Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 3
In caso di sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, la quale ha il limitato effetto di far sorgere nel giudizio "a quo" una preclusione endoprocessuale, ma non è munita dell'efficacia "erga omnes" propria delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, i poteri di cognizione della Corte di cassazione non possono estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso. Il limite consegue al principio di diritto secondo cui le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di cassazione - così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale.
La facoltà attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per "ius superveniens" ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto.
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. è da considerare "oggettiva", onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, cod. pen., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2003, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 1614
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 09100/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CR RO N. IL 24/03/1958;
2) AN RO N. IL 22/01/1975;
3) NO IO N. IL 17/07/1962;
4) DO RO (RINUNCIANTE) N. IL 15/06/1964;
avverso SENTENZA del 25/11/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE che ha concluso per CR ANNULLAMENTO PER RIDETERMINAZIONE PENA PER AN E NO ANNULLAMENTO PER REVOCA BENEFICI E RIGETTO PER IL RESTO - PER DO INAMMISSIBILITÀ;
CR CI, AN CI, OM TO e FF CI furono sottoposti a processo penale per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 e 625 nn. 2 e 7 per essersi impossessati di alcune centinaia di scatole contenenti scarpe riposte nel furgone di un camion in sosta in una stazione di servizio in località Bertinoro dell'autostrada A/14, in data 9 marzo 2002.
Avverso la sentenza di condanna 9 marzo 2002 del Tribunale di Forlì determinata per tutti in anni due di reclusione e multa, dopo applicata la diminuente per il rito prescelto (abbreviato), hanno tutti interposto appello, all'esito del quale la Corte territoriale di Bologna ha provveduto a confermare quella prima sentenza, e ciò con provvedimento in data 25 novembre 2002. Ha inoltre revocato, ex art. 168 C.p., i benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.p. applicati con precedenti sentenze al AN CI ed al OM TO. Ricorrono tutti gli imputati a mezzo di unico difensore e con unico atto di ricorso.
Deduce il difensore violazione della norma di cui all'art. 133 C.p. e 69 C.p. e manifesta illogicità sul punto. Infatti, al RI, il solo ad aver beneficiato della applicazione delle attenuanti generiche, è stata inflitta una pena finale eguale agli altri coimputati del medesimo reato che non hanno fruito di tale attenuante ex art. 62 bis C.p.. Inoltre rappresenta che il RI è persino il solo incensurato, circostanza questa che già da sola avrebbe dovuto indurre una valutazione nei suoi confronti più favorevole di quanto non sia stato per gli altri coimputati.
Con un secondo motivo di ricorso deduce mancata applicazione agli altri imputati della generica attenuante, senza che per questo sia stata data una motivazione al di là del riferimento ai precedenti penali esibiti da costoro.
Con un terzo motivo di ricorso errata applicazione della aggravante della violenza sulle cose in concorso, non essendo stato provato il previo mutuo accordo fra costoro nel senso di tagliare la tela del camion per poter pervenire alla merce. Nonché errata applicazione della seconda attenuante, potendosi considerare solo il camion come esposto alla pubblica fede, ma non anche la merce in esso racchiusa e custodita.
Per altro la presenza del guidatore del camion, sia pure dormiente, escluderebbe che possa ricorrere l'ipotesi della refurtiva priva di custodia da parte del proprietario. In fine, e con un quarto motivo di ricorso, deduce violazione del contraddittorio nella applicazione dell'art. 168 C.p., in quanto tale decisione è stata adottata "senza che sia stato permesso agli interessati di interloquire sul punto". Ciò anche se l'istituto opera automaticamente ed ex officio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, nelle more del giudizio, l'imputato FF CI ha rinunciato al ricorso con dichiarazione personalmente sottoscritta ed allegata in atti.
Quanto agli altri ricorrenti, deve osservarsi che i motivi dedotti sono stati in parte già proposti e decisi come motivi di appello;
tale reiterazione implica la genericità, e conseguente inammissibilità dei motivi in questione (infatti è stato affermato già che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. Infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma uno, lettera c), del C.p.p., all'inammissibilità") (ex plurimis. Cass. pen. Sez. 2^, n. 24296/2003 in processo Curcillo). Tale inammissibilità concerne dunque il motivo secondo di ricorso (mancato riconoscimento delle generiche in favore degli imputati AN e OM) e parzialmente anche il motivo terzo di ricorso, limitatamente alla riconosciuta aggravante ex art. 625, n. 7, C.p.). Quanto alla posizione del RI ed al trattamento sanzionatorio a costui riservato, del tutto eguale a quello degli altri coimputati, benché a questi, per altro incensurato, siano state riconosciute le generiche attenuanti, deve osservarsi che in ricorso non si spiega che tale doglianza sia stata già proposta in sede di atto di appello, e disattesa da questo secondo Giudice;
e dunque deve intendersi preclusa come proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto dipendente da valutazione di merito effettuata da quel primo Giudice e non gravata da doglianza, e che dunque si intendono coperte da giudicato per conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello. Infatti, questa corte ha stabilito che le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione - così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "jus superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale. In caso di sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, la quale ha il limitato effetto di far sorgere nel giudizio "a quo" una preclusione endoprocessuale, ma non è munita dell'efficacia "erga omnes" propria delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, i poteri di cognizione della Cassazione non possono estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso (Cassazione penale, sez. 5^. 21 luglio 1998. n. 4911. Rillo).
Ha anche affermato, relativamente al deducibile in Cassazione, che la facoltà attribuita alla Corte di Cassazione dall'art. 609, comma 2, c.p.p., di decidere anche le questioni non dedotte nei motivi di appello la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente, si riferisce esclusivamente a questioni di solo diritto che sorgano per "jus superveniens" ovvero in relazione a circostanze non emerse prima, che però siano pur sempre di diritto (Cassazione penale, sez. 1^, 28 settembre 1993, Berisa). Tali principi trovano il Collegio concorde, e pertanto ne consegue, per le indicate ragioni, anche la inammissibilità del primo motivo di ricorso concernente la posizione del RI.
Quanto al profilo della riconosciuta aggravante di cui all'art. 625 n. 2, va detto che, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, C.p., e dovendosi tale aggravante considerare
"oggettiva" essa si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciute o ignorate per colpa. E non v'è dubbio che, stanti le modalità della condotta specifica, tutti fossero a conoscenza non solo del fine di tale condotta (sottrazione della merce dal cassone del camion), ma anche del fatto che, essendo tale cassone ermeticamente chiuso, sarebbe stato necessario esercitare la violenza necessaria per porre in essere il fine del progetto criminoso. Quanto meno, il minimo di diligenza, ha certamente richiesto la consapevolezza, da parte di tutti, delle modalità della condotta esercitata mediante violenza. Ma di ciò, per vero, si è dato carico anche il Giudice di secondo grado, alla cui motivazione si fa quindi riferimento anche per relationem. Il motivo è manifestamente infondato.
In fine, e quanto al motivo quarto di ricorso la sola consapevolezza della operatività automatica della applicata norma di cui all'art. 168 C.p., e la relativa certificazione che ne da il ricorrente nel corpo argomentativo, implica che tale conseguenza fosse largamente scontata nel contesto del giudizio svoltosi sui fatti di cui in contestazione, della medesima indole di quelli per i quali vi era stata condanna. E dunque è del tutto inconducente la denuncia di violazione di legge rappresentata nell'interesse degli imputati, e se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza.
I ricorsi sono dunque tutti inammissibili per le ragioni spiegate, dipendenti in parte dalla mancanza di specificità dei motivi (limitatamente a quelli già dedotti, trattati e decisi in sede di giudizio di Appello), ed in parte dalla manifesta infondatezza delle denuncie.
Il ricorso del FF è inammissibile per rinuncia. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la soccombenza di tutti i ricorrenti in solido per le spese e la condanna per ciascuno al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, considerato il grado di colpa processuale, si reputa equo fissare nella misura di euro cinquecento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n 2 e 616 c.p.p., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004