Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., a partecipare al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale provvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad essere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non può dirsi riferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento.
Commentari • 3
- 1. Art. 34 - Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (art. 34) È illegittimo l'art. 34 comma 1 nella parte in cui non prevede incompatibilità per il giudice dell'udienza preliminare che abbia emesso o concorso ad emettere sentenza verso il medesimo imputato e fatto, anche se poi annullata (Corte costituzionale, sentenza 224/2001). È illegittimo l'art. 34 comma 1 nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva sia della continuità del reato sia del …
Leggi di più… - 2. Misure di prevenzione e incompatibilità del giudiceRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022
La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …
Leggi di più… - 3. Non si configura alcuna incompatibilità, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2020
(Ricorsi dichiarati inammissibili) (Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 34; D.lgs., 6/09/2011, n. 159, art. 20) Il fatto La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione ex art. 37 c.p.p. presentata dai ricorrenti avverso i componenti del collegio della Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ai fini della pronuncia della decisione sulla confisca – misura di prevenzione, per avere il medesimo collegio espresso un giudizio anticipato nel merito, nel provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro dei beni sequestrati avanzata dalla terza interessata R.. A fondamento della decisione, la Corte territoriale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 49254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49254 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
49 2 5 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1502 Giovanni Conti -Presidente- Sent. n. sez. CC. 14/10/2016 Orlando Villoni Emilia Anna Giordano Relatore - RGN. 10058/2016 Ersilia Calvanese Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IA SC, n. a Marsala il 6/3/1944 CA NI, n. a Marsala il 4/7/1950 avverso l'ordinanza dell'8/1/2016 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano viste le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2016, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato *inammissibile, per manifesta infondatezza, la dichiarazione di ricusazione presentata da SC IA, proposto per l'applicazione della misura di prevenzione reale, e NI CA, in qualità di terza interessata nell'ambito della medesima procedura, nei confronti dei giudici Piero Grillo, Franco Messina e Chiara Badalucco. Gli istanti deducevano la 1 s incompatibilità dei giudici ricusati a giudicare e decidere sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, sul rilievo che essi sarebbero stati conosciuti e valutati dal collegio giudicate ai fini dell'adozione del decreto di sequestro, emesso ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 159/2011, del 29 ottobre 2015. 2. Contro l'ordinanza SC IA e NI CA hanno proposto ricorso con due atti di impugnazione, con argomenti comuni e qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione. In particolare, con il ricorso depositato il 30 gennaio 2016 i ricorrenti, con unico motivo, deducono vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 34 e 37 cod. proc. pen, e 20 e 24 D. L.vo 159/2011, e denunciano il vizio genetico dell'ordinanza impugnata nella quale viene erroneamente rappresentato che l'istanza di ricusazione riguarda i giudici Piero Grillo, Franco Messina e Chiara Badalucco laddove nell'istanza di ricusazione si segnalava solo la incompatibilità del giudice Piero Grillo e, viceversa, l'ordinanza nulla rilevava sul punto della «istanza di ricusazione della dott.ssa AN Cicorella che, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2015, aveva respinto l'istanza del IA e della CA di revoca ex tunc delle misure di prevenzione disposte con decreto del Tribunale di Trapani del 19 dicembre 1995, aventi ad oggetto i medesimi presupposti del presente procedimento», giudice Cicorella che faceva parte del collegio chiamato a pronunciarsi sulla confisca, con conseguente mancanza di motivazione su tale ultima questione. Erronea inoltre era l'affermazione dell'ordinanza impugnata con riguardo alla lettura dell'art. 34 cod. proc. pen. poiché una interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che il giudice di prevenzione che si è pronunciato sul sequestro sia incompatibile a decidere in ordine alla confisca avendo formulato valutazioni che ne pregiudicano l'imparzialità poiché ha giudicato, ai sensi dell'art. 20 D. Lvo 159/2011, sulla esistenza dei presupposti per disporre il provvedimento cautelare, incompatibilità del resto prevista per il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un decreto di sequestro preventivo, che, a mente dell'art. 34, comma 2- bis, cod. proc. pen., non può partecipare al giudizio per decidere la confisca al pari del giudice che abbia emesso un decreto di sequestro preventivo ex art. 12- sexies legge n. 306/1992. Rilevano, altresì che le valutazioni espresse dalla Corte di appello non hanno certo rilievo con riguardo alla posizione del giudice AN Cicorella che aveva emesso un vero e proprio provvedimento decisorio in cui ha espresso un giudizio di merito. Denunciano, infine, la mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla richiesta subordinata di eccezione di incostituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, tra le incompatibilità determinate da atti compiuti nel procedimento, quella del giudice di prevenzione che si è pronunciato sul "sequestro a decidere anche in ordine alla successiva confisca. Con il ricorso presentato in data 9 febbraio 2016 i ricorrenti denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione poiché il provvedimento impugnato veniva emesso de plano, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., per manifesta infondatezza dei motivi omettendo di rilevare che l'istanza riguardava 2 도 - in ragione del motivo di anche la dott.ssa AN Cicorella, con conseguente necessità incompatibilità denunciato di fissare l'udienza ex art. 127 cod. proc. pen.. Ribadiscono - l'eccezione di nullità dell'ordinanza stessa per mancanza di motivazione sulla dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che al punto 6 della dichiarazione di ricusazione, dopo avere indicato la dedotta ragione di incompatibilità dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla confisca ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo 159/2011 avendo disposto il sequestro dei medesimi beni, i giudici ricusati vengono nominativamente indicati nei magistrati Piero Grillo, Franco Messina e Chiara Badalucco senza alcun riferimento al giudice AN Cicorella, sia pure genericamente indicato nella dichiarazione di ricusazione con riguardo alle complessive vidende del procedimento di confisca . Del resto, nella procura speciale rilasciata da SC IA e NI CA ai difensori procura speciale che, a mente dell'art. 38, comma 4 cod. proc. - pen. deve indicare a pena di inammissibilità i motivi della ricusazione non vi è alcun - riferimento né al nominativo del giudice Cicorella né, soprattutto, al motivo di ricusazione riconducibile all'attività svolta dal medesimo magistrato in relazione alla procedura in esame e distinta, per come gli stessi ricorrenti danno atto, dalla adozione del decreto di sequestro ex art. 20 D. L.vo 159/2011 richiamata nella dichiarazione di ricusazione a fondamento dell'effetto pregiudicante. Consegue che non possiedono alcun fondamento le censure che investono l'ordinanza impugnata nella parte relativa al denunciato vizio genetico di mancata pronuncia con riguardo alla ricusazione del giudice AN Cicorella ed alla connessa eccezione processuale, che avrebbe imposto, ad avviso dei ricorrenti, la trattazione con procedimento camerale.
2. Sotto tale ultimo profilo rileva il Collegio come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamente consolidata nell'affermazione del principio secondo il quale, nel caso di manifesta infondatezza della ricusazione, il giudice deve pronunciare de plano la relativa declaratoria di inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, Bontempo Scavo, Rv. 246575).
3. Orbene, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che la ragione della ritenuta inammissibilità della istanza di ricusazione è stata ravvisata proprio nella sua manifesta infondatezza, atteso che la Corte d'appello, in ossequio al disposto di cui all'art. 41, 3 901 comma 1, cod. proc. pen., ha radicalmente escluso ogni possibile pregiudizio legato ad eventuali interferenze nell'oggetto della valutazione giudiziale, esito decisorio che è stato congruamente ed esaustivamente motivato dalla Corte territoriale che ha ritenuto non configurabile alcuna causa di incompatibilità a carico del giudice che abbia adottato un provvedimento di sequestro provvisorio dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale ai sensi dell'art. 20 D. L.vo 159/2011, dal momento che la causa di incompatibilità si riferisce soltanto al giudizio di merito, espresso con un provvedimento decisorio e non al giudizio formulato con un provvedimento avente carattere meramente interinale e provvisorio, interno ad un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia decisoria finale.
3. La decisione dei giudici palermitani ha fatto corretta applicazione della regula iuris dettata da questa Corte di legittimità con la decisione richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n.38458 del 18/07/2012, Garruzzo, Rv. 253570 nonché Sez. 1 n. 6521/98 del 28 gennaio 1997, Perreca, Rv. 209525), principio che non vi è ragione di rivedere alla luce dell' orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nell'ordinanza impugnata, secondo il quale la ricusazione del giudice deve essere ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento de quo (Sez. 1, n. 32492 del 10/07/2015, Lampada, Rv. 264621; Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259873; Sez. 5, n. 3278 del 16/10/2008, dep. 2009, Nicitra, Rv. 242942). Rileva il Collegio che tale ultima ipotesi ha ad oggetto una fattispecie del tutto diversa da quella che ci occupa, dal momento che la proposta ricusazione che la occasionava era relativa a valutazioni di merito espresse dal Collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione in procedimento diverso.
4. In particolare, il provvedimento di sequestro provvisorio dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, che i ricorrenti assumono avere contenuto pregiudicante, tale non può considerarsi tenuto conto della sua funzione endoprocessuale, trattandosi di atto interno del procedimento e, tuttavia, non riferibile ad una fase antecedente ed autonoma (Sez. 1, 15684 del 7/2/2002, Schiavone, Rv. 221884). Tale lettura è in linea con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento e determinata da provvedimenti adottati in base alla valutazione di elementi inerenti alla responsabilità penali dell'imputato in fase antecedenti a quella in cui il giudice è investito e non .si estende a tutti i provvedimenti con contenuto valutativo aventi natura meramente interinale e provvisoria, inseriti in un procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale che di questa costituiscono, quindi, un segmento essendo l'uno prodromico all'altro. E, in linea con tali premesse, la Corte territoriale ha disatteso le argomentazioni difensive, che 4 ди richiamavano l'incompatibilità del giudice delle indagini preliminari ovvero l'incompatibilità del giudice che aveva adottato il sequestro preventivo, evidenziando che l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari discende ontologicamente dall'alterità della fase nella quale la pronuncia interlocutoria e interinale è intervenuta e richiamando, altresì, in materia di sequestro preventivo, il disposto dell'art. 321 cod. proc. pen. che attribuisce la competenza funzionale a disporre la misura cautelare, dopo l'esercizio dell'azione penale, "al giudice competente a pronunciarsi nel merito", in ipotesi il medesimo giudice che, nel caso di condanna o applicazione pena a richiesta, potrà anche disporre la confisca.
5.Le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Palermo, del tutto ineccepibile e meritevoli di conferma, risultano pienamente rispondenti all'esatta analisi ricostruttiva della normativa in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento e del connesso istituto della ricusazione sulla scorta del precedente di questa Corte di legittimità che ha già dichiarato, proprio con la sentenza richiamata nell'ordinanza impugnata, manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che abbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, evidenziando che quest'ultimo ha carattere interinale e provvisorio ed è inserito in procedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria finale (sentenza n. 38458 del 18/07/2012,cit.). Nel condividere tale uniforme ed autorevole indirizzo giurisprudenziale, questa Corte deve, dunque, disattendere le censure formulate dal ricorrente, il quale ha riproposto i medesimi argomenti già ritenuti manifestamente infondati, senza addurre nuove e più convincenti prospettazioni che possano rendere plausibili i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina dettata dall'art. 34 cod. proc. pen. non senza rilevare che la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, primo comma, lett. a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale è stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilità penale ( Ord. n. 444 del 22/11/1999). I ricorsi sono, dunque, manifestamente infondati e devono essere, pertanto, essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che al pagamento processuali, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa della ammende, essendo imputabile a colpa dei medesimi ricorrenti la determinazione della causa di inammissibilità 5 s
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti e ciascuno a quello della somma di euro millecinquecento Cosi deciso il 14/10/2016 Il Consigliere estensore Emilia Anna Giordano DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 21 NOV 2016 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO: Piera Esposito 1 0 al pagamento delle spese processuali in favore della cassa delle ammende. Il Presidente Giovanni Conti язик