Sentenza 8 marzo 2016
Massime • 1
La disciplina sulla ricusazione del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale di quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione e incompatibilità del giudiceRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022
La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2016, n. 15979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15979 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
Testo completo
159 7 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 340 Carlo Citterio Emilia Anna Giordano CC - 08/03/2016 Ersilia Calvanese Relatore - R.G.N. 5723/2016 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM GI EP, nato Reggio Calabria il 16/10/1971 avverso la ordinanza del 17/12/2015 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata: udito i difensori, avv. EP Nardo e Luca Cianferoni, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2015, la Corte di appello di Milano rigettava l'istanza di ricusazione presentata da GI EP AM nei confronti di due giudici componenti del collegio del Tribunale di Milano, sezione per le misure di prevenzione. Nella richiesta, il AM aveva rappresentato che i due giudici componenti del Collegio, che erano chiamati a pronunciarsi in ordine alla applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione, avevano anticipato il loro convincimento in altro procedimento di prevenzione, relativo a AF MI, condannato per la partecipazione alla medesima organizzazione criminale (in quella sede avrebbero esaminato ampiamente i rapporti imprenditoriali illeciti intrattenuti tra loro). Secondo la Corte milanese, doveva ritenersi esclusa la possibilità di invocare le norme sulla ricusazione nel procedimento di prevenzione, in quanto la funzione pregiudicata andava individuata in una decisione attinente alla responsabilità penale e comunque il decreto legislativo n. 159 del 2011 non conteneva alcun rinvio alla disciplina dettata dall'art. 37 cod. proc. pen.
2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione GI EP AM con due atti di impugnazione. In entrambi gli atti, si denuncia la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione al decreto legislativo n. 159 del 2011: la ordinanza impugnata avrebbe fatto applicazione di una risalente e minoritaria interpretazione delle norme citate e non avrebbe tenuto conto della portata ermeneutica della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000 (che fa riferimento ad ogni procedimento anche non penale» in cui giudice abbia espresso una valutazione di merito), chiedendo, in subordine, di rimettere la questione alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale e, in via del tutto residuale, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.lgs. cit., nella parte in cui non prevede il richiamo alle norme del codice di rito in tema di ricusazione. Relativamente al merito della istanza di ricusazione, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 37 cod. pen., in quanto nella pronuncia relativa al procedimento di prevenzione relativo a AF MI i giudici del Tribunale hanno esaminato la posizione dell'istante, che risultava intrecciata con quella del MI, mero esecutore delle decisioni del primo, e di RA AM (in ordine al procedimento di prevenzione relativo a quest'ultimo, la Corte di cassazione avrebbe riconosciuto l'applicazione della disciplina della ricusazione, Sez. 1, n. 32492 del 10/07/2015, AM, Rv. 264621). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 S 2. La ordinanza impugnata ha fatto applicazione di un orientamento di legittimità meno recente e minoritario, che riteneva le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione non estensibili in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, per il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni (Sez. 1, n. 15834 del 19/03/2009, Sanna, Rv. 243747; Sez. 2, n. 2821 del 02/12/2008, dep. 2009, De Rito, Rv. 242720). Di seguito, si è formato un diverso orientamento giurisprudenziale, che risulta al momento prevalente, che ha affermato che la ricusazione del giudice deve essere ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento de quo (Sez. 1, n. 32492 del 10/07/2015, AM, Rv. 264621; Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259873; Sez. 5, n. 3278 del 16/10/2008, dep. 2009, Nicitra, Rv. 242942). Secondo questo orientamento, che questo Collegio condivide, la giurisdizionalizzazione>> del procedimento di prevenzione, che si è progressivamente affermata attraverso l'estensione ad esso di istituti tipici del processo penale (quali l'obbligo di rimessione degli atti a sezione della stessa Corte diversa da quella che ha emesso il decreto annullato ai sensi dall'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. 6, n. 40999 del 01/10/2015, Viviani, Rv. 264742; l'applicazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451; l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito nell'avviso di convocazione, Sez. 1, n. 1722 del 14/04/1986, Maresca, Rv. 172684 e Sez. 1, n. 25701 del 28/06/2006, Arena, Rv. 234847), legittima la conclusione che il principio fondamentale di terzietà ed imparzialità del giudice, stabilito dall'art. 111, comma 2, Cost., alla cui attuazione sono finalizzate le disposizioni sulla incompatibilità e ricusazione del giudice, debba trovare applicazione anche nell'ambito del rito che disciplina l'irrogazione delle misure di prevenzione. Questo orientamento risulta inoltre essere in linea con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento alle misure di prevenzione previste dall'ordinamento italiano. Secondo la Corte Edu infatti l'art. 6, par. 1 (che enuclea tra i diritti del procès équitable anche quello di farsi giudicare da un giudice imparziale) della Convenzione si applica alle procedure di applicazione delle misure di prevenzione, tenuto conto in particolare del loro oggetto «patrimoniale» (tra tante, OC e IZ c. Italia, n. 399/02, 28 ottobre 2004). 3 G 2. Per quanto ora esposto, anche il giudice chiamato ad assumere il provvedimento decisorio nel procedimento di prevenzione può essere ricusato, allorché in altro procedimento di prevenzione abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e che abbia riguardato il medesimo soggetto. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, affinché valuti se nel procedimento di prevenzione svolto a carico di AF MI i componenti del Collegio giudicante abbiano già espresso valutazioni di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione a carico di GI EP AM.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 08/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia CalvaneseCalvanese Carlo Citterio Car atter DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 APR 2016 MADI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A P U S Plera Esposito +