Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2003, n. 4853
CASS
Sentenza 3 dicembre 2003

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In caso di sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, la quale ha il limitato effetto di far sorgere nel giudizio "a quo" una preclusione endoprocessuale, ma non è munita dell'efficacia "erga omnes" propria delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, i poteri di cognizione della Corte di cassazione non possono estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso. Il limite consegue al principio di diritto secondo cui le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di cassazione - così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale.

La facoltà attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto.

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. è da considerare "oggettiva", onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2003, n. 4853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4853
    Data del deposito : 3 dicembre 2003

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