Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
0 1 6 0 5 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Дембіта іликові вос Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: می کند و 34 Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 10830/98 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 3 64 Consigliere Rep. 526 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 19/05/00 Consigliere -Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente ق SE NT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SETTIMI MARCO, QUADRAROLI RITA, elettivamente IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 domiciliati in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 470, per diritti L. 5 FEB. 2001 it. presso lo studio dell'avvocato LANCELLOTTI GIANFRANCO, IL CANCELLIERE che li difende, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrenti CANCELLERIA
contro
TT IL elettivamente domiciliata in ROMA, via CB220979 dell'Avvocato C. A. RACCHIA, 2 presso lo studio MICHELE C. del RE che la difende con procura in calce al ricorso notificato;
resistente con procura - 2000 IN CALCE ALLA COPIA MOTIFICATA DOL RICORSO avverso la sentenza n. 1305/97 della Corte d'Appello 996 -1- di ROMA, depositata il 22/04/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta Copia Audio dal Sig e Consigliere Dott. Enrico udienza del 19/05/00 dal per diri MAG. 2000000 SPAGNA MUSSO;
IL CANCELLIERE udito l'Avvocato Michele DEL RE, che deposita ricorso notificato con delega in calce allo stesso, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
of udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 82E125A 00011 909 ZZE125AV 00011 750 9 92£129XV 0001'T SO -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24 maggio 1990 AN DI espose: che con contratto preliminare del 4 luglio 1989 MA TI e TA AR nonchè essa istante si erano rispettivamente obbligati a vendere e ad acquistare, per il prezzo di £.98.000.000 ( delle quali £. 10.000.000 versate al momento della stipulazione) un appartamento sito in Roma alla via Francesco Greco, 19 int 21 del quale i promettenti alienanti si erano resi aggiudicatari all'esito di una vendita coat- tiva;
che, in particolare, si era convenuto che del residuo prezzo di £.88.0000, £. 30.000.000 sarebbero state versate entro il 15 settembre 1989 e £.48.000.000 al momento della stipula in forma pubblica dell'atto di vendita immobiliare;
che i promettenti venditori in particolare avevano garantito che per quella data la por- zione immobiliare compromessa sarebbe stata “libera da oneri, iscrizioni ipotecarie, liti in corso, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, con la più ampia garanzia di evizione"; che non avendo essa pagato la rata del prezzo "scaduta" il 15 settem- E bre di quell'anno, con nota del 6 dicembre successivo i promittenti le intimarono il pagamento nel termine di sette giorni;
che invece all'esito di visure effettuate dal notaio RI risultavano gravanti sull'immobile, oltre alle formalità citate nel de- creto giudiziale di trasferimento, per le quali era stata ordinata la cancellazione dal giudice dell'esecuzione, anche altre iscrizioni ipotecarie e sequestri conservativi;
che con nota del 13 dicembre 1989 aveva inutilmente comunicato che i vincoli gravanti sull' immobile compromesso precludevano la stipula dell'atto pubblico di vendita e la concessione del mutuo bancario. Necessario al finanziamento del "prezzo". 3 3 Ciò premesso la DI convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Ro- ma, il TI e la AR perché fossero condannati alla liberazione dell'immobile compromesso dalle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nonché al risarcimento del danno. Costituitisi nel giudizio, i convenuti chiesero il rigetto dell'avversa pretesa rilevando la non imputabilità della permanenza di quelle iscrizioni e trascrizioni;
che, comunque, la volontà di risolvere il preliminare di vendita, loro comunicata con nota del 13 dicembre 1989 dalla DI, precludeva a costei il “ripristino del- le previsioni contrattuali” e, pertanto, la riconvennero perché si accertasse il loro diritto alla ritenzione della caparra. Con sentenza del 16 settembre 1994 il tribunale adito, in parziale accogli- mento della domanda della DI condannò il TI e la AR, dei quali rigettò la domanda riconvenzionale, a provvedere alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, già destinata con il decreto "purgativo” di tra- sferimento ex art. 586 c.p.c., nel rilievo che la loro formale permanenza precludeva la concessione del mutuo bancario alla promettente acquirente. Adita con i gravami, principale, del TI e della AR, ed inciden- tale della DI (che si era doluta del rigetto della demanda risarcitoria), la corte d'appello di Roma, con sentenza del 22 aprile 1997 ha rigettato entrambe le impu- gnazioni. In particolare, per quel che in questa sede interessa, la corte di merito ha rilevato che inutilmente gli appellanti principali si erano doluti del omessa valuta- zione da parte del tribunale della diffida ad adempiere comunicata alla DI con L nota del 6 dicembre 1989 poiché con tale atto si era posto definitivamente fine ad ogni rapporto contrattuale pregresso tra le parti per l' effetto dell'inutile decorso del tempo intimato all'attrice per l'adempimento del preliminare" così che" in ac- coglimento della richiesta di declaratoria di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1454 c.c., avrebbe dovuto essere riconosciuto il loro diritto alla ritenzione della caparra versata dalla DI." Doveva in primo luogo rilevarsi che nelle conclusioni formulate nella com- parsa di risposta in prime cure ed in quelle precisate, in detta sede, all'udienza del 21 giugno 1993 gli appellanti principali avevano proposto, insistendovi infine, la sola domanda riconvenzionale di accertamento della legittima ritenzione della ca- parra e non della avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1454 c.c. Doveva in subordine rilevarsi l'invalidità della diffida ad adempiere comu- nicata il 6 dicembre 1989 alla DI essendole stato prefissato il termine di sette giorni in contrasto con la previsione della norma di un termine non inferiore ai giorni quindici. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza, ri- corrono il TI e la AR. Non resiste con controricorso la DI il cui difensore, avv. Michele Del Re, abilitato da procura speciale “ad litem" rilasciatagli dall'intimata in calce alla copia notificata del ricorso, ha esposto oralmente le difese all'odierna udienza pub- blica di discussione. ง ง 5 Motivi della decisione Preliminarmente va osservato che la procura "ad litem", rilasciata all'avv. Del Re dalla DI in calce alla copia notificata del ricorso del TI e della AR deve ritenersi “speciale" in ragione della sua connessione topografica all'atto di impugnativa cui essa accede e, pertanto, della certezza del suo riferimen- to al giudizio di cassazione instaurato con la notifica di quel ricorso. Ne consegue che il difensore dell'intimata, se non è abilitato in virtù di det- ta procura a redigere l'atto di resistenza, mancando la certezza dell'anteriorità del conferimento di quella, né, pertanto, a depositare memorie, può tuttavia, costi- tuendosi all'udienza di discussione, esporre verbalmente le difese della resistente. Nella specie, infatti, non può esservi incertezza in ordine all'anteriorità del 24 conferimento della procura “ad litem"rispetto alla costituzione nel giudizio di cas- sazione. (vedansi in proposito anche le pronunzie di questa corte nn.4222/90, 12187/98 e 14220/99). Con il primo motivo, in relazione al n° 3 dell'art.360 c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione del III comma dell'art. 1454 c.c. La corte di merito osservano il TI e la AR - ha rigettato il gravame principale nel rilievo del non aver essi proposto la domanda riconvenzio- nale di accertamento della avverata, in data precedente a quella della nota della DI, risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita immobiliare ma solo quella di declaratoria della loro legittima ritenzione della caparra ricevuta dalla attrice. 6 Non ha considerato il giudice dell'appello la formula del III comma dell'art. 1454 c.c." decorso il termine senza che quest'ultimo sia stato adempiuto, questo(il contratto) è risoluto di diritto"né, in conseguenza di questa pretermissio- ne, che la avvenuta risoluzione del contratto preliminare legittimava la domanda proposta già in primo grado, di verifica della corretta ritenzione della caparra. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ET ed il AR denunziano la violazione del II comma dell'art. 1454 nonché il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della con- troversia. La corte di merito -osservano i ricorrenti – ha ritenuto invalida ed impro- duttiva di effetti la diffida ad adempiere comunicata alla DI per essere stata in questa fissato il termine di sette giorni inferiore a quello “legale" di giorni quindici prescritto dal II comma dell'art. 1454 c.c. non considerando che il secondo inciso della norma consente un termine inferiore risultante da apposita pattuizione o che sia congruo in relazione alla natura del contratto o agli usi. In ogni caso era mancata una disamina della concreta inoperatività del se- condo inciso della norma in esame, tale da rendere applicabile il primo. Questi motivi esigono, per la loro evidente connessione logica, un esame congiunto, all'esito del quale vanno disattesi. E' sufficiente in proposito considerare che avendo la DI promisso- ria acquirente (inadempiente della “rata” del prezzo scaduta il 15 settembre 1989) negato con la domanda giudiziale, diretta all'adempimento del contratto, effetti ri- solutori del medesimo alla diffida ad adempiere comunicatagli con nota del 6 di- 7 7 cembre successivo dal TI e dalla AR, per essere inadempienti gli inti- manti medesimi e per aver costoro fissato un termine inferiore a quello legale, ed avendo quei promettenti venditori nella loro prima difesa connesso la domanda ri- convenzionale di accertamento della legittima ritenzione della caparra ricevuta ad un preteso recesso dal contratto loro comunicato dalla promissaria acquirente con nota del 13 dicembre successivo - non avrebbe potuto la corte territoriale non rile- vare la novità", perché proposta per la prima volta in appello con palese inosser- vanza della preclusione posta dall'art. 345 c.p.c., della domanda degli odierni ricor- renti di accertamento, diretta a rimuovere la "res dubia”, dell'avvenuta risoluzione "ope legis" del contratto preliminare di vendita immobiliare ai sensi dell'art. 1454 C.C. Ne consegue che, nella mancanza di un'ammissibile domanda di diretta a quell'accertamento, non avrebbe potuto il giudice del merito pronunziarsi, all'esito della disamina della congruità del termine fissato in relazione ai parametri valutativi esposti dal capoverso dell'art. 1454 c.c., sull'avvenuta risoluzione del contratto senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità ( art. 385, I comma, c.c.) nella misura, limitata alla partecipazione del difensore all' udienza di discussione, indicata nel dispositi- vo.
p. q. m.
la Corte 8 8 rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in £31400, oltre £ 1.000.000 per onorari. Roma, il 19 maggio 2000. Il Presidente (dr Mario Spadone) Sportone Il Consigliere estensore (dr 0 Musso) 5 Compar IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Le lez DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 FEB. 2001 - Roma IL CANCELLIERE C1 Lelez.co 60000 310000, Registrato in a MAG. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4 20508..... versate C. 310.000 al n trecentodiecimila (lire p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.Ssa Maria DI FILIPPO Responsabte Servaas A Giudiziari 100 D (DY IS POROKCHINI 9