Sentenza 25 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11546 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
| Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 1 1 546/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICK Oggetto Lavoro Composta dagli Ill mi Sig.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 25705/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.25421 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CO AC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO IOVINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L.,· ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso " ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, dagli avvocati2003 speciale atto notar CARLO FEDERICO 891 giusta procura -1- TUCCARI di ROMA del 15/01/01, rep. 56069; - resistente con procura avverso la sentenza n. 850/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/02/00 R.G.N. 47243/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato MUCCIO SAVERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Napoli, con sentenza pronunciata in data 26 ottobre 1998, rigettava la domanda di accertamento del diritto alla rendita per inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro, e di conseguente condanna, proposta contro l'INAIL da CH SC con ricorso del 18 novembre 1996. L'appello del lavoratore, cui resisteva l'Istituto previdenziale, veniva rigettato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 26 novembre 1999/22 febbraio 2000. I giudici di secondo grado davano atto che il signor SC, dipendente del Comune di Napoli con la qualifica di istruttore amministrativo e nominato componente di una commissione tecnica avente il compito di reperire edifici idonei ad esser destinati a sede di uffici elettorali, il 3 febbraio 1995, verso le ore 10, nell'accedere durante l'orario di lavoro alla scuola elementare "G. Paisiello" sita in Napoli, piazza Montecalvario, si era punto alla pianta del piede destro con l'ago di una siringa usata;
che si era rivolto al pronto soccorso dell'Ospedale Buon Consiglio;
che il Comune di Napoli aveva inoltrato, in data 6 febbraio 1995, denuncia di infortunio all'INAIL; che, a seguito di accertamenti clinici, al lavoratore era stata diagnosticata "epatite cronica cumulata ad HCV". Escludevano che l'incidente potesse trovare tutela quale infortunio sul lavoro ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, osservando che il lavoratore non rientrava fra le persone obbligatoriamente assicurate ai sensi dell'art. 1 del T.U., non essendo addetto ad alcuna macchina, apparecchio o impianto, ossia a quelle fonti di pericolo espressamente considerate come rilevanti dal citato d.P.R. 3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, illustrato con memoria, CH SC. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) resiste con controricorso. Motivi della decisione La difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Deduce che l'infortunio occorso al signor SC è avvenuto a causa dell'attività lavorativa da questi espletata, rinvenendo l'unico suo fatto genetico nella visita da questi effettuata, per necessari motivi di lavoro, nell'edificio scolastico. Evidenzia, quindi l'erroneità delle difese di controparte, che aveva sostenuto che l'evento non era collegato ad un atto di lavoro ma a cause del tutto accidentali ed autonome rispetto al lavoro stesso. Sottolinea che la normativa legale tutela il lavoratore non solo quando l'infortunio sia accaduto a causa del lavoro, ma anche quando lo stesso abbia avuto luogo semplicemente in occasione della prestazione lavorativa. Ricorda che è stata riconosciuta, con orientamento giurisprudenziale consolidato, la indennizzabilità dell'infortunio in itinere, quello cioè occorso al lavoratore nel percorrere la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro. Assume che la categoria di appartenenza del lavoratore (operaia o impiegatizia) rileva solo in termini di calcoli di matematica attuariale, onde consentire all'INAIL una valutazione dell'incidenza percentuale dei vari tipi di infortunio rispetto alle diverse categorie. Il ricorso non è fondato. Lo stesso si dilunga nel tentativo di dimostrare che i giudici di merito hanno malamente escluso la ricorrenza della causa o della occasione di lavoro, non considerando che il lavoratore si è ferito in una operazione resa necessaria dall'attività che gli era stata imposta, ma non censura quella che è stata la effettiva ragione del rigetto della domanda: il non essere il signor CH SC persona soggetta alla tutela assicurativa di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che lo stesso non era addetto ad alcuna macchina, apparecchio o impianto considerati dall'art. 1 del T.U. come rilevanti ai fini dell'insorgenza dell'assicurazione. Ne consegue la inammissibilità delle censure proposte con il ricorso per cassazione, in quanto rivolte contro una ratio decidendi estranea alla sentenza impugnata. Può aggiungersi che il sistema dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro muove, in effetti, dall'individuare (art. 1) le persone assicurate (quelle “addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti”), per poi definire l'infortunio (art. 2) e la malattia professionale (art. 3) indennizzabili, nonché le persone comprese nell'assicurazione (artt. 4 e 5). La stessa indennizzabiltà dell'infortunio cd. in itinere, già riconosciuta per effetto di interpretazione giurisprudenziale, è stata prevista con l'art. 12 5 del d. leg.vo 23 febbraio 2000, n. 38, ma solo nei confronti delle "persone assicurate". Per tutto quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile. Si ritiene equo compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003. Il co estensore Il Presidente Vincents Miles . Vilene Boun 3 7 ' - L 8 L - E 1 . D S 1 IL CANCELLIERE E I P S O S B N I Depositato in Cancelleria G I E N G D D G E oggi, 25 LUG. 2003 L O A A T A S A O D O T L T P L I , E M R O I I D R D A T IL CANCELLIERE S D I O E G E T Jilune Brun R N E S E 6