Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32077
CASS
Sentenza 24 giugno 2014

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Può costituire motivo di ricusazione del giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione reale, l'aver già compiuto valutazioni in sede penale cautelare in ordine alla sussistenza di fatti penalmente rilevanti nei confronti della medesima persona e l'aver espresso giudizi sulla sua pericolosità, anche se la richiesta è fondata su fatti ulteriori rispetto a quelli già valutati ed il giudice possa assumere la sua decisione prescindendo dai fatti eventualmente pregiudicanti. (Fattispecie in cui il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca aveva in sede penale rigettato la richiesta di riesame presentata dall'indagato ed accolto l'appello del pubblico ministero).

Commentari2

  • 1Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2019 (ud. 2 aprile 209, Izitari ed altri
    https://archiviopenale.it/

  • 2Misure di prevenzione e incompatibilità del giudice
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022

    La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32077
Data del deposito : 24 giugno 2014

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