Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
La mancata previsione di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è rilevante ai fini della configurabilità, in relazione a tale oggetto, di reati concernenti le armi, in quanto la nozione di arma è fissata dalla legge ed è collegata a determinati requisiti, riferiti alla potenzialità offensiva. (Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha qualificato come arma comune da sparo un'arma a gas precompresso, munita di cartucce, in grado di scaricare una corrente di 50.000 volt pulsante, prodotta con il nome "Intelligent SelfDefense").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2010, n. 23861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23861 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI OV - Presidente - del 26/05/2010
Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 535
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 2663/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI OV RC, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 20.5.2008 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO OV, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 8.10.2001 del Tribunale di Locri nella parte in cui aveva dichiarato LI OV RC responsabile del reato continuato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 commesso il 14.10.2000, e, riconosciuta l'attenuante dell'art. 5 della medesima legge, rideterminava la pena in sei mesi di reclusione e Euro 60,00 di multa. Confermava la confisca.
Il fatto aveva riguardo alla detenzione di un'arma a gas precompresso, funzionante e munita di quattro cartucce, in grado di scaricare una corrente di 50.000 volt pulsante, prodotta dalla soc. Aiser Traser con il nome "Intelligent SelfDefense", che la Corte d'appello riteneva rientrare, considerata la potenzialità offensiva, nella categoria delle armi comuni da sparo, pur in assenza di sua catalogazione.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione della legge processuale, con riferimento alla citazione per il giudizio d'appello di uno solo dei due difensori di fiducia dell'imputato, avvocato Signati, e alla correlata omessa citazione del condifensore avvocato Antonio Mazzone;
conseguente nullità del dibattimento d'appello e della sentenza impugnata.
2.2. violazione delle legge sostanziale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato contestato;
si deduce, in particolare, che erroneamente la Corte d'appello aveva affermato l'irrilevanza della non inclusione dell'arma detenuta dal ricorrente nel catalogo delle armi comuni da sparo, dal momento che la nozione di arma, costituendo elemento normativo della fattispecie non può che essere individuata mediante il rinvio ricettizio al catalogo nazionale;
2.3. assoluta mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo d'appello, con il quale s'era invocata l'assoluzione del ricorrente per difetto dell'elemento soggettivo del reato, in base ad allegazioni che dimostravano inequivocabilmente l'errore scusabile e la sua buona fede (l'arma era stata regolarmente e pubblicamente acquistata e imbracata senza problemi sull'aereo; le autorità americane e italiane non avevano mosso alcuna obiezione, pur avendo visionato l'arma; il ricorrente aveva avuto assicurazione della legittimità della detenzione ad opera dell'autorità amministrativa e con l'atto d'appello s'era chiesta prova testimoniale sul punto);
2.4. mancata assunzione di prova decisiva e omessa risposta alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale articolata con l'atto d'appello e volta a dimostrare mediante prova testimoniale che al controllo doganale di Roma e Reggio Calabria la pistola era stata esaminata dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, che non avevano rilevato irregolarità;
2.5. omessa declaratoria della prescrizione a seguito del riconoscimento dell'attenuante della L. n. 685 del 1967, art.
5. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene la nullità del giudizio d'appello a causa del mancato avviso ad uno dei due difensori dell'imputato, è da ritenere infondato.
Alla luce dei principi affermati da S.U. n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, la nullità di ordine generale, a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, ovvero prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o anche giudizio) presume la rinuncia all'eccezione.
E il ricorrente non allega che l'altro difensore ritualmente avvisato, o il suo sostituto, ha tempestivamente prospettato alla Corte d'appello l'irritualità, che risulta al contrario denunziata per la prima volta con il ricorso.
2. Il secondo motivo, con il quale si sostiene che la pistola non poteva considerare arma perché non era inclusa nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, è manifestamente infondato. La inclusione dell'arma nel catalogo nazionale non ha effetto "costitutivo".
La nozione di arma è fissata difatti dalla legge ed è collegata, anche per le armi a gas precompresso, a determinati requisiti, riferiti alla potenzialità offensiva e sussistenti nel caso di specie. La redazione e l'aggiornamento del catalogo delle armi nazionali da sparo costituiscono invece provvedimenti attuativi della Pubblica amministrazione e sono questi che, in tanto possono trovare applicazione, in quanto alla legge siano conformi: non potendo certamente sovrapporsi ad essa sostituendola (tra molte, sez. 1^, n. 27783 del 11/05/2006, Martino e ivi citate).
3. Il terzo motivo e il quarto motivo sono intimamente connessi e, ancorché al limite dell'inammissibilità, sono da ritenere infondati.
Lamenta il ricorrente l'omessa risposta della Corte d'appello alla deduzione circa la sua buona fede e la mancata assunzione, in appello, di prova sul punto.
In realtà l'errore evocato cade sulla stessa nozione di arma a fini penali, dunque su circostanza che, anche ammessa l'ignoranza, non avrebbe efficacia esimente ai sensi dell'art. 5 c.p.. È di tutta evidenza, inoltre, che essendo la riconducibilità della pistola in esame alla nozione di arma da sparo collegata alla effettiva potenzialità offensiva, l'esame superficiale dell'oggetto ad opera di un qualche agente di polizia non bastava certamente a costituire prova della scusabilità dell'errore cui sarebbe in tesi incorso il ricorrente.
L'avvenuto acquisto da parte sua della pistola, in situazione di totale libertà, consente di configurare come assolutamente esigibile, difatti, l'osservanza dell'onere di accertarsi delle concrete caratteristiche dell'oggetto e della sua capacità offensiva.
Può solo aggiungersi che neppure risulta che la prova di cui si chiedeva l'assunzione in secondo grado fosse nuova o successivamente scoperta, come richiede l'art. 603 c.p.p., comma 2. 4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, concernente la prescrizione.
Il fatto è del 14.10.2000 e la sentenza di primo grado del 2001. S'applicano dunque le regole precedenti la legge n. 251 del 2005 e il termine massimo di prescrizione per il reato per cui è intervenuta condanna era di quindici anni (trattandosi di delitto punito ai sensi della L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 con la pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione) ne' rileva il riconoscimento dell'ipotesi della L. n. 895 del 1967, comma 5 dal momento che la diminuzione di pena per le attenuanti andava calcolata, ai fini della prescrizione, nei termini minimi e dunque, in relazione alla circostanza di cui si parla, nella misura di un giorno.
5. Conclusivamente il ricorso va nel suo complesso rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010