Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 6757
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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Massime1

Ai fini della decisione sulla richiesta di ricusazione del componente di un collegio giudicante, proposta per avere lo stesso già valutato i medesimi fatti in sede di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti dell'imputato, è necessario verificare se il giudice ricusato abbia o meno espresso valutazioni in ordine all'esistenza del reato per cui è in corso il giudizio e con riferimento al medesimo soggetto, in conformità con quanto indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 283 del 2000. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata che si era limitata ad evidenziare apoditticamente la differenza di scopi tra il procedimento di prevenzione e quello penale, senza compiere alcuna analisi in concreto del contenuto del provvedimento emesso dal giudice ricusato all'esito del giudizio sulla pericolosità).

Commentario1

  • 1Misure di prevenzione e incompatibilità del giudice
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2022

    La riconosciuta natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione dovrebbe comportare l'applicazione dei principi atti a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, affermati dall'art. 111, comma secondo, Costituzione. La Cassazione a Sezioni Unite, oggi 24 febbraio, è stata chiamata a decidere se nel procedimento di prevenzione il giudice che abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale sia incompatibile. In tema di misure di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 38902/2021 dalla sezione V della Cassazione, la seguente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 6757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6757
Data del deposito : 7 novembre 2013

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