Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 902/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE seconda sezione civile Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: Dott. Carlo Azzolini - Presidente relatore - Dott. Matteo del Vesco - Giudice - Dott. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia il presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso congiuntamente con ricorso d.d. 20.02.2025 da e , Parte_1 Parte_2
. l'Avv. Marina Ottaviani, giusta procura in atti;
-genitori ricorrenti- Con l'intervento Del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 337 quinques c.c. e 473-bis.51 c.p.c. per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- premesso che i genitori ricorrenti, dato del fatto che, a differenza di quanto pattuito con precedente accordo, il figlio minore , nato il [...], dal maggio 2023 trascorre tempi paritetici con Per_1 ciascun genitore (una settimana con il padre e una settimana con la madre, durante la quale il genitore di turno provvede in autonomia alla gestione del figlio), nonché di essersi accordati nel senso che la Pt_2 trasferirà al la propria quota di piena proprietà della casa familiare (attualmente di proprietà Parte_1 al 50% di arte), hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui in dispositivo a modifica delle condizioni di mantenimento del figlio stabilite con decreto di questo Tribunale n. 2055/2019 d.d. 24.01.2019, pubblicato in data 13.02.2019, emesso su domanda congiunta delle parti;
- premesso che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente indicate nel ricorso e confermate all'udienza cartolare del 19.03.2025 con note scritte di conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c depositate in data 12.03.2025;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni congiuntamente indicate dai genitori, in quanto esse indicano compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore (tenuto conto dell'età del minore e delle sue esigenze), la cui audizione è stata da questo Tribunale omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473- bis.4 c.p.c.);
- ritenuto che complessivamente le condizioni indicate dalle parti garantiscano un sereno sviluppo psicofisico del minore e un rapporto equilibrato dello stesso con entrambi i genitori;
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
“1. Affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno congiuntamente Per_1 la responsabilità genitoriale o di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative al figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti istruzione, educazione, salute, sport, residenza). Sulle questioni di ordinaria amministrazione, stabilire che i genitori possano esercitare la responsabilità separatamente e ciò per una più facile gestione del minore.
2. Stabilire che abbia quale residenza quella del padre, presso l'abitazione familiare, in via Melidissa n. 21 ad Per_1
EA (VE);
3. Stabilire che venga collocato presso ciascun genitore per un tempo paritario, con calendario stabilito in settimane Per_1 alterne (in periodo scolastico, dal lunedì pomeriggio prelevando il minore da scuola al lunedì mattina successivo con accompagnamento a scuola;
in periodo di sospensione scolastica, dal lunedì mattina prelevando il figlio dall'abitazione dell'altro genitore o dal lunedì pomeriggio prelevando il minore dal luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive al lunedì mattina successivo con riaccompagnamento di presso la casa dell'altro genitore, Per_1 ovvero ancora nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dal minore).
4. Durante la settimana in cui il minore sarà collocato presso il padre, la madre potrà tenere con sé una sera Per_1 infrasettimanale, preferibilmente nella giornata del mercoledì, dalle ore 19.15 prelevandolo dall'abitazione del padre o dal luogo di svolgimento dell'attività sportiva/ricreativa, e con riaccompagnamento presso l'abitazione del padre dopo cena in orario compatibile con le esigenze scolastiche e/o gli impegni del minore. In ogni caso, in ragione delle esigenze del minore, le parti potranno concordare liberamente tra loro altri e diversi tempi di permanenza con il figlio oltre a quelli sopra determinati.
5. Durante la settimana in cui il minore sarà collocato presso la madre, il padre potrà tenere con sé una sera Per_1 infrasettimanale, preferibilmente nella giornata del mercoledì, dalle ore 19.15 prelevandolo dall'abitazione della madre o dal luogo di svolgimento dell'attività sportiva/ricreativa, e con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre dopo cena in orario compatibile con le esigenze scolastiche e/o gli impegni del minore. In ogni caso, in ragione delle esigenze del minore, le parti potranno concordare liberamente tra loro altri e diversi tempi di permanenza con il figlio oltre a quelli sopra determinati.
6. In relazione alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi, con Per_1 impegno da parte dei signori e di comunicarsi quanto prima (possibilmente entro il mese di giugno di Parte_1 Pt_2 ciascun anno) il periodo di fe I ciascun genitore potrà tenere con sé per sette giorni consecutivi Per_1 durante vacanze di Natale (alternando, di anno in anno, la settimana che va dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre e quella dal 30 dicembre al termine delle vacanze natalizie), e due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
7. Quanto al mantenimento ordinario del minore, il padre e la madre vi provvederanno in via diretta durante i rispettivi periodi di permanenza alternata del figlio presso ciascuno di essi.
8. Le spese straordinarie - come indicate e regolamentate dal protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone siglato il 20 settembre 2019 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del presidente del Tribunale di Venezia, noto alle parti - saranno ripartite, a fronte di adeguata documentazione, tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che deve rimborsare la spesa pagherà la quota di propria spettanza entro trenta giorni dal ricevimento, da parte dell'altro genitore che ha sostenuto l'esborso, del documento giustificativo.
9. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà concordemente ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le detrazioni fiscali saranno al 50% ciascuno.
10. I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore, sia per turismo che per motivi di lavoro, sostenendo le relative spese in ugual misura.
11. A definizione di tutti i rapporti economici tra loro sussistenti, le parti si impegnano entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, rispettivamente, la signora a trasferire al signor che si impegna ad Parte_2 Parte_1 accettare, la sua quota pari al 50% della piena proprietà della casa coniugale con le relative pertinenze e arredi, sita in EA (VE), via Melidissa n. 21, e così catastalmente identificata N.C.E.U. Parte_3
[...] - mappale 939 sub. 30 - in via Melidissa - Piano T - 1 - 2 - cat. A3 - cl.
4 - vani 5,5 - R.C. € 227,24
- mappale 939 sub. 29 - in via Melidissa - Piano T - cat. C6 - cl.
4 - mq. 31 R.C. - € 36,82
- mappale 939 sub. 10 - in via Melidissa - ai sub. 29 e 30 – area scoperta. CP_1 Gli immobili verranno trasferiti comprensivi degli arredi e c sistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, a ministero del notaio scelto dal signor che provvederà Parte_1 al pagamento delle spese notarili ed eventuali imposte e tasse inerenti e/o conseguenti all'atto di ces e ad accollarsi il mutuo residuo gravante sull'immobile, assumendosene integralmente il pagamento nei confronti dell'Istituto di credito mutuante sino ad estinzione, ovvero ad estinguere il mutuo stesso, in ogni caso manlevando la signora da ogni Pt_2 obbligazione relativa e/o connessa all'immobile in questione, alla sua proprietà e al prestito contratto per il suo acquisto. Il signor si impegna, altresì, a versare alla signora , il giorno del trasferimento dell'immobile, a titolo di Parte_1 Pt_2 definizione di tutti i rapporti economici tra loro intercorsi ed intercorrenti, la somma omnicomprensiva di € 40.000,00 (quarantamila/00).
12. Le parti dichiarano che con l'adempimento di quanto pattuito al punto precedente non avranno null'altro a pretendere reciprocamente dal punto di vista economico e patrimoniale.
13. Le parti concordano e dichiarano di prestare la loro acquiescenza piena e totale all'emananda sentenza e, conseguentemente, di rinunciare a qualsivoglia forma di impugnazione avverso il predetto provvedimento.
14. Spese legali compensate tra le parti.”;
- spese di lite integralmente compensate. Venezia, così deciso nella camera di consiglio d.d. 19.03.2025.
Il Presidente relatore
- Dott. Carlo Azzolini -