Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 49254
CASS
Sentenza 14 ottobre 2016

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Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., a partecipare al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento.

Commentari3

  • 1Art. 34 - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
    https://www.filodiritto.com/

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  • 2Misure di prevenzione e incompatibilità del giudice
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022

    La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …

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  • 3Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2020

    (Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 34; D.lgs., 6/09/2011, n. 159, art. 20) Il fatto La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. presentata dai ricorrenti avverso i componenti del collegio della Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ai fini della pronuncia della decisione sulla confisca – misura di prevenzione, per avere il medesimo collegio espresso un giudizio anticipato nel merito, nel provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sequestrati avanzata dalla terza interessata R.. A fondamento della decisione, la Corte territoriale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 49254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49254
Data del deposito : 14 ottobre 2016

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