Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2023, n. 12967
CASS
Sentenza 12 maggio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 27 aprile 2023, con pubblicazione avvenuta il 12 maggio 2023. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello di Roma riguardante la divisione di beni ereditari. Il ricorrente principale ha contestato la decisione di attribuire una quota di un immobile agli eredi di un de cuius, sostenendo che tale attribuzione fosse infondata e non conforme agli accordi preesistenti. D'altro canto, il ricorso incidentale ha sollevato questioni relative alla validità di scritture private e alla corretta interpretazione degli obblighi assunti in sede di separazione.

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e alcuni motivi del ricorso incidentale, ritenendo che la scrittura del 25 novembre 1996 non fosse idonea a trasferire diritti reali in favore di uno dei figli, in quanto non rispettava i requisiti formali previsti dalla legge. Inoltre, ha sottolineato che l'interpretazione della volontà contrattuale non supportava l'attribuzione della quota contestata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la questione alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di considerare le scritture e gli accordi preesistenti nel contesto della successione.

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Massime1

Il negozio traslativo di diritti reali non è suscettibile di essere perfezionato con la modalità di cui all'art. 1333 c.c., qualora essa consista esclusivamente in una manifestazione unilaterale da parte di colui che assume gli obblighi derivanti dal contratto e non sia stata in alcun modo indirizzata al destinatario dei suoi effetti. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato essere inidonea, ex art. 1333 c.c., la scrittura intervenuta tra il "de cuius", proprietario di un immobile e uno dei suoi figli, al trasferimento a favore di altro figlio, estraneo all'accordo, della proprietà della quota del 25% del bene).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/2023, n. 12967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12967
Data del deposito : 12 maggio 2023

Testo completo