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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
GAROFALO CARMELO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4381/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200019457885501 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200019457885503 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200019457885502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: il difensore dei ricorrenti contesta la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate effettuata tramite intratel e non tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le parti insistono con le conclusioni già espresse in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1, il signor Ricorrente_2 e l'avvocato Difensore_1
impugnano le cartelle di pagamento, in qualità di eredi del signor Nominativo_1 emesse dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione con riferimento al modello unico, redditi anno 2016 dichiarazione modello redditi 2017 presentata per il periodo di imposta 2016 per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 imposte per E. 878,00 oltre interessi ed oneri di riscossione per E. 149,59 per une complessiva somma pari ad E. 1.027,29.
I ricorrenti eccepiscono:
1) Difetto di notifica dell'avviso di accertamento ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 in quanto non si conosce la persona a cui è stato notificato;
2) Decadenza per lo spirare del termine di prescrizionale della Agenzia delle Entrate, in assenza di una valida notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1972, dunque le cartelle di pagamento sono state notificate oltre il termine prescrizionale previsto dalla normativa;
Inoltre per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 068 2020 00194578 85 502 sussistono vizi formali in quanto l'indirizzo di residenza dell'avv. Difensore_1 è errato. Infatti la modifica della residenza da Indirizzo_1 Milano a Indirizzo_2 Milano è intervenuta nel corso dell'anno 2018;
3) Carenza di motivazione in quanto non sono stati allegati all'atto impositivo gli atti richiamati.
Pertanto chiedono, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio il 19/11/2025, chiede la conferma del suo operato oltre al rimborso delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio il 25/11/2025, chiede, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di riscossione e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l'Iva.
La comunicazione di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l'eventuale incongruenza e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti. Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:
1) Con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
2) Tramite posta elettronica certificata ( EC ) all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-EC );
3) Attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.
La comunicazione è resa disponibile all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione è stata barrata la casella “ Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario “ e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta
( nella sezione “ Impegno alla presentazione telematica “ ) la casella “ Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione “.
I contribuenti che presentano il modello 730, effettuano questa scelta barrando l'apposita casella nel riquadro “ Firma della dichiarazione “ .
L'Intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatico tempestivamente e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile.
In assenza di opzioni gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.
Nel caso in esame, la comunicazione di irregolarità è stata notificata all'intermediario dott. Nominativo_2 in data 12/06/2019 ( all. 2 controdeduzioni dell'Ufficio ), che ha accettato la scelta del ricorrente barrando la casella “ Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione “.
La comunicazione di irregolarità deve, dunque, considerarsi validamente notificata presso il domicilio eletto nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 presso l'intermediario per cui l'Ufficio ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento.
La correttezza dell'operato della Agenzia delle Entrate è confermata dal tempestivo affidamento del ruolo in data 29/01/2020 all'Agente della riscossione ( 3 anni dopo la presentazione della dichiarazione e quindi nei termini, ovvero entro il termine prescritto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
La Corte di Giustizia Tributaria evidenzia come l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente non tiene conto né della corretta notifica dell'avviso bonario né del tempestivo affidamento del ruolo all'Agente delle Riscossione, bensì al tempo trascorso dalla consegna del ruolo fino alla notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo la Corte di Giustizia Tributaria rileva che, a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19 è stata prevista la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza delle stesse.
Oltre alla predetta sospensione dei termini, con le successive modifiche introdotte dal D.L. n. 41/2021, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è stata prevista altresì l'ulteriore proroga del termine di decadenza e prescrizione di ventiquattro mesi.
Pertanto è da ritenersi priva di fondamento la contestazione dei contribuenti, stante il fatto che la notifica della cartella risulta eseguita entro il termine di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, prorogato di 24 mesi per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021.
In merito al vizio formale con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820200019457885502 relativa all'avv. Difensore_1 in quanto l'indirizzo di residenza sarebbe errato avendo cambiato la propria residenza nell'anno 2018, la Corte di Giustizia Tributaria rileva che eventuali vizi di notifica si sanano con l'impugnazione dell'atto.
Infatti l'avv. Difensore_1, come indicato nell'intestazione del ricorso ha proceduto ad impugnare tempestivamente la cartella di pagamento dimostrando di averne avuto ampia conoscenza sanando conseguentemente qualsiasi presunto vizio di notifica ai sensi degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c. il quale dispone: “ La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato “.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 16610/2015, ha statuito che la comunicazione dell'atto è una mera condizione e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto stesso, dunque, se il contribuente impugna l'atto, quest'ultimo ha raggiunto il suo scopo.
Con riferimento all'eccezione relativa al vizio di motivazione occorre evidenziare che anche tale aspetto deve ritenersi destituito da qualsiasi fondamento.
La cartella è correttamente motivata e contiene tutti gli elementi per consentire alla parte di comprendere quale sia l'oggetto della pretesa erariale.
Gli elementi indicati nell'art. 7 della legge n. 212/2000 sono ampiamente rinvenibili in tutte le cartelle di pagamento impugnate tanto che i ricorrenti non hanno esitato ad impugnarle articolando le proprie difese.
Pertanto il ricorso non merita di essere accolto.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Milano, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in E. 250,00 a favore della
Agenzia delle Entrate - Riscossione ed E. 400,00 a favore della Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale 1 di Milano. Milano, 19/01/2026 Il Giudice Carmelo Garofalo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
GAROFALO CARMELO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4381/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200019457885501 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200019457885503 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820200019457885502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: il difensore dei ricorrenti contesta la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate effettuata tramite intratel e non tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le parti insistono con le conclusioni già espresse in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1, il signor Ricorrente_2 e l'avvocato Difensore_1
impugnano le cartelle di pagamento, in qualità di eredi del signor Nominativo_1 emesse dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione con riferimento al modello unico, redditi anno 2016 dichiarazione modello redditi 2017 presentata per il periodo di imposta 2016 per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 imposte per E. 878,00 oltre interessi ed oneri di riscossione per E. 149,59 per une complessiva somma pari ad E. 1.027,29.
I ricorrenti eccepiscono:
1) Difetto di notifica dell'avviso di accertamento ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 in quanto non si conosce la persona a cui è stato notificato;
2) Decadenza per lo spirare del termine di prescrizionale della Agenzia delle Entrate, in assenza di una valida notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1972, dunque le cartelle di pagamento sono state notificate oltre il termine prescrizionale previsto dalla normativa;
Inoltre per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 068 2020 00194578 85 502 sussistono vizi formali in quanto l'indirizzo di residenza dell'avv. Difensore_1 è errato. Infatti la modifica della residenza da Indirizzo_1 Milano a Indirizzo_2 Milano è intervenuta nel corso dell'anno 2018;
3) Carenza di motivazione in quanto non sono stati allegati all'atto impositivo gli atti richiamati.
Pertanto chiedono, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio il 19/11/2025, chiede la conferma del suo operato oltre al rimborso delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi in giudizio il 25/11/2025, chiede, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di riscossione e, nel merito, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 per l'Iva.
La comunicazione di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l'eventuale incongruenza e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti. Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:
1) Con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
2) Tramite posta elettronica certificata ( EC ) all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata ( Ini-EC );
3) Attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.
La comunicazione è resa disponibile all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione è stata barrata la casella “ Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario “ e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta
( nella sezione “ Impegno alla presentazione telematica “ ) la casella “ Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione “.
I contribuenti che presentano il modello 730, effettuano questa scelta barrando l'apposita casella nel riquadro “ Firma della dichiarazione “ .
L'Intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatico tempestivamente e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile.
In assenza di opzioni gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.
Nel caso in esame, la comunicazione di irregolarità è stata notificata all'intermediario dott. Nominativo_2 in data 12/06/2019 ( all. 2 controdeduzioni dell'Ufficio ), che ha accettato la scelta del ricorrente barrando la casella “ Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione “.
La comunicazione di irregolarità deve, dunque, considerarsi validamente notificata presso il domicilio eletto nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 presso l'intermediario per cui l'Ufficio ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento.
La correttezza dell'operato della Agenzia delle Entrate è confermata dal tempestivo affidamento del ruolo in data 29/01/2020 all'Agente della riscossione ( 3 anni dopo la presentazione della dichiarazione e quindi nei termini, ovvero entro il termine prescritto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
La Corte di Giustizia Tributaria evidenzia come l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente non tiene conto né della corretta notifica dell'avviso bonario né del tempestivo affidamento del ruolo all'Agente delle Riscossione, bensì al tempo trascorso dalla consegna del ruolo fino alla notifica della cartella di pagamento.
Al riguardo la Corte di Giustizia Tributaria rileva che, a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19 è stata prevista la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza delle stesse.
Oltre alla predetta sospensione dei termini, con le successive modifiche introdotte dal D.L. n. 41/2021, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è stata prevista altresì l'ulteriore proroga del termine di decadenza e prescrizione di ventiquattro mesi.
Pertanto è da ritenersi priva di fondamento la contestazione dei contribuenti, stante il fatto che la notifica della cartella risulta eseguita entro il termine di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, prorogato di 24 mesi per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.L. n. 41/2021.
In merito al vizio formale con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820200019457885502 relativa all'avv. Difensore_1 in quanto l'indirizzo di residenza sarebbe errato avendo cambiato la propria residenza nell'anno 2018, la Corte di Giustizia Tributaria rileva che eventuali vizi di notifica si sanano con l'impugnazione dell'atto.
Infatti l'avv. Difensore_1, come indicato nell'intestazione del ricorso ha proceduto ad impugnare tempestivamente la cartella di pagamento dimostrando di averne avuto ampia conoscenza sanando conseguentemente qualsiasi presunto vizio di notifica ai sensi degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c. il quale dispone: “ La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato “.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 16610/2015, ha statuito che la comunicazione dell'atto è una mera condizione e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto stesso, dunque, se il contribuente impugna l'atto, quest'ultimo ha raggiunto il suo scopo.
Con riferimento all'eccezione relativa al vizio di motivazione occorre evidenziare che anche tale aspetto deve ritenersi destituito da qualsiasi fondamento.
La cartella è correttamente motivata e contiene tutti gli elementi per consentire alla parte di comprendere quale sia l'oggetto della pretesa erariale.
Gli elementi indicati nell'art. 7 della legge n. 212/2000 sono ampiamente rinvenibili in tutte le cartelle di pagamento impugnate tanto che i ricorrenti non hanno esitato ad impugnarle articolando le proprie difese.
Pertanto il ricorso non merita di essere accolto.
Alla soccombenza segue il pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Milano, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in E. 250,00 a favore della
Agenzia delle Entrate - Riscossione ed E. 400,00 a favore della Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale 1 di Milano. Milano, 19/01/2026 Il Giudice Carmelo Garofalo