Sentenza 15 febbraio 2011
Massime • 1
La decisione sulla richiesta di ricusazione dei componenti di un collegio giudicante, proposta per avere gli stessi valutato i medesimi fatti, ascritti all'imputato, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deve vagliare, in conformità a Corte cost., ord. n. 178 del 1999, se nel provvedimento avente ad oggetto l'irrogazione di detta misura quei giudici abbiano o meno già espresso valutazioni in ordine all'esistenza del reato per cui è in corso il giudizio. (Nella specie, il provvedimento della Corte d'Appello di rigetto dell'istanza di ricusazione, annullato con rinvio dalla S.C., si era limitato ad osservare apoditticamente che il procedimento di prevenzione ed il procedimento di merito avessero scopi differenti tali da non comportare pregiudizi in sede dibattimentale).
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione e incompatibilità del giudiceRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022
La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2011, n. 26670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26670 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/02/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 303
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 45126/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RO N. IL 05/03/1987;
avverso l'ordinanza n. 2404/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 30/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con ordinanza deliberata il 30/9/2010 ha rigettato la dichiarazione di ricusazione presentata dal procuratore speciale di SI OS che ha condannato al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
SI OS, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All'udienza camerale del 15/2/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il SI è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale di Siracusa del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con altri, illecitamente detenuto e ceduto a terzi acquirenti, sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish. In Lentini nel corso del 2007.
Al SI il Tribunale di Siracusa ha applicato con decreto n. 52 del 2010 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in forza di provvedimento deliberato da un collegio del quale sono stati componenti i due magistrati poi ricusati nel subprocedimento che ne occupa. Il SI ha individuato nella motivazione del provvedimento di prevenzione la anticipazione di una valutazione di merito sui fatti oggetto di imputazione e di successivo giudizio, tale da determinarlo a ricusare i due giudici già parte del collegio pregiudicante. Il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione per non avere il procedimento di sorveglianza, pur nella identità del soggetto coinvolto nei due procedimenti, identità di scopo col procedimento di merito, tale da determinare con le valutazioni espresse nel primo, pregiudizio in ordine alle diverse valutazioni da compiere nel secondo ai fini dell'accertamento della responsabilità penale per i fatti addebitati.
Nello specifico parte ricorrente denunzia: violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 37 c.p.p., comma 1, ovvero inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di Appello, in violazione dei principi che caratterizzano il giusto processo in tema di garanzia della imparzialità del giudice, ritenuto non pregiudicante la anticipazione nel procedimento di sorveglianza di valutazioni coincidenti con le valutazioni da utilizzare nel giudizio di merito per l'accertamento delle responsabilità penali, oltretutto contrastando i principi pur enunciati da Corte Cost. 14/7/2000 n. 283. In particolare il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare la esistenza nel caso specifico e in relazione ai concreti contenuti del provvedimento di prevenzione, se quel provvedimento aveva determinato effetti pregiudicanti sul processo di merito incidendo in senso negativo sulla imparzialità dei giudici che partecipavano alle deliberazioni dei due diversi procedimenti esprimendo nel procedimento di prevenzione un giudizio di pericolosità della stesso SI, ancorato alla dichiarata esistenza dei medesimo fatti da accertare poi nel procedimento penale di merito. Questa Corte rileva che il provvedimento impugnato ricava il giudizio di pericolosità dello stesso SI da altra e diversa ordinanza di custodia cautelare (GIP presso il Tribunale di Catania 10/10/2009) assumendo in proprio l'accertamento secondo il quale "gli elementi raccolti testimoniano l'esistenza di una associazione dedita allo spaccio di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti ... con la partecipazione di SI OS..." e da un provvedimento dei giudici del procedimento di prevenzione secondo il quale "il SI, indagato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 è persona pericolosa in quanto partecipe ... di una rete di commercializzazione di sostanze stupefacenti ... che ha operato a Lentini nel 2007".
Osserva questa Corte di Cassazione che il reato (quantomeno quello di cui all'art. 73 e alle cessioni addebitate in concorso con altri imputati) per il quale il SI deve essere sottoposto a giudizio penale davanti al Tribunale di Siracusa del quale fanno parte i due giudici ricusati, è il medesimo fatto sulla esistenza del quale gli stessi giudici hanno espresso in altro procedimento riguardante il medesimo imputato valutazioni derivate dalla ritenuta esistenza del fatto medesimo.
Corte Costituzionale 14/7/2000 n. 283 ha ribadito che la disciplina della materia ricusazione-astensione deve essere idonea ad evitare che il magistrato chiamato a funzioni di giudizio possa essere o anche solo apparire condizionato da sue precedenti valutazioni espresse sulla medesima res judicanda, e ha ricordato che il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel procedimento penale in sede di accertamento della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza quale condizione per la applicazione di misure cautelari (Corte Cost. 306/1997), ma anche quando il giudice chiamato a pronunziare su una responsabilità penale abbia già espresso, nell'ambito del procedimento di prevenzione, certezze in ordine alla esistenza di una associazione e alla partecipazione ad essa di un soggetto poi da giudicare in sede di accertamento del coerente reato (Corte Cost. ordnz. 178/1999). Nel caso che ne occupa la pronuncia pregiudicante ha riguardato la esistenza, ritenuta in sede di procedimento di prevenzione, dei reati fine addebitati ad uno dei partecipi della associazione poi mandato a giudizio per quei reati.
Nel caso che ne occupa, diversamente dai casi esaminati da Cass. Pen. Sez. 1^ 5/12/2002 n. 1376 e Cass. Pen. Sez. 1^ 9/10 le diverse pronunzie qui prese in considerazione hanno avuto un oggetto di giudizio almeno parzialmente coincidente e dunque il pregiudizio per la terzietà-imparzialità del giudice che ha pronunziato o che è stato chiamato a pronunziare nei confronti dello stesso imputato e per differenziate valutazioni della stessa base di fatto è innegabile.
L'ordinanza della Corte di Appello di Catania che ha rigettato la istanza di ricusazione proposta da SI OS nei confronti di due giudici del collegio penale del Tribunale di Siracusa deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d. Appello di Catania in altra composizione collegiale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011