Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DE0 5005 /02 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 14697/99 - Cron.M324 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO -x Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.16/01/02 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IO IN, elettivamente domiciliata in ROMA rappresentata e difesa 2002 VIA COLA DI RIENZO 28, CABIBBO, giusta delega in 224 dall'avvocato SALVATORE -1- calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 136/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 17/05/99 - R.G.N. 358/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 29 aprile 1998 NA GG esponeva che beneficiava di rendita erogata dall'INAIL a favore del superstite, a seguito del decesso del marito dante causa AN DE, il quale in vita era anche titolare di pensione di vecchiaia riconosciuta dall'INPS per effetto del lavoro svolto e dei contributi versati, e non ascrivibile ad infortunio o malattia professionale. Alla morte del coniuge predetto, l'INPS aveva liquidato la pensione di reversibilità senza però metterla in pagamento, invocando l'incumulabilità delle prestazioni previdenziali con la rendita INAIL, ai sensi dell'art. 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335. Esperito con esito sfavorevole il procedimento amministrativo, la ricorrente chiedeva al Pretore di Casale Monferrato la condanna dell'INPS alla liquidazione ed al pagamento della pensione di reversibilità con decorrenza dall' 1 aprile 1997 M e nella misura di legge. Costituitosi in giudizio, l'INPS resisteva alla domanda, affermando il divieto di cumulo tra le prestazioni previdenziali e qualsiasi rendita INAIL. Con sentenza in data 24 giugno 1998, il Pretore accoglieva la domanda. L'Istituto proponeva appello avverso la detta decisione, ribadendo quanto già dedotto in primo grado circa il divieto di cumulabilità tra rendita INAIL e pensione di reversibilità; divieto che sarebbe indipendente dalla qualificazione del tipo di trattamento previdenziale da cui trae origine la detta pensione. Secondo l'INPS assumerebbe rilievo soltanto l'evento naturalistico che ha dato luogo alla liquidazione della pensione di reversibilità e, quindi, il collegamento causale tra la morte del dante causa e la sua precedente malattia od infortunio, che avevano consentito la liquidazione a suo favore della rendita INAIL. L'appello dell'INPS, cui resisteva l'assicurata, veniva rigettato dal Tribunale di Casale Monferrato con sentenza del 5-17 maggio 1999. I Giudici di secondo grado ritenevano che la ratio dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, fosse quella di evitare che per uno stesso evento invalidante, diversamente assicurato in ambito INPS ed in ambito INAIL, si verificasse una duplicazione di tutele. Non tutte le pensioni di reversibilità erano, pertanto, incumulabili con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, occorrendo guardare al tipo di trattamento pensionistico che aveva dato origine alla reversibilità. Poiché nel caso di specie la pensione di reversibilità spettante alla assicurata traeva origine non da un evento invalidante del suo dante causa, ma dall'avere questi maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, non ricorrevano i presupposti per la operatività del principio di incumulabilità. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. M L'assicurata si è costituita con sola procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonché vizio di motivazione. Assume che la richiamata disposizione stabilisce chiaramente che la pensione di reversibilità è incumulabile con la rendita INAIL e, quindi, non può non fare riferimento all'evento morte, riconducibile al fatto invalidante;
sottolinea che la disposizione non fa alcun riferimento alla titolarità, peraltro eventuale, della pensione diretta da cui deriva quella di reversibilità; deduce che, nella fattispecie in esame, tanto la rendita INAIL che la pensione di reversibilità INPS traggono origine dal medesimo evento invalidante, rappresentato dalla malattia professionale e dal conseguente decesso del coniuge della assicurata. N Il ricorso non è fondato. L'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), dispone al comma 43: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. L'ambigua formulazione della prima parte della norma, che fa riferimento, oltre che alla pensione di inabilità e all'assegno di invalidità, alla pensione di reversibilità non meglio specificata, accomunando tutte e tre le prestazioni menzionate al fine di vietarne il cumulo con la rendita vitalizia erogata - -dall'INAIL per lo stesso evento invalidante – per il fatto che siano state liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha comportato diverse soluzioni interpretative nella giurisprudenza di merito. Da una parte si è sostenuto - ed è la tesi dell'INPS - che il mero riferimento alla pensione di reversibilità, senza ulteriori specificazioni, comporta che anche la reversibilità di una pensione di vecchiaia incorre nel divieto di cumulo, allorquando la morte del titolare della pensione diretta sia deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, con conseguente liquidazione, ai superstiti, della rendita INAIL. Dall'altra si rileva che la formulazione della norma, con il riferimento alla pensione di reversibilità subito dopo la pensione di inabilità e, soprattutto, la ratio della stessa, inducono a ritenere che la sola pensione di reversibilità che incorre nel divieto di cumulo sia quella originata da una pensione di inabilità, conseguente allo stesso evento risarcito in ambito INAIL. La questione è già pervenuta all'esame della Corte che, con sentenza n. 16129 del 22 dicembre 2000, ha affermato che "Il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 fra le pensioni di inabilita', di riversibilita' O l'assegno ordinario di inabilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro O malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965, non riguarda i trattamenti di riversibilita' di vecchiaia, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma 43, alle pensioni di riversibilita' deve intendersi come fatto solo alla riversibilita' originata dalla titolarita' del dante causa di un trattamento a carico dell'INPS derivante da infortunio o malattia professionale, che abbia altresi' comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL (persistendo per i superstiti, in caso di morte del pensionato per ragioni legate causalmente all'infortunio o alla malattia, il divieto di cumulare il trattamento di riversibilita' e la rendita INAIL); pertanto, anche ove l'infortunio indennizzato con rendita abbia per conseguenza la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di riversibilita' di vecchiaia con la rendita vitalizia a carico dell'INAIL, allo stesso modo di come il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti (e configurandosi in caso contrario un dubbio di legittimita' costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione)”. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 16129 del 200 a sostegno della interpretazione accolta. Va, peraltro, segnalato che il legislatore ha inteso rimediare alla ambiguità di fondo della disposizione di cui all'art. 1, comma 43, disponendo, con l'art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che “a decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le M disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore". L'art. 78, comma 20, della stessa legge n. 388 del 2000 ha poi esteso l'esonero dal divieto di cumulo, di cui all'art. 73, al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001. Tali disposizioni hanno risolto ogni questione per il periodo successivo al 31 dicembre 2000, mentre, per il periodo precedente, la situazione va risolta alla stregua del principio di diritto sopra ricordato. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto cumulabile la pensione di reversibilità, derivante da una pensione di vecchiaia, con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL. Va, per completezza, rilevato che gli artt. 73 e 78, comma 20, della legge n. 388 del 2000 sono andati oltre la interpretazione qui accolta (e già accolta con la sentenza n. 16129/2000), in quanto, nell'eliminare, dal 1° gennaio 2001, questa particolare ipotesi di divieto di cumulo, continuano a non distinguere tra il 5 trattamento di reversibilità della pensione di inabilità originata dallo stesso evento che ha comportato l'attribuzione della rendita vitalizia INAIL ed il generico trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia o di quella di anzianità. Per tutto quanto esposto il ricorso dell'INPS va rigettato. Nulla per le spese non avendo la GG svolta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla perlespese. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente - him. n . довру Still e IL CANCELLIERE Depositato in Cancollaria -8 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE