Sentenza 10 dicembre 2020
Massime • 1
La disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022
Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
04330-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 3438/2020 ROSA ANNA SARACENO CC 10/12/2020 ROBERTO BINENTI -Relatore R.G.N. 27032/2020 GI SANTALUCIA SC NT FA APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA GI GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato 12 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 maggio 2019, la Corte di appello di Milano rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta da GI EP DA nei riguardi del Consigliere della Corte di appello di Milano dottor Franco NI, quale componente del collegio che avrebbe dovuto decidere sul ricorso in appello avverso il decreto di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca emesso in data 10 luglio 2016 dal Tribunale di Milano, all'esito del procedimento di primo grado nei confronti del medesimo DA.
2. La dichiarazione di cui sopra aveva individuato le ragioni della ricusazione nell'avere il dottor NI già espresso valutazioni sulle questioni di merito da affrontare in detto giudizio di appello, componendo il collegio giudicante che aveva emesso le decisioni nei procedimenti di prevenzione precedentemente instaurati sia a carico di TO Valle, individuato, unitamente a GI EP DA, quale esponente della cosca mafiosa denominata "DA", sia nei confronti di NA DA (sorella di GI EP) e del di lei marito FA FE, ritenuto parimenti membro del clan di cui sopra. La dichiarazione di ricusazione veniva rigettata dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 29 maggio 2019, in ragione dell'espressa adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (nell'estensione derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000), non si applica nel caso in cui il giudice, chiamato alla decisione in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di applicazione della misura di prevenzione ovvero in un giudizio penale. Avverso tale provvedimento di rigetto proponeva ricorso GI EP DA tramite il proprio il difensore, Avvocato EP Nardo. Con sentenza n. 7925 del 05/12/2019, la Corte di cassazione annullava con rinvio il provvedimento appena menzionato, accogliendo l'assorbente motivo del ricorso che eccepiva la nullità della decisione in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della dichiarazione di ricusazione davanti alla Corte di appello non era stato notificato al difensore di fiducia di DA da individuarsi nell'Avvocato EP Nardo, dopo non comparso all'udienza. All'esito del conseguente giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 10 luglio 2020, ha rigettato nuovamente la dichiarazione di ricusazione in forza delle stesse motivazioni di cui alla precedente decisione. 2 3. Avverso tale ultima ordinanza propone nuɔvamente ricorso per cassazione GI EP DA, tramite altro difensore nel frattempo nominato, Avvocato Giacomo Iaria, svolgendo doglianze affidate a undici motivi.
3.1. I primi sette motivi, richiamando le lett. b), c) ed e) del comma 1, dell'art. 606, cod. proc. pen., denunciano violazione, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 156, 157, 159, 161, 178 lett. c), 179, 34, 37 e 41 cod. proc. pen., degli artt. 111 secondo comma e 24 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU. Espongono che la Corte di appello nella motivazione del provvedimento impugnato ha affermato che l'udienza del 10 luglio 2020 all'esito della quale è intervenuta la decisione, si era svolta in assenza dell'interessato e del difensore nonostante la regolare notificazione ad entrambi sia dell'avviso di trattazione in camera di consiglio inizialmente fissata per il 7 luglio 2020, sia del provvedimento del 2 luglio che aveva differito tale trattazione al 10 luglic 2020. Le notificazioni appena citate, però, erano state disposte nei confronti dell'Avvocato EP Nardo che non era stato nominato difensore da GI EP DA nel procedimento in trattazione davanti alla Corte milanese. Nessun avviso o traduzione dal luogo di detenzione domiciliare erano intervenuti con riguardo all'interessato, al quale di conseguenza era stata preclusa la partecipazione all'udienza del 10 luglio 2020, celebrata in mancanza della nomina di un difensore e del dovuto avviso nei riguardi di quest'ultimo. Ancora, neppure il provvedimento reso all'esito di tale udienza era stato notificato all'interessato in assenza di qualsiasi precedente elezione di domicilio. Invero, l'Avvocato EP Nardo era stato nominato da DA quale difensore di fiducia solamente nel procedimento di prevenzione n. 134/2012 - n. 198/2012 RG.M.P. e n. 58/2019 M.P. Corte Appello Milano, e successivamente con esclusivo riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione avverso il primo provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricusazione. Inoltre, in data 6 luglio 2020 era stata già formalizzata la revoca della nomina dell'Avvocato EP Nardo in detto procedimento principale, in cui era intervenuta invece la nomina quale difensore dell'Avvocato Giacomo Iaria. Infine, il differimento dell'udienza dal 7 luglio 2020 al 10 luglio 2020 era stato motivato dall'esistenza di «incompatibilità di un componente del collegio», ma risultava che la Corte di appello all'udienza tenuta nella prima delle due date di cui sopra era composta dagli stessi giudici che avrebbero poi deliberato il rigetto.
3.2. L'ottavo motivo, richiamando le lett. b) ed e) del comma 1 dell'art. 606, cod. proc. pen., denuncia violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 10, d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, degli artt. 34, 37 e 41 cod. proc. pen., degli artt. 111, secondo comma, e 24 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU. 3 Deduce, in forza di diffuse illustrazioni, che la decisione impugnata ha escluso l'applicabilità della disciplina della ricusazione nel caso in trattazione sulla base di un'erronea interpretazione dell'intero quadro normativo e degli insegnamenti promananti, con riferimento allo specifico tema dell'imparzialità del giudice, dalla giurisprudenza di legittimità, costituzionale e sovranazionale. Aggiunge che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, la Corte di cassazione si è pronunciata più recentemente e in termini assolutamente prevalenti per l'applicabilità dell'art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. nei riguardi del giudice che deve decidere sulla misura di prevenzione. Richiama le pronunzie di legittimità a sostegno di tale posizione, riportando ampi passi delle loro motivazioni, anche a specifica confutazione di quelle di segno opposto illustrate nel corpo della motivazione della decisione impugnata. Espone poi le ragioni, incentrate sui contenuti delle precedenti pronunzie dei collegi composti dal dottor NI già rappresentati nella dichiarazione di ricusazione, che, secondo le analisi prospettate, erano idonee a dimostrarne la fondatezza, per avere il predetto giudice già espresso valutazioni di merito circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione nel procedimento che avrebbe dovuto trattare componendo la Corte di secondo grado. Si sofferma, infine, sull'assimilabilità delle concrete condizioni del caso in trattazione a quelle in altri casi ritenute "pregiudicanti" in sede di legittimità.
3.3. Il nono motivo denuncia i medesimi vizi di cui sopra, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, esponendo rilievi che censurano le considerazioni della Corte di appello ai fini del superamento delle più recenti pronunzie di legittimità che avevano disconosciuto la tesi recepita dalla decisione di rigetto, ribadendo l'incondizionata estensione delle cause di ricusazione al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.
3.4. Il decimo motivo chiede, in subordine, la rimessione del riccrso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ragione del contrasto tra le pronunzie di legittimità in ordine alla specifica questione posta ai fini della decisione.
3.5. L'undicesimo motivo, in ulteriore subordine, chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 10, d. lgs. n. 159 del 2011, per violazione degli artt. 24 e 111 secondo comma Cost., laddove in relazione al procedimento di prevenzione non è prevista l'applicazione di tutte le disposizioni previste ai fini della ricusazione dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. ) 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi sette motivi, che contestano in diverso modo la ritualità della celebrazione dell'udienza di trattazione, vanno disattesi;
mentre debbono ritenersi fondati l'ottavo e il nono motivo, da ciò discendendo, con assorbimento dei due successivi motivi, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
2. Nel corpo dei primi sette motivi, in più momenti, ci si duole dell'omessa notificazione dell'avviso di udienza nei confronti dell'interessato, quando invece risulta dagli atti trasmessi al cui esame questo Collegio può accedere - trattandosi di censure in tema di inosservanza di norme processuali che detta - notificazione è ritualmente intervenuta ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. tramite il difensore Avvocato Nardo, ricorrendo tutti i presupposti per l'applicazione di tale disposizione (l'interessato, non detenuto in carcere, aveva già ricevuto la notificazione della prima ordinanza di rigetto e non risulta che avesse eletto o dichiarato domicilio, o che l'Avvocato Nardo avesse dichiarato immediatamente di non accettare le notificazioni per il conto del suo assistito). Quanto all'Avvocato Nardo, va ancora rilevato che egli è stato correttamente considerato quale difensore di fiducia nel procedimento di ricusazione, poiché nominato da DA nel procedimento principale e individuato come tale nel precedente giudizio di legittimità, proprio in accoglimento dei motivi del ricorso. Secondo quanto previsto dall'art. 127, cod. proc. pen., l'interessato, indicato come in detenzione domiciliare, non aveva il diritto di essere tradotto in udienza, né di rendere dichiarazioni al Magistrato di sorveglianza prima dell'udienza. La revoca della nomina dell'Avv. Nardo è sopraggiunta solo il 6 luglio 2020, sicché non rileva ai fini della regolarità dell'avviso già disposto nei suoi confronti quale difensore di fiducia (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 Rv. 263600). Quanto poi all'allegata nomina dell'Avv. Giacomo Iaria, quale secondo difensore di fiducia e specificatamente nel procedimento principale, si tratta di un atto sopraggiunto ben dopo l'instaurazione del giudizio incidentale, per cui, per avere effetti anche per quest'ultimo, avrebbe dovuto specificatamente indicarlo e essere indirizzato all'Autorità che già procedeva affinché potesse prenderne atto. In ogni caso, a fronte della regolare notificazione all'altro difensore, trattandosi di udienza camerale, si sarebbe realizzata una nullità solamente a regime intermedio, che in quanto tale avrebbe dovuto essere eccepita prima della decisione, senza che rilevi la mancata comparizione di entrambi i difensori, così come dell'interessato (Sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Il provvedimento qui impugnato risulta notificato a mani proprie a DA. Nessuna rilevanza, infine, sotto il profilo degli effetti processuali, può attribuirsi ai rilievi circa la possibile composizione della Corte il 7 luglio 2020. Ne deriva l'infondatezza di tutte le censure mosse con i primi sette motivi.
3. Con riguardo alle doglianze svolte nell'ottavo e nel nono motivo, va premesso che la pronunzia impugnata recepisce l'orientamento giurisprudenziale espresso, in forza di articolate considerazioni, nella sentenza Sez. 1, n. 43801 del 27/05/2016, Arena, Rv. 268665, secondo cui al procedimento di prevenzione non è applicabile la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. nel caso configurato dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 283 del 2000, in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. Un precedente orientamento, a ben vedere largamente maggioritario, aveva però sostenuto l'applicabilità al procedimento di prevenzione anche di detta causa di ricusazione (Sez. 6, n. 15979 del 08/03/2016, Rv. 266533; Sez. 1, n. 32492 del 10.07.2015, Rv. 264621; Sez. 5, n. 32077 del 24.06.2014, Rv. 261643; Sez. 6, n. 6757 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 262643; Sez. 4, n. 26670 del 15/02/2011, Rv. 250954; Sez. 5, n. 3278 del 16/10/2008, dep. 2009, Rv. 242942). La stessa posizione della sentenza Arena è stata in seguito adottata e ribadita da altre pronunzie di legittimità (Sez. 2, n. 37060 del 11/01/2019, Rv. 277038; Sez. 5, n. 236629 del 19/02/2018, Rv. 273281; Sez. 6, n. 51793 del 13/09/2018, Rv. 274576). Tuttavia, l'orientamento nel senso dell'ammissione nel procedimento di prevenzione della ricusazione anche per le ragioni di cui sopra non ha mai perso vigore (Sez. 6, n. 23605 del 24/06/2020, n.m.; Sez. 6, n. 41975 del 02/04/2019, Rv. 277373; Sez. 6, n. 41975 del 11/10/2019., n.m.; Sez. 1, n. 28651 del 18/05/2017, n.m.; Sez. 6, n. 15979 del 08/03/2016, n.m.). A sostegno della scelta di dare ancora continuità a tale ultimo orientamento sono state svolte più di recente ampie e condivisibili considerazioni (v., in particolare, Sez. 6, n. 41975 del 2019, sopra citata), perfettamente in linea con le pronunce nel frattempo rese dalla Corte costituzione (sent. n. 93 del 2010 e n. 24 del 2019), dalla Corte Edu (Grande Camera, 23/02/2017, De Tommaso c. Italia) e dalla Corte di cassazione (Sez. U., sent. n. 4880 del 2014, dep. 2015, Spinelli;
sent. n. 111 del 2018, Gattuso), quanto al genere di garanzie che vanno assicurate in materia di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali. Al riguardo, rilevano gli interventi e i principi ripetutamente affermati in tema di "giurisdizionalizzazione" del procedimento di prevenzione, che esigono l'ampia applicazione a tale procedimento delle regole del giusto processo, secondo le linee prescritte, quanto in particolare all'incondizionata garanzia della 6 posizione di terzietà del giudice, dall'art. 111, comma secondo, Cost. e dall'art. 6 CEDU. Tale tutela, non ammettendo deroghe in materia di decisioni giurisdizionali incidenti su beni di rango costituzionale, personali (art. 113 Cost.) e patrimoniali (artt. 41 e 42 Cost.), non può certamente subire ridimensionamenti in ragione delle peculiarità strutturali e di accertamento, in chiave prognostica, che fisiologicamente distinguono il procedimento di prevenzione da quello penale. Né può recepirsi la tesi secondo cui la sentenza della Corte cost. n. 286 del 2000, laddove ha dichiarato incostituzionale l'art. 37, comma 2, cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione sullo stesso fatto nei confronti del medesimo ricorrente", si sia riferita al solo caso di una decisione da emettere in ordine alla responsabilità nel procedimento penale e, pertanto, non anche a quello in cui la precedente attività "pregiudicante" riguardi i fatti su cui dovrà fondarsi la decisione sulla misura di prevenzione, personale o patrimoniale. Invero, in direzione contraria a tale tesi si è correttamente osservato che la motivazione della stessa sentenza n. 283 del 2000 ha chiaramente richiamato le precedenti pronunzie della stessa Corte (sent. n. 306 del 1997 e ord. n. 178 del 1999), nel senso che il pregiudizio per l'imparzialità - neutralità del giudice, così come configurato, può rilevare anche in rapporto alla decisione in trattazione in sede di prevenzione e, dunque, anche per il giudice che è chiamata ad adottarla. Pertanto, alla luce di una lettura coerente e organica delle direttive fissate dalla Corte costituzionale e dell'intera normativa non è possibile limitare il contenuto "espansivo" che rimane rappresentato dalla suindicata dichiarazione di illegittimità, si dà ritenere una direttrice "pregiudicante" di tipo "unidirezionale", che lasci fuori dal presidio il procedimento "giusdizionalizzato" di prevenzione. Le altre questioni evocate, che richiamano le diverse modalità di selezione dei dati e di adeguamento valutativo alle sopravvenienze ai fini del responso in ordine alla pericolosità sociale affidato al giudice della prevenzione, nulla tolgono alla rilevanza decisionale da assegnare ancor prima al momento "constatativo", basato, secondo i principi ancora ribaditi dalla sentenza Corte cost. n. 24 del 2019, su verifiche probatorie e apprezzamenti in ordine a specifici fatti oggettivi, senza possibilità di importare automaticamente contenuti decisori, in senso favorevole o sfavorevole al proposto, già intervenuti nel procedimento penale. Né, ancora, la distinzione ai fini che qui interessano può essere colta richiamando gli insegnamenti giurisprudenziali secondo i quali, in sede di procedimento di prevenzione, l'attività "pregiudicante" del giudice non può derivare da valutazioni dallo stesso espresse in precedenti provvedimenti circa la 7 sussistenza dei presupposti del sequestro dei beni ai fini della confisca. Invero, in tal caso risulta, piuttosto, dirimente la considerazione che si tratta di decisioni tutte attribuite all'unico giudice funzionalmente designato per il grado, senza specifiche previsioni di incompatibilità riferite agli atti compiuti nel procedimento e distinzioni per fasi decisionali (in tal senso, fra le altre, Sez. 6, n. 49254 del 14/10/2016, Bianco, Rv.268169; Sez. 5, n. 38458 del 18/07/2012, Garruzzo, Rv. 253570; Sez. 1, n. 15684 del 07/02/2002, Schiavone, Rv. 221844). Il giudice che decide su tutte le questioni incidentali rimane, dunque, l'unico chiamato poi a definire il grado del procedimento di prevenzione. Tali condizioni di inscindibilità funzionale sono, del resto, sovrapponibili a quelle in cui si trova nel procedimento penale il giudice designato a trattare una certa fase, quando il medesimo giudice, prima della definizione di tale fase, sia stato incidentalmente chiamato a provvedere in tema di misure cautelari, personali o reali. E anche in tal caso si esclude che possano intervenire valutazioni aventi nel proseguo effetti "pregiudicanti" quanto alla posizione del giudice (fra le altre, Sez. 5, n.3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Stambè, Rv. 278658; Sez. 6, n.16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576; Sez. 6, n.42975 del 22/09/2003, Neziri, Rv. 227619). Deve, pertanto, affermarsi che anche nel procedimento di prevenzione possono dedursi, a sostegno della dichiarazione di ricusazione del giudice, le condizioni dovute alle decisioni "pregiudicanti" di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla precedente espressione da parte dello stesso giudice di valutazioni di merito, in un altro procedimento di prevenzione o in un procedimento penale, nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto sul quale si fonda la richiesta di applicazione della misura di prevenzione. Fermo restando che in tal caso, proprio in considerazione delle particolari connotazioni delle verifiche di prevenzione, deve a maggior ragione tenersi conto delle precisazioni contenute nella sentenza Corte cost. n. 283 del 2000, secondo le quali, ai fini della individuazione dell'attività "pregiudicante", non è sufficiente che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio.
4. Il provvedimento impugnato ha rigettato la dichiarazione sulla base di osservazioni che, in contrasto con la lettura della disciplina in materia di cui sopra, hanno negato in radice la possibilità di esaminare nel merito le questioni poste a sostegno della ricusazione attraverso ampie e specifiche prospettazioni, aggiungendo solo, in termini per nulla dirimenti, che i procedimenti citati nella dichiarazione avevano riguardato soggetti diversi da DA. 0 0 8 Per queste assorbenti ragioni si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio in ordine alla dichiarazione di astensione, che dovrà attenersi al principio di diritto di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 10 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Presidente) Roberto Binenti Rosa NA Saraceno Позёму рака DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 FEB 2021 IL CANCELLIERE E T Rietro Mebl R O C 9