Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2003, n. 42975
CASS
Sentenza 22 settembre 2003

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Massime1

Non può essere avanzata la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto ne deriva la frammentazione dello stesso e si consente alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo; tale principio è ancor più valido in riferimento alle funzioni assegnate dalla legge al giudice dibattimentale, stante la regola della sua immutabilità (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non poteva essere allegata come motivo di ricusazione dei giudici componenti un organo collegiale giudicante, la circostanza che il medesimo organo avesse espresso una valutazione sui fatti, rigettando la richiesta di revoca della misura cautelare).

Commentario1

  • 1Misure di prevenzione e incompatibilità del giudice
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022

    La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2003, n. 42975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42975
Data del deposito : 22 settembre 2003

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