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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3687 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele
[...] C.F._2
Seccia, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Melisurgo 15;
-ATTRICE-
CONTRO
c.f. e p.i. , in persona dei suoi Procuratori, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Caggiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli, alla via Cervantes n. 55/5;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione al precetto notificato il 16 gennaio 2023
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025 la parte convenuta ha concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno spiegato opposizione al precetto in oggetto notificato loro ad Parte_2 istanza di sulla scorta del decreto ingiuntivo n. n. 2807/2017 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Napoli il 22 marzo 2017, chiedendo al Tribunale: “- In via preliminare, concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato dalla i aig.ri e in data 16/1/2023, Controparte_1 Parte_1 Parte_2 considerato il periculum grave ed imminente che incombe sugli stessi, considerando che trattasi di pagamenti già effettuati;
- sempre in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 269, comma II, c.p.c., il rinvio della prima udienza di comparizione delle parti, allo scopo di consentire la chiamata in causa, , in persona del Controparte_2 liquidatore p.t., dom.to presso la sede in alla Via De Bartolomeis 11 p.e.c. CP_2
- In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per Email_1
i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare nullo l'atto di precetto opposto e non dovute le somme in esso indicate dai sig.ri e alla Parte_1 Parte_2
- Conseguenze in ordine alle spese di giustizia da distrarsi in favore Controparte_1 del procuratore costituito che si dichiara antistatario;
- a seguito della chiamata in causa del
in liquidazione articolazione Napoli, e, qualora questi Controparte_2 non riesca a dimostrare il pagamento delle somme pretese dal creditore ma pagate dal sig.
, a mezzo cessione del quinto, debitamente trattenuto in busta paga, accogliere la Parte_1 domanda riconvenzionale dell'opponente e, condannare il Controparte_3
Napoli, in persona del liquidatore p.t., al pagamento di tutte le
[...] somme ancora dovute al creditore, siano esse quelle ingiunte, e/o quelle in misura diversa che si dovessero provare a seguito della costituzione del terzo chiamato in causa”.
La parte attrice intimata ha premesso che il credito azionato rinviene fondamento in un finanziamento concesso dall'intimante in virtù del quale la restituzione delle somme erogate sarebbe dovuta avvenire mediante cessione del quinto dello stipendio erogato al dal , suo datore Parte_1 Controparte_2 di lavoro;
che, quindi, sarebbero stati trattenuti mensilmente € 380,00 dalla sua busta paga per l'adempimento del piano di ammortamento.
Per tale ragione, l'opponente ha chiesto la chiamata in causa del , CP_2 spiegando al contempo domanda riconvenzionale volta alla condanna del terzo al pagamento in favore del creditore delle somme ingiunte agli intimati.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Secondo la prospettazione difensiva fornita dalla convenuta, il contratto di prestito personale sottoscritto con i debitori prevedeva la restituzione del finanziamento in n. 72 rate mensili consecutive tramite RID bancario, non già tramite cessione del quinto dello stipendio;
che, a fronte del perdurante inadempimento, era stato promosso procedimento di ingiunzione, definito con decreto ingiuntivo n. 2807/2017 recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti di e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, della somma di euro 16.218,08, oltre interessi al tasso Parte_2 legale, a far data dalla domanda sino al soddisfo, oltre le spese e competenze della
- 2 - procedura monitoria;
che in assenza di pagamento spontaneo era stata promossa azione esecutiva ex artt. 543 e ss. c.p.c., definita con ordinanza di assegnazione del 9.07.2018 in danno del terzo datore di lavoro;
Controparte_2 che a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter Legge n. 3/2012 nei riguardi del e della cessazione del rapporto di CP_2 lavoro dell'esecutato , era stato versato dal liquidatore l'importo di euro Parte_1
3.420,00, trattenuto dalla liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
che, pertanto, dal credito portato dal titolo monitorio residuava l'importo di 15.855,30 di cui era stato intimato il pagamento, unitamente agli accessori e competenze professionali, con l'atto in questa sede opposto.
Accolta l'istanza di differimento dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo (cfr. ordinanza del 6 luglio 2023), rilevata la mancata chiamata in causa ad iniziativa della parte attrice e concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ordinanza del 12 dicembre 2023), considerata la natura documentale della controversia (ordinanza dell'8 maggio 2024), il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 12 marzo 2025, allorquando è stato riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella massima misura tollerata dall'ordinamento.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
L'intimazione di pagamento opposta riposa sul decreto ingiuntivo n. 2807/2017 emesso il 22 marzo 2017 mediante il quale il Tribunale di Napoli ingiunse a
[...]
e , in solido tra loro, il pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 16.218,08, oltre interessi al tasso legale, a far data dalla domanda sino al soddisfo, oltre le spese e competenze della procedura monitoria.
A sua volta, la domanda di ingiunzione si fonda sul contratto di prestito personale n. 11554423 del 19 ottobre 2012, mediante il quale finanziò la somma di euro CP_1
20.250,00, da restituirsi mediante n. 72 rate mensili consecutive, in favore della odierna parte attrice.
L'atto di precetto, segnatamente, risulta spiccato per l'ammontare di € 15.885,30, quale differenza tra il credito incorporato nel titolo e quanto già riscosso per la medesima causale in forza di precedente azione esecutiva esperita nelle forme di cui all'art. 543 c.p.c. presso il terzo , datore di lavoro Controparte_2 del , per complessivi € 3.420,00. Parte_3
Ciò posto, a mezzo dello strumento di reazione esperito la parte attrice contesta la sussistenza del credito di cui è intimato il pagamento, deducendo l'avvenuto
- 3 - adempimento dell'obbligazione restitutoria del prestito per il tramite del datore di lavoro. Sostiene, segnatamente, che il finanziamento sarebbe stato restituito mediante cessione del quinto dello stipendio e avalla la prospettazione versando in atti le buste paga contenenti la trattenuta mensile.
Per tale ragione, in corso di causa ha chiesto di chiamare in causa il terzo per sentirlo rispondere delle ragioni di credito dell'intimante, laddove esistenti.
La prospettazione è destituita di fondamento all'evidenza.
Innanzitutto, giova precisare che sebbene la richiesta della parte attrice di differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine consentire la chiamata in causa del terzo sia stata accolta (cfr. provvedimento del 6 luglio 2023), l'opponente non ha adempiuto all'incombente, decidendo del resto di non compiere nessuna ulteriore attività difensiva a seguito del deposito delle note scritte di udienza del 5 dicembre 2023 contenenti la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Fermo quanto precede, il contratto di prestito personale foriero del credito di cui in questa sede si discute non prevede affatto la cessione del quinto dello stipendio, bensì il rimborso in n. 72 rate mensili consecutive a decorrere dal 15 novembre 2012 mediante RID (cfr. contratto contenuto nel fascicolo di parte convenuta).
Non si trascura come, in effetti, dai cedolini paga relativi al periodo dicembre 2017 - dicembre 2019 depositati dagli opponenti risultino trattenute sulle retribuzioni per € 221,20 (cfr. mensilità dicembre 2017 – agosto 2018) e € 380,00 (cfr. cedolini settembre 2018 – dicembre 2019).
Tuttavia, siffatte detrazioni risultano conformi a quanto prospettato dalla convenuta/intimante e con quanto peraltro specificato anche nell'atto di precetto impugnato.
La parte opposta, invero, ha allegato e provato di aver istaurato una precedente azione esecutiva, definita con ordinanza di assegnazione nei riguardi del terzo datore di lavoro del , sicché le trattenute riportate nei cedolini paga traggono Parte_1 fondamento dall'ordine del g.e.
Del resto, conferma di quanto precede si trae dalla stessa disamina delle buste paga, che recano quale causale delle detrazioni di cui si discute “tratt. per esecuzioni giudiz.”, così evocando il pignoramento e la conseguente ordinanza di assegnazione, piuttosto che la cessione del quinto prospettata dalla parte attrice.
- 4 - Come anticipato, l'atto di precetto non tralascia le trattenute operate sulla retribuzione del per effetto dell'esecuzione già incardinata, dando Parte_1 espressamente atto di aver incassato l'importo complessivo di € 3.420,00.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, con particolare riferimento alle fonti documentali richiamate, deve ritenersi sussistente il credito di cui è stato intimato il pagamento.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda oppositoria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia (€ 5.201-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni poste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti di iscritta al n. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
3687/2023 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della convenuta in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
Così deciso in Napoli il 7 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 5 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3687 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele
[...] C.F._2
Seccia, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Melisurgo 15;
-ATTRICE-
CONTRO
c.f. e p.i. , in persona dei suoi Procuratori, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Caggiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Napoli, alla via Cervantes n. 55/5;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione al precetto notificato il 16 gennaio 2023
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025 la parte convenuta ha concluso come da note scritte di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno spiegato opposizione al precetto in oggetto notificato loro ad Parte_2 istanza di sulla scorta del decreto ingiuntivo n. n. 2807/2017 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Napoli il 22 marzo 2017, chiedendo al Tribunale: “- In via preliminare, concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato dalla i aig.ri e in data 16/1/2023, Controparte_1 Parte_1 Parte_2 considerato il periculum grave ed imminente che incombe sugli stessi, considerando che trattasi di pagamenti già effettuati;
- sempre in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 269, comma II, c.p.c., il rinvio della prima udienza di comparizione delle parti, allo scopo di consentire la chiamata in causa, , in persona del Controparte_2 liquidatore p.t., dom.to presso la sede in alla Via De Bartolomeis 11 p.e.c. CP_2
- In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per Email_1
i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare nullo l'atto di precetto opposto e non dovute le somme in esso indicate dai sig.ri e alla Parte_1 Parte_2
- Conseguenze in ordine alle spese di giustizia da distrarsi in favore Controparte_1 del procuratore costituito che si dichiara antistatario;
- a seguito della chiamata in causa del
in liquidazione articolazione Napoli, e, qualora questi Controparte_2 non riesca a dimostrare il pagamento delle somme pretese dal creditore ma pagate dal sig.
, a mezzo cessione del quinto, debitamente trattenuto in busta paga, accogliere la Parte_1 domanda riconvenzionale dell'opponente e, condannare il Controparte_3
Napoli, in persona del liquidatore p.t., al pagamento di tutte le
[...] somme ancora dovute al creditore, siano esse quelle ingiunte, e/o quelle in misura diversa che si dovessero provare a seguito della costituzione del terzo chiamato in causa”.
La parte attrice intimata ha premesso che il credito azionato rinviene fondamento in un finanziamento concesso dall'intimante in virtù del quale la restituzione delle somme erogate sarebbe dovuta avvenire mediante cessione del quinto dello stipendio erogato al dal , suo datore Parte_1 Controparte_2 di lavoro;
che, quindi, sarebbero stati trattenuti mensilmente € 380,00 dalla sua busta paga per l'adempimento del piano di ammortamento.
Per tale ragione, l'opponente ha chiesto la chiamata in causa del , CP_2 spiegando al contempo domanda riconvenzionale volta alla condanna del terzo al pagamento in favore del creditore delle somme ingiunte agli intimati.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Secondo la prospettazione difensiva fornita dalla convenuta, il contratto di prestito personale sottoscritto con i debitori prevedeva la restituzione del finanziamento in n. 72 rate mensili consecutive tramite RID bancario, non già tramite cessione del quinto dello stipendio;
che, a fronte del perdurante inadempimento, era stato promosso procedimento di ingiunzione, definito con decreto ingiuntivo n. 2807/2017 recante l'ingiunzione di pagamento nei confronti di e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, della somma di euro 16.218,08, oltre interessi al tasso Parte_2 legale, a far data dalla domanda sino al soddisfo, oltre le spese e competenze della
- 2 - procedura monitoria;
che in assenza di pagamento spontaneo era stata promossa azione esecutiva ex artt. 543 e ss. c.p.c., definita con ordinanza di assegnazione del 9.07.2018 in danno del terzo datore di lavoro;
Controparte_2 che a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter Legge n. 3/2012 nei riguardi del e della cessazione del rapporto di CP_2 lavoro dell'esecutato , era stato versato dal liquidatore l'importo di euro Parte_1
3.420,00, trattenuto dalla liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
che, pertanto, dal credito portato dal titolo monitorio residuava l'importo di 15.855,30 di cui era stato intimato il pagamento, unitamente agli accessori e competenze professionali, con l'atto in questa sede opposto.
Accolta l'istanza di differimento dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa del terzo (cfr. ordinanza del 6 luglio 2023), rilevata la mancata chiamata in causa ad iniziativa della parte attrice e concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ordinanza del 12 dicembre 2023), considerata la natura documentale della controversia (ordinanza dell'8 maggio 2024), il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni al 12 marzo 2025, allorquando è stato riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella massima misura tollerata dall'ordinamento.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
L'intimazione di pagamento opposta riposa sul decreto ingiuntivo n. 2807/2017 emesso il 22 marzo 2017 mediante il quale il Tribunale di Napoli ingiunse a
[...]
e , in solido tra loro, il pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 16.218,08, oltre interessi al tasso legale, a far data dalla domanda sino al soddisfo, oltre le spese e competenze della procedura monitoria.
A sua volta, la domanda di ingiunzione si fonda sul contratto di prestito personale n. 11554423 del 19 ottobre 2012, mediante il quale finanziò la somma di euro CP_1
20.250,00, da restituirsi mediante n. 72 rate mensili consecutive, in favore della odierna parte attrice.
L'atto di precetto, segnatamente, risulta spiccato per l'ammontare di € 15.885,30, quale differenza tra il credito incorporato nel titolo e quanto già riscosso per la medesima causale in forza di precedente azione esecutiva esperita nelle forme di cui all'art. 543 c.p.c. presso il terzo , datore di lavoro Controparte_2 del , per complessivi € 3.420,00. Parte_3
Ciò posto, a mezzo dello strumento di reazione esperito la parte attrice contesta la sussistenza del credito di cui è intimato il pagamento, deducendo l'avvenuto
- 3 - adempimento dell'obbligazione restitutoria del prestito per il tramite del datore di lavoro. Sostiene, segnatamente, che il finanziamento sarebbe stato restituito mediante cessione del quinto dello stipendio e avalla la prospettazione versando in atti le buste paga contenenti la trattenuta mensile.
Per tale ragione, in corso di causa ha chiesto di chiamare in causa il terzo per sentirlo rispondere delle ragioni di credito dell'intimante, laddove esistenti.
La prospettazione è destituita di fondamento all'evidenza.
Innanzitutto, giova precisare che sebbene la richiesta della parte attrice di differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c. al fine consentire la chiamata in causa del terzo sia stata accolta (cfr. provvedimento del 6 luglio 2023), l'opponente non ha adempiuto all'incombente, decidendo del resto di non compiere nessuna ulteriore attività difensiva a seguito del deposito delle note scritte di udienza del 5 dicembre 2023 contenenti la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Fermo quanto precede, il contratto di prestito personale foriero del credito di cui in questa sede si discute non prevede affatto la cessione del quinto dello stipendio, bensì il rimborso in n. 72 rate mensili consecutive a decorrere dal 15 novembre 2012 mediante RID (cfr. contratto contenuto nel fascicolo di parte convenuta).
Non si trascura come, in effetti, dai cedolini paga relativi al periodo dicembre 2017 - dicembre 2019 depositati dagli opponenti risultino trattenute sulle retribuzioni per € 221,20 (cfr. mensilità dicembre 2017 – agosto 2018) e € 380,00 (cfr. cedolini settembre 2018 – dicembre 2019).
Tuttavia, siffatte detrazioni risultano conformi a quanto prospettato dalla convenuta/intimante e con quanto peraltro specificato anche nell'atto di precetto impugnato.
La parte opposta, invero, ha allegato e provato di aver istaurato una precedente azione esecutiva, definita con ordinanza di assegnazione nei riguardi del terzo datore di lavoro del , sicché le trattenute riportate nei cedolini paga traggono Parte_1 fondamento dall'ordine del g.e.
Del resto, conferma di quanto precede si trae dalla stessa disamina delle buste paga, che recano quale causale delle detrazioni di cui si discute “tratt. per esecuzioni giudiz.”, così evocando il pignoramento e la conseguente ordinanza di assegnazione, piuttosto che la cessione del quinto prospettata dalla parte attrice.
- 4 - Come anticipato, l'atto di precetto non tralascia le trattenute operate sulla retribuzione del per effetto dell'esecuzione già incardinata, dando Parte_1 espressamente atto di aver incassato l'importo complessivo di € 3.420,00.
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, con particolare riferimento alle fonti documentali richiamate, deve ritenersi sussistente il credito di cui è stato intimato il pagamento.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda oppositoria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia (€ 5.201-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni poste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti di iscritta al n. Parte_1 Parte_2 Controparte_1
3687/2023 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della convenuta in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge;
Così deciso in Napoli il 7 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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