Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
In materia di circostanze attenuanti, la concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato e, quindi, la determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale. La concessione di tali attenuanti è, infatti, la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali - nell'ambito della previsione dell'art. 133 cod. pen. - che, anche in relazione a fatti-reato di rilevante gravità, possono giustificare un'ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1998, n. 9472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9472 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. EP CONSOLI Presidente del 01/07/98
1. Dott. Pasquale LACANNA Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N. 1361
3. " Andrea COLONNESE " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana FERRUA " N. 8920/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE EP, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 14.10.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Cognetti;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.2.1984, emessa in esito giudizio abbreviato, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma dichiarava RE EP colpevole del delitto di bancarotta patrimoniale e documentale, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti e tenuto conto della diminuente del rito, alla pena di anni due di reclusione, con le conseguenziali pene accessorie. All'imputato veniva addebitato, nella sua qualità di socio di fatto della Magic s.r.l. dichiarata fallita, di avere distratto beni sociali per un rilevante importo e di avere sottratto i libri e le scritture contabili obbligatori. A seguito di appello del RE, che chiedeva, in tesi, l'assoluzione per non aver commesso il fatto e, in ipotesi, la derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 14.10.1997, confermava l'impugnata decisione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale deduce violazione dei principi in tema di valutazione della prova in relazione ai reati di bancarotta patrimoniale e documentale, nonché mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'impugnata sentenza ha correttamente delineato il quadro probatorio su cui si basa l'affermazione di responsabilità, specificando che la circostanza che l'imputato abbia svolto la funzione di amministratore della società fallita emerge chiaramente dalla lettura degli atti processuali nonché dalle sue stesse ammissioni fatte al pubblico ministero. Nè la Corte di merito ha trascurato di vagliare e di disattendere motivatamente la tesi difensiva secondo cui le suddette ammissioni sarebbero state fatte dal RE per alleggerire la posizione della figlia RI, anch'essa coimputata in quanto amministratrice della società dal 15.5.1989 al 24.8.1991, rilevando, tra l'altro, che questa ha chiesto e ottenuto di patteggiare la pena nel corso dell'udienza preliminare, mentre gli altri amministratori sono stati rinviati a giudizio del Tribunale, evidenziando altresì che gli episodi distrattivi contestati all'imputato trovano conferma nel versamento di assegni in favore di costui da parte dell'allora amministratore Peruzza, giustificati come pagamento di non meglio qualificati debiti e che le operazioni distrattive non hanno comunque trovato riscontro nelle scritture contabili, redatte in modo da non permettere una fedele ricostruzione della situazione patrimoniale e della dinamica degli affari.
Ciò posto, non sono ravvisabili nella specie le denunciate violazioni degli artt. 191 e 192 c.p.p., atteso che la Corte di merito non fa alcun riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall'imputato al curatore, ma richiama esclusivamente quelle da costui rilasciate al pubblico ministero. Nè, tanto meno, è ravvisabile nella specie il denunciato vizio di mancanza di motivazione in relazione alla valutazione della prova, avendo la Corte di merito puntualmente evidenziato le fonti probatorie in base alle quali ha ritenuto di confermare l'affermazione di responsabilità fatta dal giudice di primo grado nonché le argomentazioni con cui ha disatteso le tesi difensive. Altrettanto adeguatamente motivata risulta l'impugnata decisione in relazione alla ritenuta responsabilità del RE per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, avendo i giudici di appello evidenziato come nella specie l'imputato abbia agito al fine di procurarsi un ingiusto profitto in danno dei creditori, il che integra il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che il reato di bancarotta semplice documentale si risolve nel fatto meramente omissivo, non finalizzato al profitto proprio o altrui e al pregiudizio dei creditori, costituito dalla mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatori o dalla irregolare o incompleta tenuta degli stessi.
Destituita di fondamento è, infine, la dedotta violazione di legge e la dedotta mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, per avere il giudice di appello richiamato la gravità del fatto nonostante che fossero state concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante. La concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato e, quindi, la determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale. La concessione di tali attenuanti è, infatti, la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali - nell'ambito della previsione dell'art. 133 c.p. - che, anche in relazione a fatti reato di rilevante gravità, possono giustificare un'ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie. Correttamente, pertanto, nel caso in esame, il giudice di appello, nonostante siano state concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal primo giudice in considerazione della gravità oggettiva del fatto contestato e della personalità dell'imputato quale emergente dai suoi precedenti penali.
Il ricorso, in quanto infondato, deve perciò essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 1.7.1998. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998