Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2012, n. 12737
CASS
Sentenza 20 marzo 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'avvenuta abolizione per effetto dell'art. 14, comma settimo, legge n. 183 del 2011, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, già previsto dall'art. 7 legge n. 110 del 1975, considerata la funzione meramente ricognitiva e formale delle iscrizioni in esso contenute, non ha affatto come conseguenza di escludere la qualità di arma comune da sparo di quelle in esso contemplate, facendole rientrare nella categoria delle armi da guerra.

In materia di reati concernenti le armi, anche a seguito della modifica dell'art. 2 legge n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma primo lett. a) D.Lgs. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), le cartucce calibro 9 x 19 devono considerarsi munizioni da guerra, in quanto destinate esclusivamente alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2012, n. 12737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12737
    Data del deposito : 20 marzo 2012

    Testo completo