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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso -Presidente- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice rel.- dott. Marco Pesoli -Giudice- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4823/2024 del ruolo generale vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Vianelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Chioggia (VE), viale
Stazione, 34
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Zenato, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Rovigo, Via Ricchieri detto
Celio, 29
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori Parte_1
e in data 2/6/2018 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Rovigo (atto n. 10, parte II serie A – anno 2018 – Comune di Rovigo – ufficio 1) e ciò alle seguenti
CONDIZIONI a) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, che dunque sullo stesso eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente del minore presso e con la madre b) le decisioni di maggiore importanza relative alla Parte_1 residenza abituale, istruzione, educazione e salute del figlio minore saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
1 del loro figlio. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente, nei rispettivi periodi di presenza presso di sé del figlio minore. Entrambi
i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con il figlio, si impegnano in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei desideri dello stesso;
c) il NO
, quale padre del minore, potrà vedere e tenere con sé e presso di sé il figlio, secondo i seguenti CP_1 tempi di permanenza organizzati con alternanza per settimane, come segue: - nella prima settimana, ossia in quella ove il padre non vedrà il figlio durante il weekend, permarrà con lo stesso nei pomeriggi di lunedì – mercoledì - venerdì dalle 15,30 alle 21:00 prelevandolo da scuola e riportandolo al termine dell'orario previsto presso l'abitazione della madre;
- nella seconda settimana, in cui trascorrerà Per_1 il fine settimana dal padre, egli lo terrà con sé nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 21:00 prelevandolo da scuola e riportandolo presso l'abitazione della madre, e dal sabato alle ore 16,00 prelevandolo a casa della madre e tenendolo con sé, pernottamenti compresi, fino al lunedì mattina, allorquando il minore verrà accompagnato a scuola o dal padre, o in caso di sua impossibilità, da persona di propria fiducia;
- qualora il minore, nelle giornate di prelievo dello stesso da parte del padre a scuola, non vi si trovasse per ferie, malattia o comunque sospensione delle attività didattiche, verrà prelevato dal padre presso l'abitazione della madre. Qualora invece il minore nelle medesime circostanze e per gli stessi motivi si trovasse a Chioggia, presso l'abitazione dei nonni materni, il padre provvederà
a prelevarlo da Chioggia nella misura di 1 volta al mese, dovendo per il resto essere il minore accompagnato da terzi presso l'abitazione del padre;
- Con riguardo ai fine settimana di permanenza con il padre, qualora il minore si trovasse il sabato a Chioggia presso l'abitazione dei nonni materni a causa dei turni di lavoro della madre, il padre provvederà a prelevarlo a Chioggia nella misura di 1 volta al mese, dovendo per il resto essere il minore accompagnato da terzi presso l'abitazione del padre;
in buona sostanza il padre si impegna a prelevare il minore a Chioggia per un massimo di 1 volta al mese nei giorni feriali e 1 volta al mese di sabato;
- In caso di malattia del minore, qualora essa impedisca gli incontri sopra indicati tra il padre ed il figlio, essi verranno recuperati aggiungendo un giorno di permanenza la settimana successiva, da concordare tra i genitori;
- Nel periodo estivo (dal termine dell'anno scolastico all'inizio del successivo), trascorrerà due settimane di vacanza in via Per_1 esclusiva con ciascun genitore, anche consecutive, con obbligo per i genitori di darsi reciproca comunicazione entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, del periodo scelto per le stesse. Ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro prima della partenza il luogo di soggiorno e garantire il contatto telefonico quotidiano con il figlio minore. Il periodo delle vacanze natalizie verrà suddiviso in due periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio. trascorrerà il primo Per_1 periodo con un genitore e il secondo con l'altro, in via alternata, con possibilità il 25 dicembre per l'altro genitore di fare gli auguri a (possibilmente in presenza). Quest'ultimo trascorrerà il giorno di Per_1
2 Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, in via alternata. Le vacanze di Carnevale saranno suddivise in due periodi da trascorrere in via alternata con ciascun genitore. I ponti saranno alternati;
- qualora a causa di impegni di lavoro o di natura personale del padre o della madre o di esigenze scolastiche, sportive o ricreative del minore, non potesse essere rispettato quanto sopra, i genitori concorderanno altri giorni di recupero dei tempi di permanenza purché ciò avvenga di comune accordo, sia comunicato con tempistiche congrue, e nel pieno rispetto dei desideri e degli impegni del minore;
- il giorno del compleanno del minore verrà trascorso dallo stesso con entrambi i genitori;
d) il NO si impegna a corrispondere alla NOa a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore (comprendente vitto, alloggio, igiene personale, calzature, abbigliamento e farmaci da banco), la somma di Euro 400,00= (diconsi Euro quattrocento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, come di seguito esemplificate: - spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) spese sanitarie urgenti;
b) acquisto di farmaci prescritti dal medico curante;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
e) spese ortodontiche e dentistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
f) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; g) ticket sanitari;
h) esami clinici e diagnostici effettuati tramite SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche ed in generale sanitarie non erogate tramite il SSN;
b) spese mediche e di degenza presso strutture private o private convenzionate, c) esami clinici e diagnostici nonché visite specialistiche effettuati presso strutture private non tramite ticket di SSN;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) tutti i libri di testo e il materiale di corredo scolastico e di cancelleria di inizio anno relativo alla frequentazione di istituto pubblico;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) doposcuola;
c) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private di sostegno e aiuto (cd ripetizioni); e) spese di iscrizione e frequentazione corsi universitari e parauniversitari e tutto il materiale occorrende, compresi i libri di testo;
f) spese di alloggio per frequentazione di corsi;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo di istituto pubblico;
b) spese per il rilascio di certificazione necessaria per la frequentazione dell'attività di cui al punto precedente;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola e spese per la baby sitter;
b) attività sportive, ricreative e ludiche;
c) vacanze,
3 viaggi studio anche all'estero e campi estivi;
c) spese per conseguimento di patente di guida presso autoscuole private;
d) spese per organizzazione di feste e ricevimenti dedicati ai figli;
e) spese per l'acquisto di dispositivi elettronici (telefono cellulare, pc, stampante, monitor, tablet e similari) e per la navigazione in rete internet degli stessi;
f) spese per l'acquisto di beni mobili registrati. Il genitore che anticiperà le predette spese straordinarie di cui a tutti i punti precedenti dovrà ogni mese esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo, da parte di quest'ultimo, di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i 20 (venti) giorni successivi;
l'assegno unico continuerà ad essere interamente percepito dalla madre. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore nella stessa quota di riparto delle spese. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore vanno a beneficio di entrambi I genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie;
d) I coniugi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, essendo economicamente autosufficienti ed avendo già suddiviso ogni altro bene in comune;
e) Ciascun genitore si impegna a concedere il rilascio del passaporto per , stabilendo che ogni Per_1 viaggio all'estero del minore sia preventivamente autorizzato da entrambi i genitori f) Spese legali compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 3.10.2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Rovigo il 2.6.2018, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato il figlio in data Per_1
16.10.2019.
Le parti hanno, altresì, dedotto che la percepisce una retribuzione annuale di euro 19.600,00, Pt_1
mentre il di euro 25.00,00 circa. CP_1
I ricorrenti hanno precisato che con decreto pubblicato il 7.3.2023 il Tribunale di Rovigo ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi di cui al procedimento n. 248/2023
RG.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale (3.3.2023) al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4 I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 20.12.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione delle parti, assegnato alle parti termine sino alla stessa per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 24.1.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 3.3.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa di questo Tribunale pubblicato il 7.3.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole di minore età.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
5 Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rovigo in data 2.6.2018 da e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Rovigo nell'anno 2018, al numero 10, parte II, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice relatore dott. Nicola Del Vecchio
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