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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2023
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 850/2023 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Dottore Nicola Calipari n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefania
Sapienza, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura ex art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. dall'avv. Angela Barone;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, sulla sola domanda relativa allo status, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e celebrato in Controparte_1
GU in data 31.07.2010 con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 69, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore
(n. 10.05.2011), ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa Per_1
coniugale, da assegnarsi alla medesima, e di regolamentare diritto di visita del minore, e di porsi a suo carico di corrispondere la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , al netto dell'assegno unico già percepito in via esclusiva dalla madre, oltre Per_1
il 50% delle spese straordinarie, e senza alcun onere di mantenimento nei confronti della moglie, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e sui medesimi gravante in ragione del
50% cadauno, il pagamento del rateo di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il ricorrente ha all'uopo dedotto che, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita del 01.12.2021, autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica per gli
Affari Civili preso il Tribunale di GU, depositato in data 25-26.01.2022, i medesimi hanno vissuto ininterrottamente separati, ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi.
, costituendosi in giudizio, mentre non si è opposta alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, né alle richieste avanzate dal ricorrente in ordine all'affidamento, collocamento, ed esercizio del diritto di visita relativo al figlio minore , ha contestato, Per_1
piuttosto le deduzioni di controparte in ordine alla ricostruzione della condizione economica delle parti, eccependo la sussistenza di una importante sperequazione economica tra le stessa, chiedendo,
a modifica di quanto stabilito in sede di separazione, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in favore del figlio minore, nella misura di euro 500,00 mensili, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva, stante anche le incrementate esigenze del bambino, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 22.06.2023, senza null'altro disporre, in assenza di eccepiti e sopravvenuti fatti rispetto a quanto tenuto in considerazione in sede di separazione, il giudizio è proseguito nel merito;
che all'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19.11.2024, precisate le rispettive conclusioni, la causa, su richiesta di parte ricorrente, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status. Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 19.11.2024 nulla ha opposto.
Ciò esposto, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 01.12.2021, autorizzato con provvedimento del
Procuratore della Repubblica per gli Affari Civili preso il Tribunale di GU, depositato in data
25-26.01.2022, e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, dal comportamento processuale mantenuto dalle parti, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale e altresì dalle argomentazioni e conclusioni espresse dalle parti all'interno dei rispettivi scritti difensivi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede e dunque per la prosecuzione del giudizio de quo.
La regolamento delle spese processuali, va rimessa all'emissione della pronuncia definitiva;
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GU in data 31.07.2010 tra e , con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 69;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GU (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in GU il 20.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 850/2023 R.G., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Dottore Nicola Calipari n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefania
Sapienza, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura ex art. 83, III comma, ultima parte, c.p.c. dall'avv. Angela Barone;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, sulla sola domanda relativa allo status, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che:
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e celebrato in Controparte_1
GU in data 31.07.2010 con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 69, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore
(n. 10.05.2011), ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa Per_1
coniugale, da assegnarsi alla medesima, e di regolamentare diritto di visita del minore, e di porsi a suo carico di corrispondere la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , al netto dell'assegno unico già percepito in via esclusiva dalla madre, oltre Per_1
il 50% delle spese straordinarie, e senza alcun onere di mantenimento nei confronti della moglie, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e sui medesimi gravante in ragione del
50% cadauno, il pagamento del rateo di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il ricorrente ha all'uopo dedotto che, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita del 01.12.2021, autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica per gli
Affari Civili preso il Tribunale di GU, depositato in data 25-26.01.2022, i medesimi hanno vissuto ininterrottamente separati, ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi.
, costituendosi in giudizio, mentre non si è opposta alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, né alle richieste avanzate dal ricorrente in ordine all'affidamento, collocamento, ed esercizio del diritto di visita relativo al figlio minore , ha contestato, Per_1
piuttosto le deduzioni di controparte in ordine alla ricostruzione della condizione economica delle parti, eccependo la sussistenza di una importante sperequazione economica tra le stessa, chiedendo,
a modifica di quanto stabilito in sede di separazione, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del padre in favore del figlio minore, nella misura di euro 500,00 mensili, al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva, stante anche le incrementate esigenze del bambino, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza dinnanzi al Presidente del
Tribunale del 22.06.2023, senza null'altro disporre, in assenza di eccepiti e sopravvenuti fatti rispetto a quanto tenuto in considerazione in sede di separazione, il giudizio è proseguito nel merito;
che all'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 19.11.2024, precisate le rispettive conclusioni, la causa, su richiesta di parte ricorrente, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla sola domanda relativa allo status. Il P.M. in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio, in data 19.11.2024 nulla ha opposto.
Ciò esposto, sussistono i presupposti per l'emissione di una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita del 01.12.2021, autorizzato con provvedimento del
Procuratore della Repubblica per gli Affari Civili preso il Tribunale di GU, depositato in data
25-26.01.2022, e altresì dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, dal comportamento processuale mantenuto dalle parti, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale e altresì dalle argomentazioni e conclusioni espresse dalle parti all'interno dei rispettivi scritti difensivi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle questioni non decise in questa sede e dunque per la prosecuzione del giudizio de quo.
La regolamento delle spese processuali, va rimessa all'emissione della pronuncia definitiva;
P.T.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GU in data 31.07.2010 tra e , con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune, anno 2010, parte II, serie A, n. 69;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GU (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- rimanda alla sentenza definitiva per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in GU il 20.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti