Sentenza 10 luglio 2015
Massime • 1
La disciplina sulla ricusazione del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione attesa la natura giurisdizionale dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. nell'ipotesi di giudice di prevenzione che in altro procedimento dello stesso tipo aveva espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto).
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- 1. Misure di prevenzione e incompatibilità del giudiceRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022
La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …
Leggi di più… - 2. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022
Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2015, n. 32492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32492 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/07/2015
Dott. BONITO SC M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2070
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 34390/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM IO EP N. IL 16/10/1971;
avverso l'ordinanza n. 10/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EP LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
In data 8.5.2013 MP LI, soggetto proposto nell'ambito del procedimento di prevenzione, presentava dichiarazione di ricusazione nei confronti dei giudici componenti della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, per avere gli stessi già deciso analogo procedimento di prevenzione patrimoniale a carico del fratello MP SC, essendo stati entrambi condannati dal giudice della cognizione per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. (MP SC quale partecipe e MP LI quale soggetto apicale).
Con ordinanza del 20.5.2013, emessa de plano, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza, sul rilievo della inestensibilità al procedimento di prevenzione delle norme sulla ricusazione previste nel giudizio di cognizione.
Con sentenza del 12.2.2014 la Corte di Cassazione annullava la predetta ordinanza, osservando che la natura controversa della questione richiedeva di procedere nel contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p.. Con ordinanza del 22.5.2014 la Corte di appello di Milano, dopo aver proceduto all'udienza camerale nel contraddittorio delle parti, rigettava la dichiarazione di ricusazione per le medesime ragioni relative alla ritenuta inapplicabilità al procedimento di prevenzione delle disposizioni sulla ricusazione. il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 essendosi la Corte di appello limitata alla trascrizione di parti della ordinanza annullata;
2) violazione degli artt. 36 e 37 c.p.p. e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 4 in riferimento alla ritenuta inapplicabilità al procedimento di prevenzione delle norme sulla ricusazione previste dal codice di rito;
3) ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 1 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale nei confronti di un soggetto, abbia espresso in altro procedimento anche non penale a carico di altro soggetto una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al secondo ed assorbente motivo.
1. La giurisprudenza meno recente di questa Corte afferma che le cause di incompatibilità che danno luogo alla ricusazione, stante il carattere eccezionale e tassativo delle relative disposizioni, non possono essere estese in via analogica al procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione, (Sez. 1, n. 15834 del 19/03/2009, Sanna, Rv. 243747; Sez. 2, n. 2821 del 02/12/2008 - dep. 21/01/2009, De Rito, Rv. 242720).
Altro orientamento giurisprudenziale, da ultimo prevalente, afferma che la ricusazione del giudice deve essere ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale (L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.) e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento "de quo". (Sez. 5, n. 3278 del 16/10/2008 - dep. 23/01/2009, Nicitra, Rv. 242942; Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo e altri, Rv. 259873). Questo Collegio aderisce alla tesi interpretativa da ultimo prevalente. Il richiamo contenuto nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c. alla applicabilità delle norme del codice di rito (invero limitata alle norme attinenti le misure di sicurezza) ha legittimato una progressiva "giurisdizionalizzazione" del procedimento di prevenzione, che si è espressa nella estensione al procedimento di prevenzione di istituti tipici del processo penale quali: l'obbligo di rimessione degli atti a sezione della stessa Corte diversa da quella che ha emesso il decreto annullato ai sensi dall'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 6, n. 11662 del 02/02/2006,
Castelluccia ed altri, Rv. 233828); l'applicazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia previsto dall'art. 521 c.p.p. (Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451);
l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito nell'avviso di convocazione (Sez. 1, n. 1722 del 14/04/1986, Maresca, Rv. 172684;
Sez. 1, n. 25701 del 28/06/2006, Arena, Rv. 234847). L'evoluzione giurisprudenziale, in senso favorevole alla attrazione del processo di prevenzione nell'area dei procedimenti giurisdizionali, legittima la conclusione che il principio fondamentale di terzietà ed imparzialità del giudice stabilito dall'art. 111 Cost., comma 2, alla cui attuazione sono finalizzate le disposizioni sulla incompatibilità e ricusazione del giudice, debba trovare applicazione anche nell'ambito del rito che disciplina l'irrogazione delle misure di prevenzione.
2. Per le ragioni esposte deve ritenersi applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione sulla ricusazione prevista all'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. 283 del 2000, adattata al procedimento di prevenzione, nel senso che, al pari del giudice chiamato a decidere sulla responsabilità penale, anche il giudice chiamato ad assumere il provvedimento decisorio nel procedimento di prevenzione può essere ricusato, allorché in altro procedimento di prevenzione abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto.
3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, affinché valuti se nel procedimento di prevenzione svolto a carico di MP SC il Collegio giudicante abbia già espresso valutazioni di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione a carico di MP LI.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015