Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6559 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
12 REPUBBLI N6 456 / 02 ALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ) E SEZIONE TERZA CIVILE C 4 A Risarcimento 7 P 3 . I N D danni , O 1 L E L 9 9 C O 1 I B Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - D E 1 1 U E - 1 N 2 O I Z A 9 R R.G.N. 9276/00 3 T S Dott. Vincenzo CARBONE Presidente I G E R Consigliere - Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron. 18635 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Ud. 05/02/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIANESE NICOLA, SCANDRIGLIA 4, presso la Sig.ra IVANA GIORGI, difeso dagli avvocati MICHELE BRANDI BISOGNI, NICOLA DI FOGGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HE CARMELA, SAI SPA;
- intimati -
avversO la sentenza n. 10858/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa e depositata il 07/05/99 (R.G. 1438/99); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 333 udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto 1 PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23.11.1998, NI AN conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli Lucchet- ti AR e la S.p.a. S.A.I. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale, nella misura di L.
1.649.000. La S.A.I. resisteva. Il giudice di pace, con sentenza del 7.5.1999, ri- gettava la domanda. Considerava che si verteva in tema di scontro tra veicoli verificatosi ad un incrocio;
che dall'istruttoria svolta era emerso che l'auto della convenuta proveniva dalla destra ed aveva quindi dirit- to di precedenza rispetto all'auto dell'attore; che non era ravvisabile colpa concorrente della convenuta, per avere tenuto una velocità non adeguata, sia perchè la deposizione resa in tal senso dal teste Arborino era scarsamente attendibile, in quanto il teste si era con- traddetto, sia perché l'eccesso di velocità era incom- patibile con i lievi danni subiti dai veicoli. Avverso la sentenza il AN ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2 Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è censurata, per omessa mo- tivazione, la valutazione della attendibilità del teste Arborino.
1.1. Il motivo è ammissibile, ma infondato. La valutazione delle prove costituisce apprezzamen- to di fatto e la sentenza è motivata sul punto. Non sussiste quindi la radicale carenza di motivazione denunciabile, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sotto il profilo della nullità della sentenza per di- fetto di un requisito essenziale, con il ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del giudice di pace in cause da decidere, per ragioni di valore, se- condo equità (S.U. n. 716/99).
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., il ricorrente deduce che erroneamente il giudice di pace ha, con or- dinanza emessa nella fase istruttoria, dichiarato CI AN, moglie l'incapacità a testimoniare di dell'attore.
2.1. Il motivo è inammissibile. La doglianza, concernente pretesa violazione di norme processuali, in linea di principio suscettiva di denuncia mediante ricorso per cassazione avverso sen- 3 tenza di equità (S.U. n. 716/99), è in questa sede preclusa. Era infatti onere dell'attore chiedere la revoca dell'ordinanza in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni (sent. n. 1874/99), e non risulta che vi abbia provveduto.
3. Con il terzo motivo il ricorrente addebita al giudice di pace omessa motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a non valutare la contumacia della Luc- chetti come implicita ammissione dei fatti enunciati dall'attore.
3.1. Il motivo è ammissibile, ma infondato. La denunciata omissione non rileva. Il giudice di pace non era tenuto a motivare sul punto, atteso che, per costante giurisprudenza, nessun significato proba- torio può assumere la mera contumacia del convenuto (sent. n. 10554/94; n. 4722/81).
4. Con il quarto motivo, denunciando erronea e falsa applicazione dell'art. 2054 C.C., il ricorrente deduce che il giudice di pace, vertendosi in tema di scontro tra veicoli, non avrebbe motivato sulla rite- nuta insussistenza del concorso di colpa della Lucchet- ti.
4.1. Il motivo, nella parte in cui denuncia omis- sione di motivazione, è ammissibile, ma infondato. 4 La ricostruzione dell'incidente e la valutazione delle rispettive responsabilità dei conducenti coinvol- ti costituisce accertamento di fatto e la sentenza sul punto è motivata. Non sussiste quindi la radicale ca- renza di motivazione denunciabile, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sotto il profilo della nullità della sentenza per difetto di un requisito essenziale, con il ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze del giudice di pace in cause da decidere, per ragioni di valore, secondo equità (S.U. n. 716/99).
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 5.2.2002. IL PRESIDENTEབ་བ་ནང་ལ་ IL CONSIGLIERE EST. M 7.05.02 A 5