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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24509/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Raso Maria Lucia, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 13/06/1993. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 530 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.06.1997 e il 7.05.2001. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Non ricorrono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, difettando il requisito della convivenza del coniuge con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente. Ci si limita, pertanto, unicamente a prendere atto dell'intesa fra le parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del sig. . Pt_1
Per il resto vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, resta nella disponibilità del marito unitamente agli arredi. La moglie ha già provveduto all'asporto dei propri effetti personali;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano la loro indipendenza economica e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento ovvero a titolo alimentare e di avere così definito ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24509/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Raso Maria Lucia, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 13/06/1993. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 530 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.06.1997 e il 7.05.2001. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 17/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Non ricorrono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, difettando il requisito della convivenza del coniuge con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente. Ci si limita, pertanto, unicamente a prendere atto dell'intesa fra le parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del sig. . Pt_1
Per il resto vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, resta nella disponibilità del marito unitamente agli arredi. La moglie ha già provveduto all'asporto dei propri effetti personali;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano la loro indipendenza economica e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento ovvero a titolo alimentare e di avere così definito ogni pendenza di natura patrimoniale tra loro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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