Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2019, n. 3045
CASS
Sentenza 24 ottobre 2019

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In tema di ricusazione, nel caso in cui la corte di appello opti per l'adozione del procedimento "de plano" e, tuttavia, acquisisca, irritualmente, il non previsto parere del procuratore generale, l'omessa comunicazione di tale parere al ricusante è causa di nullità, per violazione del principio del contraddittorio, solo ove esso abbia contenuto argomentativo e di tali argomentazioni la corte abbia tenuto conto nel decidere, prevalendo altrimenti la necessità di procedere senza ritardo alla decisione ex art. 41, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse alcuna nullità, essendosi la corte di appello limitata a dare semplicemente atto nella decisione sulla ricusazione dell'esistenza del parere del procuratore generale).

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cognizione di cui è titolare qualunque giudice investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare non integra una anticipazione di giudizio e che, comunque, una pur legittima aspettativa dell'imputato ad un epilogo assolutorio, ove pur costituente il motivo fondante della richiesta del rito, non potrebbe certo precludere al giudice la possibilità di pronunciarsi sull'istanza cautelare).

Commentario1

  • 1Misure di prevenzione e incompatibilità del giudice
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022

    La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2019, n. 3045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3045
Data del deposito : 24 ottobre 2019

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