Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2015, n. 16453
CASS
Sentenza 10 febbraio 2015

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Massime1

È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere un giudice concorso ad assumere due ordinanze in materia "de libertate" nella pendenza del giudizio di appello in sede di merito).

Commentari3

  • 1Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Misure di prevenzione e incompatibilità del giudice
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022

    La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …

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  • 3Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2020

    (Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 34; D.lgs., 6/09/2011, n. 159, art. 20) Il fatto La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. presentata dai ricorrenti avverso i componenti del collegio della Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ai fini della pronuncia della decisione sulla confisca – misura di prevenzione, per avere il medesimo collegio espresso un giudizio anticipato nel merito, nel provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sequestrati avanzata dalla terza interessata R.. A fondamento della decisione, la Corte territoriale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2015, n. 16453
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16453
Data del deposito : 10 febbraio 2015

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