Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2011, n. 26670
CASS
Sentenza 15 febbraio 2011

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Massime1

La decisione sulla richiesta di ricusazione dei componenti di un collegio giudicante, proposta per avere gli stessi valutato i medesimi fatti, ascritti all'imputato, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deve vagliare, in conformità a Corte cost., ord. n. 178 del 1999, se nel provvedimento avente ad oggetto l'irrogazione di detta misura quei giudici abbiano o meno già espresso valutazioni in ordine all'esistenza del reato per cui è in corso il giudizio. (Nella specie, il provvedimento della Corte d'Appello di rigetto dell'istanza di ricusazione, annullato con rinvio dalla S.C., si era limitato ad osservare apoditticamente che il procedimento di prevenzione ed il procedimento di merito avessero scopi differenti tali da non comportare pregiudizi in sede dibattimentale).

Commentario1

  • 1Misure di prevenzione e incompatibilità del giudice
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022

    La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2011, n. 26670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26670
Data del deposito : 15 febbraio 2011

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