Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ee 59803 - Interessi R.G. 9471/1998 Udienza del 12.12.2002 Oggetto: PE e IL ESENTE DA REGISTRAZIONE attivi su crediti d'imposta AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAN. ALL.MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 07 922/03 SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrați Dott. Giovanni Paolini Con 17374 Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Michele D'Alonzo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari " Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila CORTE SUPREMA DI Z ha pronunciato la seguente CAMPIONE LIV SENTENZA 59803 sul ricorso proposto dalla The Bank of New York, già Irving Trust Company, filiale di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Roma, via Po n. 9, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- Ri
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 27, n. 56/27/1997, del 17.3/14.4.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2002 4613 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
udito l'avv. Napolitano per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado la Irving Trust Company (ora the Bank of New York, filiale di Milano) impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio II. DD. di Milano aveva rettificato ai fini PE ed IL il reddito dichiarato dalla società per l'anno 1982, eccependo: a) la indeducibilità della somma di lire 1.582.739.000 per spese di regia in quanto non inerenti;
b) l'omessa contabilizzazione di lire 116.050.000 per interessi attivi su crediti d'imposta. Con sentenza n. 7312/01/96 la Commissione accoglieva il ricorso sul punto a) respingendolo per il rilievo sub b). La decisione della sentenza veniva appellata sia dall'ufficio sia dalla società. Con sentenza n. 56/27/1997 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado. Osservava il giudice di appello che la tassabilità degli interessi sui crediti d'imposta é ora prevista esplicitamente dall'art. 56 del d.p.r. 917/1986, norma peraltro non retroattiva e quindi non applicabile nel caso di specie. Tuttavia, se nella vigenza del d.p.r. 597/1973 la tassabilità di detti interessi quali redditi di capitale doveva escludersi per la loro natura compensativa {art. 41 lettera i) del decreto citato}, la loro imponibilità doveva egualmente affermarsi per la loro qualità redditi d'impresa (artt. 52, 55 e 74 del d.p.r. 597/1973). La contribuente, d'altra parte, aveva affermato ma non dimostrato che i crediti d'imposta in questione si riferivano quasi esclusivamente a crediti I.V.A. rimborsabili trimestralmente e sui quali non maturano interessi. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la contribuente enunciando due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli atti 41 lettera i) e 44 del d.p.r. n. 597/73, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto tassabili gli interessi percepiti sui crediti d'imposta richiamandosi agli artt. 52, 55 e 74 del d.p.r. 597/1973. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce l'omessa pronunzia e il difetto di motivazione sul punto decisivo della controversia della eccepita nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
2. L'Amministrazione finanziaria deduce l'infondatezza del primo motivo del ricorso per le esaurienti argomentazioni contenute nella sentenza di appello;
eccepisce poi l'inammissibilità del secondo motivo perché non dedotto con il ricorso introduttivo e comunque la sua infondatezza perché l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato.
3. Il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi preliminarmente sul piano logico- giuridico, é inammissibile perché con il ricorso introduttivo non é stata dedotta, in ordine al punto sub b), la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
tale censura era stata infatti avanzata esclusivamente in ordine al rilievo sub a), di guisa che i giudici di merito non avevano motivo di esaminarla con riferimento a quello sub b), l'unico oggetto del ricorso per cassazione. Per quanto concerne il 1° motivo, si osserva che é giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi condividendone le argomentazioni, che nel vigore del regime di cui al d.P.R. 597/1973 gli interessi maturati sui crediti d'imposta vantati dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria non vanno inclusi nel reddito imponibile in quanto, per la loro natura meramente compensativa, non sono qualificabili né come 3 reddito di capitale né come reddito d'impresa (Cass. n. 3861/2002; Cass. n. 9510/1999;Cass. n. 3574/1995; Cass. 12318/1995; Cass. n. 7091/1990). D'altra parte, non é applicabile retroattivamente l'art. 56 del d.P.R. 917/1986, ai sensi del quale tutti gli interessi conseguiti dal soggetto che produce reddito d'impresa sono soggetti a tassazione, perché detta innovazione opera retroattivamente per i precedenti periodi d'imposta, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 42/1988, solo ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto d.P.R. 917/1986. Nel caso di specie tale conformità non sussiste, tanto che é stato emesso avviso di accertamento in rettifica da parte dell'Ufficio in merito alla tassabilità degli interessi attivi sui crediti d'imposta. Consegue l'accoglimento del ricorso per la fondatezza del 1° motivo, la cassazione della sentenza impugnata e l'annullamento, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., dell'avviso di accertamento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, annulla l'avviso di accertamento. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 12.12.2002. H Presidente с чего приет Il Consigliere est. CANCELLIERE dott. Luigi Riitano DEPORTATA IN CANCELLERIA 20 MAG. 7003 gh: IL CANCELLIERE dag Luigi Riitano 4