Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della decisione sulla richiesta di ricusazione del componente di un collegio giudicante, proposta per avere lo stesso già valutato i medesimi fatti in sede di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti dell'imputato, è necessario verificare se il giudice ricusato abbia o meno espresso valutazioni in ordine all'esistenza del reato per cui è in corso il giudizio e con riferimento al medesimo soggetto, in conformità con quanto indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 283 del 2000. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata che si era limitata ad evidenziare apoditticamente la differenza di scopi tra il procedimento di prevenzione e quello penale, senza compiere alcuna analisi in concreto del contenuto del provvedimento emesso dal giudice ricusato all'esito del giudizio sulla pericolosità).
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione e incompatibilità del giudiceRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022
La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 6757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6757 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
6 7 5 7 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VINCENZO ROTUNDO Presidente SENTENZA Dott. - Consigliere - N. 1692 - - Dott. ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere N. 20153/2013 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA OR N. IL 19/11/1961 avverso l'ordinanza n. 584/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. FODARONI ANNVULA MENTO LON RINVIO Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. MA LV ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania, in data 8-4-13 , con la quale è stata rigettata l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice Russo Luigi, Presidente della III Corte d'Assise di appello di Catania, in quanto quest'ultimo ha applicato, con decreto del 27-1- 12, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., esprimendo valutazioni in ordine ai fatti oggetto dell'imputazione formulata nell'ambito del processo penale pendente di fronte alla Corte d'assise di appello.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione poiché il compendio indiziario, sulla base del quale è stata disposta la misura di prevenzione personale e patrimoniale, è costituito dagli stessi elementi utilizzati dal Gup nella motivazione della sentenza penale di primo grado, confermata in appello e successivamente annullata dalla Cassazione, con rinvio alla Corte di Assise di appello, per nuova valutazione delle risultanze processuali sulla base delle quali addebitare o meno all'MA il reato associativo. Anzi è proprio il Collegio presieduto sempre dal dr Luigi Russo e che ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione,ad affermare la condivisibilità delle affermazioni contenute nella sentenza del Gup, oggi oggetto di gravame innanzi alla Corte di assise di appello presieduta dal medesimo magistrato, circa l'inserimento del ricorrente nel sodalizio mafioso diretto da La CC AN. Al riguardo,occorre osservare in relazione alla declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art 37 co 1 cpp ad opera di C. Cost. 14-7-2000 n 283, come già nella sentenza 1-10-97 n. 306 la Corte costituzionale abbia stabilito che il pregiudizio per l'imparzialità del giudicante può verificarsi anche nell'ambito dei rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione. Si tratta proprio dell'ipotesi sub iudice , nella quale la decisione relativa alla consumazione, da parte dell'imputato, del reato di cui all'art 416 bis cp dovrebbe essere assunta dal medesimo magistrato che, in sede di applicazione della misura di prevenzione, ha già ritenuto sussistenti gli indizi di appartenenza alla medesima associazione e inidonei i rilievi difensivi a scalfire le argomentazioni cristallizzate nella pronuncia del GUP attualmente soggetta a sindacato dinanzi alla Corte di assise di appello. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
3.Con requisitoria depositata il 29-7-13, il P.G. presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 4.Il ricorso è fondato. Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza 14-7-2000 n 283, ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art 37 co 1 cpp, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sulla stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. E si noti che la fattispecie concreta in relazione alla quale il giudice delle leggi è stato chiamato a pronunciarsi concerneva proprio una ipotesi in cui l'attività pregiudicante era costituita dalla partecipazione del giudice al procedimento di prevenzione e quella pregiudicata dall'essere stato lo stesso magistrato investito delle funzioni di giudizio in un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti. Ed esplicitamente la Corte costituzionale ha affermato che il pregiudizio per l'imparzialità e la neutralità del giudicante può verificarsi anche nei rapporti fra procedimento penale e procedimento di prevenzione. Si pensi al caso in cui la valutazione pregiudicante sia stata espressa, nell'ambito del procedimento penale, in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari ( C. Cost n 306/97). Ma si pensi anche al caso in cui il rapporto di successione cronologica tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito , perchè il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, abbia già espresso, nel contesto del procedimento di prevenzione, una valutazione sulla sussistenza dell'associazione e sull'appartenenza ad essa del soggetto imputato nel successivo processo penale ( ord. n. 178/99). Ed, in questa prospettiva, si è affermato, in giurisprudenza, che, ai fini della decisione in merito alla richiesta di ricusazione, proposta per avere il giudicante valutato i medesimi fatti ascritti all'imputato, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si deve verificare se nel procedimento di prevenzione, il giudice abbia o meno espresso valutazioni in ordine alla sussistenza dei fatti per i quali è in corso il giudizio, senza limitarsi a rilevare , sic et simpliciter, che il procedimento di prevenzione ed il procedimento di merito hanno finalità differenti ( Sez IV 15-2-11 n. 26670, rv. n. 250954).
5.Quest'ultimo è, per l'appunto, il vizio motivazionale in cui è incorsa la pronuncia impugnata, la quale dà atto che, nel decreto emesso dal Tribunale di Catania, in data 27-1-12, tra i vari elementi ritenuti sintomatici della pericolosità sociale qualificata dell'MA, viene espressamente richiamata la sentenza emanata dal Gup di Catania, il 26-4-2007, con la quale l'MA venne condannato per il reato di cui 2 Д all'art 416-bis cp, per avere fatto parte dell'associazione mafiosa diretta da La CC . AN, dal luglio 2000 in permanenza. Sentenza che venne confermata in appello ma a seguito di ricorso per cassazione, annullata con rinvio, per nuovo , esame, di fronte alla terza sezione della Corte d'Assise di appello, presieduta dal magistrato oggi ricusato. A fronte di ciò, la Corte d'appello ha circoscritto il proprio argomentare all'apodittica affermazione inerente alla "piena autonomia e diversità assoluta di scopo" fra il procedimento di prevenzione e quello penale,sicchè elementi probatori idonei ad essere utilizzati nel primo non possono avere alcuna valenza nel secondo. Il giudice a quo non considera dunque che l'indiscutibile alterità strutturale e funzionale fra procedimento di prevenzione e giudizio penale non elide il dovere del giudice di verificare se il magistrato ricusato abbia o meno espresso valutazioni di merito in ordine al fatto storico oggetto dell'imputazione, nei confronti del medesimo soggetto. Di talchè la conclusione secondo la quale “il decreto applicativo della misura di prevenzione non contiene affatto indebite manifestazioni del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione"non può derivare dall'asserto , di natura categoriale , secondo cui , poiché , per definizione, il procedimento penale ha lo scopo di stabilire se sussista responsabilità penale in ordine ad una determinata imputazione mentre quello di prevenzione comporta una valutazione , a carattere essenzialmente sintomatico circa la , pericolosità sociale del proposto, in una pronuncia di prevenzione non vi è alcuna anticipazione di giudizio sulla responsabilità penale. Quest'ultima asserzione deve invece costituire frutto di un'analisi in concreto dell'impianto giustificativo dello specifico provvedimento emesso dal giudice ricusato, dei contenuti argomentativi di quest'ultimo e delle valutazioni formulate dal giudicante a prescindere dalla diversità delle finalità perseguite dall'uno e dall'altro procedimento.
6. Nel caso di specie, la problematica in disamina è del tutto estranea al tessuto argomentativo dell'ordinanza impugnata, la quale pertanto incorre nel vizio di cui all'art 606 co 1 lett e) cpp. Se ne impone pertanto l'annullamento con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Catania.
PQM
ANNULLA L'ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO ESAME ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA. Così deciso in Roma, all 'udienza del 7-11-13. Vinceup Ritab Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Il presidente 12 FEB 2014 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIQ. Piera ESPOSITO