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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Azienda Regionale Per L'Edilizia Abitativa - 03077790925
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Turri
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 30 DEL 17 03 2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 23/01/2026 CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: voglia il giudice accertare e dichiarare l'insussistenza del presupposto per l'imposizione imu in relazione ai fabbricati indicati nell'avviso di accertamento impugnato e per l'effetto annullare l'avviso impugnato ,con ripetizione delle somme eventualmente riscosse. Con vittoria di spese . Nell'interesse del comune di Turri:voglia il giudice rigettare il ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe Area-azienda regionale per l'edilizia abitativa- ha impugnato l'avviso di accertamento 30/2025 notificato dal comune di Turri per imu dovuta per l'anno 2019 sugli immobili oggetto di assegnazione a soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo attesa l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale: tutti gli immobili indicati nell'accertamento impugnato erano stati assegnati soggetti in condizioni economiche sociali disagiate secondo le procedure stabilite dalla legge regionale.
Il comune di Turri ha contestato il fondamento del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, richiamando in particolare la giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso è infondato.
Da un lato, infatti, sugli immobili per cui è causa, di proprietà della ricorrente non spetta l'esenzione prevista per l'abitazione principale, per l'evidente difetto di utilizzo diretto quale abitazione principale da parte dell'ente proprietario;
dall'altro perché manca la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal dm 22 aprile 2008 che consentano di inquadrare gli alloggi assegnati dalla ricorrente nella categoria degli alloggi sociali.
Non risulta invero e nemmeno è stato allegato da Area: se e quando il canone di locazione sia stato definito in concertazione con le Anci regionali, se l'ammontare dei canoni percepiti copra i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio;
se lo stesso, come previsto dal comma 7 dell'art.2, abbia per ogni assegnatario un numero di vani tendenzialmente non inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare e comunque non inferiore a cinque e sia stato costruito secondo i principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti alternative.
Sull'insussistenza dei presupposti per l'esenzione dal tributo è opportuno anche richiamare la recente e condivisibile sentenza della Suprema Corte(Cass 20135 del 2019 e da ultimo ancora Cass34601 del 30.12.2019 e ancora Cass. Ord.16.2.2021 n.3893): Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,prevede infatti, alle lett. a), e) e, f), l'esenzione di immobili posseduti da Enti pubblici o di proprietà di soggetti di diritto internazionale;
e, alle lett. b), c), d), g), h), i), di immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e di reddito. Entrambe queste categorie di immobili (e soggetti) presentano rilevanti differenze rispetto a quelli di proprietà degli Enti di edilizia residenziale, che (sia pure a canoni o prezzi predeterminati per legge) sono destinati istituzionalmente alla locazione o, alle condizioni predeterminate dalla legge, alla vendita. Attività, questa, assai diversa rispetto a quelle cui sono verosimilmente destinati gli altri immobili elencati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non può definirsi assistenziale. La strutturale diversità fra la destinazione degli immobili di proprietà degli IACP, e quella degli altri immobili previsti dall'art. 7, più volte richiamato rende non irragionevole l'opzione discrezionale del legislatore di non inserire gli enti di gestione del patrimonio edilizio residenziale nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art.
7. Del resto le finalità sociali e di pubblico interesse assolte dai beni immobili posseduti dalla ALER-ente come la ricorrente di edilizia residenziale pubblica- hanno comunque una rilevanza fiscale. Gli enti di gestione degli immobili di edilizia residenziale godono di una riduzione d'imposta del 50% ai sensi del D.P.R. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4… Ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, istitutiva dell'IMU sperimentale “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Il successivo comma 7 stabilisce che “l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”. Dal chiaro tenore della disposizione sopra indicata si evince che per poter usufruire dell'agevolazione è il soggetto passivo dell'imposta (proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l'alloggio; tale situazione non ricorre nell'ipotesi in cui i beni immobili vengono concessi in godimento ..agli assegnatari delle unità immobiliari abitativa in quanto legittimato passivo dell'imposta è l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria….La posizione degli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico, in quanto persone giuridiche soggetti passivi dell'imposta patrimoniale che operano sul libero mercato con criteri di economicità, è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi, ma anche delle persone fisiche soggetti passivi del tributo titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia, con la conseguenza che una disciplina differenziata di tali ipotesi non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore. La particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
Il giudice della Corte tributaria provinciale di primo grado di Cagliari rigetta il ricorso proposto da Area contro l'accertamento notificato dal comune di Turri per imu relativa all'anno 2019 e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
il giudice estensore dott. Simonetta Lai
P.Q.M.
il Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari rigetta il ricorso proposto da AREA contro l'accertamento notificato dal Comune di Turri per IMU relativa all'anno 2019 e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Azienda Regionale Per L'Edilizia Abitativa - 03077790925
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Turri
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 -
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 30 DEL 17 03 2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 23/01/2026 CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: voglia il giudice accertare e dichiarare l'insussistenza del presupposto per l'imposizione imu in relazione ai fabbricati indicati nell'avviso di accertamento impugnato e per l'effetto annullare l'avviso impugnato ,con ripetizione delle somme eventualmente riscosse. Con vittoria di spese . Nell'interesse del comune di Turri:voglia il giudice rigettare il ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe Area-azienda regionale per l'edilizia abitativa- ha impugnato l'avviso di accertamento 30/2025 notificato dal comune di Turri per imu dovuta per l'anno 2019 sugli immobili oggetto di assegnazione a soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.
A fondamento del ricorso ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo attesa l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale: tutti gli immobili indicati nell'accertamento impugnato erano stati assegnati soggetti in condizioni economiche sociali disagiate secondo le procedure stabilite dalla legge regionale.
Il comune di Turri ha contestato il fondamento del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, richiamando in particolare la giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso è infondato.
Da un lato, infatti, sugli immobili per cui è causa, di proprietà della ricorrente non spetta l'esenzione prevista per l'abitazione principale, per l'evidente difetto di utilizzo diretto quale abitazione principale da parte dell'ente proprietario;
dall'altro perché manca la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal dm 22 aprile 2008 che consentano di inquadrare gli alloggi assegnati dalla ricorrente nella categoria degli alloggi sociali.
Non risulta invero e nemmeno è stato allegato da Area: se e quando il canone di locazione sia stato definito in concertazione con le Anci regionali, se l'ammontare dei canoni percepiti copra i costi fiscali, di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio;
se lo stesso, come previsto dal comma 7 dell'art.2, abbia per ogni assegnatario un numero di vani tendenzialmente non inferiore al numero dei componenti del nucleo familiare e comunque non inferiore a cinque e sia stato costruito secondo i principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti alternative.
Sull'insussistenza dei presupposti per l'esenzione dal tributo è opportuno anche richiamare la recente e condivisibile sentenza della Suprema Corte(Cass 20135 del 2019 e da ultimo ancora Cass34601 del 30.12.2019 e ancora Cass. Ord.16.2.2021 n.3893): Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,prevede infatti, alle lett. a), e) e, f), l'esenzione di immobili posseduti da Enti pubblici o di proprietà di soggetti di diritto internazionale;
e, alle lett. b), c), d), g), h), i), di immobili destinati ad attività peculiari che non siano produttive di lucro e di reddito. Entrambe queste categorie di immobili (e soggetti) presentano rilevanti differenze rispetto a quelli di proprietà degli Enti di edilizia residenziale, che (sia pure a canoni o prezzi predeterminati per legge) sono destinati istituzionalmente alla locazione o, alle condizioni predeterminate dalla legge, alla vendita. Attività, questa, assai diversa rispetto a quelle cui sono verosimilmente destinati gli altri immobili elencati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non può definirsi assistenziale. La strutturale diversità fra la destinazione degli immobili di proprietà degli IACP, e quella degli altri immobili previsti dall'art. 7, più volte richiamato rende non irragionevole l'opzione discrezionale del legislatore di non inserire gli enti di gestione del patrimonio edilizio residenziale nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art.
7. Del resto le finalità sociali e di pubblico interesse assolte dai beni immobili posseduti dalla ALER-ente come la ricorrente di edilizia residenziale pubblica- hanno comunque una rilevanza fiscale. Gli enti di gestione degli immobili di edilizia residenziale godono di una riduzione d'imposta del 50% ai sensi del D.P.R. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4… Ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, istitutiva dell'IMU sperimentale “l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Il successivo comma 7 stabilisce che “l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”. Dal chiaro tenore della disposizione sopra indicata si evince che per poter usufruire dell'agevolazione è il soggetto passivo dell'imposta (proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l'alloggio; tale situazione non ricorre nell'ipotesi in cui i beni immobili vengono concessi in godimento ..agli assegnatari delle unità immobiliari abitativa in quanto legittimato passivo dell'imposta è l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria….La posizione degli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico, in quanto persone giuridiche soggetti passivi dell'imposta patrimoniale che operano sul libero mercato con criteri di economicità, è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi, ma anche delle persone fisiche soggetti passivi del tributo titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia, con la conseguenza che una disciplina differenziata di tali ipotesi non è irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore. La particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M
Il giudice della Corte tributaria provinciale di primo grado di Cagliari rigetta il ricorso proposto da Area contro l'accertamento notificato dal comune di Turri per imu relativa all'anno 2019 e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
il giudice estensore dott. Simonetta Lai
P.Q.M.
il Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari rigetta il ricorso proposto da AREA contro l'accertamento notificato dal Comune di Turri per IMU relativa all'anno 2019 e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.