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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 146 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un contratto di somministrazione e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
difesi dagli avvocati Luigi Curcio e ex art. 86 c.p.c. Parte_1
Parte appellante
e
(già , Controparte_1 Controparte_2
difesa dall'avvocato Angelo Paravati
(già , difesa dagli avvocati Controparte_3 Controparte_4
Antonino San Martino e Giancarlo Pompilio
Appellate
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma totale della sentenza n. 594/2019 emessa dal Tribunale di Paola in data 25.7.2019 (rep. 736/2019):
– In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.;
– In via principale, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata dichiarando che nulla è dovuto da parte degli eredi del Dr.
(odierni appellanti), alle parti appellate a titolo di maggior Persona_1
consumo e/o differenza di consumo;
per l'effetto condannare le appellate in solido tra loro e/o nei modi di giustizia alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 7.587,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero nella diversa misura di giustizia) versata a seguito di rateizzazione della somma richiesta dall' per la prosecuzione del servizio, CP_2
nonostante la contestazione;
– in subordine, si chiede di voler dichiarare l'intervenuta prescrizione della somma richiesta dall a titolo di differenza sui consumi per il CP_2
periodo ricompreso tra il 2002 ed il 2007 (ovvero nella misura di giustizia)
e per l'eccedenza procedere a compensazione sulle somme già versate da parte appellante (euro 7.587,00) con l'eventuale differenza ritenuta a credito dall'appellato; Condannare, quindi, le parti appellate in solido tra loro, e/o nella forma ritenuta di giustizia, alla restituzione della maggior somma corrisposta dal Sig. all Parte_1 CP_2
2 – In ogni caso con condanna delle appellate al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
– Nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede la compensazione delle spese per il doppio grado di giudizio atteso che l' ha concorso CP_2
con la sua condotta negligente all'instaurazione del giudizio da parte del Dr.
e dei suoi eredi.” Parte_1
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, reietta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rigettare, per tutti i motivi illustrati, l'appello proposto dagli Parte_6
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente
[...]
la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ricusata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rigettare, per tutti i motivi illustrati, l'appello proposto dagli perché Parte_6
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE aveva citato in giudizio l Persona_1 Controparte_2
per sentire dichiarare l'illegittimità della fattura n. 0788130544225017
[...]
del 7.1.2011 di € 14.679,68, quale importo indebito o prescritto, e ottenere la condanna della società alla restituzione delle somme in base al piano di rateizzazione concesso.
3 A tal fine, aveva rappresentato quanto segue: era titolare dalla farmacia “Santa Rosa”, sita in Santa Maria del Cedro (CS), alla via
Nazionale, n. 42; aveva stipulato con l un Controparte_2
contratto di fornitura di energia elettrica per il proprio esercizio commerciale;
dalla stipula del contratto e fino al 14.12.2010, l aveva CP_2
emesso le fatture sulla base della lettura dei consumi eseguita da propri operatori;
la penultima lettura, effettuata in data 4.11.2008 per un consumo di 97.399 Kw (dato che registrava il consumo effettivo di energia per il periodo compreso tra il 1996 e il 2008), era stata riportata nella fattura n.
788130544225017 del 7.1.2011, dalla quale si evinceva altresì che, per il successivo periodo, l' aveva stimato, alla data del 9.11.2010, un CP_2
consumo di 16.150 Kw (113549-97399) secondo la media dei consumi storici del cliente per come accertati nell'ultima lettura effettivamente eseguita (del 4.11.2008); le fatture erano state regolarmente pagate;
in data
14.12.2010, l veva sostituito il vecchio contatore con un nuovo gruppo CP_2
di consumo;
il 7.1.2011, il gestore aveva emesso la fattura oggetto del giudizio, la n. 788130554225017, per un importo di € 14.679,68, calcolato sulla base di un consumo pregresso di 195.811 Kw, come da lettura del
14.12.2010, in palese discrasia rispetto a quanto rilevato con la lettura effettuata in data 4.11.2008 per un effettivo consumo di 97.399 Kw (l CP_2
non avrebbe potuto procedere a nuovo ricalcolo dei consumi, posto che, sino al 4.11.2008, le fatture erano state emesse in base ai consumi effettivi rilevati dagli operatori della società); chiesta la revisione di tale fattura, l veva CP_2
emesso, in data 24.3.2011, la fattura di accredito n. 0788130544225019, con la quale aveva scomputato la somma di € 1.705,96; il 3.5.2011, contestata l'effettiva sussistenza del consumo ed eccepita la prescrizione del credito, aveva dichiarato alla società elettrica di aderire alla rateizzazione soltanto
4 per non subire l'interruzione o sospensione del servizio per come paventato in caso di insolvenza;
per effetto di tale piano, aveva pagato e continuava a pagare la fornitura di energia elettrica, per come conteggiata con la fattura del 7.1.2011; aveva contestato, dunque, il consumo calcolato per il periodo compreso tra il 4.11.2008 e il 14.12.2010, rispetto al quale sussisteva una differenza sproporzionata di consumi, sebbene la sua attività non avesse subito alcuna significativa variazione di elettrodomestici o di altri beni che potessero contribuire al consumo di energia elettrica.
La parte attrice aveva lamentato, dunque, la violazione della deliberazione n. 200 del 1999 dell'Autorità dell'energia e del gas relativamente alla modalità di fatturazione.
L'attore aveva dedotto, inoltre, l'intervenuta prescrizione (breve) del credito di cui alla fattura n. 0788130544225017 del 7.1.2011 in relazione ai consumi ricompresi tra il 2002 e il 2007.
La convenuta si era costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa e Controparte_4
concludendo per il rigetto della domanda proposta dall'attore in quanto infondata ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento, la condanna in manleva del terzo.
A sostegno delle sue eccezioni e deduzioni, aveva precisato che l'importo contestato dall'utente rappresentava esclusivamente il conguaglio tra quanto precedentemente fatturato in via presuntiva e quanto effettivamente dovuto in relazione al consumo reale di energia per il periodo intercorrente tra il 10.6.2002 (data dell'ultima lettura certificata) e il
14.12.2010 (data della sostituzione del vecchio misuratore di energia).
Chiamata in causa, anche l aveva chiesto il Controparte_4
rigetto della domanda, ritenendola infondata, avendo sostituito il contatore
5 nel rispetto delle norme vigenti e nel contraddittorio con l'utente, consentendogli un effettivo controllo sui consumi registrati dal precedente misuratore all'atto della sua rimozione.
La causa era stata istruita, oltre che sulla base dei documenti prodotti in giudizio, anche attraverso l'escussione di testimoni, sentiti all'udienza del
15.5.2015.
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 594 del 25.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 100039/2013 R.G.A.C., aveva rigettato la domanda attorea in quanto, accertata la funzionalità del misuratore di energia, aveva ritenuto che il somministrante avesse chiarito come la fattura contestata rappresentasse un conguaglio per i consumi relativi a un periodo compreso tra due operazioni aventi data certa, mentre l'attore non aveva dato prova che l'eccessività dei consumi fosse imputabile a fattori esterni al suo controllo, limitandosi a contestare la mancata lettura annuale del contatore da parte della società senza chiarire quale sarebbe stato l'esito diverso in caso di regolare lettura, né aveva specificato quale danno gli sarebbe derivato dalla contestata omissione.
In relazione alla prescrizione del credito, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'eccezione non potesse essere accolta, essendosi l'attore limitato ad affermare che la società elettrica aveva chiesto il pagamento di consumi risalenti nel tempo, senza fornire ulteriori elementi a supporto.
L'appellante in epigrafe – ovvero gli eredi di attore Persona_1
nel giudizio di primo grado, deceduto il 5.8.2019 – ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità, giacché, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la società somministrante non avrebbe dimostrato né la corretta funzionalità del contatore, né la corrispondenza tra i consumi addebitati e quelli fruiti dall'utente, mentre l'utente avrebbe fornito la prova
6 non solo dell'inattendibilità dell'esorbitante consumo, ma anche del fatto che lo sproporzionato aumento dei consumi non fosse riconducibile alla sua volontà.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere significativa l'assenza di segnalazioni di anomalie o malfunzionamenti del contatore nel corso del rapporto di somministrazione, posto che è onere del somministrante provare la corretta funzionalità del misuratore di energia;
ha precisato, poi, di aver rappresentato, presa contezza dell'anomalia, la non veridicità della misurazione contestando la debenza della somma.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui è stato ritenuto sufficiente - in contrasto col dettato normativo di cui agli artt. 2707-2709 e s.s. c.c. - il chiarimento fornito dal somministrante sulla sproporzione dei consumi, omettendo di considerare che l' non avrebbe CP_2
in realtà fornito la prova contraria rispetto a quanto dichiarato in fattura, ovvero che i consumi effettivi (e non stimati), alla data del 4.11.2008, ammontassero a 97.399 Kw.
In relazione alla mancata lettura annuale dei consumi e alla circostanza che, secondo il giudice di primo grado, l'attore non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il diverso esito in caso di regolare lettura, né quale danno avrebbe subito a causa della mancata lettura, ha dedotto l'appellante che la violazione degli artt.
2-5 e 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481
(deliberazione n. 200/1999) – lamentata sin nell'originario atto di citazione in giudizio, nonché nei successivi atti e verbali di causa – sarebbe altresì indicativa del dato sostanziale secondo cui l'accesso annuale avrebbe escluso lo scostamento tra i consumi effettivi e consumi stimati.
7 Il verbale attestante la sostituzione del contatore, poi, sarebbe stato sottoscritto per ricevuta copia e non per presa visione.
Ha dedotto, infine, l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione relativamente ai crediti relativi ai compendi tra il 2002 e il 2006.
Si sono costituti in giudizio il (già Controparte_1
e l' (già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, argomentando per l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il
[...]
rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata rigettata con ordinanza del 25.6.2020.
All'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Oggetto di causa è il contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti, precisamente la debenza della somma richiesta con la fattura n. 788130544225017 del 7.1.2011, pari a € 14.679,68, poi revisionata dal gestore su richiesta dell'utente, con fattura di accredito n.
0788130544225019, con la quale era stata scomputata la somma di €
1.705,96, per un importo a debito complessivo di € 12.973,72, il cui pagamento è stato rateizzato (vedansi fatture e riepilogo del finanziamento, in atti).
L'appello è parzialmente fondato, per le considerazioni che seguono.
Occorre distinguere due periodi, quello precedente la lettura effettuata al momento della rimozione e sostituzione del contatore, avvenuta in data
14.12.2010, e quello successivo.
8 All'esito della lettura di rimozione, l aveva conguagliato i CP_2
consumi con la fattura di gennaio, addebitando all'attore i consumi pari alla differenza tra la lettura del 4.11.2008 (97.377 Kw) e quella al 14.12.2010
(195.811 Kw), dedotti 16.150 Kw per acconti fatturati sulle dodici fatture anteriori (vedasi fattura n. 788130544225017 del 7.1.2011, in atti).
Chiesta la revisione della fattura, l riconoscendo che i consumi CP_2
fatturati riguardassero in realtà un arco temporale più ampio, aveva effettuato il conguaglio partendo dall'ultima lettura certificabile dell'11.6.2002
(46.198 KW) e del 14.12.2010 (data della sostituzione del vecchio misuratore di energia), ciò in quanto durante tale periodo la fatturazione era avvenuta sulla base di consumi stimati e non effettivi, non avendo l'utente provveduto alle dovute comunicazioni inerenti alla lettura dei consumi
(vedansi la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di entrambe le società appellate, nonché la fattura di accredito n.
0788130544225019 e il prospetto riepilogativo dei consumi dal 2002 al
2010).
L'appellante argomenta, invece, in senso contrario, affermando che, in realtà, in relazione al periodo fino 4.11.2008 il conguaglio non dovesse essere effettuato, in quanto le fatture erano state emesse sulla base di consumi effettivi e non stimati.
Ritiene la corte che, sul punto, le argomentazioni dell'appellante siano provate dalla documentazione in atti e che fino alla penultima lettura effettuata (segnatamente del 4.11.2008, in cui è stato registrato un consumo di 97.399 Kw) i consumi non dovessero essere oggetto di conguaglio, trattandosi di un consumo effettivo e non stimato (vedansi bollette per la fornitura di energia, in atti).
9 Per come risulta dalle bollette in atti, sono state effettuate dalla società elettrica, dunque, ulteriori letture effettive dei consumi, segnatamente il
10.6.2002 (46.198 Kw), il 4.11.2008 (97.399 Kw), e anche il 26.10.2007 (per un consumo di 89.190 Kw).
Effettivamente, allora, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le pretese creditorie relative agli anni 2002-2007 sono infondate.
Nel periodo intercorrente tra il 4.11.2008 e la sostituzione del contatore con altro misuratore, la fatturazione è avvenuta secondo consumi stimati, per come documentato nelle bollette prodotte in giudizio;
l CP_2
dunque, avrebbe dovuto effettuare il conguaglio in relazione ai consumi a partire dal 4.11.2008 e non dal 2002.
Per quanto riguarda i consumi relativi al periodo compreso tra il
4.11.2008 e il 14.12.2010, invece, la corte ritiene infondate le difese della parte appellante.
La Corte di cassazione ha chiarito che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita
(…) da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare
l'incremento dei consumi” (Cass., sez. III, ord. 7 luglio 2022, n. 21564).
10 Nel caso di specie, l'utente non ha contestato all il CP_2
malfunzionamento del contatore, che avrebbe onerato il somministrante della prova contraria, essendosi limitato a dedurre la sproporzione dei consumi rispetto alla media dei periodi precedenti.
Con argomentazione che la corte condivide, il giudice di primo grado ha evidenziato che l'assenza di segnalazioni da parte dell'utente relativamente ad anomalie o malfunzionamenti è un elemento idoneo a confermare la regolarità del funzionamento del contatore e della misurazione dei consumi.
Il principio dell'onere della prova, invocato dall'appellante, infatti, non esime il consumatore dall'obbligo di segnalare eventuali malfunzionamenti in un tempo ragionevole;
elemento che, nella specie, non risulta provato.
La presunzione di veridicità della lettura del contatore viene meno in ragione del malfunzionamento del misuratore, che, invece, nel caso di specie, non è stato dedotto in giudizio dall'utente.
La procedura di sostituzione del vecchio contatore è avvenuta nel rispetto del contraddittorio con l'utente, il quale, sottoscrivendo il verbale, ha dichiarato di aver controllato l'esattezza delle letture indicate, segnatamente del 4.11.2008 e del 14.12.2010 (vedasi verbale di sostituzione del contatore, in atti).
Quanto alla sottoscrizione del verbale di sostituzione del contatore,
l'appellante afferma che la sua sottoscrizione sarebbe stata apposta solo per ricevuta copia e non per presa visione.
Tale rilievo, tuttavia, è ininfluente ai fini della decisione, atteso che la sostituzione del contatore rappresenta un atto tecnico, eseguito, peraltro, secondo le procedure previste dalla normativa e alla presenza dell'utente.
11 Assorbita ogni altra questione, dalle suesposte considerazioni discende l'accoglimento parziale dell'appello.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, la corte ritiene di dover compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il presente grado come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, considerata la complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovute le somme relative al conguaglio per i consumi fino al 4.11.2008;
- rigetta nel resto;
- compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, condannando le appellate a rifondere all'appellante la restante metà;
- compensa per metà le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nella sentenza impugnata, condannando le convenute a rifondere alla parte attrice la restante metà.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 146 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un contratto di somministrazione e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e in qualità di eredi di Parte_4 Parte_5 Persona_1
difesi dagli avvocati Luigi Curcio e ex art. 86 c.p.c. Parte_1
Parte appellante
e
(già , Controparte_1 Controparte_2
difesa dall'avvocato Angelo Paravati
(già , difesa dagli avvocati Controparte_3 Controparte_4
Antonino San Martino e Giancarlo Pompilio
Appellate
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma totale della sentenza n. 594/2019 emessa dal Tribunale di Paola in data 25.7.2019 (rep. 736/2019):
– In via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.;
– In via principale, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata dichiarando che nulla è dovuto da parte degli eredi del Dr.
(odierni appellanti), alle parti appellate a titolo di maggior Persona_1
consumo e/o differenza di consumo;
per l'effetto condannare le appellate in solido tra loro e/o nei modi di giustizia alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 7.587,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero nella diversa misura di giustizia) versata a seguito di rateizzazione della somma richiesta dall' per la prosecuzione del servizio, CP_2
nonostante la contestazione;
– in subordine, si chiede di voler dichiarare l'intervenuta prescrizione della somma richiesta dall a titolo di differenza sui consumi per il CP_2
periodo ricompreso tra il 2002 ed il 2007 (ovvero nella misura di giustizia)
e per l'eccedenza procedere a compensazione sulle somme già versate da parte appellante (euro 7.587,00) con l'eventuale differenza ritenuta a credito dall'appellato; Condannare, quindi, le parti appellate in solido tra loro, e/o nella forma ritenuta di giustizia, alla restituzione della maggior somma corrisposta dal Sig. all Parte_1 CP_2
2 – In ogni caso con condanna delle appellate al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
– Nella denegata ipotesi di soccombenza, si chiede la compensazione delle spese per il doppio grado di giudizio atteso che l' ha concorso CP_2
con la sua condotta negligente all'instaurazione del giudizio da parte del Dr.
e dei suoi eredi.” Parte_1
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, reietta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rigettare, per tutti i motivi illustrati, l'appello proposto dagli Parte_6
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente
[...]
la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ricusata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rigettare, per tutti i motivi illustrati, l'appello proposto dagli perché Parte_6
infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE aveva citato in giudizio l Persona_1 Controparte_2
per sentire dichiarare l'illegittimità della fattura n. 0788130544225017
[...]
del 7.1.2011 di € 14.679,68, quale importo indebito o prescritto, e ottenere la condanna della società alla restituzione delle somme in base al piano di rateizzazione concesso.
3 A tal fine, aveva rappresentato quanto segue: era titolare dalla farmacia “Santa Rosa”, sita in Santa Maria del Cedro (CS), alla via
Nazionale, n. 42; aveva stipulato con l un Controparte_2
contratto di fornitura di energia elettrica per il proprio esercizio commerciale;
dalla stipula del contratto e fino al 14.12.2010, l aveva CP_2
emesso le fatture sulla base della lettura dei consumi eseguita da propri operatori;
la penultima lettura, effettuata in data 4.11.2008 per un consumo di 97.399 Kw (dato che registrava il consumo effettivo di energia per il periodo compreso tra il 1996 e il 2008), era stata riportata nella fattura n.
788130544225017 del 7.1.2011, dalla quale si evinceva altresì che, per il successivo periodo, l' aveva stimato, alla data del 9.11.2010, un CP_2
consumo di 16.150 Kw (113549-97399) secondo la media dei consumi storici del cliente per come accertati nell'ultima lettura effettivamente eseguita (del 4.11.2008); le fatture erano state regolarmente pagate;
in data
14.12.2010, l veva sostituito il vecchio contatore con un nuovo gruppo CP_2
di consumo;
il 7.1.2011, il gestore aveva emesso la fattura oggetto del giudizio, la n. 788130554225017, per un importo di € 14.679,68, calcolato sulla base di un consumo pregresso di 195.811 Kw, come da lettura del
14.12.2010, in palese discrasia rispetto a quanto rilevato con la lettura effettuata in data 4.11.2008 per un effettivo consumo di 97.399 Kw (l CP_2
non avrebbe potuto procedere a nuovo ricalcolo dei consumi, posto che, sino al 4.11.2008, le fatture erano state emesse in base ai consumi effettivi rilevati dagli operatori della società); chiesta la revisione di tale fattura, l veva CP_2
emesso, in data 24.3.2011, la fattura di accredito n. 0788130544225019, con la quale aveva scomputato la somma di € 1.705,96; il 3.5.2011, contestata l'effettiva sussistenza del consumo ed eccepita la prescrizione del credito, aveva dichiarato alla società elettrica di aderire alla rateizzazione soltanto
4 per non subire l'interruzione o sospensione del servizio per come paventato in caso di insolvenza;
per effetto di tale piano, aveva pagato e continuava a pagare la fornitura di energia elettrica, per come conteggiata con la fattura del 7.1.2011; aveva contestato, dunque, il consumo calcolato per il periodo compreso tra il 4.11.2008 e il 14.12.2010, rispetto al quale sussisteva una differenza sproporzionata di consumi, sebbene la sua attività non avesse subito alcuna significativa variazione di elettrodomestici o di altri beni che potessero contribuire al consumo di energia elettrica.
La parte attrice aveva lamentato, dunque, la violazione della deliberazione n. 200 del 1999 dell'Autorità dell'energia e del gas relativamente alla modalità di fatturazione.
L'attore aveva dedotto, inoltre, l'intervenuta prescrizione (breve) del credito di cui alla fattura n. 0788130544225017 del 7.1.2011 in relazione ai consumi ricompresi tra il 2002 e il 2007.
La convenuta si era costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa e Controparte_4
concludendo per il rigetto della domanda proposta dall'attore in quanto infondata ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento, la condanna in manleva del terzo.
A sostegno delle sue eccezioni e deduzioni, aveva precisato che l'importo contestato dall'utente rappresentava esclusivamente il conguaglio tra quanto precedentemente fatturato in via presuntiva e quanto effettivamente dovuto in relazione al consumo reale di energia per il periodo intercorrente tra il 10.6.2002 (data dell'ultima lettura certificata) e il
14.12.2010 (data della sostituzione del vecchio misuratore di energia).
Chiamata in causa, anche l aveva chiesto il Controparte_4
rigetto della domanda, ritenendola infondata, avendo sostituito il contatore
5 nel rispetto delle norme vigenti e nel contraddittorio con l'utente, consentendogli un effettivo controllo sui consumi registrati dal precedente misuratore all'atto della sua rimozione.
La causa era stata istruita, oltre che sulla base dei documenti prodotti in giudizio, anche attraverso l'escussione di testimoni, sentiti all'udienza del
15.5.2015.
Il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 594 del 25.7.2019, resa a definizione del giudizio n. 100039/2013 R.G.A.C., aveva rigettato la domanda attorea in quanto, accertata la funzionalità del misuratore di energia, aveva ritenuto che il somministrante avesse chiarito come la fattura contestata rappresentasse un conguaglio per i consumi relativi a un periodo compreso tra due operazioni aventi data certa, mentre l'attore non aveva dato prova che l'eccessività dei consumi fosse imputabile a fattori esterni al suo controllo, limitandosi a contestare la mancata lettura annuale del contatore da parte della società senza chiarire quale sarebbe stato l'esito diverso in caso di regolare lettura, né aveva specificato quale danno gli sarebbe derivato dalla contestata omissione.
In relazione alla prescrizione del credito, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'eccezione non potesse essere accolta, essendosi l'attore limitato ad affermare che la società elettrica aveva chiesto il pagamento di consumi risalenti nel tempo, senza fornire ulteriori elementi a supporto.
L'appellante in epigrafe – ovvero gli eredi di attore Persona_1
nel giudizio di primo grado, deceduto il 5.8.2019 – ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità, giacché, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la società somministrante non avrebbe dimostrato né la corretta funzionalità del contatore, né la corrispondenza tra i consumi addebitati e quelli fruiti dall'utente, mentre l'utente avrebbe fornito la prova
6 non solo dell'inattendibilità dell'esorbitante consumo, ma anche del fatto che lo sproporzionato aumento dei consumi non fosse riconducibile alla sua volontà.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere significativa l'assenza di segnalazioni di anomalie o malfunzionamenti del contatore nel corso del rapporto di somministrazione, posto che è onere del somministrante provare la corretta funzionalità del misuratore di energia;
ha precisato, poi, di aver rappresentato, presa contezza dell'anomalia, la non veridicità della misurazione contestando la debenza della somma.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui è stato ritenuto sufficiente - in contrasto col dettato normativo di cui agli artt. 2707-2709 e s.s. c.c. - il chiarimento fornito dal somministrante sulla sproporzione dei consumi, omettendo di considerare che l' non avrebbe CP_2
in realtà fornito la prova contraria rispetto a quanto dichiarato in fattura, ovvero che i consumi effettivi (e non stimati), alla data del 4.11.2008, ammontassero a 97.399 Kw.
In relazione alla mancata lettura annuale dei consumi e alla circostanza che, secondo il giudice di primo grado, l'attore non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il diverso esito in caso di regolare lettura, né quale danno avrebbe subito a causa della mancata lettura, ha dedotto l'appellante che la violazione degli artt.
2-5 e 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481
(deliberazione n. 200/1999) – lamentata sin nell'originario atto di citazione in giudizio, nonché nei successivi atti e verbali di causa – sarebbe altresì indicativa del dato sostanziale secondo cui l'accesso annuale avrebbe escluso lo scostamento tra i consumi effettivi e consumi stimati.
7 Il verbale attestante la sostituzione del contatore, poi, sarebbe stato sottoscritto per ricevuta copia e non per presa visione.
Ha dedotto, infine, l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione relativamente ai crediti relativi ai compendi tra il 2002 e il 2006.
Si sono costituti in giudizio il (già Controparte_1
e l' (già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, argomentando per l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il
[...]
rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata rigettata con ordinanza del 25.6.2020.
All'udienza del 24.9.2024, la causa - assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 30.9.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Oggetto di causa è il contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra le parti, precisamente la debenza della somma richiesta con la fattura n. 788130544225017 del 7.1.2011, pari a € 14.679,68, poi revisionata dal gestore su richiesta dell'utente, con fattura di accredito n.
0788130544225019, con la quale era stata scomputata la somma di €
1.705,96, per un importo a debito complessivo di € 12.973,72, il cui pagamento è stato rateizzato (vedansi fatture e riepilogo del finanziamento, in atti).
L'appello è parzialmente fondato, per le considerazioni che seguono.
Occorre distinguere due periodi, quello precedente la lettura effettuata al momento della rimozione e sostituzione del contatore, avvenuta in data
14.12.2010, e quello successivo.
8 All'esito della lettura di rimozione, l aveva conguagliato i CP_2
consumi con la fattura di gennaio, addebitando all'attore i consumi pari alla differenza tra la lettura del 4.11.2008 (97.377 Kw) e quella al 14.12.2010
(195.811 Kw), dedotti 16.150 Kw per acconti fatturati sulle dodici fatture anteriori (vedasi fattura n. 788130544225017 del 7.1.2011, in atti).
Chiesta la revisione della fattura, l riconoscendo che i consumi CP_2
fatturati riguardassero in realtà un arco temporale più ampio, aveva effettuato il conguaglio partendo dall'ultima lettura certificabile dell'11.6.2002
(46.198 KW) e del 14.12.2010 (data della sostituzione del vecchio misuratore di energia), ciò in quanto durante tale periodo la fatturazione era avvenuta sulla base di consumi stimati e non effettivi, non avendo l'utente provveduto alle dovute comunicazioni inerenti alla lettura dei consumi
(vedansi la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di entrambe le società appellate, nonché la fattura di accredito n.
0788130544225019 e il prospetto riepilogativo dei consumi dal 2002 al
2010).
L'appellante argomenta, invece, in senso contrario, affermando che, in realtà, in relazione al periodo fino 4.11.2008 il conguaglio non dovesse essere effettuato, in quanto le fatture erano state emesse sulla base di consumi effettivi e non stimati.
Ritiene la corte che, sul punto, le argomentazioni dell'appellante siano provate dalla documentazione in atti e che fino alla penultima lettura effettuata (segnatamente del 4.11.2008, in cui è stato registrato un consumo di 97.399 Kw) i consumi non dovessero essere oggetto di conguaglio, trattandosi di un consumo effettivo e non stimato (vedansi bollette per la fornitura di energia, in atti).
9 Per come risulta dalle bollette in atti, sono state effettuate dalla società elettrica, dunque, ulteriori letture effettive dei consumi, segnatamente il
10.6.2002 (46.198 Kw), il 4.11.2008 (97.399 Kw), e anche il 26.10.2007 (per un consumo di 89.190 Kw).
Effettivamente, allora, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le pretese creditorie relative agli anni 2002-2007 sono infondate.
Nel periodo intercorrente tra il 4.11.2008 e la sostituzione del contatore con altro misuratore, la fatturazione è avvenuta secondo consumi stimati, per come documentato nelle bollette prodotte in giudizio;
l CP_2
dunque, avrebbe dovuto effettuare il conguaglio in relazione ai consumi a partire dal 4.11.2008 e non dal 2002.
Per quanto riguarda i consumi relativi al periodo compreso tra il
4.11.2008 e il 14.12.2010, invece, la corte ritiene infondate le difese della parte appellante.
La Corte di cassazione ha chiarito che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita
(…) da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare
l'incremento dei consumi” (Cass., sez. III, ord. 7 luglio 2022, n. 21564).
10 Nel caso di specie, l'utente non ha contestato all il CP_2
malfunzionamento del contatore, che avrebbe onerato il somministrante della prova contraria, essendosi limitato a dedurre la sproporzione dei consumi rispetto alla media dei periodi precedenti.
Con argomentazione che la corte condivide, il giudice di primo grado ha evidenziato che l'assenza di segnalazioni da parte dell'utente relativamente ad anomalie o malfunzionamenti è un elemento idoneo a confermare la regolarità del funzionamento del contatore e della misurazione dei consumi.
Il principio dell'onere della prova, invocato dall'appellante, infatti, non esime il consumatore dall'obbligo di segnalare eventuali malfunzionamenti in un tempo ragionevole;
elemento che, nella specie, non risulta provato.
La presunzione di veridicità della lettura del contatore viene meno in ragione del malfunzionamento del misuratore, che, invece, nel caso di specie, non è stato dedotto in giudizio dall'utente.
La procedura di sostituzione del vecchio contatore è avvenuta nel rispetto del contraddittorio con l'utente, il quale, sottoscrivendo il verbale, ha dichiarato di aver controllato l'esattezza delle letture indicate, segnatamente del 4.11.2008 e del 14.12.2010 (vedasi verbale di sostituzione del contatore, in atti).
Quanto alla sottoscrizione del verbale di sostituzione del contatore,
l'appellante afferma che la sua sottoscrizione sarebbe stata apposta solo per ricevuta copia e non per presa visione.
Tale rilievo, tuttavia, è ininfluente ai fini della decisione, atteso che la sostituzione del contatore rappresenta un atto tecnico, eseguito, peraltro, secondo le procedure previste dalla normativa e alla presenza dell'utente.
11 Assorbita ogni altra questione, dalle suesposte considerazioni discende l'accoglimento parziale dell'appello.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, la corte ritiene di dover compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il presente grado come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, considerata la complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovute le somme relative al conguaglio per i consumi fino al 4.11.2008;
- rigetta nel resto;
- compensa per metà le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, condannando le appellate a rifondere all'appellante la restante metà;
- compensa per metà le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nella sentenza impugnata, condannando le convenute a rifondere alla parte attrice la restante metà.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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