Sentenza 20 marzo 2012
Massime • 2
L'avvenuta abolizione per effetto dell'art. 14, comma settimo, legge n. 183 del 2011, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, già previsto dall'art. 7 legge n. 110 del 1975, considerata la funzione meramente ricognitiva e formale delle iscrizioni in esso contenute, non ha affatto come conseguenza di escludere la qualità di arma comune da sparo di quelle in esso contemplate, facendole rientrare nella categoria delle armi da guerra.
In materia di reati concernenti le armi, anche a seguito della modifica dell'art. 2 legge n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma primo lett. a) D.Lgs. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), le cartucce calibro 9 x 19 devono considerarsi munizioni da guerra, in quanto destinate esclusivamente alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2012, n. 12737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12737 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/03/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 284
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 28753/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL NC, nato a [...] il [...];
TI RM, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza in data 26/01/2011 della Corte di appello di Messina nel proc. n. 702/2010. Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 20 marzo 2012, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dell'imputato EL, avvocati Carlo Autru Ryolo e Pasquale Ciampa, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato LI, avvocato Vincenzo Di Mauro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26 gennaio 2011 la Corte di appello di Messina, in riforma solo quoad poenam della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa sede emessa il 7 maggio 2010, all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena di anni sette e mesi otto di reclusione, per ciascuno, inflitta a EL NC e LI RM, ad anni sei e mesi quattro di reclusione nei confronti del EL e ad anni sei di reclusione nei confronti del LI, per i reati di concorso in detenzione e porto di due armi comuni da sparo, entrambe con matricola abrasa e perciò clandestine (una pistola Beretta calibro 7,65 e una pistola Beretta calibro 9, quest'ultima con colpo in canna e otto nel serbatoio, alterata nelle sue caratteristiche strutturali per l'applicazione di un silenziatore artigianale: capi 1, 3 e 5);
concorso in detenzione e porto di una terza arma con matricola abrasa, qualificata da guerra con munizionamento militare (pistola semiautomatica Tanfoglio con nove cartucce calibro 9x19 mm, marca G.F.L: capi 2 e 4); concorso nella detenzione e porto di tutte le suddette pistole quali armi clandestine (capi 6 e 7); concorso nel delitto di ricettazione delle medesime armi e dell'autovettura Toyota, provento di furto, nella disponibilità degli imputati al momento dell'accertamento dei fatti (capi 9 e 10); concorso nel delitto di resistenza ai carabinieri di Giardini Naxos per sottrarsi al loro controllo, prima fuggendo ad alta velocità a bordo dell'autovettura Toyota guidata dal EL e, successivamente alla collisione con l'automobile dei verbalizzanti, scappando a piedi e opponendosi con violenza ai militari, cercando il EL di impugnare una delle suddette tre pistole, tutte portate sulla sua persona, e il LI di impossessarsi dell'arma in dotazione di uno dei verbalizzanti con il quale ingaggiava una colluttazione (capo 8) (reati commessi e accertati, in Giardini Naxos, il 5 gennaio 2010).
A sostegno della decisione i giudici di merito hanno addotto l'accertato possesso delle armi, materialmente detenute dal solo EL ma ascrivibili anche al LI, in un contesto indicativo di atti preparatori alla commissione di una rapina in danno di un ufficio postale di Giardini Naxos, nei pressi del quale i due imputati, prima dell'apertura mattutina dell'ufficio, erano stati notati in atteggiamento sospetto, al punto che il direttore aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ritardato l'apertura della sede. All'arrivo dei carabinieri gli imputati si erano dati a precipitosa fuga a bordo dell'autovettura Toyota con la quale erano arrivati e, nel corso dell'inseguimento, entrati in collisione con il veicolo dei verbalizzanti, avevano lasciato il mezzo ed erano scappati a piedi;
una volta raggiunti dai carabinieri, avevano loro opposto violenta resistenza, il EL cercando di estrarre MA che teneva sotto la cintura dei pantaloni e il LI tentando di strappare dalla fondina del suo antagonista la pistola di ordinanza, ma i verbalizzanti erano riusciti a bloccare ed ammanettare entrambi.
2. Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il EL sia il LI: il primo deduce tre motivi di ricorso e uno nuovo depositato il 2 marzo u.s.; il secondo propone un solo motivo.
3.1. Con il primo motivo il EL lamenta l'inosservanza delle disposizioni penali di cui alla L. n. 895 del 1967, e la mancanza e/o l'illogicità della motivazione nella parte in cui la corte di appello ha confermato la sua responsabilità per i delitti di detenzione e porto di arma da guerra e relativo munizionamento. Il giudizio della corte di merito avrebbe acriticamente fatto proprio quello del giudice di primo grado, a sua volta fondato sull'apodittica qualificazione della pistola semiautomatica, marca Tanfoglio, 9x19, come arma da guerra, secondo la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ed espletata dal R.I.S. (Reparto investigazioni scientifiche) dei carabinieri di Messina, senza che il giudice di appello abbia preso in alcuna considerazione i motivi di impugnazione e le critiche con essi sollevate alla detta qualificazione. Questa sarebbe contraria anche alle nuove disposizioni in materia di armi e, segnatamente, al nuovo testo della L. n. 110 del 1975, art. 2, come modificato dalla L. n. 204 del 2010, che, con riguardo ai casi in cui è consentita la fabbricazione, l'importazione e la vendita di armi da fuoco corto semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, richiede la licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 31 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
disposizione, quest'ultima, che si riferisce alle armi comuni da sparo.
Riguardo alle munizioni 9x19 mm., essendo di libero commercio, non avrebbero dovuto essere considerate munizioni per armi da guerra.
3.2. Con il secondo motivo il EL deduce la violazione di legge in relazione alla contestata e riconosciuta recidiva reiterata infraquinquennale, ai sensi dell'art. 99 cod. pen., comma 4, sebbene dal suo certificato penale, che ha allegato al ricorso, non risulti alcun precedente accertamento giudiziale di recidiva nei suoi confronti.
3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'entità della pena Irrogata, superiore al minimo edittale.
3.4. Con ulteriore nuovo motivo il EL invoca l'applicazione dei sopravvenuto L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", che ha abrogato, a partire dal 1 gennaio del corrente anno 2012, la L. n. 110 del 1975, art. 7, che prevedeva il "Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo".
Trattandosi di norma integratrice del precetto penale che introdurrebbe una disciplina più favorevole in materia di armi da guerra, per l'individuazione delle quali non sarebbe più sufficiente il fatto di non essere comprese nel detto catalogo, imponendosi Invece un accertamento in concreto della loro effettiva potenzialità offensiva e della rispondenza ai requisiti indicati nella L. n. 110 del 1975, cit., art. 1, accertamento nel caso in esame completamente omesso, ne deriverebbe la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, al fine di operare la corretta qualificazione dell'arma in aderenza alle sue specifiche caratteristiche, corrispondenti, secondo il ricorrente, a quelle di una pistola a funzionamento semiautomatico inserita nell'elenco delle armi comuni da sparo di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 1, lett. f).
E analoghe considerazioni valgono, ad avviso del ricorrente, anche per le munizioni calibro 9x19, peraltro da escludere da quelle da guerra pure ai sensi della L. n. 110 del 1975, cit., art. 2, comma 4, non rispondendo, quelle in sequestro, ad alcuna delle qualità ivi Indicate per essere qualificate come tali.
4. Passando al ricorso di LI RM, con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge penale e il difetto di motivazione per essere stato ritenuto concorrente con il EL nella detenzione e porto delle armi comuni da sparo, con matricola abrasa;
nella detenzione e porto dell'arma da guerra, anch'essa clandestina, con relativo munizionamento;
nella ricettazione di tutte le predette armi e nell'alterazione della pistola Beretta, calibro 9, cui era stato applicato un silenziatore artigianale. Non impugna, invece, i capi della sentenza che hanno confermato la sua responsabilità per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione dell'autovettura di provenienza furtiva su cui si trovava insieme al EL.
Ad avviso del ricorrente non basterebbe la semplice consapevolezza della detenzione e porto di armi da parte di altri a configurare la responsabilità concorsuale a carico di chi non abbia avuto alcun rapporto con le medesime armi.
Nel caso in esame, la corte di appello non avrebbe giustificato le ragioni per cui, sebbene le armi siano state trovate tutte indosso al EL, di esse dovesse rispondere anche il LI, senza che fosse emersa la loro disponibilità da parte del ricorrente. Le argomentazioni in contrario, contenute nella sentenza impugnata, costituirebbero mere ipotesi congetturali del giudice non assurgenti alla dignità di prova e, pertanto, la sentenza dovrebbe essere annullata con tutti i consequenziali provvedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi sono infondati.
3.1. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore del EL è privo di pregio.
La qualificazione della pistola semiautomatica, marca Tanfoglio, mod. TA 90, come arma da guerra è fondata, nelle due conformi sentenze di merito, sui seguenti elementi: a) apprezzamento della sua spiccata potenzialità offensiva, all'esito di "un'attenta disamina delle connotazioni oggettive dell'arma", da parte degli esperti del reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri, in sede di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero (c.f.r. pag. 9 della sentenza di primo grado e il richiamo della relazione dei R.I.S. a pag. 2 della sentenza di appello); b) capacità di esplodere cartucce costituenti munizionamento da guerra, calibro 9 x 19 mm. e anche 9 x 21 mm., poiché la canna originaria della pistola in calibro 9 x 19 mm. era stata sostituita con una canna in calibro 9 x 21 (v. pagg. 2- 3 della sentenza di appello).
Nella sentenza impugnata, quindi, la classificazione della pistola Tanfoglio come arma da guerra o tipo guerra è giustificata non solo dalla valutazione del R.I.S. che il ricorrente assume apodittica, ma altresì dall'idoneità della medesima pistola ad utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra.
A quest'ultimo riguardo il ricorrente si limita ad affermare lapidariamente che le cartucce calibro 9 x 19 mm. sono in "libero commercio" e, quindi, "non possono considerarsi assolutamente munizioni per armi da guerra" (v. pag. 4 del ricorso a firma dell'avvocato Autru Ryolo); al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto come munizioni da guerra quelle recanti il calibro 9 x 19 mm. o calibro 9 lungo, dove la prima cifra indica la misura del diametro massimo della circonferenza del proiettile e la seconda la lunghezza del bossolo che corrisponde alta lunghezza della camera di cartuccia dell'arma (Sez. 1: n. 35106 del 31/05/2011, dep. 28/09/2011, Fanale, Rv. 250789; n. 19413 del 22/04/2008, dep. 15/05/2008, Tofani, Rv. 240284; n. 21611 del 07/04/2004, dep. 06/05/2004, Tuccimei, Rv. 228210; n. 2360 del 28/11/1985, dep. 22/03/1986, Venezia, Rv. 172213; n. 2443 del 17/02/1984, dep. 17/03/1984, Cerone, Rv. 163182). Nè siffatta qualificazione delle cartucce calibro 9 x 19 come munizioni da guerra è smentita, secondo l'errata tesi in diritto del ricorrente, dal novellato testo della L. 18 aprile 1975, n. 110, art.2, comma 2, come integrato con l'ultimo periodo introdotto dal D.Lgs.26 ottobre 2010, n. 204, art. 5, comma 1, lett. a), recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in vigore dal 1 luglio 2011.
E, invero, la predetta modifica legislativa, vietando "la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9 x 19 parabellum", salvo che le medesime armi "siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione", conferma inequivocabilmente la qualificazione come munizioni da guerra delle cartucce calibro 9 x 19 parabellum per la loro legittima destinazione esclusivamente alle Forze armate o ai Corpi armati (come la Polizia) dello Stato, e, con essa, la natura di armi tipo guerra delle pistole ancorché semiautomatiche, come quella contestata nel presente processo, che possono utilizzare le medesime munizioni calibro 9 lungo (9 x 19 e 9 x 21), ai sensi della L. n. 110 del 1975, cit, art. 1, comma 2,.
Alla luce delle considerazioni che precedono è, infine, del tutto ininfluente la sopravvenuta abolizione, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, già previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 7, in forza della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, comma 7, considerata la funzione meramente ricognitiva e formale dell'iscrizione delle armi nel suddetto catalogo, certamente non costitutiva della qualità di arma comune da sparo di quella in esso inserita ne', specularmente, idonea ad escludere la medesima qualità per le armi in esso non contemplate facendole rientrare, secondo l'erronea tesi del ricorrente, nella categoria delle armi da guerra (c.f.r., per tutte, sulla funzione del catalogo, Sez. 1, n. 23861 del 26/05/2010, dep. 22/06/2010, Gannilivigni, Rv. 247944).
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dal EL è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha già affermato che "la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice" (Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, dep. 18/05/2010, Arullani, Rv. 247089; Sez. 5, n. 41288 del 25/09/2008, dep. 05/11/2008, Moccia, Rv. 241598).
Ne discende l'irrilevanza, nel caso in esame, dell'asserita non riconosciuta recidiva nelle precedenti sentenze di condanna subite dal EL, affermazione peraltro neppure conforme a quanto si legge nel certificato penale del ricorrente (c.f.r. sentenza iscritta sub n. 11 della Corte di appello di Roma in data 8/02/2008, irrevocabile il 23/09/2008, in cui risulta contestata e riconosciuta la recidiva di cui all'art. 99 cod. pen., comma 1, valutata in regime di equivalenza alle applicate circostanze attenuanti generiche). 3.3. È, inoltre, inammissibile il terzo motivo di gravame in punto di dosimetria della pena, avendo il giudice di merito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, adeguatamente motivato sia la negazione delle invocate circostanze attenuanti generiche per i numerosi e gravi precedenti penali del EL e per le modalità della sua condotta indicative di una non comune capacità delinquenziale;
sia l'entità della pena in concreto inflitta, considerata la condizione di latitante del EL al tempo dei fatti, e la circostanza che le armi da utilizzare nell'azione criminale da attuare insieme al LI erano state messe a disposizione dallo stesso ricorrente.
3.4. Il nuovo motivo di ricorso, proposto dall'avvocato Pasquale Ciampa, attinente agli effetti dell'abrogazione del "Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo" sulla ritenuta responsabilità del EL per detenzione e porto di arma da guerra clandestina (capi 2 e 4), è stato già esaminato e ritenuto infondato nell'analisi del primo motivo di impugnazione, come illustrato nel precedente n.
3.1. cui si rinvia.
4. Anche il ricorso presentato da LI RM è infondato. La sentenza impugnata, come già quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con motivazione adeguata e coerente, scevra da illogicità ed errori giuridici, da ampia ragione del ritenuto concorso del LI in tutti i reati in materia di armi attribuiti al EL e non solo nel delitto di ricettazione dell'autovettura Toyota, con la quale i due imputati raggiunsero l'area antistante l'ufficio postale di Giardini Naxos e fuggirono all'arrivo dei carabinieri, e nel reato di resistenza agli stessi carabinieri inseguitori ai quali il LI si oppose violentemente, tentando addirittura di impossessarsi dell'arma di ordinanza del carabiniere che cercava di bloccarlo.
La disciplina del concorso di persone nel reato esige in ciascuno degli agenti l'elemento psichico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui, ma non il compimento, da parte di ognuno, dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione;
sicché il concorso nella detenzione e o nel porto di armi non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia in materiale contatto con la cosa (Sez. 1, n. 8389 del 07/07/1992, dep. 24/07/1992, Rendina, Rv. 191453).
Nel caso in esame, i giudici del doppio grado del giudizio di merito hanno correttamente messo in rilievo: a) la stretta solidarietà fisica ed operativa tra il EL e il LI, giunti insieme, a bordo della stessa autovettura di provenienza furtiva, nei pressi dell'ufficio postale di Giardini Naxos, prima della sua apertura mattutina;
b) la sosta prolungata di entrambi davanti al medesimo ufficio (il EL in piedi, fuori dal veicolo, coperto da ampio giaccone sotto il quale nascondeva le armi, e il LI seduto nell'autovettura), al punto di suscitare l'allarme del direttore che, prima di aprire la sede al pubblico, richiese l'intervento dei carabinieri;
c) la precipitosa fuga congiunta del LI e del EL, all'arrivo dei militari, e la determinazione di entrambi a sfuggire al controllo al punto che non esitarono ad opporsi violentemente ai verbalizzanti;
elementi tutti, i predetti, ritenuti idonei a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la presenza del LI assieme al EL con le descritte modalità di tempo, luogo e azione fosse una presenza informata e adesiva agli atti preparatori di un'azione criminale, probabilmente in danno dell'ufficio postale, che il latitante, EL, imbottito di armi, si apprestava ad eseguire con l'ausilio e la copertura del compagno, LI.
4. Segue il rigetto di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012