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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3541/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Covone (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Umbria C.F._1
n. 71
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.), GI MP (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Varese, Via Maspero n. 5
APPELLATA
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 711/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio – sezione civile- Giudice dr. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 810/2021, pubblicata in data 30.05.2024, mai notificata, così statuire :
pagina 1 di 9 In via principale: per i motivi tutti esposti, accertata la non corretta esecuzione dei lavori effettuati dalla convenuta ed il conseguente grave pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza della sospensione della produzione,
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore della dell'importo di euro 9.641,29 dalla stessa corrisposto alla 2C Parte_1 impianti elettrici S.r.l.
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore a consegnare Controparte_1 alla la certificazione dei lavori eseguiti e gli schemi elettrici più volte richiesti. Parte_1
- condannare la in persona del suo legale rappresentante al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni causati alla in conseguenza del fermo della produzione dal 12.2.2020 al 10.4.2020 nella Parte_1 misura di giustizia.
Con richiesta di restituzione alla dell'importo di euro 4.227,00 per compenso, euro 98,00 Parte_1 per rimborso spese vive ex Actis (c.u. integrativo) 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA E IVA se e come dovute per legge, corrisposto a titolo di spese legali agli avvocati Salvatore Lorenzo Campi e GI MP dichiaratisi antistatari. (doc.3 e 4) Con richiesta di condanna alla restituzione (lavori extra preventivo) dell'importo di euro 5.200,00 sorte capitale + interessi euro 2079,86 per complessivi euro 7.279,86 somma corrisposto alla in esecuzione della sentenza appellata. (doc.5) CP_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: in via principale, rigettare integralmente l'impugnazione proposta da perché Parte_1 inammissibile e comunque infondata, confermando la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 711/2024 del 30.05.2024; previo ogni opportuno provvedimento di rito, disporre la correzione dell'individuato errore materiale della citata Sentenza n. 711/2024 del 30.05.2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in modo che nel dispositivo, dopo la statuizione relativa alla condanna di parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma di Euro 5.200,00 si Pt_1 legga e si intenda “oltre IVA” in luogo di “iva esclusa”. in ogni caso, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito “ ) conveniva in giudizio (di seguito ) Parte_1 Pt_1 Controparte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Busto Arsizio di accertare la non corretta esecuzione dei lavori da questa eseguiti e, conseguentemente, di condannarla al pagamento di tutti i danni da ciò derivanti. A sostegno delle proprie domande, esponeva Pt_1
pagina 2 di 9 - che, in data 2.10.2019, aveva commissionato a la realizzazione di un quadro automatismo CP_1 per azionamento motore trafila nuova e di un ulteriore quadro trafila, aderendo al preventivo d'offerta da questa redatto e corrispondendole la somma complessiva di € 13.000,00;
- che il contratto non prevedeva invece la fornitura dei motori e degli azionamenti, che erano preesistenti e di proprietà di Pt_1
- che, qualche giorno dopo l'esecuzione dei lavori (avvenuta in data 7.1.2020), all'accensione degli impianti i propri dipendenti avevano rinvenuto il mal funzionamento dei quadri elettrici installati, nonché la correlata bruciatura dei motori;
- che, conseguentemente, aveva richiesto l'intervento della stessa (al fine di distaccare i CP_1 motori e gli azionamenti dai quadri elettrici), nonché delle società 2C Impianti per il ripristino dei motori;
- che, nuovamente, poco dopo il ricollegamento, si ripresentava un malfunzionamento nella linea di produzione n.
2. e che, quindi, si era nuovamente rivolta, oltre che a per il CP_1 distaccamento dei motori, alle società 2C e O.e.t. s.a.s., per il riavvolgimento e ripristino del motore.
- che, a causa di detti guasti, era stata costretta al fermo della produzione dal 12.2.2020 al 10.4.2020
Chiedeva dunque la condanna di CP_1
- al pagamento degli importi corrisposti ad altre imprese per gli interventi di eliminazione dei vizi da queste posti in essere (in particolare, l'importo di € 9.641,29 corrisposto a 2C impianti elettrici S.r.l. e l'importo di € 536,80 corrisposto a;
Parte_2 CP_2
- alla consegna della certificazione dei lavori eseguiti e gli schemi elettrici;
- al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fermo della produzione, quantificati in € 15.000,00.
Si costituiva in giudizio che, eccepita in via preliminare l'intervenuta decadenza e/o CP_1 prescrizione dall'azione ex art. 2226 c.c. nel merito ha dedotto la non imputabilità dei vizi riscontrati, ritenendo questi riferibili a malfunzionamenti dei motori e azionamenti di proprietà di e dunque non riconducibili al proprio operato. Pt_1
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, il pagamento delle opere extra capitolato da questa eseguite, quantificate in € 5.200,00 (oltre Iva e interessi moratori).
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 711/2024 del 31.05.2024, ha rigettato integralmente le domande attoree, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
In particolare, il Tribunale, dopo aver preliminarmente qualificato il contratto oggetto di causa quale contratto di appalto e aver rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate da ha ritenuto la domanda attorea carente di allegazione quanto ai vizi lamentati.Ha infatti CP_1 rilevato che sul committente che abbia accettato l'opera grava, non solo l'onere di dimostrare il vizio lamentato, ma, prima ancora, di allegarlo specificatamente unitamente alle conseguenze dannose lamentate, onere nel caso di specie non assolto in quanto si era limitata a dedurre Pt_1
pagina 3 di 9 genericamente di aver riscontrato un malfunzionamento negli impianti (senza specificamente e puntualmente individuare in cosa questo sarebbe consistito, le componenti elettroniche coinvolte, le cause e l'imputabilità dei vizi all'operato della convenuta), senza neppure tentare di contrastare in maniera specifica le difese svolte da che aveva invece addebitato a specifiche componenti del CP_1 macchinario (diverse dal quadro elettrico) i malfunzionamenti oggetto di causa.Ha poi rilevato che, in ogni caso, i malfunzionamenti lamentati non potevano nemmeno ritenersi provati in quanto le dichiarazioni dei testi (peraltro chiamati a testimoniare sui capitoli di prova contraria), attestanti la sussistenza dei vizi e la loro imputabilità all'operato di risultavano contraddette dalle CP_1 dichiarazioni rilasciate dai testi di sicchè non si sarebbe potuto assegnare maggiore CP_1 attendibilità agli uni piuttosto che agli altri. Ha quindi rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni nonché, conseguentemente, quella inerente i costi per la eliminazione dei vizi, per il danno da fermo impianto, e quella avente ad oggetto il rilascio della certificazione di esecuzione de lavori. Il tribunale ha invece accolto la domanda svolta dalla convenuta volta a ottenere il pagamento delle opere extra preventivo da questa eseguite, ritenendo assolto sul punto l'onere probatorio di CP_1 atteso l'esito della espletata prova testimoniale e quanto emergente dalle prove documentali non contestate ai sensi dell'art 115 c.p.c., avuto riguardo all'accordo per la loro realizzazione e alla loro esecuzione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Siat. I)In primo luogo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande svolte nei confronti della volte ad ottenere il rimborso dell'importo di € 9.641,29
CP_1 corrisposto alla società 2C impianti per l'eliminazione dei vizi riscontrati. L'appellante sostiene, diversamente da quanto accertato dal Tribunale, di avere ben provveduto a specificare in maniera puntuale, attraverso le prove testimoniali escusse, le cause del lamentato malfunzionamento dei quadri, le componenti elettroniche coinvolte nonché gli errori commessi da nell'esecuzione
CP_1 dei lavori. Lamenta, in ogni caso, l'erronea ripartizione dell'onere della prova in quanto, non essendo l'opera stata accettata, sul committente gravava esclusivamente l'onere di allegare l'esistenza dei vizi, gravando al contrario sull'appaltatore l'onere di provare di aver correttamente eseguito i lavori commissionatigli. II)L'appellante impugna poi la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale formulata da ritenendo provato sia l'accordo intervenuto tra le parti in
CP_1 merito all'esecuzione di opere extra capitolato, sia la loro realizzazione, e ciò sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte.Lamenta che il primo giudice, ritenendo dimostrata la pattuizione e la realizzazione delle opere extra capitolato sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, abbia conferito una maggiore attendibilità ai testi di rispetto a quelli di che avevano al
CP_1 Pt_1 contrario negato l'avvenuta esecuzione di tali lavori ( sentito a prova contraria Testimone_1 su cap. 11 convenuta). Sostiene, inoltre, che il consuntivo relativo a dette opere era stato espressamente fatto oggetto di contestazione con mail del 25.02.2020 (doc. 7 fasc. e che,
CP_1 dunque, la richiesta di non poteva considerarsi incontestata.
CP_1
pagina 4 di 9 Si è costituita che ha contraddetto le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata, proponendo, inoltre, istanza di correzione dell'errore materiale volta a sostituire la dicitura “condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma di Euro 5.200,00 iva esclusa” con la dicitura “Euro 5.200,00 oltre iva”
Alla prima udienza di trattazione del 6.5.2025 il consigliere istruttore, ravvisati i presupposti di cui all'art 350 bis c.p.c ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed ha disposto rinvio all'udienza del 19.06.2025, fissando termine intermedio per il deposito di memorie. A seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
***** L'appello proposto da è infondato deve essere integralmente rigettato. Pt_1
I.Deve in primo luogo affrontarsi la questione relativa all'assolvimento dell'onere di allegazione dei difetti e dei vizi lamentati da Pt_1
E' da rilevare che a fronte della carenza di allegazione rilevata dal giudice di prime cure, Pt_1 non ha colto il profilo motivazionale e non si è data cura di contraddire puntualmente e in quali termini il giudice di primo grado avesse erroneamente omesso di considerare, in quanto allegato, come sostenuto dall'appellante, in cosa il vizio sia consistito, da cosa fosse stato causato il malfunzionamento, quali componenti fossero coinvolte, e perché il malfunzionamento sarebbe riconducibile all'operato di . Invero l'appellante ha sostenuto di avere pienamente assolto il CP_1 proprio onere avendo provveduto a specificare, attraverso le prove testimoniali escusse, le componenti elettroniche coinvolte nonché le cause del lamentato malfunzionamento e della bruciatura dei motori.
L'appellante in primo grado ha genericamente fatto riferimento ad un “malfunzionamento dei quadri” che sarebbe stato “notato” da un non individuato dipendente della sicchè la Pt_1 circostanza che l'impianto non abbia funzionato per un inadempimento di è stata rimessa ad CP_1 un rilievo privo di evidenza oggettiva quanto alla correlazione tra l'opera prestata da e CP_1
l'inconveniente evidenziato all'avvio del macchinario, che è rimasto sempre nella disponibilità di
Pt_1
Solo in sede di appello ha sostenuto che il malfunzionamento fosse dipeso da in quanto Pt_1 CP_1
“ l'allaccio elettrico dei detti motori ai quadri realizzati dalla era di esclusiva loro CP_1 competenza ed è stato proprio l'errato allacciamento dei suddetti motori ai quadri ed il successivo azionamento a determinarne la bruciatura per l'errato voltaggio (il voltaggio corretto era 110 volt, mentre il motore è stato erroneamente montato con il voltaggio di 220 volt sull'armatura)”( p.7 appello), con ciò valorizzando quanto emerso in sede di escussione dei testi.
Orbene è da osservare che ogni considerazione in ordine all'attendibilità, alla rilevanza e al contenuto delle testimonianze concerne il piano dell'onere della prova, che tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice, presuppone, quale prius logico, l'avvenuto assolvimento pagina 5 di 9 dell'onere di allegazione: onere che, alla luce delle concrete caratteristiche dell'appalto commissionato a e della documentazione processuale, non risulta essere stato assolto. CP_1
Va infatti considerato che a era stato commissionato un appalto parziale, dovendo questa CP_1 realizzare unicamente il quadro automatismo per azionamento motore trafila nuova, e non anche fornire i motori e gli azionamenti, che già preesistevano ed erano di proprietà della stessa Alla Pt_1 luce di ciò, onde assolvere l'onere di allegazione sulla stessa gravane, piuttosto che limitarsi ad Pt_1 addurre a un generico “malfunzionamento dei quadri”, avrebbe dovuto provvedere a individuare in maniera puntuale il vizio riscontrato onde imputarlo specificatamente all'operato di CP_1 escludendo così la sua riconducibilità a difetti preesistenti dei motori o degli azionamenti: componenti dalla stessa non fornite e su cui non aveva alcun potere o capacità di intervento, come si evince dal fatto che per la relativa riparazione, come fatto sopra cenno, è stata chiamata una società diversa.
E' da dire che solo in sede di escussione testimoniale, senza che di tale circostanza sia stata fatta menzione neppure in sede di memorie, i testi, peraltro sentiti a prova contraria sui capitoli formulati da hanno dichiarato che il malfunzionamento era dipeso dall'intervento di che
CP_1 CP_1 aveva sbagliato il voltaggio (v.verbale di udienza del 21.9.2023 teste e Tes_2 Testimone_3 sul capitolo di prova n. 23 e 27 di : “il malfunzionamento del motore è avvenuto e che è stato
CP_1 dovuto ad un errore di montaggio compiuto dai tecnici , in particolare è stato sbagliato il
CP_1 voltaggio (il voltaggio corretto era 110 volt, mentre il motore è stato erroneamente montato con il voltaggio di 220 volt sull'armatura” e che “La linea 2 non funzionava perché i tecnici
CP_1 avevano sbagliato i cablaggi” ; “Preciso che nel momento in cui i motori sono stati montati, hanno cominciato ad emettere fumo, come se fossero andati in corto. Dopo che una prima azienda (la 2C) ha verificato questo malfunzionamento, io ho portato i motori, dietro suggerimento di alla Pt_3
OET per la loro revisione. La OET mi ha detto che i motori erano andati e che bisognava fare il riavvolgimento e cambiare i cuscinetti. A quanto mi risulta il malfunzionamento è dipeso dall'intervento di che ha sbagliato il voltaggio”). CP_1
In nessun atto di parte attrice, né nell'atto di citazione (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado) né nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stato allegato, eccepito o contestato “l'errato allacciamento dei motori ai quadri” o “l'errato voltaggio”. Non ha pertanto pregio il rilievo dell'appellate che si incentra sulla maggiore o minore attendibilità assegnata ai testi: indipendentemente dall'attendibilità e dalla rilevanza di tali dichiarazioni (questioni che, come sopra detto, attengono al successivo piano dell'assolvimento dell'onere della prova), onde assolvere all'onere di allegazione su di essa gravante, avrebbe dovuto Pt_1 specificatamente, e nei termini indicati per legge, riferirsi alla presenza di detti errori di montaggio e di voltaggio onde circoscrivere le cause della bruciatura dei motori a specifiche attività commissionate e poste in essere dall'appaltatrice e non limitarsi a lamentare un generico CP_1
“malfunzionamento”.
Ferma restando l'irrilevanza ai fini della decisione delle dichiarazioni testimoniali escusse stante la loro contraddittorietà (avendo le dichiarazione dei testi di trovato espressa smentita nelle Pt_1 pagina 6 di 9 dichiarazioni rilasciate dai testi di e di tra l'altro Testimone_4 Testimone_5 CP_1 essendo stati dichiarati inammissibili i capitoli di prova articolati da parte attrice in punto di vizi), deve osservarsi che non ha in alcun modo introdotto negli atti processuali alcun principio di Pt_1 prova concernente la natura e la causa dei vizi lamentati e la relativa imputabilità a CP_1 soprattutto alla luce dell'immediato ripristino del funzionamento del meccanismo, che avrebbe precluso la possibilità di disporre una CTU volta a individuarne le cause della bruciatura. Non danno alcun ausilio sul punto le fatture rilasciate dalle ditte terze intervenute per il ripristino in più occasioni, che non menzionano in alcun modo la possibile causa del malfunzionamento, tantomeno appare di supporto il rilievo fotografico rimesso in atti ( doc. B fasc.I grado . Pt_1
E' pertanto priva di pregio la tardiva evocazione di una c.t.u. ( p. 14 appello) , non richiesta in primo grado e comunque superata dagli interventi riparatori effettuati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rimane assorbita la trattazione dell'ulteriore questione sollevata dall'appellante attinente alla mancata accettazione delle opere, che avrebbe traslato l'onere della prova dei vizi in capo all'appaltatore Deve rilevarsi che la contestazione circa l'asserita CP_1 mancata accettazione dell'opera costituisce una eccezione nuova, sollevata (anch'essa) per la prima volta solo in questa sede di appello e, come tale, inammissibile, oltre che infondata. Infatti è incontestato che il pagamento “a saldo del dovuto” è stato perfezionato in data 8.02.2020 (doc.3 Fasc.I grado successivamente all'intervento della OET, come anche ricostruito dall'appellante Pt_1
( p.8 appello), mentre il documento da cui si desumerebbe che l'opera non è stata accettata ( p.9 appello;
doc.8 fasc. I grado Siat) è una nota del legale della del 17.9.2020 con cui si sollecita Pt_1
l'inoltro delle certificazioni e si chiede il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di ripristino. Deve richiamarsi che ai sensi del comma 4 dell'art. 1665 c.c. “salvo diversa pattuizione
o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente” sicchè la committente che ha proposto la domanda di garanzia per difformità e vizi non solo non ha assolto l'onere su di essa incombente, ma risulta avere accettato e per facta concludentia l'opera.
Infine, dato atto di quanto sopra esposto, risulta che la dichiarazione di conformità non potesse essere rilasciata da , non essendo stato stato efficacemente contraddetto che dovesse CP_1 Pt_1 fornire l'originaria propria dichiarazione di conformità onde consentire a di inserire le CP_1 certificazioni delle modifiche apportate.
II.L'appello risulta altresì infondato nella parte in cui lamenta l'accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale formulata da volta a ottenere il pagamento delle opere extra capitolato da CP_1 questa realizzate.
Va in primo luogo osservato che le domande e le relative allegazioni in ordine all'esecuzione di tali lavori formulate da nel proprio atto di costituzione e risposta non risultano essere state in CP_1 alcun modo contestate da nei successivi scritti e, in particolare nella prima memoria ex art. 183 Pt_1 co. 6 c.p.c., con cui si era limitata a riportare genericamente che “Il procuratore e difensore della pagina 7 di 9 società attrice contesta ed impugna il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta” senza tuttavia nemmeno provvedere a richiedere nelle conclusioni il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da CP_1
La sentenza ha fondato l'accoglimento della domanda riconvenzionale ritenendo assolto il relativo onere probatorio da parte di avuto riguardo sia all'esito delle prove testimoniali che alle prove CP_1 documentali rimaste incontestate. La doglianza di relativa al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ed arbitrariamente Pt_1 conferito una maggiore attendibilità ai testimoni di rispetto a quelli di che avevano al CP_1 Pt_1 contrario negato l'avvenuta esecuzione di tali lavori, si presenta generica. Come affermato dal giudice di prime cure non è stato in alcun modo oggetto di contestazione il consuntivo prodotto da relativo ai lavori extra capitolato (doc. 6 fasc. . CP_1 CP_1
Per completezza è da rilevare che la mail del 25.02.2020 (doc. 7 fasc. , con cui sostiene CP_1 Pt_1 di avere contestato il consuntivo ricevuto, non investe specificatamente la omessa esecuzione di lavori extra, vertendo piuttosto sul ritardo con cui sarebbero stati effettuati i lavori e sulla presunta valenza omnicomprensiva dell'accordo concluso a monte.
III.Infine, con riferimento alla domanda di correzione di errore materiale proposta da deve in CP_1 realtà osservarsi che la dicitura “Euro 5.200,00 iva esclusa” esprime esattamente il medesimo significato di “Euro 5.200,00, oltre Iva”, indicando entrambe le diciture la necessità di aggiungere alla somma di € 5.200 un'ulteriore somma a titolo di Iva, di talché non si verte in un errore materiale. Essendo sufficiente l'individuazione del corretto significato da assegnare al dispositivo, chè è in linea con la parte motiva, la sentenza non si presta ad emenda.
IV. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 711/2024 del 31.05.2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 3.966 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese Controparte_1 generali al 15%, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25.06.2025
La Consigliera relatrice Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Covone (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Umbria C.F._1
n. 71
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.), GI MP (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 in Varese, Via Maspero n. 5
APPELLATA
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 711/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio – sezione civile- Giudice dr. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio N.R.G. 810/2021, pubblicata in data 30.05.2024, mai notificata, così statuire :
pagina 1 di 9 In via principale: per i motivi tutti esposti, accertata la non corretta esecuzione dei lavori effettuati dalla convenuta ed il conseguente grave pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza della sospensione della produzione,
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore della dell'importo di euro 9.641,29 dalla stessa corrisposto alla 2C Parte_1 impianti elettrici S.r.l.
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore a consegnare Controparte_1 alla la certificazione dei lavori eseguiti e gli schemi elettrici più volte richiesti. Parte_1
- condannare la in persona del suo legale rappresentante al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni causati alla in conseguenza del fermo della produzione dal 12.2.2020 al 10.4.2020 nella Parte_1 misura di giustizia.
Con richiesta di restituzione alla dell'importo di euro 4.227,00 per compenso, euro 98,00 Parte_1 per rimborso spese vive ex Actis (c.u. integrativo) 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA E IVA se e come dovute per legge, corrisposto a titolo di spese legali agli avvocati Salvatore Lorenzo Campi e GI MP dichiaratisi antistatari. (doc.3 e 4) Con richiesta di condanna alla restituzione (lavori extra preventivo) dell'importo di euro 5.200,00 sorte capitale + interessi euro 2079,86 per complessivi euro 7.279,86 somma corrisposto alla in esecuzione della sentenza appellata. (doc.5) CP_1
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: in via principale, rigettare integralmente l'impugnazione proposta da perché Parte_1 inammissibile e comunque infondata, confermando la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 711/2024 del 30.05.2024; previo ogni opportuno provvedimento di rito, disporre la correzione dell'individuato errore materiale della citata Sentenza n. 711/2024 del 30.05.2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in modo che nel dispositivo, dopo la statuizione relativa alla condanna di parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma di Euro 5.200,00 si Pt_1 legga e si intenda “oltre IVA” in luogo di “iva esclusa”. in ogni caso, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito “ ) conveniva in giudizio (di seguito ) Parte_1 Pt_1 Controparte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Busto Arsizio di accertare la non corretta esecuzione dei lavori da questa eseguiti e, conseguentemente, di condannarla al pagamento di tutti i danni da ciò derivanti. A sostegno delle proprie domande, esponeva Pt_1
pagina 2 di 9 - che, in data 2.10.2019, aveva commissionato a la realizzazione di un quadro automatismo CP_1 per azionamento motore trafila nuova e di un ulteriore quadro trafila, aderendo al preventivo d'offerta da questa redatto e corrispondendole la somma complessiva di € 13.000,00;
- che il contratto non prevedeva invece la fornitura dei motori e degli azionamenti, che erano preesistenti e di proprietà di Pt_1
- che, qualche giorno dopo l'esecuzione dei lavori (avvenuta in data 7.1.2020), all'accensione degli impianti i propri dipendenti avevano rinvenuto il mal funzionamento dei quadri elettrici installati, nonché la correlata bruciatura dei motori;
- che, conseguentemente, aveva richiesto l'intervento della stessa (al fine di distaccare i CP_1 motori e gli azionamenti dai quadri elettrici), nonché delle società 2C Impianti per il ripristino dei motori;
- che, nuovamente, poco dopo il ricollegamento, si ripresentava un malfunzionamento nella linea di produzione n.
2. e che, quindi, si era nuovamente rivolta, oltre che a per il CP_1 distaccamento dei motori, alle società 2C e O.e.t. s.a.s., per il riavvolgimento e ripristino del motore.
- che, a causa di detti guasti, era stata costretta al fermo della produzione dal 12.2.2020 al 10.4.2020
Chiedeva dunque la condanna di CP_1
- al pagamento degli importi corrisposti ad altre imprese per gli interventi di eliminazione dei vizi da queste posti in essere (in particolare, l'importo di € 9.641,29 corrisposto a 2C impianti elettrici S.r.l. e l'importo di € 536,80 corrisposto a;
Parte_2 CP_2
- alla consegna della certificazione dei lavori eseguiti e gli schemi elettrici;
- al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del fermo della produzione, quantificati in € 15.000,00.
Si costituiva in giudizio che, eccepita in via preliminare l'intervenuta decadenza e/o CP_1 prescrizione dall'azione ex art. 2226 c.c. nel merito ha dedotto la non imputabilità dei vizi riscontrati, ritenendo questi riferibili a malfunzionamenti dei motori e azionamenti di proprietà di e dunque non riconducibili al proprio operato. Pt_1
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, il pagamento delle opere extra capitolato da questa eseguite, quantificate in € 5.200,00 (oltre Iva e interessi moratori).
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 711/2024 del 31.05.2024, ha rigettato integralmente le domande attoree, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
In particolare, il Tribunale, dopo aver preliminarmente qualificato il contratto oggetto di causa quale contratto di appalto e aver rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate da ha ritenuto la domanda attorea carente di allegazione quanto ai vizi lamentati.Ha infatti CP_1 rilevato che sul committente che abbia accettato l'opera grava, non solo l'onere di dimostrare il vizio lamentato, ma, prima ancora, di allegarlo specificatamente unitamente alle conseguenze dannose lamentate, onere nel caso di specie non assolto in quanto si era limitata a dedurre Pt_1
pagina 3 di 9 genericamente di aver riscontrato un malfunzionamento negli impianti (senza specificamente e puntualmente individuare in cosa questo sarebbe consistito, le componenti elettroniche coinvolte, le cause e l'imputabilità dei vizi all'operato della convenuta), senza neppure tentare di contrastare in maniera specifica le difese svolte da che aveva invece addebitato a specifiche componenti del CP_1 macchinario (diverse dal quadro elettrico) i malfunzionamenti oggetto di causa.Ha poi rilevato che, in ogni caso, i malfunzionamenti lamentati non potevano nemmeno ritenersi provati in quanto le dichiarazioni dei testi (peraltro chiamati a testimoniare sui capitoli di prova contraria), attestanti la sussistenza dei vizi e la loro imputabilità all'operato di risultavano contraddette dalle CP_1 dichiarazioni rilasciate dai testi di sicchè non si sarebbe potuto assegnare maggiore CP_1 attendibilità agli uni piuttosto che agli altri. Ha quindi rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni nonché, conseguentemente, quella inerente i costi per la eliminazione dei vizi, per il danno da fermo impianto, e quella avente ad oggetto il rilascio della certificazione di esecuzione de lavori. Il tribunale ha invece accolto la domanda svolta dalla convenuta volta a ottenere il pagamento delle opere extra preventivo da questa eseguite, ritenendo assolto sul punto l'onere probatorio di CP_1 atteso l'esito della espletata prova testimoniale e quanto emergente dalle prove documentali non contestate ai sensi dell'art 115 c.p.c., avuto riguardo all'accordo per la loro realizzazione e alla loro esecuzione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Siat. I)In primo luogo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato le domande svolte nei confronti della volte ad ottenere il rimborso dell'importo di € 9.641,29
CP_1 corrisposto alla società 2C impianti per l'eliminazione dei vizi riscontrati. L'appellante sostiene, diversamente da quanto accertato dal Tribunale, di avere ben provveduto a specificare in maniera puntuale, attraverso le prove testimoniali escusse, le cause del lamentato malfunzionamento dei quadri, le componenti elettroniche coinvolte nonché gli errori commessi da nell'esecuzione
CP_1 dei lavori. Lamenta, in ogni caso, l'erronea ripartizione dell'onere della prova in quanto, non essendo l'opera stata accettata, sul committente gravava esclusivamente l'onere di allegare l'esistenza dei vizi, gravando al contrario sull'appaltatore l'onere di provare di aver correttamente eseguito i lavori commissionatigli. II)L'appellante impugna poi la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale formulata da ritenendo provato sia l'accordo intervenuto tra le parti in
CP_1 merito all'esecuzione di opere extra capitolato, sia la loro realizzazione, e ciò sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte.Lamenta che il primo giudice, ritenendo dimostrata la pattuizione e la realizzazione delle opere extra capitolato sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, abbia conferito una maggiore attendibilità ai testi di rispetto a quelli di che avevano al
CP_1 Pt_1 contrario negato l'avvenuta esecuzione di tali lavori ( sentito a prova contraria Testimone_1 su cap. 11 convenuta). Sostiene, inoltre, che il consuntivo relativo a dette opere era stato espressamente fatto oggetto di contestazione con mail del 25.02.2020 (doc. 7 fasc. e che,
CP_1 dunque, la richiesta di non poteva considerarsi incontestata.
CP_1
pagina 4 di 9 Si è costituita che ha contraddetto le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata, proponendo, inoltre, istanza di correzione dell'errore materiale volta a sostituire la dicitura “condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta della somma di Euro 5.200,00 iva esclusa” con la dicitura “Euro 5.200,00 oltre iva”
Alla prima udienza di trattazione del 6.5.2025 il consigliere istruttore, ravvisati i presupposti di cui all'art 350 bis c.p.c ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed ha disposto rinvio all'udienza del 19.06.2025, fissando termine intermedio per il deposito di memorie. A seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
***** L'appello proposto da è infondato deve essere integralmente rigettato. Pt_1
I.Deve in primo luogo affrontarsi la questione relativa all'assolvimento dell'onere di allegazione dei difetti e dei vizi lamentati da Pt_1
E' da rilevare che a fronte della carenza di allegazione rilevata dal giudice di prime cure, Pt_1 non ha colto il profilo motivazionale e non si è data cura di contraddire puntualmente e in quali termini il giudice di primo grado avesse erroneamente omesso di considerare, in quanto allegato, come sostenuto dall'appellante, in cosa il vizio sia consistito, da cosa fosse stato causato il malfunzionamento, quali componenti fossero coinvolte, e perché il malfunzionamento sarebbe riconducibile all'operato di . Invero l'appellante ha sostenuto di avere pienamente assolto il CP_1 proprio onere avendo provveduto a specificare, attraverso le prove testimoniali escusse, le componenti elettroniche coinvolte nonché le cause del lamentato malfunzionamento e della bruciatura dei motori.
L'appellante in primo grado ha genericamente fatto riferimento ad un “malfunzionamento dei quadri” che sarebbe stato “notato” da un non individuato dipendente della sicchè la Pt_1 circostanza che l'impianto non abbia funzionato per un inadempimento di è stata rimessa ad CP_1 un rilievo privo di evidenza oggettiva quanto alla correlazione tra l'opera prestata da e CP_1
l'inconveniente evidenziato all'avvio del macchinario, che è rimasto sempre nella disponibilità di
Pt_1
Solo in sede di appello ha sostenuto che il malfunzionamento fosse dipeso da in quanto Pt_1 CP_1
“ l'allaccio elettrico dei detti motori ai quadri realizzati dalla era di esclusiva loro CP_1 competenza ed è stato proprio l'errato allacciamento dei suddetti motori ai quadri ed il successivo azionamento a determinarne la bruciatura per l'errato voltaggio (il voltaggio corretto era 110 volt, mentre il motore è stato erroneamente montato con il voltaggio di 220 volt sull'armatura)”( p.7 appello), con ciò valorizzando quanto emerso in sede di escussione dei testi.
Orbene è da osservare che ogni considerazione in ordine all'attendibilità, alla rilevanza e al contenuto delle testimonianze concerne il piano dell'onere della prova, che tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice, presuppone, quale prius logico, l'avvenuto assolvimento pagina 5 di 9 dell'onere di allegazione: onere che, alla luce delle concrete caratteristiche dell'appalto commissionato a e della documentazione processuale, non risulta essere stato assolto. CP_1
Va infatti considerato che a era stato commissionato un appalto parziale, dovendo questa CP_1 realizzare unicamente il quadro automatismo per azionamento motore trafila nuova, e non anche fornire i motori e gli azionamenti, che già preesistevano ed erano di proprietà della stessa Alla Pt_1 luce di ciò, onde assolvere l'onere di allegazione sulla stessa gravane, piuttosto che limitarsi ad Pt_1 addurre a un generico “malfunzionamento dei quadri”, avrebbe dovuto provvedere a individuare in maniera puntuale il vizio riscontrato onde imputarlo specificatamente all'operato di CP_1 escludendo così la sua riconducibilità a difetti preesistenti dei motori o degli azionamenti: componenti dalla stessa non fornite e su cui non aveva alcun potere o capacità di intervento, come si evince dal fatto che per la relativa riparazione, come fatto sopra cenno, è stata chiamata una società diversa.
E' da dire che solo in sede di escussione testimoniale, senza che di tale circostanza sia stata fatta menzione neppure in sede di memorie, i testi, peraltro sentiti a prova contraria sui capitoli formulati da hanno dichiarato che il malfunzionamento era dipeso dall'intervento di che
CP_1 CP_1 aveva sbagliato il voltaggio (v.verbale di udienza del 21.9.2023 teste e Tes_2 Testimone_3 sul capitolo di prova n. 23 e 27 di : “il malfunzionamento del motore è avvenuto e che è stato
CP_1 dovuto ad un errore di montaggio compiuto dai tecnici , in particolare è stato sbagliato il
CP_1 voltaggio (il voltaggio corretto era 110 volt, mentre il motore è stato erroneamente montato con il voltaggio di 220 volt sull'armatura” e che “La linea 2 non funzionava perché i tecnici
CP_1 avevano sbagliato i cablaggi” ; “Preciso che nel momento in cui i motori sono stati montati, hanno cominciato ad emettere fumo, come se fossero andati in corto. Dopo che una prima azienda (la 2C) ha verificato questo malfunzionamento, io ho portato i motori, dietro suggerimento di alla Pt_3
OET per la loro revisione. La OET mi ha detto che i motori erano andati e che bisognava fare il riavvolgimento e cambiare i cuscinetti. A quanto mi risulta il malfunzionamento è dipeso dall'intervento di che ha sbagliato il voltaggio”). CP_1
In nessun atto di parte attrice, né nell'atto di citazione (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado) né nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stato allegato, eccepito o contestato “l'errato allacciamento dei motori ai quadri” o “l'errato voltaggio”. Non ha pertanto pregio il rilievo dell'appellate che si incentra sulla maggiore o minore attendibilità assegnata ai testi: indipendentemente dall'attendibilità e dalla rilevanza di tali dichiarazioni (questioni che, come sopra detto, attengono al successivo piano dell'assolvimento dell'onere della prova), onde assolvere all'onere di allegazione su di essa gravante, avrebbe dovuto Pt_1 specificatamente, e nei termini indicati per legge, riferirsi alla presenza di detti errori di montaggio e di voltaggio onde circoscrivere le cause della bruciatura dei motori a specifiche attività commissionate e poste in essere dall'appaltatrice e non limitarsi a lamentare un generico CP_1
“malfunzionamento”.
Ferma restando l'irrilevanza ai fini della decisione delle dichiarazioni testimoniali escusse stante la loro contraddittorietà (avendo le dichiarazione dei testi di trovato espressa smentita nelle Pt_1 pagina 6 di 9 dichiarazioni rilasciate dai testi di e di tra l'altro Testimone_4 Testimone_5 CP_1 essendo stati dichiarati inammissibili i capitoli di prova articolati da parte attrice in punto di vizi), deve osservarsi che non ha in alcun modo introdotto negli atti processuali alcun principio di Pt_1 prova concernente la natura e la causa dei vizi lamentati e la relativa imputabilità a CP_1 soprattutto alla luce dell'immediato ripristino del funzionamento del meccanismo, che avrebbe precluso la possibilità di disporre una CTU volta a individuarne le cause della bruciatura. Non danno alcun ausilio sul punto le fatture rilasciate dalle ditte terze intervenute per il ripristino in più occasioni, che non menzionano in alcun modo la possibile causa del malfunzionamento, tantomeno appare di supporto il rilievo fotografico rimesso in atti ( doc. B fasc.I grado . Pt_1
E' pertanto priva di pregio la tardiva evocazione di una c.t.u. ( p. 14 appello) , non richiesta in primo grado e comunque superata dagli interventi riparatori effettuati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, rimane assorbita la trattazione dell'ulteriore questione sollevata dall'appellante attinente alla mancata accettazione delle opere, che avrebbe traslato l'onere della prova dei vizi in capo all'appaltatore Deve rilevarsi che la contestazione circa l'asserita CP_1 mancata accettazione dell'opera costituisce una eccezione nuova, sollevata (anch'essa) per la prima volta solo in questa sede di appello e, come tale, inammissibile, oltre che infondata. Infatti è incontestato che il pagamento “a saldo del dovuto” è stato perfezionato in data 8.02.2020 (doc.3 Fasc.I grado successivamente all'intervento della OET, come anche ricostruito dall'appellante Pt_1
( p.8 appello), mentre il documento da cui si desumerebbe che l'opera non è stata accettata ( p.9 appello;
doc.8 fasc. I grado Siat) è una nota del legale della del 17.9.2020 con cui si sollecita Pt_1
l'inoltro delle certificazioni e si chiede il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di ripristino. Deve richiamarsi che ai sensi del comma 4 dell'art. 1665 c.c. “salvo diversa pattuizione
o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente” sicchè la committente che ha proposto la domanda di garanzia per difformità e vizi non solo non ha assolto l'onere su di essa incombente, ma risulta avere accettato e per facta concludentia l'opera.
Infine, dato atto di quanto sopra esposto, risulta che la dichiarazione di conformità non potesse essere rilasciata da , non essendo stato stato efficacemente contraddetto che dovesse CP_1 Pt_1 fornire l'originaria propria dichiarazione di conformità onde consentire a di inserire le CP_1 certificazioni delle modifiche apportate.
II.L'appello risulta altresì infondato nella parte in cui lamenta l'accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale formulata da volta a ottenere il pagamento delle opere extra capitolato da CP_1 questa realizzate.
Va in primo luogo osservato che le domande e le relative allegazioni in ordine all'esecuzione di tali lavori formulate da nel proprio atto di costituzione e risposta non risultano essere state in CP_1 alcun modo contestate da nei successivi scritti e, in particolare nella prima memoria ex art. 183 Pt_1 co. 6 c.p.c., con cui si era limitata a riportare genericamente che “Il procuratore e difensore della pagina 7 di 9 società attrice contesta ed impugna il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta” senza tuttavia nemmeno provvedere a richiedere nelle conclusioni il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da CP_1
La sentenza ha fondato l'accoglimento della domanda riconvenzionale ritenendo assolto il relativo onere probatorio da parte di avuto riguardo sia all'esito delle prove testimoniali che alle prove CP_1 documentali rimaste incontestate. La doglianza di relativa al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ed arbitrariamente Pt_1 conferito una maggiore attendibilità ai testimoni di rispetto a quelli di che avevano al CP_1 Pt_1 contrario negato l'avvenuta esecuzione di tali lavori, si presenta generica. Come affermato dal giudice di prime cure non è stato in alcun modo oggetto di contestazione il consuntivo prodotto da relativo ai lavori extra capitolato (doc. 6 fasc. . CP_1 CP_1
Per completezza è da rilevare che la mail del 25.02.2020 (doc. 7 fasc. , con cui sostiene CP_1 Pt_1 di avere contestato il consuntivo ricevuto, non investe specificatamente la omessa esecuzione di lavori extra, vertendo piuttosto sul ritardo con cui sarebbero stati effettuati i lavori e sulla presunta valenza omnicomprensiva dell'accordo concluso a monte.
III.Infine, con riferimento alla domanda di correzione di errore materiale proposta da deve in CP_1 realtà osservarsi che la dicitura “Euro 5.200,00 iva esclusa” esprime esattamente il medesimo significato di “Euro 5.200,00, oltre Iva”, indicando entrambe le diciture la necessità di aggiungere alla somma di € 5.200 un'ulteriore somma a titolo di Iva, di talché non si verte in un errore materiale. Essendo sufficiente l'individuazione del corretto significato da assegnare al dispositivo, chè è in linea con la parte motiva, la sentenza non si presta ad emenda.
IV. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 711/2024 del 31.05.2024 così dispone:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuale del presente grado di giudizio in favore di liquidate in € 3.966 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese Controparte_1 generali al 15%, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25.06.2025
La Consigliera relatrice Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
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