Sentenza 19 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad un sequestro funzionale alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal terzo interessato).
Commentari • 2
- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilitàLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale. 2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2010, n. 13154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13154 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/03/2010
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 470
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 2333/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ON RA, nata a [...] il [...];
contro l'ordinanza del 5 novembre 2009 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il Sostituto Procuratore generale, dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Porcaro Roberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 2 dicembre 2008 il G.i.p. del Tribunale di Bari disponeva il sequestro preventivo di due immobili, siti in Cassano delle Murge e in Taranto, entrambi appartenenti a AN ON RA.
La misura cautelare reale era disposta per equivalente, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., in funzione della confisca del profitto derivante dalle attività concussive poste in essere da CO Donato, in qualità di funzionario I.N.P.S., quantificato originariamente in Euro 57.318,01, corrispondenti alle indebite cancellazioni di cartelle esattoriali in favore di NT OM (Euro 16.141,61) e di IO PE (Euro 31.441,40) poste in essere dal CO.
Secondo il G.i.p. i beni immobili oggetto del sequestro erano intestati solo fittiziamente ad ANn ON, ma in realtà si trovavano nella piena disponibilità del CO, che aveva curato le trattative per l'acquisto e presenziato all'atto di compravendita, pagando il corrispettivo.
In data 29 aprile 2009 la AG ON presentava istanza di restituzione degli immobili, sostenendo che non potevano essere ritenuti quale profitto ricavato dall'attività delittuosa del CO, in quanto acquistati in epoca precedente ai reati contestati, ma il G.i.p. respingeva l'istanza, evidenziando che il provvedimento ablatorio era stato disposto per equivalente al suddetto profitto, sicché era irrilevante l'anteriorità dell'acquisto.
Contro questo provvedimento la AG ON presentava appello davanti al Tribunale di Bari, che lo accoglieva parzialmente, limitando il sequestro per equivalente alla concorrenza della somma di Euro 47.583,01 e disponendo la restituzione della parte eccedente. Contro l'ordinanza del Tribunale la AN ON ha presentato ricorso per cassazione, personalmente, deducendo i motivi che sinteticamente si indicano di seguito.
Innanzitutto la ricorrente contesta la riconducibilità del prezzo o del profitto del reato ai beni di sua proprietà, evidenziando come questi siano stati acquistati in data antecedente alla commissione del reato.
Inoltre, assume che l'accertamento delle condizioni di applicabilità della misura cautelare non esuli dall'indagine del Tribunale in sede di appello, in quanto rappresentano comunque un antecedente logico inscindibile rispetto alle doglianze relative al provvedimento che si impugna: nel caso di specie, invece, i giudici dell'appello cautelare hanno trascurato del tutto tale accertamento, non spendendo una parola circa l'estraneità della ricorrente al reato commesso dal CO e omettendo qualsiasi riferimento alla ricerca del prezzo ovvero del profitto del reato direttamente in capo al CO e ai suoi correi.
Infine, sostiene che il sequestro è stato disposto aggredendo direttamente i beni del terzo estraneo al reato, così violando la natura residuale del sequestro per equivalente ed evitando di effettuare preliminarmente le necessarie ricerche sui beni del CO e sui suoi coindagati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto personalmente dalla AN ON, in qualità di terzo interessato.
Il Collegio ritiene che debba essere ribadito il principio affermato da questa stessa Sezione con riferimento al ricorso proposto dal terzo interessato contro il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 6, 17 settembre 2009, n. 46429, Pace ed altri). La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, "ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore", come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Nella specie, AN ON deve essere considerata a tutti gli effetti terzo interessato, in quanto agisce unicamente per contrastare il sequestro per equivalente disposto in funzione della confisca ai sensi dell'art. 322-ter c.p. sui beni di cui è intestataria, restando totalmente estranea ai reati di concussione contestati al solo CO e che giustificano la stessa misura cautelare diretta ad aggredire il profitto illecito derivato da tali reati. Nè può avere rilievo il fatto che le sia stato contestato il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quiquies, trattandosi di un illecito che, nella stessa ricostruzione accusatoria, non ha alcuna connessione con le concussioni realizzate dal CO. Peraltro, la riprova che la AN ON rivesta in questo procedimento cautelare la figura di terzo interessato è costituito, dallo stesso contenuto del suo ricorso, tutto diretto ad evidenziare la sua estraneità rispetto ai reati commessi dal CO. In conclusione, deve ritenersi che la AN ON avrebbe dovuto conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 c.p.p., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso.
La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti e la stessa valutazione circa l'ammissibilità del sequestro preventivo disposto per equivalente ex art. 322-ter c.p., avente ad oggetto non il prezzo, ma il profitto derivante dal reato di concussione. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in relazione alla questione trattata, si stima equo determinare in Euro 300,00 (trecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010