Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2013, n. 48841
CASS
Sentenza 31 gennaio 2013

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In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. (Fattispecie relativa a disturbo dell'adattamento dipendente da una situazione psichica riconducibile alla condizione lavorativa e compatibile con lo stress da mobbing, ritenuto però non incidente sulla carenza di lucidità e sulla consapevolezza delle azioni delittuose commesse).

Il moschetto cal. 9 parabellum è da considerarsi arma da guerra anche dopo la modifica dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma primo, lett. a) D. Lgs. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), sia per la sua spiccata potenzialità offensiva, sia perché di fatto destinato all'uso degli armamenti delle forze militari, sia perché espressamente escluso dal novero delle armi comuni da sparo dal testo del novellato secondo comma del citato art. 2 della legge n. 110 del 1975.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2013, n. 48841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48841
Data del deposito : 31 gennaio 2013

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