Sentenza 22 settembre 2003
Massime • 1
Non può essere avanzata la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto ne deriva la frammentazione dello stesso e si consente alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo; tale principio è ancor più valido in riferimento alle funzioni assegnate dalla legge al giudice dibattimentale, stante la regola della sua immutabilità (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non poteva essere allegata come motivo di ricusazione dei giudici componenti un organo collegiale giudicante, la circostanza che il medesimo organo avesse espresso una valutazione sui fatti, rigettando la richiesta di revoca della misura cautelare).
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione e incompatibilità del giudiceRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022
La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2003, n. 42975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42975 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Francesco Ippolito Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SH, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza in data 17 marzo 2003 della Corte di appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nell'interesse di RI SH, imputato nel procedimento n. 17556/97, nei confronti del collegio della nona sezione del Tribunale di Roma davanti al quale pendeva il procedimento. Osservava la Corte di appello: che la dichiarazione era stata proposta da difensore non munito di mandato speciale, e quindi da soggetto non legittimato;
che non era ammissibile la ricusazione di un intero collegio giudicante;
che era all'evidenza destituito di fondamento l'assunto del ricorrente, secondo cui il predetto collegio, con il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere applicata al predetto imputato, avesse manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione. Ricorre per cassazione l'istante, a mezzo del difensore, il quale, con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 127 c.p.p., osservando al riguardo che l'imputato era latitante, anche nel momento in cui era stata presentata la dichiarazione di ricusazione, sicché il difensore era pienamente legittimato a proporre detta dichiarazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 165 comma 3 c.p.p.; non poteva quindi la Corte adottare la procedura accelerata di cui all'art. 41 comma 1 c.p.p., senza intervento della difesa, in luogo di quella di cui all'art.127 c.p.p., richiamato dal comma 3 del medesimo art. 41.
Con un secondo motivo, si deduce la illogicità della motivazione nel punto in cui censura la riferibilità della dichiarazione di ricusazione all'intero collegio giudicante, posto che con tale dichiarazione si intendeva evidentemente sostenere che i singoli magistrati del collegio avessero indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione nell'adottare il provvedimento cautelare.
Infine, con un terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui viene escluso il carattere indebito della manifestazione di convincimento sui fatti oggetto della imputazione.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
Ha ragione il ricorrente a lamentarsi della causa di inammissibilità di tipo formale ravvisata dalla Corte di appello, incentrata sulla carenza di mandato specifico in capo al difensore per proporre la dichiarazione di ricusazione. Infatti, trattandosi di difensore di un latitante, esso era abilitato a proporre tale dichiarazione, anche senza apposito mandato;
come affermato dalla sentenza di questa Corte richiamata nel ricorso (Sez. I, c.c. 16 febbraio 2001, Mendico). Parimenti erronea appare la causa di inammissibilità derivante dall'essere la ricusazione stata indirizzata nei confronti dell'intero collegio del Tribunale, senza indicazione nominativa dei giudici e specificazione della ipotesi di ricusazione a ciascuno riferibile: è evidente, infatti, che essendo stato allegato un motivo di ricusazione derivante dalle valutazioni espresse dal medesimo collegio in un provvedimento adottato in sede cautelare, nell'ambito dello stesso procedimento penale, la identica causa di ricusazione riguardava, in tesi, ognuno dei giudici componenti il collegio.
Tuttavia, il motivo addotto a sostegno della dichiarazione di ricusazione giustamente è stato apprezzato come manifestamente infondato;
e tanto legittimava, stante il disposto dell'art. 41 comma 1 c.p.p., la procedura de plano adottata dalla Corte di appello.
Al riguardo va osservato che, avendo il collegio del Tribunale espresso adeguatamente le ragioni per le quali non poteva essere accolta la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, esso aveva correttamente esercitato il potere - dovere di motivazione implicato dall'art. 299 c.p.p. e demandatogli dall'art.279 c.p.p. in quanto giudice procedente (v. tra le altre Cass., sez.I, c.c. 16 dicembre 1998, Albanese); quindi, non poteva essersi realizzata alcuna "indebita" anticipazione del giudizio, tanto più in quanto tale valutazione è stata espressa in sede dibattimentale, nella quale ancora più pregnante è il giudizio circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari.
Più in generale, va riaffermato che la causa di ricusazione di cui all'art. 37 comma 1, lett. b), c.p.p., non può essere predicata in relazione a funzioni legittimamente esercitate dal giudice nell'ambito della stessa fase del procedimento, a pena di produrre un'assurda frammentazione di esso o addirittura il pericolo di rendere arbitre le parti, attraverso la proposizione e la riproposizione di istanze incidentali, quali richieste de libertate, di determinare la rimozione del giudice dal giudizio del quale esso è già investito (così, nel solco di costante giurisprudenza, da ultimo, Corte cost., sent. 232 del 1999); e ciò tanto più va affermato in relazione alle funzioni assegnate dalla legge al giudice dibattimentale, stante la regola di immutabilità di esso e la conseguente necessità di rinnovazione del dibattimento che conseguirebbe a ogni mutamento della persona del giudice per effetto di altrettante ricusazioni (esercitabili senza limiti sino alla discussione finale), che, in tale denegata prospettiva, potrebbero fondarsi su funzioni legittimamente esercitate dal predetto giudice. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.