Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
La ricusazione del giudice è ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale (art. 4, ult. comma, L. n. 1423 del 1956) e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento "de quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2008, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/10/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1344
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 017008/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LV, N. IL 18/10/1957;
avverso ORDINANZA del 01/04/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
IC AL, sottoposto a procedimento di prevenzione a seguito di una richiesta del Pubblico Ministero di aggravamento nei suoi confronti della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, già applicatagli con decreto del Tribunale di Roma del 28 ottobre 1991, formulava dichiarazione di ricusazione per incompatibilità ai sensi dell'art. 37 c.p.p., lett. b) nei confronti della DO RO LO, giudice componente della sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Roma, perché la stessa aveva anticipato il suo giudizio quando, come giudice del predetto Tribunale, lo aveva condannato ad una pena rilevante il 23 marzo del 2007 per il delitto di cui agli artt. 497 bis, 411 e 482 c.p., condanna che aveva costituito il presupposto per la richiesta di aggravamento della misura di sorveglianza, avendo la LO nella motivazione della sentenza espresso giudizi assolutamente negativi sulla personalità del IC e sulla persistenza nel delinquere, anche per la particolare gravità dei fatti e per i suoi allarmanti precedenti penali.
La Corte di Appello di Roma, con decreto in data 1 aprile 2008, dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione dal momento che i due procedimenti avevano oggetto sostanzialmente differente e non avendo la DO LO espresso alcuna valutazione sulla posizione del IC concernente la richiesta di aggravamento della misura di sorveglianza speciale.
Con il ricorso per cassazione IC AL ha dedotto la erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 37 c.p.p., lett. g). Il ricorrente, dopo avere ricostruito la vicenda,
poneva in evidenza che pur essendo i due procedimenti diversi non si poteva escludere che l'uno potesse influire sull'altro, tanto è vero che nel caso di specie proprio dalla condanna penale era scaturita la proposta di aggravamento della misura di sorveglianza speciale. Del resto gli apprezzamenti sulla personalità del proposto contenuti nella sentenza della DO LO erano stati sostanzialmente trasfusi nella richiesta di aggravamento di cui si è detto e posti a fondamento, unitamente alla citata sentenza di condanna ed alla gravità della pena comminata, del decreto del Tribunale di Roma di aggravamento della misura della sorveglianza speciale del IC adottato il 9 aprile 2008.
Come già detto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per la inammissibilità del ricorso non essendo applicabili le norme in materia di ricusazione ai procedimenti di prevenzione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IC AL sono fondati. Va in primo luogo affrontato il problema, risolto negativamente dal Procuratore Generale, della applicabilità al procedimento di prevenzione dell'istituto della ricusazione. Secondo la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, u.c. per la decisione dei ricorsi in materia di applicazione di misure di prevenzione si osservano le norme del codice di procedura penale in quanto applicabili. La giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione, ha nel corso degli anni ritenuto applicabili a tale ultimo procedimento le garanzie previste per il giudizio di cognizione a tutela dei diritti di difesa, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato (vedi Cass., Sez. 1, penale, 1 giugno 1987-19 agosto 1987, n. 2276), le norme che garantiscono la partecipazione del proposto al procedimento (Cass., Sez. 1, penale, 16 aprile 1996 - 6 giugno 1996, n. 2531), le norme sulla competenza territoriale e quelle in materia di impedimento a comparire del proposto e del suo difensore (Cass., Sez. 1, penale, 12 marzo 2003, n. 19535). La Corte di legittimità, inoltre, ha ritenuto applicabili al procedimento di prevenzione anche il principio di immutabilità del giudice sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2, che implica che la decisione sia assunta dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura (Cass., Sez. 1, penale, 8 maggio 2002, n. 22729), nonché le norme in materia di rimessione del processo (Cass., Sez. 1, penale, 9 gennaio 1998, n. 55; sul punto, comunque, si registrano anche sentenze di orientamento diverso) proprio per la riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione. In tale quadro non si vede per quale ragione non dovrebbero applicarsi al procedimento di prevenzione le norme in materia di ricusazione, che mirano a garantire al giudicabile un giudice imparziale, fatto che costituisce il fondamento del giusto procedimento, principio da rispettare certamente anche nel procedimento di prevenzione.
Del resto la Corte di legittimità ha stabilito in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione che non era ravvisabile incompatibilità tra un giudice che aveva adottato un provvedimento di sequestro provvisorio, trattandosi di provvedimento interinale e provvisorio e non di provvedimento adottato sulla base di una valutazione di responsabilità dell'imputato in una fase anteriore al giudizio (Cass., Sez. I penale, n. 15684/2002), implicitamente riconoscendo l'applicabilità degli istituti della astensione e della ricusazione ai procedimenti di prevenzione. È vero che vi sono precedenti contrari, puntualmente richiamati dal Procuratore Generale, ma essi non convincono perché sono fondati sul carattere eccezionale delle disposizioni in materia di incompatibilità, insuscettibili di interpretazione analogica, e sul fatto che l'art. 37 c.p., comma 1, lett. b) fa riferimento alla pronuncia di una sentenza, nel senso che il giudice che abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione sia chiamato ad emettere un giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, cosa non ravvisabile nel procedimento di prevenzione che si conclude con un decreto e non con una sentenza (Cass., Sez. 6, penale, 29 gennaio 1998-5 marzo 1998, n. 326). In effetti la tesi della applicabilità dell'istituto della ricusazione al procedimento di prevenzione, che in questa sede si propone, è fondata sul fatto che allo stesso si applicano, come detto in precedenza, le norme del processo penale e, quindi, anche quelle che tendono a garantire un giudice terzo ed imparziale, attesa la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione.
In tale ottica, atteso l'esplicito rinvio che la L. n. 1423 del 1956 fa alle norme del procedimento penale, non può evidentemente parlarsi di interpretazione analogica o estensiva. Anche il riferimento al fatto che nell'art. 37 c.p. si parli di sentenza mentre il procedimento di prevenzione si conclude con un decreto appare del tutto improprio, perché, come la Suprema Corte ha stabilito (così Cass., Sez. 6, penale, 26 giugno - 26 luglio 2002, n. 28837, che ha confermato un indirizzo risalente stabilito da Cass., Sez. 5, penale, 25 ottobre 1971 - 12 gennaio 1972 n. 3340), la decisione che dispone misure di prevenzione assume natura sostanziale di sentenza perché si tratta di una decisione di merito che conclude una fase o un grado del procedimento, suscettibile di impugnazione ed idonea ad acquistare autorità di giudicato.
Tanto premesso in ordine alla applicabilità delle norme in materia di ricusazione al procedimento di prevenzione, va posto l'accento in ordine al giudizio effettuato in sede penale e la sua incidenza su quello di prevenzione. La Corte Costituzionale (Corte Cost. 14 luglio 2000, n. 283) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37 c.p.p., comma 1 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto;
ciò perché siffatte situazioni, non previste esplicitamente dal codice di rito, sono capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità - neutralità del giudice.
Siffatta decisione consente di risolvere anche i problemi posti nel presente procedimento.
È certo vero che il procedimento di cognizione e quello di prevenzione hanno finalità diverse ed un oggetto diverso, ma la Corte Costituzionale ha proprio voluto risolvere questo tipo di problema quando ha stabilito che il pregiudizio si può verificare anche quando il giudizio sia stato espresso in un procedimento diverso - nel caso di specie in quello penale - e, quindi, anche quando i due procedimenti abbiano oggetto e finalità diverse. Sarà necessaria pertanto una valutazione caso per caso al fine di verificare se le eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale siano o meno idonee a determinare un effetto pregiudicante nel diverso procedimento ed in particolare possano incidere sulla imparzialità del giudice.
Orbene su tale aspetto del procedimento la motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto carente e non immune da illogicità. In effetti, come si desume dal testo del provvedimento impugnato e del ricorso, la dottoressa RO LO aveva condannato il IC per la violazione degli artt. 497 bis, 482 e 477 c.p. ad una pena rilevante tenuto conto della gravità del fatto, dei precedenti penali, del fatto che il IC aveva fatto perdere le sue tracce pur essendo sottoposto alla sorveglianza speciale e che viveva nel lusso pur non esercitando nessuna attività lavorativa . In una parola la pena elevata era riconducibile ad una pericolosità sociale del IC.
Ora è certamente vero che fine del processo penale è l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, ma è pure vero che ai fini della commisurazione della pena e del riconoscimento di eventuali benefici il giudice della cognizione inevitabilmente deve esprimere una valutazione in ordine alla pericolosità dell'imputato. Nel caso di specie non si è trattato di una valutazione con riferimento generico ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ma di una valutazione specifica e precisa su tutti gli elementi che imponevano un particolare rigore.
La finalità del procedimento di prevenzione è certamente diversa perché consiste nell'accertare la pericolosità attuale del proposto e nell'applicare la misura di prevenzione ritenuta idonea. È fuori dubbio, però, che il giudizio sulla pericolosità espresso in sede di cognizione possa essere del tutto simile a quello adottato in sede di prevenzione perché fondato sugli stessi presupposti di fatto, anche se compiuto per finalità differenti.
Sotto tale profilo si deve ritenere che si tratti di giudizio espresso sul medesimo fatto, anche se in un procedimento diverso, tale da pregiudicare la imparzialità del giudice del secondo procedimento.
Orbene nel caso di specie sembra sia accaduto che sia la condanna a pena non lieve, sia le valutazioni sulla pericolosità alle quali si è fatto dinanzi riferimento siano state sostanzialmente riprodotte nella motivazione del provvedimento 9 aprile 2008 di aggravamento della misura di prevenzione in danno di IC AL. La dottoressa LO, che aveva pronunciato la sentenza, la cui motivazione conteneva quei precisi giudizi sulla pericolosità del IC, era uno dei componenti del Collegio penale del Tribunale di Roma che si è pronunciato sulla proposta di aggravamento della misura di prevenzione in danno di esso IC e, quindi, sulla pericolosità sociale dello stesso.
Siffatta situazione che potrebbe consentire di intravedere una fondata ipotesi di ricusazione non è stata valutata, come si è già notato, in modo specifico ed approfondito dalla Corte di Appello di Roma.
Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009