto, la committente, G.E.D. S.r.l., conveniva in giudizio l'appaltatrice, FI ST S.r.l., dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedendo in via principale la risoluzione del contratto per fatto e colpa della controparte, con le pronunzie consequenziali, ed in subordine la condanna della convenuta a restituire il maggior corrispettivo ricevuto con i relativi interessi, in ogni caso con la condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno con rivalutazione ed interessi.
Costituitasi, la FI ST eccepiva in primo luogo l'incompetenza del giudice adito dovendosi ritenere la competenza del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell'articolo 24 delle condizioni generali di contratto. Con sentenza depositata il 2 maggio 2000 il Tribunale di Bologna accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla FI ST e dichiarava la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale. Avverso quest'ultima decisione la G.E.D. ha proposto dinanzi a questa Corte ricorso per regolamento di competenza.
La FI ST ha depositato uno scritto difensivo.
Il ricorso è inammissibile a parere del requirente.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, in caso di arbitrato rituale, il contrasto circa l'attribuzione della controversia al collegio arbitrale o al giudice ordinario integra una questione di competenza.
Tale orientamento, basato sulla nota tesi del "convogliamento" dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario attraverso l'impugnazione del lodo, articolo 827 cod. proc. civ., oltreché attraverso il controllo giurisdizionale in sede di omologazione dello stesso, articolo 825 cod. proc. civ., è stato enunciato in numerose decisioni di questa Corte (tra le più recenti, Sez. I^, 20 maggio 1997 n. 4474 e S.U. 23 febbraio 2000 (ord.) n. 15). Sembra al requirente che tale orientamento debba essere ripensato alla luce dei principi enucleabili dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 527 del 3 agosto 2000. Con quest'ultima decisione le Sezioni Unite, nel risolvere una questione di regolamento di giurisdizione, hanno proceduto ad una ricostruzione dell'istituto dell'arbitrato rituale alla luce della riforma portata dalla legge 5 gennaio 1994 n. 5, giungendo alla conclusione che anche questa forma di arbitrato, al pari di quella irrituale, è fenomeno puramente privato e negoziale, non riconducibile all'esercizio della giurisdizione. Hanno in particolare osservato le Sezioni Unite, richiamando recenti loro pronunce (sent. 24 maggio 1995 n. 377 e ord. 26 aprile 1996 n. 377), che le modifiche apportate dalla novella del 1994 agli articoli 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 cod. proc. civ. con l'eliminazione anche del nomen di sentenza arbitrale, che nel testo originario del codice era attribuito al lodo dopo l'emanazione del decreto pretorile che lo dichiara esecutivo, sono sufficienti a cancellare ogni dubbio sulla natura del dictum arbitrale che è, e resta, un atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell'investitura conferitagli dalle parti, e che di conseguenza si deve escludere che si possa parlare di arbitri come di "organi giurisdizionali dello Stato" e, addirittura, di "organi giurisdizionali". La sentenza prosegue rammentando che alla medesima conclusione è giunta la I^ sezione civile di questa Corte, secondo la quale la nuova normativa ha riconosciuto il c.d. diritto naturale dell'arbitrato, cioè una giustizia cognitiva privata che si estrinseca in un dictum di uno o più privati, che non siano giudici, reso su richiesta di entrambe le parti, al termine di un procedimento in cui gli arbitri risolvono la controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto: in tal modo, il giudizio arbitrale, non dotato di jus imperii, ma basato solo sul consenso delle parti, è divenuto autonomo rispetto al giudizio civile ordinario (Cass., I^ sez. civ., 14 gennaio 1999 n. 345). In questo modo, continuano le Sezioni Unite, l'orientamento della Corte di Cassazione diviene coincidente con quello accolto dalla prevalentemente dottrina sulla natura privata dell'arbitrato rituale e del dictum che lo definisce.
"... esclude la configurabilità del processo arbitrale come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce al giudice dello Stato, e come forma sostitutiva della giurisdizione che la legge attribuisce al giudice dello Stato, e come forma sostitutiva della giurisdizione degli organi dello Stato."
Soggiungono le Sezioni Unite che la concezione sulla natura privata dell'arbitrato.
"... porta a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale, una volta che si fonda sul consenso delle parti, e che la decisione proviene da soggetti privati radicalmente carenti di potestà giurisdizionale di imperio. Vale a dire che il giudizio arbitrale è antitetico a quello giurisdizionale e ne costituisce la negazione.
Correlativamente, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura quale rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché quale manifestazione d'una opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, secondo il dictum di soggetti privati. Da ciò, la puntuale identificazione, in dottrina, del compromesso quale patto di deroga della giurisdizione." Nella fattispecie sottoposta alle Sezioni Unite, queste hanno derivato dai principi sopra esposti doversi escludere che la questione avente ad oggetto la deferibilità ad arbitri di una controversia che l'ordinamento positivo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo determini l'insorgere di una questione di riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e speciali dello Stato.
Ma gli stessi principi escludono egualmente che possa configurarsi una questione di competenza tra i giudici statali e quelli arbitrali, perché il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare, in questa prospettiva, non già questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria.
Rimane perciò escluso che una tale questione possa essere proposta con il regolamento (necessario o facoltativo) di competenza previsto dagli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile, giacché questo è un mezzo processuale che può essere esperito limitatamente alle questioni di competenza in senso tecnico riconducibili allo schema di cui all'articolo 38 cod. proc. civ., questioni tra le quali non può essere ricompresa, per le ragioni dette, quella sollevata in questa sede."
Il collegio condivide le esposte argomentazioni.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001