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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/12/2025, n. 6148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6148 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. BE Magaro' Giudice relatore dott. Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17686/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. PANI ANNA Parte_1 C.F._1
IN , presso il cui studio sito in Milano Viale Gran Sasso n. 11, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. MARRONE Controparte_1 C.F._2
LORELLA, presso il cui studio sito in Dolo (VE), via Giacomo Matteotti n. 15/E è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione rapporti genitori/figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: disporre l' affidamento condiviso del minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, pernottamento presso casa del padre ogni fine settimana alternati e possibilità di vedere il minore anche ogni sera in modalità
pagina 1 di 12 videochiamata, festività natalizie e pasquali ed estive da concordare;
-l' assegnazione della casa famigliare alla ricorrente o in alternativa la corresponsione alla stessa da parte del Sig. dell' importo mensile pari ad euro 1.500, 00, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT, nonché il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% con la ricorrente;
-assegno Unico Inps nella misura del 100% alla madre;
-insiste nuovamente per
l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria;
Per il resistente:
1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a Persona_1
entrambi i genitori, con residenza, collocazione e prevalenza abitativa dello stesso presso il padre, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana alternativamente con il padre e due pomeriggi infrasettimanali, oltre che, in via alternata con il padre, le vacanze e le altre festività, ovvero, in via subordinata, con le modalità alternative proposte dal resistente nel proprio Piano genitoriale, allegato sub 19) alla Comparsa di risposta 6/3/2024, in ogni caso con possibilità per il padre di vedere e sentire il minore in videochiamata ogni sera quando non è con lui;
2. porre a carico della sig.ra Parte_1
l'obbligo di corrispondere al resistente entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno non inferiore ad euro 300,00 mensili, rivalutabili Per_1
in misura Istat, ovvero, in via subordinata, con mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, in ogni caso con assegno unico e universale e altri sostegni economici o contributi pubblici per il figlio in favore esclusivamente del padre collocatario Per_1
ovvero, in subordine, in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso al resistente da parte della sig.ra del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1
per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019; 3. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre, confermare il regime delle visite da parte del padre come da provvedimenti provvisori
15/5/2024, precisati come segue: il sig. vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti CP_1 modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola o alle ore 16.00 dalla casa della madre da parte del padre – fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico – fino alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o a casa della madre;
- starà inoltre con Per_1
ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso
pagina 2 di 12 di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
- trascorrerà con il padre metà delle vacanze di Natale e di Per_1
quelle Pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o
Lunedì in Albis;
- nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le 18.00 e le 19.00; - i genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza;
- in ogni caso quando il bambino sta il pomeriggio con il padre potrà cenare e pernottare presso lo stesso, che lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre la mattina successiva;
4. sempre nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre, diminuirsi l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento dello stesso imposto al sig. da euro 650,00 a somma non superiore CP_1
ad euro 400,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con spese Pt_1
straordinarie per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019 a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e assegno unico INPS per il figlio suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuno, così come stabilito nei provvedimenti provvisori 15/5/2024; 5. confermare l'assegnazione della casa familiare con tutto il suo contenuto, arredi, complementi
e pertinenze al sig. che ne è anche unico proprietario;
6. disattendere e rigettare in CP_1
toto la richiesta avversaria di concessione di qualsivoglia assegno in favore della ricorrente, non sussistendone alcun presupposto;
7. disattendere e rigettare ogni domanda avanzata dalla ricorrente in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
8. ove ritenuto necessario, disporre C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti al fine di accertare presso quale dei due genitori sia preferibile disporre la collocazione prevalente del figlio e con quale organizzazione del regime delle visite;
9. accogliere per il resto le richieste tutte di cui alla
Comparsa di risposta di data 6/3/2024 del sig. 10. autorizzare il rilascio e il rinnovo CP_1 del passaporto e di altri documenti del resistente e del figlio validi anche per l'espatrio;
Per il Pubblico Ministero: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso con affido condiviso del figlio e collocamento prevalente presso la madre
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.23 , premesso di aver instaurato una Parte_1
relazione sentimentale con , che nel settembre 2020 gli stessi decidevano di Controparte_1 convivere nell'abitazione, di proprietà esclusiva del sita in Venezia ( Zelarino), Via CP_1
pagina 3 di 12 G. Pittoni n. 21, che dalla loro unione in data 05/09/2021, nasceva il piccolo
[...]
che successivamente a causa dei frequenti litigi tra coniugi, dovuti anche Per_1 all'ingresso nella casa adibita a residenza familiare, dei familiari del il quale, invece, CP_1 mal sopportava i familiari dell'istante, la stessa andava via di casa, interrompendo cosi la relazione con il faceva presente che la stessa, dalla data 01.11.2019, lavorava con CP_1
contratto a tempo indeterminato, presso la Società IX RE a AR Srl, con la qualifica di
Senior REal Sales Agent, con trattamento retributivo mensile lordo pari ad euro 1.716,43, tanto premesso sul presupposto che la stessa si fosse dedicata maggiormente alla cura del figlio, modificando anche il suo orario di lavoro, per andare incontro alle esigenze del piccolo
, rassegnava le seguenti conclusioni: Per_1
Disporre:
l' affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso Persona_1
la madre, pernottamento presso casa del padre ogni fine settimana alternati e possibilità di vedere il minore anche ogni sera in modalità videochiamata, festività natalizie e pasquali ed estive da concordare;
- l ' assegnazione della casa famigliare alla ricorrente o in alternativa la corresponsione alla stessa da parte del Sig. dell' importo mensile pari ad euro 1.500,00 ; CP_1
- l ' assegno di mantenimento per il minore da parte del Sig, da versare sul conto CP_1
della Sig. ra mensilmente, pari ad euro 1.000, 00 , rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT, nonché il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% con la ricorrente .
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava le avverse deduzioni, evidenziando anche l'irrilevanza delle ragioni che avevano determinato la frattura dell'unione, precisava di lavorare come architetto in uno studio professionale, tanto premesso, sul presupposto che durante la convivenza lo stesso si fosse occupato maggiormente delle esigenze del figlio, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, Persona_1
con residenza, collocazione e prevalenza abitativa presso il padre, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana alternativamente con il padre e due pomeriggi infrasettimanali, oltre che, in via alternata con il padre, le vacanze e le altre festività, ovvero, in via subordinata, con le modalità alternative proposte dal resistente nel proprio Piano genitoriale;
2. porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
al resistente entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo per il mantenimento del figlio
pagina 4 di 12 un assegno non inferiore ad euro 300,00 mensili, rivalutabili in misura Istat, ovvero, Per_1
in via subordinata, con mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, in ogni caso con assegno unico e universale e altri sostegni economici o contributi pubblici per il figlio
in favore esclusivamente del padre collocatario ovvero, in subordine, in favore di Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso al resistente da parte della sig.ra del 50% delle spese straordinarie per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale Pt_1
di Venezia 20/9/2019; 3. assegnare la casa familiare con tutto il suo contenuto, arredi, complementi e pertinenze al sig. che ne è anche unico proprietario;
4. rigettare in CP_1
toto la richiesta avversaria di concessione di qualsivoglia assegno in favore della ricorrente, non sussistendone alcun presupposto;
5. rigettare ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
6. ove ritenuto necessario, disporre C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti come sopra esposto, al fine di accertare presso quale dei due genitori sia preferibile disporre la collocazione prevalente del figlio e con quale organizzazione del regime delle visite;
7. autorizzare il rilascio e il rinnovo del passaporto e di altri documenti del ricorrente e del figlio validi anche per l'espatrio;
Con ordinanza del 15.05.24, il Giudice Istruttore, sentite le parti, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
- affida in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre nella sua abitazione;
-respinge l'istanza di assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
-dispone che il resistente veda e tenga con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola da parte del padre – fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre;
nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico – e fino, a) nella settimana che termina col weekend di spettanza paterna, alle 21.00 quando, dopo la cena, lo riporterà dalla madre;
ovvero b) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna, alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o dalla madre;
DO starà inoltre con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno – in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
trascorrerà con il padre metà Per_1
pagina 5 di 12 delle vacanze di Natale e di quelle pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni Natale o
Capodanno, Pasqua o Lunedì in Albis;
nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le 18.00 e le
19.00. I genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per contributo ordinario alle esigenze – anche abitative – del figlio minore, la somma com- plessiva di € 650,00 mensili oltre ISTAT su base annua, da versare alla madre entro il giorno
5 di ogni mese;
-Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale di
Venezia e gli incontri padre figlio in modalità protetta alla presenza di un educatore, se ritenuti non disturbanti con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024;
- Dispone altresì l'avvio da parte dei genitori di un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità a cura del Consultorio Familiare di Venezia con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024.
-Conferma allo stato la misura del contributo paterno per il mantenimento del minore
Persona_2
Nel corso del giudizio parte ricorrente dava atto di una ripresa della convivenza tra le parti, circostanza contestata dalla controparte, sicchè sulla scorta dei documenti offerti i comunicazione, all'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per memorie conclusionali ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
2. Sul merito del giudizio.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio, attenendo alla regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati e figli, verte esclusivamente sulla regolamentazione del regime di affido dei figlio minore, sulla disciplina del diritto di visita, nonché sul contributo al mantenimento del minore, restando, dunque irrilevanti le ragioni che hanno condotto alla cessazione della convivenza della parti. Per tali ragioni correttamente è stata rigettata la prova richiesta dalla ricorrente, vertente essenzialmente su litigi e tensioni tra le parti anteriori al venir meno della convivenza tra le parti, nonché la prova per testi e per interpello richiesta dal resistente, la quale oltre a dare conto di tensioni evidenti tra le parti, si riferisce a circostanze non contestate tra le parti, quali l'esercizio dell'attività lavorativa dell'istante presso la IX RE a AR (quanto all'orario di lavoro la stessa ricorrente ha riferito nel libello introduttivo di aver chiesto degli spostamenti dell'orario al fine di occuparsi del figlio e pagina 6 di 12 documentato tale circostanza) , nonché sull'accudimento manifestato dal padre nei confronti del minore, in ragione del quale, peraltro, le parti concordano sul regime di affido.
2.1 Sull'affido, collocamento del figlio minore, nonché sull'esercizio del diritto di visita.
Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affido condiviso del minore, regime già adottato in sede di provvedimenti provvisori e che si ritiene opportuno confermare non essendo emersi, nelle more elementi che facciano propendere per un regime diverso.
Co riferimento invece al collocamento del piccolo , parte resistente insiste per il Per_1
collocamento del minore presso di sé.
Anche sul punto si ritiene opportuno confermare il collocamento del minore presso la madre, considerata la tenera età del minore (di 4 anni), il fatto che lo stesso già da due anni convive stabilmente con la madre, la quale ha modificato i suoi turni di lavoro per le esigenze di accudimento del minore, come risulta dalla documentazione versata in atti, (cfr. anche attestato del datore di lavoro del 18.03.24 in cui è scritto che l'orario di lavoro attuale è di 30 ore settimanali, 6 ore al giorno su 5 giorni lavorativi su 7, con turni che si svolgono principalmente durante le ore diurne, orario quindi assolutamente compatibile con le esigenze di cura di un minore).
Il fatto che il minore abbia un ottimo rapporto col padre, per come risulta dai video allegati, che soffra il distacco allorquando lascia l'abitazione del padre, non giustifica di per sè solo il collocamento presso quest'ultimo, non essendo dimostrato che lo stesso non soffra anche il distacco dalla figura materna, quando si allontana da lei dovendosi piuttosto garantire un pagina 7 di 12 diritto di visita ampio, che garantisca la permanenza di rapporti significativi e costanti padre/figlio.
Appare dunque opportuno confermare quanto disposto nell'ordinanza del 17.05.24 e disporre che il resistente veda e tenga con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola da parte del padre – fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre;
nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico – e fino, a) nella settimana che termina col weekend di spettanza paterna, alle
21.00 quando, dopo la cena, lo riporterà dalla madre;
ovvero b) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna, alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o dalla madre;
starà inoltre con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, Per_1
durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno – in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
trascorrerà con il Per_1
padre metà delle vacanze di Natale e di quelle pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì in Albis;
nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le
18.00 e le 19.00. I genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza.
Il resistente, in caso di rigetto del collocamento presso di se, ha chiesto la conferma di detti provvedimenti (su cui la ricorrente non ha mosso rilievi), chiedendo tuttavia il pernotto del minore presso di se martedi e giovedi, tutte le settimane, mentre nei provvedimenti provvisori
è stabilito che il pernotto infrasettimanale è possibile solo nelle settimane in cui il padre non tiene il minore presso di se, soluzione quest'ultima preferibile, poiché quella diversa prospettata dal padre si tradurrebbe nella previsione di tempi paritetici di permanenza del minore presso le rispettive abitazioni delle parti, che esporrebbe il minore ad un continuo pendolarismo, destabilizzante per il minore.
2.2.Sul mantenimento dei figlio minore
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
pagina 8 di 12 L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento del figlio minore da porre a carico del non collocatario, appare equo disporne la misura in € 550,00 mensili, da versare Parte_2
alla madre entro i primi cinque giorni del mese, con spese straordinarie per il figlio come da
Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019, a carico dei genitori nella misura del 50%
pagina 9 di 12 ciascuno e assegno unico INPS per il figlio suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Ciò in ragione: a) del collocamento prevalente del minore presso la madre, la quale sopporta le spese ordinarie di mantenimento dello stesso;
b) della condizione economica delle parti, quale si evince dalla documentazione allegata, da cui risulta, nello specifico, che la resistente percepisce uno stipendio medio di circa 2.400,00 euro mensili (cfr.ultime buste paga allegate), il ricorrente, libero professionista ha percepito a titolo di reddito complessivo lordo negli anni 2021, 2022 e 2023 i seguenti importi (86.421,00; 151.583,00; 57.057,00) c) la ricorrente è priva di alloggio e sostiene un canone di locazione per lo stesso.
Sotto tale profilo va evidenziato che nella memoria del 12.11.25 l'istante ha precisato che: La
Sig.ra , attualmente il 01/04/2025, ha sottoscritto contratto di locazione presso l' Pt_1
immobile sito in Via Visinoni n. 5/D, Mestre, ove vive con il minore e la propria madre la Sig. ra ed ha affrontato nell' immediatezza le spese relative alla nuovo contratto Persona_3 versando al proprietario dell' immobile euro 1. 200,00, euro di caparra per un canone di euro
600,00 mensili, mentre nel ricorso introduttivo o aveva allegato e documentato (cfr. contratto di locazione in atti) la corresponsione di un canone di locazione di € 800,00, abitando in un diverso immobile sito in Via San Martini 8/B. Anche la riduzione dei costi di locazione, giustifica una riduzione del contributo al mantenimento, oltre che la considerazione che il minore trascorre molto tempo con il padre.
2.3 Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per
l'espatrio
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, con iscrizione dei figli sul proprio passaporto, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al Giudice Tutelare.
2.4 Sulla casa familiare.
Va osservato sotto tale profilo che , in base al dettato dell'art. 337 sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Muovendo da tale norma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in pagina 10 di 12 cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 25604/2018).
Nel caso di specie, la madre ha lasciato la casa familiare già da due anni, casa che comunque il minore continua a frequentare allorquando sta con il padre, sicchè essendosi realizzato un definitivo allontanamento dalla casa coniugale da parte della madre, la domanda non può trovare accoglimento, essendosi ormai il minore radicato in un diverso ambiente.
3. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- AFFIDA il figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Per_1
dello stesso presso la madre;
-DISPONE e disporre che il resistente veda e tenga con sé il figlio con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola da parte del padre
– fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre;
nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore
16.00 in periodo non scolastico – e fino, a) nella settimana che termina col weekend di spettanza paterna, alle 21.00 quando, dopo la cena, lo riporterà dalla madre;
ovvero b) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna, alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o dalla madre;
starà inoltre con ciascun genitore due settimane, Per_1
anche non consecutive, durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno – in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
pagina 11 di 12 trascorrerà con il padre metà delle vacanze di Natale e di quelle pasquali, in modo Per_1
da comprendere ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì in Albis;
nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le 18.00 e le 19.00. I genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza.
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- PONE a carico di il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento Controparte_1 ordinario della figlio minorenne della somma mensile di € 550,00 rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
con spese straordinarie per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e assegno unico INPS per il figlio suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia del 18.12.25
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa BE Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lisa Micochero Presidente dott. BE Magaro' Giudice relatore dott. Giulia Tagliapietra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17686/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. PANI ANNA Parte_1 C.F._1
IN , presso il cui studio sito in Milano Viale Gran Sasso n. 11, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
Contro
) rappresentato e difeso dall'Avv. MARRONE Controparte_1 C.F._2
LORELLA, presso il cui studio sito in Dolo (VE), via Giacomo Matteotti n. 15/E è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione rapporti genitori/figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: disporre l' affidamento condiviso del minore con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, pernottamento presso casa del padre ogni fine settimana alternati e possibilità di vedere il minore anche ogni sera in modalità
pagina 1 di 12 videochiamata, festività natalizie e pasquali ed estive da concordare;
-l' assegnazione della casa famigliare alla ricorrente o in alternativa la corresponsione alla stessa da parte del Sig. dell' importo mensile pari ad euro 1.500, 00, rivalutabile annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT, nonché il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% con la ricorrente;
-assegno Unico Inps nella misura del 100% alla madre;
-insiste nuovamente per
l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria;
Per il resistente:
1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a Persona_1
entrambi i genitori, con residenza, collocazione e prevalenza abitativa dello stesso presso il padre, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana alternativamente con il padre e due pomeriggi infrasettimanali, oltre che, in via alternata con il padre, le vacanze e le altre festività, ovvero, in via subordinata, con le modalità alternative proposte dal resistente nel proprio Piano genitoriale, allegato sub 19) alla Comparsa di risposta 6/3/2024, in ogni caso con possibilità per il padre di vedere e sentire il minore in videochiamata ogni sera quando non è con lui;
2. porre a carico della sig.ra Parte_1
l'obbligo di corrispondere al resistente entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno non inferiore ad euro 300,00 mensili, rivalutabili Per_1
in misura Istat, ovvero, in via subordinata, con mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, in ogni caso con assegno unico e universale e altri sostegni economici o contributi pubblici per il figlio in favore esclusivamente del padre collocatario Per_1
ovvero, in subordine, in favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso al resistente da parte della sig.ra del 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1
per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019; 3. nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre, confermare il regime delle visite da parte del padre come da provvedimenti provvisori
15/5/2024, precisati come segue: il sig. vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti CP_1 modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola o alle ore 16.00 dalla casa della madre da parte del padre – fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico – fino alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o a casa della madre;
- starà inoltre con Per_1
ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso
pagina 2 di 12 di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
- trascorrerà con il padre metà delle vacanze di Natale e di Per_1
quelle Pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o
Lunedì in Albis;
- nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le 18.00 e le 19.00; - i genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza;
- in ogni caso quando il bambino sta il pomeriggio con il padre potrà cenare e pernottare presso lo stesso, che lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre la mattina successiva;
4. sempre nella denegata ipotesi in cui il Tribunale volesse confermare la collocazione prevalente del figlio presso la madre, diminuirsi l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento dello stesso imposto al sig. da euro 650,00 a somma non superiore CP_1
ad euro 400,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con spese Pt_1
straordinarie per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019 a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e assegno unico INPS per il figlio suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuno, così come stabilito nei provvedimenti provvisori 15/5/2024; 5. confermare l'assegnazione della casa familiare con tutto il suo contenuto, arredi, complementi
e pertinenze al sig. che ne è anche unico proprietario;
6. disattendere e rigettare in CP_1
toto la richiesta avversaria di concessione di qualsivoglia assegno in favore della ricorrente, non sussistendone alcun presupposto;
7. disattendere e rigettare ogni domanda avanzata dalla ricorrente in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
8. ove ritenuto necessario, disporre C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti al fine di accertare presso quale dei due genitori sia preferibile disporre la collocazione prevalente del figlio e con quale organizzazione del regime delle visite;
9. accogliere per il resto le richieste tutte di cui alla
Comparsa di risposta di data 6/3/2024 del sig. 10. autorizzare il rilascio e il rinnovo CP_1 del passaporto e di altri documenti del resistente e del figlio validi anche per l'espatrio;
Per il Pubblico Ministero: esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso con affido condiviso del figlio e collocamento prevalente presso la madre
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.23 , premesso di aver instaurato una Parte_1
relazione sentimentale con , che nel settembre 2020 gli stessi decidevano di Controparte_1 convivere nell'abitazione, di proprietà esclusiva del sita in Venezia ( Zelarino), Via CP_1
pagina 3 di 12 G. Pittoni n. 21, che dalla loro unione in data 05/09/2021, nasceva il piccolo
[...]
che successivamente a causa dei frequenti litigi tra coniugi, dovuti anche Per_1 all'ingresso nella casa adibita a residenza familiare, dei familiari del il quale, invece, CP_1 mal sopportava i familiari dell'istante, la stessa andava via di casa, interrompendo cosi la relazione con il faceva presente che la stessa, dalla data 01.11.2019, lavorava con CP_1
contratto a tempo indeterminato, presso la Società IX RE a AR Srl, con la qualifica di
Senior REal Sales Agent, con trattamento retributivo mensile lordo pari ad euro 1.716,43, tanto premesso sul presupposto che la stessa si fosse dedicata maggiormente alla cura del figlio, modificando anche il suo orario di lavoro, per andare incontro alle esigenze del piccolo
, rassegnava le seguenti conclusioni: Per_1
Disporre:
l' affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso Persona_1
la madre, pernottamento presso casa del padre ogni fine settimana alternati e possibilità di vedere il minore anche ogni sera in modalità videochiamata, festività natalizie e pasquali ed estive da concordare;
- l ' assegnazione della casa famigliare alla ricorrente o in alternativa la corresponsione alla stessa da parte del Sig. dell' importo mensile pari ad euro 1.500,00 ; CP_1
- l ' assegno di mantenimento per il minore da parte del Sig, da versare sul conto CP_1
della Sig. ra mensilmente, pari ad euro 1.000, 00 , rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT, nonché il concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% con la ricorrente .
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1 contestava le avverse deduzioni, evidenziando anche l'irrilevanza delle ragioni che avevano determinato la frattura dell'unione, precisava di lavorare come architetto in uno studio professionale, tanto premesso, sul presupposto che durante la convivenza lo stesso si fosse occupato maggiormente delle esigenze del figlio, rassegnava le seguenti conclusioni:
1. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, Persona_1
con residenza, collocazione e prevalenza abitativa presso il padre, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana alternativamente con il padre e due pomeriggi infrasettimanali, oltre che, in via alternata con il padre, le vacanze e le altre festività, ovvero, in via subordinata, con le modalità alternative proposte dal resistente nel proprio Piano genitoriale;
2. porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1
al resistente entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo per il mantenimento del figlio
pagina 4 di 12 un assegno non inferiore ad euro 300,00 mensili, rivalutabili in misura Istat, ovvero, Per_1
in via subordinata, con mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori, in ogni caso con assegno unico e universale e altri sostegni economici o contributi pubblici per il figlio
in favore esclusivamente del padre collocatario ovvero, in subordine, in favore di Per_1
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con rimborso al resistente da parte della sig.ra del 50% delle spese straordinarie per il figlio secondo il Protocollo del Tribunale Pt_1
di Venezia 20/9/2019; 3. assegnare la casa familiare con tutto il suo contenuto, arredi, complementi e pertinenze al sig. che ne è anche unico proprietario;
4. rigettare in CP_1
toto la richiesta avversaria di concessione di qualsivoglia assegno in favore della ricorrente, non sussistendone alcun presupposto;
5. rigettare ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
6. ove ritenuto necessario, disporre C.T.U. sulle capacità genitoriali delle parti come sopra esposto, al fine di accertare presso quale dei due genitori sia preferibile disporre la collocazione prevalente del figlio e con quale organizzazione del regime delle visite;
7. autorizzare il rilascio e il rinnovo del passaporto e di altri documenti del ricorrente e del figlio validi anche per l'espatrio;
Con ordinanza del 15.05.24, il Giudice Istruttore, sentite le parti, emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
- affida in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso la Persona_1
madre nella sua abitazione;
-respinge l'istanza di assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
-dispone che il resistente veda e tenga con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola da parte del padre – fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre;
nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico – e fino, a) nella settimana che termina col weekend di spettanza paterna, alle 21.00 quando, dopo la cena, lo riporterà dalla madre;
ovvero b) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna, alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o dalla madre;
DO starà inoltre con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno – in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
trascorrerà con il padre metà Per_1
pagina 5 di 12 delle vacanze di Natale e di quelle pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni Natale o
Capodanno, Pasqua o Lunedì in Albis;
nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le 18.00 e le
19.00. I genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza;
pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per contributo ordinario alle esigenze – anche abitative – del figlio minore, la somma com- plessiva di € 650,00 mensili oltre ISTAT su base annua, da versare alla madre entro il giorno
5 di ogni mese;
-Dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale di
Venezia e gli incontri padre figlio in modalità protetta alla presenza di un educatore, se ritenuti non disturbanti con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024;
- Dispone altresì l'avvio da parte dei genitori di un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità a cura del Consultorio Familiare di Venezia con termine per il deposito di relazione di aggiornamento al 30.3.2024.
-Conferma allo stato la misura del contributo paterno per il mantenimento del minore
Persona_2
Nel corso del giudizio parte ricorrente dava atto di una ripresa della convivenza tra le parti, circostanza contestata dalla controparte, sicchè sulla scorta dei documenti offerti i comunicazione, all'udienza del 27.11.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per memorie conclusionali ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
2. Sul merito del giudizio.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio, attenendo alla regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati e figli, verte esclusivamente sulla regolamentazione del regime di affido dei figlio minore, sulla disciplina del diritto di visita, nonché sul contributo al mantenimento del minore, restando, dunque irrilevanti le ragioni che hanno condotto alla cessazione della convivenza della parti. Per tali ragioni correttamente è stata rigettata la prova richiesta dalla ricorrente, vertente essenzialmente su litigi e tensioni tra le parti anteriori al venir meno della convivenza tra le parti, nonché la prova per testi e per interpello richiesta dal resistente, la quale oltre a dare conto di tensioni evidenti tra le parti, si riferisce a circostanze non contestate tra le parti, quali l'esercizio dell'attività lavorativa dell'istante presso la IX RE a AR (quanto all'orario di lavoro la stessa ricorrente ha riferito nel libello introduttivo di aver chiesto degli spostamenti dell'orario al fine di occuparsi del figlio e pagina 6 di 12 documentato tale circostanza) , nonché sull'accudimento manifestato dal padre nei confronti del minore, in ragione del quale, peraltro, le parti concordano sul regime di affido.
2.1 Sull'affido, collocamento del figlio minore, nonché sull'esercizio del diritto di visita.
Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affido condiviso del minore, regime già adottato in sede di provvedimenti provvisori e che si ritiene opportuno confermare non essendo emersi, nelle more elementi che facciano propendere per un regime diverso.
Co riferimento invece al collocamento del piccolo , parte resistente insiste per il Per_1
collocamento del minore presso di sé.
Anche sul punto si ritiene opportuno confermare il collocamento del minore presso la madre, considerata la tenera età del minore (di 4 anni), il fatto che lo stesso già da due anni convive stabilmente con la madre, la quale ha modificato i suoi turni di lavoro per le esigenze di accudimento del minore, come risulta dalla documentazione versata in atti, (cfr. anche attestato del datore di lavoro del 18.03.24 in cui è scritto che l'orario di lavoro attuale è di 30 ore settimanali, 6 ore al giorno su 5 giorni lavorativi su 7, con turni che si svolgono principalmente durante le ore diurne, orario quindi assolutamente compatibile con le esigenze di cura di un minore).
Il fatto che il minore abbia un ottimo rapporto col padre, per come risulta dai video allegati, che soffra il distacco allorquando lascia l'abitazione del padre, non giustifica di per sè solo il collocamento presso quest'ultimo, non essendo dimostrato che lo stesso non soffra anche il distacco dalla figura materna, quando si allontana da lei dovendosi piuttosto garantire un pagina 7 di 12 diritto di visita ampio, che garantisca la permanenza di rapporti significativi e costanti padre/figlio.
Appare dunque opportuno confermare quanto disposto nell'ordinanza del 17.05.24 e disporre che il resistente veda e tenga con sé il figlio con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola da parte del padre – fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre;
nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore 16.00 in periodo non scolastico – e fino, a) nella settimana che termina col weekend di spettanza paterna, alle
21.00 quando, dopo la cena, lo riporterà dalla madre;
ovvero b) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna, alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o dalla madre;
starà inoltre con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, Per_1
durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno – in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
trascorrerà con il Per_1
padre metà delle vacanze di Natale e di quelle pasquali, in modo da comprendere ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì in Albis;
nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le
18.00 e le 19.00. I genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza.
Il resistente, in caso di rigetto del collocamento presso di se, ha chiesto la conferma di detti provvedimenti (su cui la ricorrente non ha mosso rilievi), chiedendo tuttavia il pernotto del minore presso di se martedi e giovedi, tutte le settimane, mentre nei provvedimenti provvisori
è stabilito che il pernotto infrasettimanale è possibile solo nelle settimane in cui il padre non tiene il minore presso di se, soluzione quest'ultima preferibile, poiché quella diversa prospettata dal padre si tradurrebbe nella previsione di tempi paritetici di permanenza del minore presso le rispettive abitazioni delle parti, che esporrebbe il minore ad un continuo pendolarismo, destabilizzante per il minore.
2.2.Sul mantenimento dei figlio minore
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi.
pagina 8 di 12 L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento del figlio minore da porre a carico del non collocatario, appare equo disporne la misura in € 550,00 mensili, da versare Parte_2
alla madre entro i primi cinque giorni del mese, con spese straordinarie per il figlio come da
Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019, a carico dei genitori nella misura del 50%
pagina 9 di 12 ciascuno e assegno unico INPS per il figlio suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Ciò in ragione: a) del collocamento prevalente del minore presso la madre, la quale sopporta le spese ordinarie di mantenimento dello stesso;
b) della condizione economica delle parti, quale si evince dalla documentazione allegata, da cui risulta, nello specifico, che la resistente percepisce uno stipendio medio di circa 2.400,00 euro mensili (cfr.ultime buste paga allegate), il ricorrente, libero professionista ha percepito a titolo di reddito complessivo lordo negli anni 2021, 2022 e 2023 i seguenti importi (86.421,00; 151.583,00; 57.057,00) c) la ricorrente è priva di alloggio e sostiene un canone di locazione per lo stesso.
Sotto tale profilo va evidenziato che nella memoria del 12.11.25 l'istante ha precisato che: La
Sig.ra , attualmente il 01/04/2025, ha sottoscritto contratto di locazione presso l' Pt_1
immobile sito in Via Visinoni n. 5/D, Mestre, ove vive con il minore e la propria madre la Sig. ra ed ha affrontato nell' immediatezza le spese relative alla nuovo contratto Persona_3 versando al proprietario dell' immobile euro 1. 200,00, euro di caparra per un canone di euro
600,00 mensili, mentre nel ricorso introduttivo o aveva allegato e documentato (cfr. contratto di locazione in atti) la corresponsione di un canone di locazione di € 800,00, abitando in un diverso immobile sito in Via San Martini 8/B. Anche la riduzione dei costi di locazione, giustifica una riduzione del contributo al mantenimento, oltre che la considerazione che il minore trascorre molto tempo con il padre.
2.3 Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per
l'espatrio
Va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, con iscrizione dei figli sul proprio passaporto, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al Giudice Tutelare.
2.4 Sulla casa familiare.
Va osservato sotto tale profilo che , in base al dettato dell'art. 337 sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Muovendo da tale norma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in pagina 10 di 12 cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 25604/2018).
Nel caso di specie, la madre ha lasciato la casa familiare già da due anni, casa che comunque il minore continua a frequentare allorquando sta con il padre, sicchè essendosi realizzato un definitivo allontanamento dalla casa coniugale da parte della madre, la domanda non può trovare accoglimento, essendosi ormai il minore radicato in un diverso ambiente.
3. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando - ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- AFFIDA il figlio minore congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Per_1
dello stesso presso la madre;
-DISPONE e disporre che il resistente veda e tenga con sé il figlio con le seguenti modalità:
a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio – con prelievo da scuola da parte del padre
– fino al lunedì mattina quando il padre lo riporterà a scuola o a casa della madre;
nonché, tutte le settimane, anche il martedì ed il giovedì dalla fine dell'orario scolastico – o dalle ore
16.00 in periodo non scolastico – e fino, a) nella settimana che termina col weekend di spettanza paterna, alle 21.00 quando, dopo la cena, lo riporterà dalla madre;
ovvero b) nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna, alla mattina dopo, quando lo riporterà a scuola o dalla madre;
starà inoltre con ciascun genitore due settimane, Per_1
anche non consecutive, durante le ferie estive del genitore stesso: i relativi periodi saranno concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno – in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari i/il propri(o) periodi/o di ferie col figlio e il padre negli anni dispari;
pagina 11 di 12 trascorrerà con il padre metà delle vacanze di Natale e di quelle pasquali, in modo Per_1
da comprendere ad anni alterni Natale o Capodanno, Pasqua o Lunedì in Albis;
nelle giornate in cui il minore non è col padre, questi potrà sentirlo in chiamata o videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le 18.00 e le 19.00. I genitori si comunicheranno eventuali pernottamenti col minore in località diverse da quella di residenza.
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- PONE a carico di il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento Controparte_1 ordinario della figlio minorenne della somma mensile di € 550,00 rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
con spese straordinarie per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Venezia 20/9/2019, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e assegno unico INPS per il figlio suddiviso fra le parti nella misura del 50% ciascuno.
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia del 18.12.25
Il Giudice-Relatore
Dott.ssa BE Magaro'
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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