Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II Sezione civile
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 2946 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa,
[...] giusta procura in calce al ricorso, dall' Avv. Concetta Saetta ed elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli alla Via Calabritto n.
20 - ATTRICE -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Guido Cortese, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Marconi n.
66 - CONVENUTA –
NONCHE'
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dalla tra avvocati e per essa dall'Avv. Concetta Controparte_3
Sorrentino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla via
Largo Arrigo VII n.7 -INTERVENUTA-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. D'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerare il deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo
(Cass. Civ. 19.10.2006 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281-sexies c.p.c.).
Orbene, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti,
e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass.
Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002;
28096/09 -12715/98; 1862/96). In secondo luogo, deve evidenziarsi che la impugnava e Parte_2 contestava l'atto di intervento della deducendo che la CP_2 CP_2 cessione del credito in base alla quale la stessa interveniva in giudizio fosse precedente alla introduzione del giudizio stesso e pertanto eccepiva il difetto di legittimazione dell'odierna attrice.
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, dalla documentazione versata in atti, emerge in modo inequivoco che la cessione del credito tra l'attrice e l'intervenuta è avvenuta in data
6.8.2021 mentre il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data
25.5.2021.
Inoltre, per quanto di interesse, occorre rilevare che con la sentenza n.
5561/2020 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Terza, ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) non sono soggette alla accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito.
Nel caso di specie risulta rispettata tale prescrizione in quanto l'intervenuta ha depositato il documento in cui si attesta che l'avvenuta cessione del credito è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12.8.2021.
Pertanto, nessun difetto di legittimazione ricorre nel caso di specie.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma con l'espressione “e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea come differita o ripartita, con riferimento alle quali opera l'ordinaria prescrizione decennale: così Cass. n. 9295/1993) sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile nemmeno alla fattispecie in esame, ovvero relativamente al pagamento di interessi legali calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del Dlgs n. 231/2002, in difetto del richiamato requisito della periodicità, poiché gli stessi vanno versati in unica soluzione e, quindi, decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento dell'obbligazione principale che li rende esigibili, e quindi, nel caso in esame ed in virtù del contratto sottoscritto dalle parti, dal novantunesimo giorno successivo a ciascuna mensilità, per quanto attiene all'85% degli importi, nonché per il saldo (residuo 15%) dal primo giorno immediatamente successivo rispetto alle predeterminate date del 31 luglio
2012, 31 ottobre 2012, 31 gennaio 2013, 30 aprile 2013 (sul punto,
Tribunale Latina sez. II, 17/08/2020, n.1576; Cass. civ. n.23746/2007;
Cass. n.2498/98). I richiamati termini segnano il dies a quo del relativo computo del decennio ai fini della prescrizione.
Dunque, la domanda di pagamento degli interessi moratori maturati per il ritardo nell'adempimento dei suddetti rimborsi deve ritenersi sottoposta all'ordinario regime di prescrizione decennale, con la conseguenza che l'eccezione proposta deve essere rigettata. Infatti, posto che la domanda attorea si riferisce a crediti maturati a partire dall'anno 2009, gli stessi risultano essere stati tutti saldati in un periodo successivo al maggio 2011
e pertanto alcun credito può essere considerato prescritto, non essendo decorsi da tale data i 10 anni necessari a tal uopo.
Ciò posto si ricorda, in ordine all'onere della prova incombente sulle parti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU.
30.10.2001, n. 13533; Cass. Civ. 12.02.2010, n. 3373).
L'attrice a corredo delle spiegate domande ha prodotto i contratti regolanti il regime di accreditamento per gli anni 2009-2017 per la branca di
Laboratorio di analisi;
fatture emesse dalla ricorrente per le prestazioni erogate negli anni 2009-2017; estratti conto relativi alle fatture indicate.
È dato incontestato, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. quello relativo all'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla società accreditata per gli anni 2009- 2017 nonché l'avvenuto pagamento in ritardo da parte dell dei relativi importi Controparte_1 dovuti in acconto ed a saldo rispetto ai termini contrattuali, giusta il prospetto contenuto in ricorso.
Deve essere altresì rigettata la eccezione di compensazione in quanto infondata.
Invero, la convenuta deduce che il ritardo dei pagamenti è imputabile alla condotta della ricorrente atteso che questa non ha mai reso nota Part l'imputazione dei pagamenti, impedendo alla di provvedervi tempestivamente.
Dalla documentazione depositata in atti, emerge che gli estratti conto e i mandati di pagamento effettuati e rilasciati dalla contengono Parte_2
l'imputazione dei pagamenti e le causali cui gli stessi si riferiscono.
Per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile alla fattispecie si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare la riconducibilità al genus delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002 anche dei contratti sottoscritti dai centri accreditati e l ed aventi ad Controparte_1 oggetto l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale.
Nella richiamata sentenza, n. 14349/2016 la Suprema Corte ha chiarito che l'accreditamento non è riconducibile ad un contratto poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo all'esito di una verifica delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte del soggetto richiedente. È dunque un provvedimento amministrativo che abilita il soggetto a inserirsi nel servizio sanitario pubblico ed è riconducibile al genus delle concessioni.
Dopo aver individuato il soggetto però l'amministrazione pubblica agisce iure privatorum stipulando con la struttura accreditata un apposito negozio per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo relativo.
Tale accordo assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente sussumibile nelle
'transazioni commerciali' di cui al d.lgs. n. 231/2002 (cfr altresì Cass.
2039172016; Cass. 17665/2019).
Nel caso in esame venendo in rilievo nei contratti sottoscritti dal 2009 al
2017 trova, dunque, applicazione la disciplina sugli interessi di cui al d.lgs.
231/2002.
In ordine al quantum debeatur, tuttavia, occorre osservare come, in passato, contrastanti sono stati gli orientamenti relativi alla decorrenza del tasso di mora ex d.lgs. 231/2002 e, nel caso de quo l'intestato Tribunale ha ritenuto applicabile il tasso di interesse nella misura legale fino al mese di settembre del 2014, e, quello maggiorato per i mesi successivi, sicché, in virtù di tale metodo è stata condotta la ctu.
Orbene, dalla consulenza tecnica espletata, che si presenta immune da vizi logici, si giunge alla conclusione che gli interessi moratori maturati dalla sono pari a complessivi euro 47.110,83 Parte_1
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. In applicazione del medesimo principio, anche le spese di CTU, già liquidate con decreto del 21.3.2024, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara la legittimazione attiva della;
Parte_3
2. Dichiara la cessionaria del credito oggetto del presente CP_2 giudizio;
3. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore
[...] della in persona del Presidente del Consiglio di CP_2
Amministrazione, dell'importo di euro 47.110,82 pari alla somma degli interessi da ritardato pagamento maturati sulle fatture indicate nell'atto di citazione e calcolati come indicato in motivazione;
4. Condanna l' a corrispondere a favore in favore della CP_4 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi euro 3.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.
5. Condanna l' a corrispondere a favore in favore della CP_4 CP_2
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le spese di
[...] lite che si liquidano in complessivi euro 3.900,00, oltre spese generali, IVA
e CPA se dovute come per legge.
6. Pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 21/03/2024, definitivamente a carico di parte convenuta e la condanna a rimborsare all'attrice le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
Torre Annunziata, 5 maggio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82)
e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M.
15.10.2012 n. 209.