Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 1
La richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato comporta l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti" e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ferme restando le possibilità di integrazione istruttoria dell'interrogatorio dell'imputato e del ricorso ai poteri d'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni della persona offesa prodotte dal P.M. dopo l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato da parte del G.u.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2008, n. 45806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45806 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 08/10/2008
Dott. IPPOLITO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA IG - Consigliere - N. 1266
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 15505/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA VI AT, nata il [...], LL VI nato il [...], GA GE NI, nato il [...], NN ER nato il [...], GI IN EP nato il [...], IZ AR nato il [...] e RA NC EP nato il [...];
avverso la sentenza 19 luglio 2007 della Corte di appello di Palermo, impugnata anche dal Procuratore Generale della Repubblica di Palermo;
nei confronti di:
MA GE VI, nato il [...];
sentenza che ha confermato le statuizioni della decisione 22 febbraio 2006 del G.U.P. del Tribunale di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. IG Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
nonché il difensore di parte civile avv. Cavasino che ha depositato nota spese e conclusioni, cui si è richiamato, ed inoltre l'avv. Oddo, in sostituzione dell'avv. Bonsignore, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per GA ed il rigetto del ricorso del Procuratore generale per MA;
l'avv. Paladino, per MA e RA, l'avv. Tranchida per NN, l'avv. Forti per NA e LL, l'avv. Pellegrino per GI e IZ G. i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1) il presente procedimento è l'esito di un'indagine avviata già nel 1999 e condotta attraverso metodiche investigative tradizionali (specifici servizi di intercettazione telefonica e ambientale, pedinamenti e osservazioni) che hanno consentito l'individuazione di un gruppo di persone inserite in un sodalizio mafioso, operante principalmente nella realtà territoriale di Marsala. Da ciò è nato un primo processo, denominato Progetto Peronospora. Tra i principali Imputati era NC AN, un dipendente del comune di Marsala, individuato come uno degli organizzatori della latitanza dei fratelli AM SO e OM AM e promotore di estorsioni, in danno di imprenditori e commercianti della sua città. Il NC, tratto in arresto, dopo pochi mesi, aveva manifestato la intenzione di collaborare, ammettendo le sue responsabilità anche in merito a numerosi fatti illeciti, ignoti agli investigatori, in tal modo contribuendo in modo significativo alla cattura, avvenuta il 31 gennaio 2003, dei latitanti IN EA e NA LE. Sulla base delle dichiarazioni di NC, sulle attività criminali e sui numerosi fatti di reato cui egli aveva preso parte in prima persona, si procedeva anche ad una rilettura degli esiti delle intercettazioni acquisite nel corso delle precedenti indagini, dando così origine ad un nuovo procedimento, che vedeva il coinvolgimento, tra gli altri, degli odierni imputati.
p.2) la sentenza 19 luglio 2007 della Corte di appello di Palermo. La Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 22 febbraio 2006 appellata da: NA VI, LL VI, NA LE, GA GE NI, NN ER, GI IN EP, IN EA, IZ AR e RA NC EP, nonché impugnata, mediante ricorso, dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di NA IN, NA LE, GA GE NI, IN EA, MA GE VI e IZ AR, ha dichiarato NA IN colpevole del reato associativo a lui ascritto al capo 1) e ne ha ritenuta la continuazione con il reato di associazione di tipo mafioso di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 9 giugno 2000 (irrevocabile il 27 gennaio 2001); ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali NA LE ha riportato condanna con la sentenza impugnata con quelli oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 29 aprile 2004 (irrevocabile il 7 luglio 2006) e il reato associativo per cui lo stesso ebbe a riportare condanna con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 11 ottobre 2002 (irrevocabile il 2 febbraio 2004); ha infine riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati per i quali IZ AR ha riportato condanna con la sentenza impugnata e quelli oggetto della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 23 dicembre 2003 (irrevocabile il 4 maggio 2007),confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando, inoltre, per quanto qui interessa, gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado. La sentenza non risulta impugnata per cassazione dagli imputati NA IN, NA LE e IN EA.
LE SINGOLE POSIZIONI ED I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.
p.1) MA GE VI.
In appello, la posizione di MA, chiamato a rispondere nel presente procedimento del reato di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa Nostra di cui al capo 1) e assolto dal primo giudice, è stata anch'essa investita del ricorso per Cassazione proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, secondo quanto previsto dall'art. 443 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006 anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza 20 luglio 2007. Come avvenuto per il coimputato NA IN, il ricorso del PM è stato convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., stante la connessione tra il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al MA e i reati in ordine ai quali gli altri imputati avevano proposto impugnazione, ed è stato quindi così contestualmente trattato dalla Corte d'appello. La Corte distrettuale, rispondendo ai motivi di impugnazione proposti dal Pubblico ministero, ha ribadito le conclusioni del primo giudice, il quale aveva valutato gli elementi probatori, emersi nelle indagini, insufficienti a dimostrare la stabile partecipazione dell'imputato MA al sodalizio mafioso.
p.1.1) l'impugnazione del Procuratore generale di Palermo
contro
MA GE VI.
Con un unico motivo la parte pubblica deduce vizio di motivazione della decisione di assoluzione, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
Il ricorrente, dopo aver premesso che le indicazioni di prova a carico del MA si articolano su tre temi fondamentali e cioè:
1) i suoi rapporti con esponenti mafiosi latitanti;
2) il riferimento all'imputato contenuto in una missiva a firma di NA IN, esponente di primo piano della cosca di Mazara del Vallo;
3) l'interessamento dell'imputato alle sorti elettorali di tale Costa VI, candidato alle elezioni regionali del 2001; sostiene che su ciascuno di tali temi di prova, la Corte territoriale ha offerto "letture ingiustificatamente riduttive e manifestamente illogiche, sì da pervenire al contestato giudizio di assoluzione". Su ciascuno di tali punti il Procuratore generale si diffonde in una serie di critiche che toccano:
a) i criteri di valutazione adottati e la scarsa rilevanza di altri dati invece valorizzati al fine della decisione di assoluzione;
b) l'omessa spiegazione di alcune condotte sospette o lo scarso rilievo date ad altri comportamenti del MA finalizzati alla promozione della sua attività nel settore vitivinicolo;
c) l'insignificanza che è stata attribuita ad alcuni elementi, da considerarsi invece come sintomi di appartenenza al sodalizio (nonostante la non conoscenza del NA) soprattutto in ordine alla elezione del Costa, caldeggiata dal NA ed agli altri eventi elettorali;
d) la svalutazione della dichiarazioni del collaboratore di giustizia NC AN anche in ordine alla candidatura del Sindaco di Marsala.
Il motivo è, nelle sue plurime articolazioni, inammissibile. Al riguardo occorre subito precisare che le considerazioni del ricorrente tendono ad offrire una propria ricostruzione dei fatti. Esse deducono, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato;
ma è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, ricorso Toffolo). In buona sostanza, la specificità della disposizione di cui all'art.606 c.p.p., lett. e), dettata in tema di ricorso per cassazione, al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c). L'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale.
Nè il mancato riferimento a dati probatori acquisiti - come lamentato dal ricorrente - può costituire motivo di ricorso sotto il profilo della omessa motivazione. Infatti, se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può' acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per la omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 1, 13528/1998, CONF. ASN 199803698 RIV. 210148 CONF. S.U. ASN 199100005 RIV. 186998 CONF. S.U. ASN 199600930 RIV. 203428).
La sentenza impugnata (pag. 65 e segg., pagg. 70-90), invero, con calibrate e ragionevoli argomentazioni, ha dato analitico conto della insufficienza dei dati probatori per una affermazione di responsabilità, nei termini prospettati dalla parte pubblica, esaminando compiutamente i profili di responsabilità proposti e correlandoli, in modo adeguato e critico, alle non-risolutive risultanze di colpevolezza, motivando infine, con insindacabile logicità, l'esito valutativo conseguente al peso, ritenuto non decisivo, dei dati offerti dall'Accusa.
Il ricorso del Procuratore generale va pertanto dichiarato inammissibile.
p.2) NA VI AT e LL VI.
I due ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 44 unitamente a GA e NA LE (quest'ultimo non ricorrente). Con un primo motivo i ricorrenti deducono genericamente "omessa o errata applicazione di legge", rilevando in sostanza un vizio di motivazione in ordine alla decisione di responsabilità, fondata su prassi comportamentali "veramente inspiegabili e fuori da ogni logica".
Con un secondo motivo di impugnazione (indicato come terzo) il ricorrente lamenta ancora difetto di motivazione in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Entrambe le doglianze, per come proposte e sviluppate, sono palesemente inammissibili.
Quanto al primo motivo, va infatti ribadito che le censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non sono proponibili in questa sede (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di NC e Cass. S.U. 24 settembre 2003 Petrella), perché la Corte di cassazione non può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, dato che il loro vaglio critico è di esclusiva competenza del giudice di merito, con la conseguenza che l'eventuale prospettato "difetto di logicità": a) deve riferirsi alla mera correttezza del discorso giustificativo della decisione, e non al suo contenuto valutativo, come preteso nel ricorso;
b) deve essere unicamente riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione.
Per ciò che attiene alla seconda censura, va osservato che la sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come quella di specie - non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Penale sez. 6, 7707/2003, Rv. 229768, Anaclerio). Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi va accompagnata la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile Comune di Marsala che si reputa congruo liquidare in Euro 2.000 oltre I.V.A. e C.P.A.. p.3) GA GE NI.
Con la sentenza impugnata il GA è stato ritenuto colpevole dei reati di sequestro di persona e tentata estorsione in danno di RA NC (capi 34 e 35), del reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 44 nonché del reato di bancarotta fraudolenta aggravata di cui al capo 47.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione all'art.192 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 4 e art. 605 c.p., comma 1, art. 629 c.p., comma 2 per i capi 34 e 35. In particolare ci si duole, prospettando vizio di motivazione apparente, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NC AN siano state utilizzate senza il rispetto delle regole che impongono la rigorosa indagine dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del "delatore" e senza apprezzare, a contrario, "le peculiari difformità" rilevate tra il dictum del pentito e le attività tecniche in punto di movimenti dell'imputato il giorno del sequestro. Con secondo motivo si prospetta ancora violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., comma 4, art. 195 c.p.p., comma 7 e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies
(capo 44), sempre con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia per le ricorrenti difformità descrittive, ritenute al contrario come mere imprecisioni, e per violazione del disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 7 (cfr. pagg. 24 e 27 sentenza Corte di appello).
Entrambi i motivi sono infondati e l'impugnazione va rigettata con aggravio di spese per il ricorrente.
Per ciò che attiene alla violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 7 mette conto di rammentare che la Corte distrettuale ha ritenuto infondato il rilievo, sollevato nei motivi di appello, circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del NC, in merito alla provenienza di parte del denaro utilizzato per l'acquisto della discoteca da parte del GA. In realtà, per i giudici di merito, risulta evidente, dalla lettura complessiva delle dichiarazioni del collaborante che egli, in diversi passi dei suoi interrogatori ha fatto riferimento ad una ripetuta attività svolta in prima persona per la raccolta del denaro da destinare proprio all'acquisto della discoteca anche per conto del GA (in particolare il NC, sentito il 11 marzo 2002, aveva riferito che fu proprio il GA a mandarlo da tale Valenti per ottenere un prestito di L. 20 milioni, da lui stesso restituito in parte con il denaro ricevuto dall'On. PI IZ in occasione delle elezioni regionali del 2001),come pure aveva riferito, per averlo appreso, sia nel corso di riunioni interne alla cosca, che direttamente dallo stesso NA, del diretto interesse del GA agli investimenti operati nella discoteca, e alle aspettative di futuri utili. Il motivo quindi non ha pregio. In ogni caso, entrambe le doglianze, per la parte residua, sono finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e sono pertanto sono inammissibili, risolvendosi esse nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo;
SENT. 0 7569/1999, Jovino, CONF. ASN 199610751 RIV. 206335 - CONF. ASN 199801354 RIV. 210658,CONF. ASN 199707113 RIV. 208241 - CONF. ASN 199800803 RIV. 210016 CONF. S.U. ASN 199600930 RIV. 203428 - VEDI S.U. ASN 199706402 RIV. 207944). Con un terzo motivo il ricorso rileva violazione di legge sostanziale con riferimento al R.D. n. 267 del 1942, art. 216 commi 1 e 2 e art. 219 (capo 47) in quanto il GA, socio accomandante, poteva rispondere nei limiti della quota conferita, e non essendo mai stato dichiarato il suo fallimento egli non poteva rispondere della contestata bancarotta fraudolenta, essendo da escludere, cosa invece affermata dai giudici di merito che egli fosse un amministratore di fatto.
Anche questo assunto è del pari privo di fondamento.
La responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può essere ricollegata a due diverse situazioni: a) come socio divenuto illimitatamente responsabile, per essersi indebitamente ingerito nell'amministrazione della società, attraverso la sua dichiarazione di fallimento in sede di estensione ai sensi della L. Fall., art. 147, comma 2, venendo così a possedere, con lo "status" di fallito la necessaria qualifica soggettiva;
b) come amministratore di fatto della s.a.s. dichiarata fallita, a prescindere dallo "status" di fallito, bastando a conferirgli la soggettività attiva l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale, com'è previsto dalla L. Fall., art. 223. Nel primo caso la sua responsabilità trova fondamento nel capo primo, titolo sesto della L. Fall., (reati commessi dal fallito, artt. 216 e 222); nel secondo caso, nel capo secondo dello stesso titolo reati commessi da persone diverse dal fallito, artt. 223 e 235 - di cui l'amministratore (ufficialmente investito della carica o amministratore di fatto) è diretto destinatario. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale, nella quale la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza della mancata estensione del fallimento agli imputati, dal momento che la responsabilità penale era stata configurata sotto il secondo dei due profili enunciati sopra: Sez. 5, 2637/1994, Rv. 197282, Cumani, Conf. sez. 5, n. 180, C.C. 1 febbraio 1994, Santopietro Massime precedenti Vedi: Rv. 141512 Rv. 176626 ).
L'amministratore di fatto di una società in nome collettivo può quindi essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta quale diretto destinatario della L. fall., art. 223, che riguarda tutte le società dichiarate fallite, comprese quelle personali, indipendentemente dalla dichiarazione personale di fallimento, che può intervenire ai sensi della L. Fall., art. 147 cpv. (Sez. 5, 12496/1994, Rv. 200437, De Negri, Massime precedenti Conformi: Rv. 197282).
p.4) NN ER.
L'imputato è stato ritenuto colpevole dei reati di detenzione e spaccio di stupefacenti di cui ai capi 42 e 43 della rubrica, esclusa l'aggravante del D.Lgs. n. 152 del 1991, art.
7. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 530 c.p.p.. In particolare il ricorso si duole che la decisione di responsabilità sia stata ottenuta mediante una affrettata lettura delle conversazioni (AD-NN) captate all'interno della Mercedes e senza valutare che nella specie si trattava di un uso personale di droga con una serie di affermazioni che avevano riferimento alla diffusione del fenomeno e comunque, se di cessione si fosse trattato ad un fantomatico cliente (capo 43), il gestore esclusivo della vicenda risultava il solo AD, considerato che il NN si è sempre rifiutato, pur richiesto, di cedere droga alle persone con le quali era solito drogarsi.
Il motivo è inammissibile. Infatti è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione, diversa da quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 2, 38915/2007, Rv. 237994, Donno Massime precedenti Vedi: N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 35680 del 2005 Rv. 232576, N. 117 del 2006 Rv. 232626): circostanze queste nella specie palesemente insussistenti, con conseguente radicale infondatezza della doglianza.
Con un secondo motivo si deduce testualmente violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 6 e alla negata ed erronea applicazione dei disposti dell'art. 114 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 133 cod. pen..
Il motivo, privo tra l'altro di necessaria specificità, si risolve in una sostanziale richiesta di rivalutazione dei dati processuali non consentita in questa sede e quindi del tutto inammissibile a fronte di una motivazione che ha rigorosamente e logicamente argomentato, in modo insindacabile in questa sede, sulla sussistenza delle ritenute aggravanti e sulla inapplicabilità alla fattispecie dei disposti dell'art. 114 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. p.5) GI IN EP.
L'imputato GI IN, condannato per il reato associativo del capo 1), era già stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 18 luglio 2002 (irrevocabile il 15/12/2004), alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento, aggravato D.Lgs. n. 152 del 1991, ex art. 7 e detenzione di anni (fatti commessi il
22 gennaio e il 29 febbraio 2000), per avere aiutato, insieme ad altri, AM OM e AM SO, colpiti da provvedimenti di custodia cautelare in carcere per omicidio e altro, a sottrarsi alle ricerche della autorità, provvedendo ad assicurare il collegamento con altri appartenenti al sodalizio mafioso e rifornendoli di denaro, generi alimentari ed altro (i fratelli OM AM e SO AM condannati associazione mafiosa con la sentenza del Tribunale di Marsala del 29/7/1996, irrevocabile il 18 ottobre 2000, erano destinatali della ordinanza di custodia cautelare emessa il 29/1/1996 dal GIP Tribunale di Palermo nell'ambito del processo ed OMEGA anche per i reati di omicidio), nonché, in concorso con AD IG, NC AN e altri, per avere detenuto e portato in luogo pubblico anni comuni da sparo. Con la sentenza impugnata il GI è stato ritenuto colpevole del reato associativo di cui al capo 1), unificato in continuazione con il reato di favoreggiamento, per cui aveva riportato condanna con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 18 luglio 2002. Gli elementi di prova ulteriori emersi nel corso delle presenti indagini, e che hanno fondato la decisione di condanna 19 luglio 2007 della Corte di appello in ordine al reato associativo, sono stati principalmente desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NC AN, il quale nel corso dei suoi interrogatori aveva riferito, oltre che della vicinanza del GI ai fratelli AM, anche al ruolo di autista del LO VI IN, svolto dall'odierno imputato, circostanza, questa, che aveva trovato conferma nelle intercettazioni delle conversazioni nella macchina intestata e in uso al GI medesimo. A fondamento della proposta impugnazione, sia in appello che con l'odierno ricorso, il GI contesta che dalle risultanze probatorie in atti sia emersa la prova di fatti e condotte ulteriori rispetto a quelle su cui si era fondata la sentenza di condanna per il reato di favoreggiamento personale nei confronti dei congiunti AM.
Con un primo motivo di Impugnazione la ricorrente difesa deduce testualmente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e/o, manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 in quanto il giudice distrettuale avrebbe realizzato una meccanica sovrapposizione dei contenuti delle intercettazioni ambientali alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia senza una specifica traccia dell'iter logico argomentativo che giustifica l'asserzione di responsabilità:
il tutto non considerando la personalità del dichiarante ed i vantaggi che tali dichiarazioni assicuravano.
Il motivo non merita accoglimento: l'esame della decisione impugnata - che si completa e si salda con la conforme decisione di primo grado - al di là delle contestazioni, al limite dell'inammissibilità svolte nel ricorso, evidenzia un lineare ed unitario filo argomentativo che da esaustiva contezza dell'iter logico giuridico che ha sotteso e giustificato la pronuncia di responsabilità, tenuto in particolare conto che le dichiarazioni accusatorie del NC, ma anche il tenore delle conversazioni intercettate in cui il GI si dimostra soggetto attivo e pienamente partecipe delle decisioni relative agli interessi della consorteria mafiosa, hanno integrato la prova indiscutibile della stabile partecipazione del GI alla organizzazione criminale.
Con un secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e/o, manifesta illogicità
della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo va rigettato. Va infatti osservato che la sussistenza di circostanze, rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come quella di specie - non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'Imputato (Cass. Penale sez. 6, 7707/2003, Rv. 229768, Anaclerio).
Con un terzo motivo il ricorso evidenzia erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. in relazione all'art. 442 c.p.p. posto che l'aumento di pena è stato effettuato dopo la diminuzione ex art. 442 c.p.p.. Il motivo è fondato e la gravata sentenza va sul punto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà al principio che ora si indica. La riduzione "premiale", prevista per il rito abbreviato, va infatti computata - secondo la corrente e consolidata interpretazione giurisprudenziale - sulla pena risultante, all'esito di tutte le valutazioni che la legge attribuisce al giudicante: applicazione della disciplina della continuazione, riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, riconoscimento di circostanze aggravanti, giudizio di bilanciamento ed applicazione di recidiva. Tale conclusione si fonda infatti sulla considerazione che la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p., comma 2, sia per il suo carattere premiale, sia per essere essa assolutamente disancorata da ogni apprezzamento che concerna il "reato" oppure il "reo", non può essere ricondotta nè alla categoria delle circostanze attenuanti ne' a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico (cfr. negli stessi termini:
Cass. Penale sez. 5, Rv. 189561; sez. 2, Rv. 191063; sez. 6, Rv. 191857; sez. 1, Rv. 196318; sez. 5, 195012).
IZ AR.
IZ AR è stato ritenuto responsabile dei reati di estorsione in danno di IA TT di cui al capo 5), nonché dei reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 40), 41) e 43) della rubrica.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione al reato di estorsione di cui al capo 5 in considerazione del fatto che i servizi di osservazione e le conversazioni intercettate non dimostrerebbero la partecipazione al reato del IZ G., presente passivamente all'interno della vettura con il coimputato AD.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riguardo al reato di cui al capo 40 per il quale era da applicarsi l'esimente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 e, in subordine, la concessione della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5 considerate le concrete circostanze del fatto.
Entrambi i motivi sono infondati. I giudici di merito, in modo sintonico, hanno analiticamente indicato le loro fonti di convincimento (in particolare la conversazione intercettata il 8 dicembre 2000 tra IZ AR e SC PI, nonché la successiva conversazione del giorno 9 dicembre cui interviene anche il coimputato AD) valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche di sorta, per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e che impedisce pertanto il sindacato della Corte di legittimità. L'art. 606 c.p.p. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6, 30 novembre 1994, Baidi, m. 200842;
Cass., sez. 1, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art.606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5, sent. 39843 del 9- 30 novembre 2007, pres. Foscarini, est. Nappi, in ric. Gatti Cass., sez. 5, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Con il terzo motivo si rileva vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della continuazione trattandosi di un unico potere di unica manifestazione del potere disposizione attuata dallo stesso soggetto, sul medesimo quantitativo di droga e senza soluzioni di continuità. Il motivo non merita accoglimento in quanto la sentenza ha chiaramente motivato e puntualmente spiegato, con adeguato ed insindacabile giudizio di merito, che le condotte illecite, oggetto dei due capi di imputazione, erano connotate dalla assunzione di un "autonomo rilievo" non inquadrale nell'ipotesi dell'art. 81 cpv. cod. pen.. Con il quarto motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza al limite dell'inammissibilità è inaccoglibile.
La sussistenza di attenuanti generiche è infatti oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Penale sez. 4, 12915/2006 Billeci). Con l'ultimo motivo il ricorso evidenzia erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., in relazione all'art. 442 c.p.p. posto che l'aumento di pena sarebbe stato effettuato dopo la diminuzione ex art. 442 c.p.p.. L'assunto non è fondato. La sanzione in primo grado è stata correttamente inflitta con la riduzione premiale sulla pena risultante, all'esito di tutte le valutazioni che la legge attribuiva al giudicante stesso, ed il giudice d'appello, considerati più gravi i fatti oggetto della sentenza divenuta irrevocabile, ha irrogato la sanzione finale risultante, previa deduzione del terzo. RA NC EP.
l'imputato è stato ritenuto colpevole dell' estorsione in danno di AN AL, di cui al capo 28, con esclusione dell'aggravante ex art. 112 c.p., n.
1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento ai disposti degli artt. 438, 441, 421 e 191 c.p.p. in quanto sono state illegittimamente utilizzate le sommarie informazioni rese da AN FA il 29 marzo 2005, prodotte dal Pubblico ministero in sede di udienza preliminare, ma dopo la richiesta del RA di giudizio abbreviato. Il verbale delle dichiarazioni predette sarebbe quindi illegittimamente confluito in un fascicolo diverso (quello dell'udienza preliminare) rispetto a quello (ancorché virtuale) che il giudice aveva formato con l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato e di separazione del procedimento.
Con un secondo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 125, 192 e 194 c.p.p. in quanto la decisione di appello sarebbe una sorta di motivazione per relationem mutuata dalla sentenza di 1^ grado, senza esplicitazione delle ragioni che hanno consentito l'asserzione dell'attendibilità delle fonti dichiarative: la persona offesa AN, il collaboratore NC, il coimputato RA. In particolare si lamenta che le dichiarazioni della persona offesa non sono supportate da alcun elemento probatorio.
Con un terzo motivo il ricorso prospetta ancora violazione di legge sostanziale sul punto della negazione delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione dell'aggravante ad effetto speciale del D.Lgs. n. 152 del 1991, art.
7. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli altri due.
In buona sostanza, per il ricorrente, il provvedimento con cui il giudice ammette l'imputato al rito abbreviato segnerebbe la soglia in cui si cristallizza il quadro probatorio sulla base del quale il giudice dovrà decidere, ferme restando le forme di integrazione istruttoria dell'interrogatorio dell'imputato e della integrazione ex officio ex art. 441 c.p.p.. Sul punto la Corte distrettuale, rilevato in fatto (pag. 58) che il difensore ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito, eccependo la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal AN in data 29 marzo 2005, prodotte dal Pubblico ministero, dopo che l'imputato RA all'udienza del 2/4/2005 aveva avanzato richiesta di definire la propria posizione con il rito abbreviato e che tale richiesta era stata accolta dal G.U.P., ha ritenuto tale eccezione non fondata, in quanto l'art. 421 c.p.p. (dettato espressamente per la udienza preliminare, ma applicabile anche per il giudizio abbreviato ex art.441 c.p.p.) prevede che il PM e i difensori formulino le loro conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso ex art. 416 c.p.p. "nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
Il motivo appare fondato.
Secondo un orientamento di questa sezione, cui la Corte intende aderire (Cass. Penale sez. 6, 11462/1997, Rv. 209696 Albini), la richiesta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta infatti l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio, nella misura in cui si propone alle parti, come "esistente e consolidato", non è suscettibile di modificazioni (eccezion fatta per l'interrogatorio, attesa la sua singolarità nel sistema: cfr. sul punto: Cass. Penale sez. 4, 12245/2007, Rv. 236189, Abaticchio), considerato che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la "res iudicanda". Regola questa da affermarsi, anche se si tratta di aspetti favorevoli all'imputato, in quanto attinenti a circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie, neppure di tipo documentale (Cass. Penale sez. 6, 11462/1997, Rv. 209696 Albini: fattispecie relativa al rifiuto di dar ingresso nel processo alla prova documentale dell'avvenuto risarcimento del danno), e, a maggior ragione, da ribadirsi nell'ipotesi in cui, come nella specie, gli elementi versati in atti, a rito abbreviato in corso, siano, per la loro natura e valore probatorio, teoricamente sfavorevoli all'imputato (che ha scelto il rito "a prova contratta"), in quanto idonei a determinare un apprezzabile mutamento degli equilibri processuali e, conseguentemente, delle strategie difensive che erano state appunto determinate e tarate sulla base un diverso orizzonte conoscitivo, che,nel corso del procedimento, viene invece ad essere alterato dall'azione di una delle parti (pubblica o privata). Ne consegue che, nella specie, sia il verbale di individuazione fotografica (effettuato dal AN negli uffici della Questura di Trapani il 22 marzo 2005), che le successive spontanee dichiarazioni (rese dallo stesso AN il 29 marzo 2005), oggetto di produzione da parte del Pubblico ministero e di ammissione da parte del G.U.P., non sono utilizzabili. Ciò comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo perché valuti la "resistenza" della decisione impugnata, una volta sottratto ad essa il compendio probatorio dichiarato inutilizzabile. In buona sostanza, dovrà il giudice di rinvio, nella sua piena discrezionalità di giudizio, valutare in concreto se tali elementi di prova, acquisiti illegittimamente, abbiano o meno avuto un peso reale sulla decisione di responsabilità, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione e la risposta giudiziaria sarebbe stata la stessa, anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento, concludendo poi in punto di colpevolezza o meno del ricorrente.
Alle dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi di NA VI AT, LL VI e NN ER consegue la condanna, per ciascuno, a versare 1.000 Euro alla Cassa delle ammende. Rigettati i ricorsi di GA GE NI e di IZ AR, gli stessi vanno condannati in solido tra loro e con NN, NA e LL, al pagamento delle spese processuali, nonché NA e LL alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile Comune di Marsala che si liquidano in Euro 2.000, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA NC EP, nonché, limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di GI IN EP, rigettando per quest'ultimo il ricorso nel resto, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Dichiara inammissibili i ricorsi di NA VI AT, LL VI e NN ER che condanna, ciascuno, a versare 1.000 Euro alla Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Rigetta i ricorsi di GA GE NI e di IZ AR, che condanna in solido tra loro e con NA, LL e NN, al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere le spese sostenute in questo grado dalla parte civile Comune di Marsala che liquida in Euro 2.000, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2008