Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/1982, n. 4884
CASS
Sentenza 13 settembre 1982

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A norma delle Disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, l'i.N.P.S. e gli altri enti erogatori della pensione o dell'indennità di fine rapporto, comunque denominata, sono tenuti a liquidare tempestivamente la pensione e quant'altro spetti di diritto in applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970, salvo il successivo Obbligo degli enti datori di lavoro di versare agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale degli stessi benefici; ne consegue che l'accertamento del diritto del lavoratore ad un determinato trattamento pensionistico per effetto dell'applicazione della legge da ultimo citata, reso nella controversia svoltasi fra il dipendente e l'ente datore di lavoro, ha autorità di giudicato anche in ordine al rapporto avente ad oggetto la corresponsione della pensione da parte dello istituto previdenziale, nei cui confronti, in Sede di recupero del valore capitale del beneficio riconosciuto in detta controversia, l'ente datore di lavoro non può più contestare la spettanza dello stesso beneficio. ( V 2863/80, mass n 406611; ( V 986/77, mass n 384606).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/1982, n. 4884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4884
    Data del deposito : 13 settembre 1982

    Testo completo