Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
Può costituire motivo di ricusazione del giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione reale, l'aver già compiuto valutazioni in sede penale cautelare in ordine alla sussistenza di fatti penalmente rilevanti nei confronti della medesima persona e l'aver espresso giudizi sulla sua pericolosità, anche se la richiesta è fondata su fatti ulteriori rispetto a quelli già valutati ed il giudice possa assumere la sua decisione prescindendo dai fatti eventualmente pregiudicanti. (Fattispecie in cui il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca aveva in sede penale rigettato la richiesta di riesame presentata dall'indagato ed accolto l'appello del pubblico ministero).
Commentari • 2
- 1. Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2019 (ud. 2 aprile 209, Izitari ed altrihttps://archiviopenale.it/
- 2. Misure di prevenzione e incompatibilità del giudiceRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022
La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2014, n. 32077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32077 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 967
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 9237/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di:
LE AN, nato a [...], il [...];
LE ST, nato a [...], il [...];
LE NA, nata a [...], il [...];
AN MA, nata a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 21/1/2014 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da LE AN, LE ST, LE NA e AN MA nei confronti del dott. UN LM, componente del Tribunale investito della decisione sulla richiesta di applicazione della confisca nel procedimento di prevenzione a carico del LE AN e ad oggetto beni del medesimo e dei suoi congiunti oggi ricorrenti in qualità di terzi interessati. In particolare l'istanza di ricusazione dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza impugnata, lamentava che il giudice ricusato nel corso dello stesso procedimento di prevenzione avesse adottato i provvedimenti di sequestro anticipato dei beni di cui era stata proposta la confisca, nonché, nel procedimento penale pendente a carico del LE per il reato di bancarotta, avesse partecipato all'adozione delle decisioni con le quali era stata dapprima respinta l'istanza di riesame del prevenuto e successivamente invece accolto l'appello cautelare del pubblico ministero avverso il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari.
2. Avverso l'ordinanza ricorrono tutti i soggetti indicati in epigrafe a mezzo dei propri difensori articolando due motivi.
2.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e correlati vizi della motivazione in ordine alla esclusione da parte della Corte distrettuale della natura pregiudicante delle valutazioni svolte dal giudice ricusato nell'incidente cautelare in violazione del dictum della pronunzia n. 283/2000 del giudice delle leggi e dei principi affermati da Corte Cost. n. 306/1997. In subordine i ricorrenti chiedono con lo stesso motivo venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui le menzionate disposizioni processuali non prevedono l'incompatibilità del giudice che ha partecipato all'incidente cautelare personale a partecipare al giudizio di prevenzione nei confronti dello stesso soggetto per i medesimi fatti ovvero la sua ricusabilità.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano analoghi vizi in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta dai terzi interessati contestando la carenza di interesse dei medesimi immotivatamente ritenuta dalla Corte distrettuale.
3. Con memoria del 18 giugno 2014 il difensore dei ricorrenti in replica alle conclusioni del Procuratore Generale ribadiva l'identità dei fatti posti alla base delle valutazioni compiute in sede cautelare e in sede di prevenzione dal giudice ricusato e dei presupposti che legittimano la richiesta di sollevare la ricordata questione di legittimità costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
1.1 Pregiudiziale risulta invero l'esame del secondo motivo prospettato nell'interesse dei ricorrenti "terzi interessati" alla confisca, che attiene alla differente motivazione con cui sono stati dichiarati inammissibili le istanze di LE ST, LE NA e AN MA. Infatti la Corte distrettuale ha ritenuto difettasse qualsivoglia "interesse" in capo ai medesimi alla ricusazione del giudice eventualmente pregiudicato da pregressa valutazione di merito espressa in altro procedimento, valutazione che, se dovesse considerarsi corretta, refluirebbe negativamente anche sull'ammissibilità dei ricorsi dei predetti soggetti.
1.2 In realtà l'assunto dei giudici romani si rivela errato. In tal senso deve innanzi tutto evidenziarsi che la stessa evocazione del concetto di "interesse" è improprio, attenendo lo stesso alla disciplina delle impugnazioni (che certamente non trova applicazione in materia di ricusazione) e quindi alla effettiva possibilità di perseguire attraverso un gravame effetti concretamente più favorevoli di quelli conseguenti alla decisione impugnata. Posto che l'istituto della ricusazione è invece configurato al fine di prevenire un pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante, l'interesse (per rimanere all'impostazione seguita dal provvedimento impugnato) di coloro che la decisione di quest'ultimo dovranno subire è sempre in re ipsa. È dunque irrilevante che i provvedimenti supposti pregiudicanti siano stati emessi nei confronti di altro soggetto, qualora i giudizi espressi nei medesimi riguardino il presupposto da cui dipende la decisione che si assume pregiudicata e che è destinata a riverberarsi nella sfera giuridica di coloro, pur estranei all'originaria valutazione, che propongono l'istanza di ricusazione. È proprio la peculiare struttura della confisca di prevenzione presso terzi, dunque, ad evidenziare la piena legittimazione di questi ultimi a ricusare il giudice che si sia già espresso sul medesimo fatto che legittima l'adozione della misura nei confronti del prevenuto, il quale, per definizione, è soggetto "altro" rispetto ai medesimi. Infatti, contrariamente, ad esempio, all'ipotesi del reato plurisoggettivo - in cui la pregressa decisione assunta nei confronti di uno dei concorrenti non necessariamente pregiudica quella successiva sugli altri la cui posizione non sia stata esplicitamente trattata - nel caso di specie inevitabilmente il giudice, per poter procedere alla confisca dei beni intestati ai terzi, dovrebbe confermare la pregressa valutazione degli elementi di fatto idonei ad integrare i presupposti per l'adozione della misura di prevenzione.
2. Fondato è anche il primo motivo, seppure nei limiti di seguito illustrati.
2.1 È innanzi tutto opportuno ribadire che la ricusazione del giudice è ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento de quo (Sez. 5, n. 3278/09 del 16 ottobre 2008, Nicitra, Rv. 242942). L'unico effettivo limite all'operatività dell'art. 37 c.p.p. nel procedimento di prevenzione riguarda infatti la possibilità di invocare le cause di incompatibilità che possono dare luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni (Sez. 2, n. 2821/09 del 2 dicembre 2008, De Rito, Rv. 242720).
2.2 Conclusioni queste che sono state avvallate anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di affermare che il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari (sentenza n. 306/1997), sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell'ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull'esistenza dell'associazione e sull'appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale (ordinanza n. 178/1999).
2.3 Ciò premesso, va ancora evidenziato al riguardo come non sia sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio (in tal senso la costante giurisprudenza costituzionale in materia e, in particolare, le sentenze nn. 131 e 155/1996 e le decisioni in queste richiamate, nonché le ordinanze nn. 444, 153, 152, 135 e 29/1999, 206 e 203/1998 e le sentenze n. 364/1997 e 283/2000). L'effetto pregiudicante non può, inoltre, essere limitato ai soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del decreto, come nella ipotesi del procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la valutazione pregiudicante.
2.4 Deve poi ricordarsi come, sempre il giudice delle leggi, con la sentenza n. 283/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., nella parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un diverso procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Peraltro il dictum in questione (ritagliato sulla fattispecie proposta all'attenzione della Corte nell'occasione), anche alla luce di quanto affermato nella già ricordata sentenza n. 178/1999 e della motivazione che lo ha supportato, vanta una evidente attitudine espansiva, quantomeno idonea ad imporre - senza necessità di ricorrere ulteriormente al giudice delle leggi, come sussidiariamente proposto dai ricorrenti - una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 37 c.p.p. nel senso della ricusabilità anche del giudice chiamato ad assumere una decisione conclusiva nel procedimento di prevenzione il quale abbia già espresso in un procedimento penale una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.
3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione per un duplice ordine di ragioni (punto 5 del provvedimento impugnato). Per un verso ha escluso a priori l'interferenza tra le valutazioni espresse nell'incidente cautelare e quelle che lo stesso giudice è chiamato ad operare nel procedimento di prevenzione. Per l'altro ha ritenuto che quest'ultimo si fondi anche su elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati dal giudice ricusato.
3.1 Sotto il primo profilo deve rilevarsi come, al di fuori delle cause di incompatibilità codificate, il principio dell'ininfluenza dell'esercizio del potere cautelare richiamato nel provvedimento impugnato abbia valenza esclusivamente endoprocessuale e non impedisca di configurare l'effetto pregiudicante in relazione alle decisioni che devono essere assunte nel procedimento di prevenzione.
3.2 La seconda argomentazione spesa dalla Corte distrettuale è invece inidonea a giustificare la decisione assunta. È infatti irrilevante che il procedimento di prevenzione si fondi anche su elementi diversi da quelli già espressamente valutati in precedente occasione dal giudice. Quello che rileva ai fini della sussistenza della causa di ricusazione (e quindi della tutela del principio di imparzialità-neutralità del giudice) è invece che egli comunque si sia già espresso nel merito su circostanze che concorrono a definire la regiudicanda nel procedimento che si assume pregiudicato. Ed in tal senso non è dubbio che le valutazioni compiute in sede di riesame sulla sussistenza di fatti penalmente rilevanti e i giudizi svolti in merito alla pericolosità del loro autore possono essere in astratto pregiudicanti qualora gli stessi fatti - non importa se congiuntamente ad altri - vengano posti a fondamento della richiesta di prevenzione. Non importa cioè che il giudice potrebbe assumere la sua decisione anche prescindendo dai fatti eventualmente pregiudicanti, ma esclusivamente il pericolo che gli decida anche sulla base dei medesimi.
3.3 Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, la quale dovrà dunque valutare in concreto l'eventuale effetto pregiudicante delle valutazioni espresse dal dott. UN quale componente del Tribunale del riesame in relazione alla decisione che questi è chiamato ad assumere nel procedimento teso alla confisca di prevenzione dei beni dei ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014