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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Rita Paola Terra-
magra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 15021/2022 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. RUVOLO UBALDO
Attrice
Contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO Convenuto
***
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.11.2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio l Controparte_2
, esponendo che“ In data 06 giugno 2016 ore 11,30 circa in ,
[...] CP_1
l'attrice si trovava all'interno dell'area di proprietà dell'
[...]
quando a causa della presenza di Controparte_3
sconnessioni sul manto stradale, rovinava lungo l'asfalto”.
Chiedeva, pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità ex art. 2021 c.c.
dell'Ente convenuto in ordine alla produzione del sinistro, con conseguente con-
danna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dalla stessa subiti e quantificati in euro. 26.000,00 o nella minore o maggiore somma ritenu-
ta di giustizia.
Ritualmente costituitosi, il , preliminarmente eccepiva la Controparte_2
prescrizione dell'incoata azione;
nel merito, contestava il fondamento della do-
manda, chiedendone il totale rigetto e, in subordine, instava per il riconoscimen- to del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento.
La causa, istruita a mezzo delle prove testimoniali chieste dall'attrice, veniva rinviata all'udienza cartolare del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusio-
ni e, quindi assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il de-
posito di scritti difensivi conclusionali.
****
La domanda con la quale la sig.ra ha chiesto la condanna del Poli- Parte_1
clinico al risarcimento del danno, a seguito dell'evento descritto in narrativa
(caduta sull'asfalto dissestato, mentre percorreva a piedi l'area interna del noso-
comio), non può essere accolta.
Osta, invero, irrimediabilmente al relativo accoglimento la troncante circostanza che costei – pur avendone l'onere, in qualità di attrice, ex art. 2697 c.c. - ha del tutto omesso di fornire la prova non già del fatto storico, quanto piuttosto, dello stato dei luoghi e, segnatamente, delle caratteristiche della buca e/o delle scon-
nessioni non meglio specificate che, a suo dire, ne avrebbero provocato la cadu-
ta.
Emerge, invero, dalle difese svolte dall'attrice che la stessa si è limitata ad alle-
gare in citazione che “In data 06 giugno 2016 ore 11,30 circa in , CP_1
l'attrice si trovava all'interno dell'area di proprietà dell'
[...]
quando a causa della presenza di Controparte_3 sconnessioni sul manto stradale, rovinava lungo l'asfalto”.
Sennonchè, di tale sconnessione ovvero della presenza di buche non ha fornito alcuna prova idonea a consentire al Tribunale di valutarne le caratteristiche (ubi-
cazione, larghezza, profondità ecc.) e, dunque, di esprimere un giudizio circa l'idoneità causale dello stato dei luoghi o della buca di cui riferisce il teste Tes_1
a stessa a provocare la caduta di un pedone.
[...]
Costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza (Cass. 6306/2013) quel-
lo secondo cui, nel caso di “responsabilità per i danni cagionati da cose in cu-
stodia, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi
presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utiliz-
zazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili
e non segnalati, ecc.)”.
Detta prova, normalmente, viene fornita mediante la produzione delle relative fotografie riproduttive dello stato dei luoghi.
Sennonchè, nel caso in esame, nessuna foto illustrativa dello stato dei luoghi è
stata prodotta dall'attrice.
Costei, piuttosto, si è limitata ad articolare una prova per testi con i sigg.ri
[...]
e (figlia dell'attrice), che pur avendo confermato la CP_4 Testimone_2
dinamica del sinistro narrata in citazione, tuttavia, hanno dichiarato di non rico-
noscere i luoghi del sinistro raffigurati nelle foto esibite loro ed allegate alla comparsa di costituzione dell convenuto (cfr. verbale udienza del CP_5
12.03.2024), che non mostrano, peraltro, alcuna sconnessione del percorso.
Osserva, invero, il Tribunale che la prova per testi - se, da un lato, è essenziale al fine di dare prova del fatto storico dedotto in giudizio (caduta) - dall'altro non è
affatto idonea a dimostrare le condizioni del manto stradale teatro del sinistro e,
in particolare, le caratteristiche della buca oggetto di causa (almeno tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l'articolato di prova è del tutto privo di qualsi-
voglia riferimento alle caratteristiche oggettive idonee a descriverla: dimensioni,
larghezza, profondità, ecc.).
E', infatti, di tutta evidenza che il giudizio di pericolosità di una determinata si-
tuazione di fatto non può essere rimesso alla valutazione del teste ma è di esclu-
siva pertinenza del giudicante, il quale, tuttavia, nel caso in esame, non è stato posto in condizione di esprimere alcuna valutazione, stante l'omesso deposito di qualsivoglia elemento documentale a ciò idoneo.
Occorre, inoltre, ulteriormente ricordare che, secondo i più recenti approdi giuri-
sprudenziali, non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, nel senso che even-
tuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
In altre parole, in virtù del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneg- giato in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo con-
to di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. Ordinanze
2480, 2481, 2482 del 2018).
Ciò in quanto più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cau-
tele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta impru-
dente del danneggiato.
E l'imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, «quando sia da
escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass.
Ord. 2345/2019; Cass. Ord. 9315/2019).
Orbene, dette valutazioni - tutte essenziali al fine di potere esprimere un giudizio attendibile sulla vicenda per cui è causa - risultano nel caso in esame totalmente impedite dalla mancanza in atti di documenti atti a dimostrare le caratteristiche della buca che avrebbe causato la caduta dell'attrice.
Solo per completezza, non è stata contestata la circostanza affermata dalla con-
venuta secondo la quale il luogo dove la signora assume di essere Parte_1
caduta è riservato esclusivamente all'accesso delle ambulanze e quindi interdet- to al pubblico.
La domanda va, quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, quindi, poste a cari-
co dell'attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pro-
nunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_2
;
[...]
condanna l'attrice al pagamento in favore della azienda convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo il 4 aprile 2025
Il Giudice
Rita Paola Ter-
ramagra